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Subject: d.lgs. n. 152/2006 (T.U. ambiente)
Date: Mon, 11 Feb 2008 15:08:31 +0100
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<META content=3D"MSHTML 6.00.6000.16587" name=3DGENERATOR></HEAD>
<BODY bgColor=3D#ecfeff>
<P align=3Dcenter><FONT face=3DTahoma size=3D3><B><A =
name=3Dinizio>Decreto legislativo 3=20
aprile 2006, n. 152</A><BR>Norme in materia =
ambientale<BR></B></FONT><FONT=20
face=3DTahoma color=3D#008000 size=3D2>(G.U. n. 88 del 14 aprile =
2006)</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#Par=
te_prima">Parte=20
prima</A> - Disposizioni comuni e principi generali</B><BR><BR>1. Ambito =
di=20
applicazione.<BR>2. Finalit=E0.<BR>3. Criteri per l'adozione dei =
provvedimenti=20
successivi.<BR>3-bis. Principi sulla produzione del diritto=20
ambientale.<BR>3-ter. Principio dell'azione ambientale.<BR>3-quater. =
Principio=20
dello sviluppo sostenibile.<BR>3-quinquies. Principi di sussidiariet=E0 =
e di leale=20
collaborazione.<BR>3-sexies. Diritto di accesso alle informazioni =
ambientali e=20
di partecipazione a scopo collaborativo.</P></FONT>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#Par=
te_seconda">Parte=20
seconda</A> - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), =
per la=20
valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale =

integrata (IPPC)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo I - Norme generali<BR><BR>4. =
Contenuti e=20
obiettivi.<BR>5. Definizioni.<BR>6. Commissione tecnico-consultiva per =
le=20
valutazioni ambientali.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo II - Valutazione ambientale =
strategica -=20
VAS</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo I - Disposizioni comuni in materia =
di=20
VAS</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Ambito d'applicazione.<BR>8. =
Integrazione della=20
valutazione ambientale nei procedimenti di pianificazione.<BR>9. =
Rapporto=20
ambientale.<BR>10. Consultazioni.<BR>11. Consultazioni =
transfrontaliere.<BR>12.=20
Giudizio di compatibilit=E0 ambientale ed approvazione del piano o =
programma=20
proposto.<BR>13. Informazioni circa la decisione.<BR>14.=20
Monitoraggio.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo II - Disposizioni specifiche per la =
VAS in sede=20
statale</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>15. Piani e programmi sottoposti a VAS =
in sede=20
statale.<BR>16. Avvio del procedimento.<BR>17. Istruttoria e adozione =
del=20
giudizio di compatibilit=E0 ambientale.<BR>18. Effetti del giudizio di=20
compatibilit=E0 ambientale.<BR>19. Procedura di verifica =
preventiva.<BR>20. Fase=20
preliminare.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo III - Disposizioni specifiche per =
la VAS in=20
sede regionale o provinciale</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>21. Piani e programmi sottoposti a vas =
in sede=20
regionale o provinciale.<BR>22. Procedure di vas in sede regionale o=20
provinciale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo III - Valutazione di impatto =
ambientale -=20
VIA</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo I - Disposizioni comuni in materia =
di=20
VIA</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><A href=3D"mailto:@023">23</A>. Ambito =
di=20
applicazione.<BR>24. Finalit=E0 della via.<BR>25. Competenze e =
procedure.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#026=
">26</A>.=20
Fase introduttiva del procedimento.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#027=
">27</A>.=20
Studio di impatto ambientale.<BR>28. Misure di pubblicit=E0.<BR>29. =
Partecipazione=20
al procedimento.<BR>30. Istruttoria tecnica.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#031=
">31</A>.=20
Giudizio di compatibilit=E0 ambientale.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#032=
">32</A>.=20
Procedura di verifica.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#033=
">33</A>.=20
Relazioni tra VAS e VIA.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#034=
">34</A>.=20
Relazioni tra VIA e IPPC.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo II - Disposizioni specifiche per la =
VIA in sede=20
statale<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#035=
">35</A>.=20
Progetti sottoposti a VIA in sede statale.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#036=
">36</A>.=20
Procedimento di valutazione.<BR>37. 52. </FONT><I><FONT face=3DCalibri=20
size=3D2>(abrogati)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#Par=
te_terza">Parte=20
terza</A> - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla =
desertificazione,=20
di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse=20
idriche</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Sezione I - Norme in materia di difesa =
del suolo e=20
lotta alla desertificazione</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo I - Principi generali e =
competenze</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo I - Principi generali</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>53. Finalit=E0.<BR>54. =
Definizioni.<BR>55. Attivit=E0=20
conoscitiva.<BR>56. Attivit=E0 di pianificazione, di programmazione e di =

attuazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo II - Competenze</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>57. Presidente del Consiglio dei =
Ministri, Comitato=20
dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del =
suolo.<BR>58.=20
Competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del =
territorio.<BR>59.=20
Competenze della conferenza Stato-regioni.<BR>60. Competenze =
dell'Agenzia per la=20
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - APAT.<BR>61. =
Competenze delle=20
regioni.<BR>62. Competenze degli enti locali e di altri soggetti.<BR>63. =

Autorit=E0 di bacino distrettuale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo II - I distretti idrografici, gli =
strumenti,=20
gli interventi</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo I - Distretti =
idrografici</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>64. Distretti idrografici.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo II - Gli strumenti</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>65. Valore, finalit=E0 e contenuti del =
piano di bacino=20
distrettuale.<BR>66. Adozione ed approvazione dei piani di =
bacino.<BR>67. I=20
piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di=20
prevenzione per le aree a rischio.<BR>68. Procedura per l'adozione dei =
progetti=20
di piani stralcio.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo III - Gli interventi</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>69. Programmi di intervento.<BR>70. =
Adozione dei=20
programmi.<BR>71. Attuazione degli interventi.<BR>72. =
Finanziamento.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Sezione II - Tutela delle acque=20
dall'inquinamento</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo I - Principi generali e =
competenze</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>73. Finalit=E0.<BR>74. =
Definizioni.<BR>75.=20
Competenze.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo II - Obiettivi di =
qualit=E0</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo I - Obiettivo di qualit=E0 =
ambientale e obiettivo=20
di qualit=E0 per specifica destinazione</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>76. Disposizioni generali.<BR>77. =
Individuazione e=20
perseguimento dell'obiettivo di qualit=E0 ambientale.<BR>78. Standard di =
qualit=E0=20
per l'ambiente acquatico.<BR>79. Obiettivo di qualit=E0 per specifica=20
destinazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo II - Acque a specifica =
destinazionee</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>80. Acque superficiali destinate alla =
produzione di=20
acqua potabile.<BR>81. Deroghe.<BR>82. Acque utilizzate per l'estrazione =
di=20
acqua potabile.<BR>83. Acque di balneazione.<BR>84. Acque dolci idonee =
alla vita=20
dei pesci.<BR>85. Accertamento della qualit=E0 delle acque idonee alla =
vita dei=20
pesci.<BR>86. Deroghe.<BR>87. Acque destinate alla vita dei =
molluschi.<BR>88.=20
Accertamento della qualit=E0 delle acque destinate alla vita dei =
molluschi.<BR>89.=20
Deroghe.<BR>90. Norme sanitarie.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo III - Tutela dei corpi idrici e =
disciplina=20
degli scarichi</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo I - Aree richiedenti specifiche =
misure di=20
prevenzione dall'inquinamento e di risanamento<BR><BR>91. Aree =
sensibili.<BR>92.=20
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.<BR>93. Zone vulnerabili =
da=20
prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione.<BR>94.=20
Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e =
sotterranee=20
destinate al consumo umano.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo II - Tutela quantitativa della =
risorsa e=20
risparmio idrico<BR><BR>95. Pianificazione del bilancio idrico. <BR>96.=20
Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. <BR>97. Acque =
minerali=20
naturali e di sorgenti.<BR>98. Risparmio idrico.<BR>99. Riutilizzo=20
dell'acqua.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo III - Tutela qualitativa della =
risorsa:=20
disciplina degli scarichi<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#100=
">100</A>.=20
Reti fognarie. <BR>101. Criteri generali della disciplina degli=20
scarichi.<BR>102. Scarichi di acque termali.<BR>103. Scarichi sul =
suolo.<BR>104.=20
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.<BR>105. Scarichi in =
acque=20
superficiali.<BR>106. Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici =
ricadenti=20
in aree sensibili. <BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#107=
">107</A>.=20
Scarichi in reti fognarie.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#108=
">108</A>.=20
Scarichi di sostanze pericolose.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo IV - Ulteriori misure per la tutela =
dei corpi=20
idrici<BR><BR>109. Immersione in mare di materiale derivante da =
attivit=E0 di=20
escavo e attivit=E0 di posa in mare di cavi e condotte. <BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#110=
">110</A>.=20
Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue =
urbane.=20
<BR>111. Impianti di acquacoltura e piscicoltura.<BR>112. Utilizzazione=20
agronomica.<BR>113. Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima=20
pioggia.<BR>114. Dighe.<BR>115. Tutela delle aree di pertinenza dei =
corpi=20
idrici.<BR>116. Programmi di misure.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo IV - Strumenti di =
tutela</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo I - Piani di gestione e piani di =
tutela delle=20
acque<BR><BR>117. Piani di gestione e registro delle aree =
protette.<BR>118.=20
Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi =
dell'impatto=20
esercitato dall'attivit=E0 antropica.<BR>119. Principio del recupero dei =
costi=20
relativi ai servizi idrici.<BR>120. Rilevamento dello stato di qualit=E0 =
dei corpi=20
idrici.<BR>121. Piani di tutela delle acque.<BR>122. Informazione e=20
consultazione pubblica.<BR>123. Trasmissione delle informazioni e delle=20
relazioni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo II - Autorizzazione agli =
scarichi<BR><BR>124.=20
Criteri generali.<BR>125. Domanda d=EC autorizzazione agli scarichi di =
acque=20
reflue industriali. <BR>126. Approvazione dei progetti degli impianti di =

trattamento delle acque reflue urbane. <BR>127. Fanghi derivanti dal =
trattamento=20
delle acque reflue.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo III - Controllo degli =
scarichi<BR><BR>128.=20
Soggetti tenuti al controllo.<BR>129. Accessi ed ispezioni.<BR>130. =
Inosservanza=20
delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico.<BR>131. Controllo =
degli=20
scarichi di sostanze pericolose.<BR>132. Interventi =
sostitutivi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo V - Sanzioni</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo I - Sanzioni =
amministrative<BR><BR>133.=20
Sanzioni amministrative.<BR>134. Sanzioni in materia di aree di=20
salvaguardia.<BR>135. Competenza e giurisdizione.<BR>136. Proventi delle =

sanzioni amministrative pecuniarie.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo II - Sanzioni penali<BR><BR>137. =
Sanzioni=20
penali.<BR>138. Ulteriori provvedimenti sanzionatori per l'attivit=E0 di =

molluschicoltura.<BR>139. Obblighi del condannato.<BR>140. Circostanza=20
attenuante.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Sezione III - Gestione delle risorse=20
idriche</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo I - I principi generali e=20
competenze<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#141=
">141</A>.=20
Ambito di applicazione.<BR>142. Competenze.<BR>143. Propriet=E0 delle=20
infrastrutture.<BR>144. Tutela e uso delle risorse idriche.<BR>145. =
Equilibrio=20
del bilancio idrico.<BR>146. Risparmio idrico.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo II - Servizio idrico =
integrato<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#147=
">147</A>.=20
Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato.<BR>148. =
Autorit=E0=20
d'ambito territoriale ottimale.<BR>149. Piano d'ambito.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#150=
">150</A>.=20
Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento.<BR>151. =
Rapporti tra=20
autorit=E0 d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico =
integrato.<BR>152.=20
Poteri di controllo e sostitutivi.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#153=
">153</A>.=20
Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#154=
">154</A>.=20
Tariffa del servizio idrico integrato.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#155=
">155</A>.=20
Tariffa del servizio di fognatura e depurazione.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#156=
">156</A>.=20
Riscossione della tariffa.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#157=
">157</A>.=20
Opere di adeguamento del servizio idrico.<BR>158. Opere e interventi per =
il=20
trasferimento di acqua.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo III - Vigilanza, controlli e=20
partecipazione<BR><BR>159. Autorit=E0 di vigilanza sulle risorse idriche =
e sui=20
rifiuti.<BR>160. Compiti e funzioni dell'Autorit=E0 di =
vigilanza.<BR>161.=20
Osservatorio sulle risorse idriche e sui rifiuti.<BR>162. =
Partecipazione,=20
garanzia e informazione degli utenti.<BR>163. Gestione delle aree di=20
salvaguardia.<BR>164. Disciplina delle acque nelle aree =
protette.<BR>165.=20
Controlli.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo IV - Usi produttivi delle risorse =

idriche<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#166=
">166</A>.=20
Usi delle acque irrigue e di bonifica.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#167=
">167</A>.=20
Usi agricoli delle acque.<BR>168. Utilizzazione delle acque destinate ad =
uso=20
idroelettrico.<BR>169. Piani, studi e ricerche.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Sezione IV - Disposizioni transitorie e=20
finali<BR><BR>170. Norme transitorie.<BR>171. Canoni per le utenze di =
acqua=20
pubblica.<BR>172. Gestioni esistenti.<BR>173. Personale.<BR>174. =
Disposizioni di=20
attuazione e di esecuzione.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#175=
">175</A>.=20
Abrogazione di norme.<BR>176. Norma finale.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#Par=
te_quarta">Parte=20
quarta</A> - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei =
siti=20
inquinati</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo I - Gestione dei =
rifiuti</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo I - Disposizioni =
generali<BR><BR>177. Campo di=20
applicazione.<BR>178. Finalit=E0.<BR>179. Criteri di priorit=E0 nella =
gestione dei=20
rifiuti.<BR>180. Prevenzione della produzione di rifiuti.<BR>181. =
Recupero dei=20
rifiuti.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#181=
-bis">181-bis</A>.=20
Materie, sostanze e prodotti secondari<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#181=
-bis">181-bis</A>.=20
Materie, sostanze e prodotti secondari.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#183=
">182</A>.=20
Smaltimento dei rifiuti.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#183=
">183</A>.=20
Definizioni.<BR>184. Classificazione.<BR>185. Limiti al campo di=20
applicazione.<BR>186. Terre e rocce da scavo.<BR>187. Divieto di =
miscelazione di=20
rifiuti pericolosi.<BR>188. Oneri dei produttori e dei =
detentori.<BR>189.=20
Catasto dei rifiuti.<BR>190. Registri di carico e scarico.<BR>191. =
Ordinanze=20
contingibili e urgenti e poteri sostitutivi.<BR>192. Divieto di=20
abbandono.<BR>193. Trasporto dei rifiuti.<BR>194. Spedizioni=20
transfrontaliere.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo II - Competenze<BR><BR>195. =
Competenze dello=20
stato.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#196=
">196</A>.=20
Competenze delle regioni.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#197=
">197</A>.=20
Competenze delle province.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#198=
">198</A>.=20
Competenze dei comuni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo III - Servizio di gestione =
integrata dei=20
rifiuti<BR><BR>199. Piani regionali.<BR>200. Organizzazione territoriale =
del=20
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#201=
">201</A>.=20
Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#202=
">202</A>.=20
Affidamento del servizio.<BR>203. Schema tipo di contratto di =
servizio.<BR>204.=20
Gestioni esistenti.<BR>205. Misure per incrementare la raccolta=20
differenziata.<BR>206. Accordi, contratti di programma, incentivi.<BR><A =

href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#206=
-bis">206-bis</A>.=20
Osservatorio nazionale sui rifiuti<BR>207. Autorit=E0 di vigilanza sulle =
risorse=20
idriche e sui rifiuti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo IV - Autorizzazioni e =
iscrizioni<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#208=
">208</A>.=20
Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero =
dei=20
rifiuti.<BR>209. Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso =
di=20
certificazione ambientale.<BR>210. Autorizzazioni in ipotesi=20
particolari.<BR>211. Autorizzazione di impianti di ricerca e di=20
sperimentazione.<BR>212. Albo nazionale gestori ambientali.<BR>213.=20
Autorizzazioni integrate ambientali.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo V - Procedure =
semplificate<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#214=
">214</A>.=20
Determinazione delle attivit=E0 e delle caratteristiche dei rifiuti per=20
l'ammissione alle procedure semplificate.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#215=
">215</A>.=20
Autosmaltimento.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#216=
">216</A>.=20
Operazioni di recupero.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo II - Gestione degli =
imballaggi<BR><BR>217.=20
Ambito di applicazione.<BR>218. Definizioni.<BR>219. Criteri informatori =

dell'attivit=E0 di gestione dei rifiuti di imballaggio.<BR>220. =
Obiettivi di=20
recupero e di riciclaggio.<BR>221. Obblighi dei produttori e degli=20
utilizzatori.<BR>222. Raccolta differenziata e obblighi della pubblica=20
amministrazione.<BR>223. Consorzi.<BR>224. Consorzio nazionale=20
imballaggi.<BR>225. Programma generale di prevenzione e di gestione =
degli=20
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.<BR>226. Divieti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo III - Gestione di particolari =
categorie di=20
rifiuti<BR><BR>227. Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, =
veicoli=20
fuori uso e prodotti contenenti amianto.<BR>228. Pneumatici fuori =
uso.<BR>229.=20
Combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualit=E0 elevata - =
cdr e=20
cdr-q.<BR>230. Rifiuti derivanti da attivit=E0 di manutenzione delle=20
infrastrutture.<BR>231. Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto=20
legislativo 24 giugno 2003, n. 209.<BR>232. Rifiuti prodotti dalle navi =
e=20
residui di carico.<BR>233. Consorzio nazionale di raccolta e trattamento =
degli=20
oli e dei grassi vegetali ed animali esausti.<BR>234. Consorzio =
nazionale per il=20
riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.<BR>235. Consorzio =
nazionale per=20
la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti =

piombosi.<BR>236. Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e =
trattamento=20
degli oli minerali usati.<BR>237. Criteri direttivi dei sistemi di=20
gestione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo IV - Tariffa per la gestione dei =
rifiuti=20
urbani<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#238=
">238</A>.=20
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo V - Bonifica di siti =
contaminati<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#239=
">239</A>.=20
Princ=ECpi e campo di applicazione.<BR>240. Definizioni.<BR>241. =
Regolamento aree=20
agricole.<BR>242. Procedure operative ed amministrative.<BR>243. Acque =
di=20
falda.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#244=
">244</A>.=20
Ordinanze.<BR>245. Obblighi di intervento e di notifica da parte dei =
soggetti=20
non responsabili della potenziale contaminazione.<BR>246. Accordi di=20
programma.<BR>247. Siti soggetti a sequestro.<BR>248. Controlli.<BR>249. =
Aree=20
contaminate di ridotte dimensioni.<BR>250. Bonifica da parte=20
dell'amministrazione.<BR>251. Censimento ed anagrafe dei siti da=20
bonificare.<BR>252. Siti di interesse nazionale.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#252=
-bis">252-bis</A>.=20
Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione =
industriale<BR>253.=20
Oneri reali e privilegi speciali.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo VI - Sistema sanzionatorio e =
disposizioni=20
transitorie e finali</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo I - Sanzioni<BR><BR>254. Norme =
speciali.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#255=
">255</A>.=20
Abbandono di rifiuti.<BR>256. Attivit=E0 di gestione di rifiuti non=20
autorizzata.<BR>257. Bonifica dei siti.<BR>258. Violazione degli =
obblighi di=20
comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei =
formulari.<BR>259.=20
Traffico illecito di rifiuti.<BR>260. Attivit=E0 organizzate per il =
traffico=20
illecito di rifiuti.<BR>261. Imballaggi.<BR>262. Competenza e=20
giurisdizione.<BR>263. Proventi delle sanzioni amministrative=20
pecuniarie.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo II - Disposizioni transitorie e=20
finali<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#264=
">264</A>.=20
Abrogazione di norme.<BR>265. Disposizioni transitorie.<BR>266. =
Disposizioni=20
finali.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#Par=
te_quinta">Parte=20
quinta</A> - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle =
emissioni=20
in atmosfera</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo I - Prevenzione e limitazione =
delle emissioni=20
in atmosfera di impianti e attivit=E0<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#267=
">267</A>.=20
Campo di applicazione.<BR>268. Definizioni.<BR>269. Autorizzazione alle=20
emissioni in atmosfera.<BR>270. Convogliamento delle emissioni.<BR>271. =
Valori=20
limite di emissione e prescrizioni.<BR>272. Impianti e attivit=E0 in=20
deroga.<BR>273. Grandi impianti di combustione.<BR>274. Raccolta e =
trasmissione=20
dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione.<BR>275. =
Emissioni=20
di cov.<BR>276. Controllo delle emissioni di cov derivanti dal deposito =
della=20
benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di=20
distribuzione.<BR>277. Recupero di cov prodotti durante le operazioni di =

rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione=20
carburanti.<BR>278. Poteri di ordinanza.<BR>279. Sanzioni.<BR>280.=20
Abrogazioni.<BR>281. Disposizioni transitorie e finali.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo II - Impianti termici =
civili<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#282=
">282</A>.=20
Campo di applicazione.<BR>283. Definizioni.<BR>284. Denuncia di =
installazione o=20
modifica.<BR>285. Caratteristiche tecniche.<BR>286. Valori limite di=20
emissione.<BR>287. Abilitazione alla conduzione.<BR>288. Controlli=20
esanzioni.<BR>289. Abrogazioni.<BR>290. Disposizioni transitorie e=20
finali.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo III - Combustibili<BR><BR>291. =
Campo di=20
applicazione.<BR>292. Definizioni.<BR>293. Combustibili =
consentiti.<BR>294.=20
Prescrizioni per il rendimento di combustione.<BR>295. Raccolta e =
trasmissione=20
di dati relativi al tenore di zolfo di alcuni combustibili =
liquidi.<BR>296.=20
Sanzioni.<BR>297. Abrogazioni.<BR>298. Disposizioni transitorie e=20
finali.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#Par=
te_sesta">Parte=20
sesta</A> - Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni=20
all'ambiente</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo I - Ambito di =
applicazione<BR><BR>299.=20
Competenze ministeriali.<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#300=
">300</A>.=20
Danno ambientale.<BR>301. Attuazione del principio di =
precauzione<BR>302.=20
Definizioni.<BR>303. Esclusioni. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo II - Prevenzione e ripristino=20
ambientale<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#304=
">304</A>.=20
Azione di prevenzione.<BR>305. Ripristino ambientale.<BR>306. =
Determinazione=20
delle misure per il ripristino ambientale.<BR>307. Notificazione delle =
misure=20
preventive e di ripristino.<BR>308. Costi dell'attivit=E0 di prevenzione =
e di=20
ripristino.<BR>309. Richiesta di intervento statale.<BR>310. =
Ricorsi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo III - Risarcimento del danno=20
ambientale<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#311=
">311</A>.=20
Azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente =
patrimoniale.<BR>312.=20
Istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale.<BR>313.=20
Ordinanza.<BR>314. Contenuto dell'ordinanza.<BR>315. Effetti =
dell'ordinanza=20
sull'azione giudiziaria.<BR>316. Ricorso avverso l'ordinanza.<BR>317.=20
Riscossione dei crediti e fondo di rotazione.<BR>318. Norme transitorie =
e=20
finali.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152_allegat=
i.htm"=20
target=3D_self>Allegati alla Parte prima </A></FONT></B></P>
<P><FONT face=3DArial color=3D#000080 size=3D2><B><FONT face=3DTahoma =
size=3D2><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152_codice_=
ambiente_allegati.pdf"=20
target=3D_blank>Allegati alle Parti Seconda, Terza, Quarta, Quinta e=20
Sesta</A></FONT></B></FONT></P>
<HR>

<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3DParte_prima>Parte prima =
</A>-=20
Disposizioni comuni e principi generali</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D001>1</A>. Ambito di=20
applicazione</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il presente decreto legislativo =
disciplina, in=20
attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie =
seguenti:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) nella parte seconda, le procedure =
per la=20
  valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto=20
  ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata =
(IPPC);<BR>b)=20
  nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla =
desertificazione, la=20
  tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse=20
  idriche;<BR>c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la =
bonifica dei=20
  siti contaminati;<BR>d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la =
riduzione=20
  delle emissioni in atmosfera;<BR>e) nella parte sesta, la tutela =
risarcitoria=20
  contro i danni all'ambiente.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D002>2</A>. =
Finalit=E0</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il presente decreto legislativo ha =
come obiettivo=20
primario la promozione dei livelli di qualit=E0 della vita umana, da =
realizzare=20
attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni =
dell'ambiente e=20
l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Per le finalit=E0 di cui al comma 1, =
il presente=20
decreto provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle=20
disposizioni legislative nelle materie di cui all'articolo 1, in =
conformit=E0 ai=20
principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 della =
legge=20
15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto dell'ordinamento comunitario, =
delle=20
attribuzioni delle regioni e degli enti locali.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Le disposizioni di cui al presente =
decreto sono=20
attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie =
previste a=20
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della =
finanza=20
pubblica.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B><A name=3D003>3</A>. Criteri per =
l'adozione dei=20
provvedimenti successivi</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le norme di cui al presente decreto =
non possono=20
essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione =
espressa,=20
mediante modifica o abrogazione delle singole disposizioni in esso=20
contenute.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Entro due anni dalla data di =
pubblicazione del=20
presente decreto legislativo, con uno o pi=F9 regolamenti da emanarsi ai =
sensi=20
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il =
Governo, su=20
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, =
adotta i=20
necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti =
di=20
attuazione ed esecuzione in materia ambientale, nel rispetto delle =
finalit=E0, dei=20
principi e delle disposizioni di cui al presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Ai fini della predisposizione dei =
provvedimenti=20
di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del =
territorio si=20
avvale del parere delle rappresentanze qualificate degli interessi =
economici e=20
sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche =
ambientali=20
(CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza=20
pubblica.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Entro il medesimo termine di cui al =
comma 2, il=20
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla =
modifica ed=20
all'integrazione delle norme tecniche in materia ambientale con uno o =
pi=F9=20
regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge =
23=20
agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle finalit=E0, dei principi e delle =

disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma l'applicazione=20
dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativamente al=20
recepimento di direttive comunitarie modificative delle modalit=E0 =
esecutive e di=20
caratteristiche di ordine tecnico di direttive gi=E0 recepite =
nell'ordinamento=20
nazionale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Ai fini degli adempimenti di cui al =
presente=20
articolo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si =
avvale, per=20
la durata di due anni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza =
pubblica, di=20
un gruppo di dieci esperti nominati, con proprio decreto, fra professori =

universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed =
esperti di=20
alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto del presente =
decreto. Ai=20
componenti del gruppo di esperti non spetta la corresponsione di =
compensi,=20
indennit=E0, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi=20
spese.</FONT></P><FONT face=3DTahoma size=3D2>
<P align=3Dleft><B><A name=3D003-bis>3-bis</A>. Principi sulla =
produzione del=20
diritto ambientale</B></P>
<P align=3Dleft>1. I principi posti dal presente articolo e dagli =
articoli=20
seguenti costituiscono i principi generali in tema di tutela =
dell'ambiente,=20
adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 =
commi 1 e 3=20
della Costituzione e nel rispetto del Trattato dell'Unione europea. </P>
<P align=3Dleft>2. I principi previsti dalla presente Parte Prima =
costituiscono=20
regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti =
normativi, di=20
indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di =
natura=20
contingibile ed urgente. </P>
<P align=3Dleft>3. I principi ambientali possono essere modificati o =
eliminati=20
soltanto mediante espressa previsione di successive leggi della =
Repubblica=20
italiana, purch=E9 sia comunque sempre garantito il corretto recepimento =
del=20
diritto europeo. </P>
<P align=3Dleft><B><A name=3D003-ter>3-ter</A>. Principio dell'azione =
ambientale=20
</B></P>
<P align=3Dleft>1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e =
del=20
patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e =
privati=20
e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una =
adeguata=20
azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione =
preventiva,=20
della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati =
all'ambiente,=20
nonch=E9 al principio =ABchi inquina paga=BB che, ai sensi dell'articolo =
174, comma 2,=20
del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunit=E0 =
in=20
materia ambientale. </P>
<P align=3Dleft><B><A name=3D003-quater>3-quater</A>. Principio dello =
sviluppo=20
sostenibile</B></P>
<P align=3Dleft>1. Ogni attivit=E0 umana giuridicamente rilevante ai =
sensi del=20
presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo =
sostenibile, al=20
fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni =
attuali=20
non possa compromettere la qualit=E0 della vita e le possibilit=E0 delle =
generazioni=20
future. </P>
<P align=3Dleft>2. Anche l'attivit=E0 della pubblica amministrazione =
deve essere=20
finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio =
dello=20
sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di =
interessi=20
pubblici e privati connotata da discrezionalit=E0 gli interessi alla =
tutela=20
dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di =
prioritaria=20
considerazione. </P>
<P align=3Dleft>3. Data la complessit=E0 delle relazioni e delle =
interferenze tra=20
natura e attivit=E0 umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve =
consentire=20
di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse =
ereditate, tra=20
quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinch=E9 nell'ambito =
delle=20
dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altres=EC il =
principio di=20
solidariet=E0 per salvaguardare e per migliorare la qualit=E0 =
dell'ambiente anche=20
futuro. </P>
<P align=3Dleft>4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti =
ambientali=20
deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello =
sviluppo=20
sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e =
l'evoluzione=20
degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono =
essere=20
prodotte dalle attivit=E0 umane. </P>
<P align=3Dleft><B><A name=3D003-quinquies>3-quinquies</A>. Principi di=20
sussidiariet=E0 e di leale collaborazione </B></P>
<P align=3Dleft>1. I principi desumibili dalle norme del decreto =
legislativo=20
costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la =
tutela=20
dell'ambiente su tutto il territorio nazionale. </P>
<P align=3Dleft>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di =
Bolzano=20
possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente pi=F9 =
restrittive,=20
qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, =
purch=E9 ci=F2 non=20
comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati =
aggravi=20
procedimentali. </P>
<P align=3Dleft>3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi =

ambientali ove gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione =
delle=20
dimensioni di essa e dell'entit=E0' dei relativi effetti, non possano =
essere=20
sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di =
governo o non=20
siano stati comunque effettivamente realizzati. </P>
<P align=3Dleft>4. Il principio di sussidiariet=E0 di cui al comma 3 =
opera anche nei=20
rapporti tra regioni ed enti locali minori. </P>
<P align=3Dleft><B><A name=3D003-sexies>3-sexies</A>. Diritto di accesso =
alle=20
informazioni ambientali e di partecipazione a scopo =
collaborativo</B></P>
<P align=3Dleft>1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e =
successive=20
modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, =
ratificata=20
dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto=20
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a =
dimostrare=20
la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, pu=F2 accedere =
alle=20
informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel =
territorio=20
nazionale. </P></FONT>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B><A name=3DParte_seconda>Parte =
seconda</A> -=20
Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la =
valutazione=20
d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata=20
(IPPC)</B></FONT></P><FONT face=3DTahoma size=3D2>
<P align=3Dleft><B>Titolo I - PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, =
DI VAS E=20
PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE =
(AIA).=20
</B></P>
<P align=3Dleft><B>Art. 4. Finalit=E0</B></P>
<P align=3Dleft>1. Le norme del presente decreto costituiscono =
recepimento ed=20
attuazione: </P>
<BLOCKQUOTE>
  <P align=3Dleft>a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e =
del=20
  Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli =
impatti di=20
  determinati piani e programmi sull'ambiente; <BR>b) della direttiva =
85/337/CEE=20
  del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di =
impatto=20
  ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata =
ed=20
  integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e =
con la=20
  direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 =
maggio=20
  2003. </P></BLOCKQUOTE>
<P align=3Dleft>2. Il presente decreto individua, nell'ambito della =
procedura di=20
Valutazione dell'impatto ambientale modalit=E0 di semplificazione e =
coordinamento=20
delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le =
procedure di=20
cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in materia di =
prevenzione e=20
riduzione integrate dell'inquinamento, come parzialmente modificato da =
questo=20
decreto legislativo. </P>
<P align=3Dleft>3. La valutazione ambientale di piani, programmi e =
progetti ha la=20
finalit=E0 di assicurare che l'attivit=E0 antropica sia compatibile con =
le=20
condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della =
capacit=E0=20
rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della=20
biodiversit=E0 e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi =
all'attivit=E0=20
economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della=20
valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello =
svolgimento=20
delle attivit=E0 normative e amministrative, di informazione ambientale, =
di=20
pianificazione e programmazione. </P>
<P align=3Dleft>4. In tale ambito: </P>
<BLOCKQUOTE>
  <P align=3Dleft>a) la valutazione ambientale di piani e programmi che =
possono=20
  avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalit=E0 di =
garantire un=20
  elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire =
all'integrazione di=20
  considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e=20
  approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti =
e=20
  contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. <BR>b) la =

  valutazione ambientale dei progetti ha la finalit=E0 di proteggere la =
salute=20
  umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualit=E0 della vita, =

  provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacit=E0 di=20
  riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. =
A=20
  questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, =
per=20
  ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente =
decreto, gli=20
  impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:</P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P align=3Dleft>1) l'uomo, la fauna e la flora; <BR>2) il suolo, =
l'acqua,=20
    l'aria e il clima; <BR>3) i beni materiali ed il patrimonio =
culturale;=20
    <BR>4) l'interazione tra i fattori di cui =
sopra.</P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P align=3Dleft><B>Art. 5. Definizioni</B></P>
<P align=3Dleft>1. Ai fini del presente decreto si intende per: </P>
<BLOCKQUOTE>
  <P align=3Dleft>a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel =
seguito=20
  valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che =
comprende,=20
  secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del =
presente=20
  decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilit=E0, =
l'elaborazione=20
  del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la =
valutazione del=20
  piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, =

  l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed =
il=20
  monitoraggio; <BR>b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito=20
  valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che =
comprende,=20
  secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del =
presente=20
  decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilit=E0, la =
definizione=20
  dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento di=20
  consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti =
delle=20
  consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio; =
<BR>c)=20
  impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, =
diretta ed=20
  indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola =
e=20
  cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di=20
  relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, =
climatici,=20
  paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in=20
  conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di =
progetti=20
  nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, =
nonch=E9 di=20
  eventuali malfunzionamenti; <BR>d) patrimonio culturale: l'insieme =
costituito=20
  dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformit=E0 al =
disposto di cui=20
  all'<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#002=
">articolo=20
  2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4</A>2; <BR>e) =
piani e=20
  programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di =
programmazione=20
  comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunit=E0 =
europea,=20
  nonch=E9 le loro modifiche: </P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P align=3Dleft>1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorit=E0 =
a livello=20
    nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorit=E0 =
per essere=20
    approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o =
negoziale e=20
    <BR>2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari =
o=20
    amministrative; </P></BLOCKQUOTE>
  <P align=3Dleft>f) rapporto ambientale: il documento del piano o del =
programma=20
  redatto in conformit=E0 alle previsioni di cui all'articolo 13;<BR>g) =
progetto=20
  preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in conformit=E0 =
all'<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#093=
">articolo=20
  93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</A>, nel caso di =
opere=20
  pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un =
livello=20
  informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione =
ambientale;=20
  <BR>h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in=20
  conformit=E0 all'<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#093=
">articolo=20
  93 del decreto n. 163 del 2006</A> nel caso di opere pubbliche; negli =
altri=20
  casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di =
dettaglio=20
  equivalente ai fini della valutazione ambientale; <BR>i) studio di =
impatto=20
  ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in=20
  conformit=E0 alle previsioni di cui all'articolo 22;<BR>l) modifica: =
la=20
  variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel =
caso dei=20
  progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro =
funzionamento,=20
  ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti =
sull'ambiente;=20
  <BR>l-bis) modifica sostanziale: la variazione di un piano, programma =
o=20
  progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni =
delle loro=20
  caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro =
potenziamento, che=20
  possano produrre effetti negativi significativi sull'ambiente; <BR>m) =
verifica=20
  di assoggettabilit=E0: la verifica attivata allo scopo di valutare, =
ove=20
  previsto, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto=20
  significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di=20
  valutazione secondo le disposizioni del presente decreto; <BR>n) =
provvedimento=20
  di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante =
dell'autorit=E0=20
  competente che conclude la verifica di assoggettabilit=E0; <BR>o) =
provvedimento=20
  di valutazione dell'impatto ambientale: il provvedimento =
dell'autorit=E0=20
  competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. =
=E8 un=20
  provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina, =
tutte le=20
  autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i =
nulla osta=20
  e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di =
patrimonio=20
  culturale;<BR>o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il =
provvedimento=20
  previsto dagli articoli 5 e 7 e seguenti del decreto legislativo 18 =
febbraio=20
  2005, n. 59=BB;<BR>p) autorit=E0 competente: la pubblica =
amministrazione cui=20
  compete l'adozione del provvedimento di verifica di =
assoggettabilit=E0,=20
  l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e =

  programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di =
VIA, nel=20
  caso di progetti;<BR>q) autorit=E0 procedente: la pubblica =
amministrazione che=20
  elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente =
decreto,=20
  ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma =
sia un=20
  diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che=20
  recepisce, adotta o approva il piano, programma;<BR>&nbsp;r) =
proponente: il=20
  soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto =

  soggetto alle disposizioni del presente decreto; <BR>s) soggetti =
competenti in=20
  materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici =
che, per=20
  le loro specifiche competenze o responsabilit=E0 in campo ambientale, =
possono=20
  essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione =
dei piani,=20
  programmi o progetti; <BR>t) consultazione: l'insieme delle forme di=20
  informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, =
del=20
  pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella=20
  valutazione dei piani, programmi e progetti; <BR>u) pubblico: una o =
pi=F9=20
  persone fisiche o giuridiche nonch=E9, ai sensi della legislazione =
vigente, le=20
  associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; <BR>v) =
pubblico=20
  interessato: il pubblico che subisce o pu=F2 subire gli effetti delle =
procedure=20
  decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali =
procedure; ai=20
  fini della presente definizione le organizzazioni non governative che=20
  promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti =
previsti=20
  dalla normativa statale vigente, nonch=E9 le organizzazioni sindacali=20
  maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi=20
interesse.</P></BLOCKQUOTE>
<P align=3Dleft><B>Art. 6. Oggetto della disciplina </B></P>
<P align=3Dleft>1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani =
e i=20
programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul =
patrimonio=20
culturale. </P>
<P align=3Dleft>2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene =
effettuata una=20
valutazione per tutti i piani e i programmi: </P>
<BLOCKQUOTE>
  <P align=3Dleft>a) che sono elaborati per la valutazione e gestione =
della=20
  qualit=E0 dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della =
pesca,=20
  energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e =
delle=20
  acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione =
territoriale o=20
  della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di =
riferimento per=20
  l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque =
la=20
  realizzazione dei progetti elencati negli <A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152_allegat=
i.htm">allegati=20
  II, III e IV del presente decreto</A>; <BR>b) per i quali, in =
considerazione=20
  dei possibili impatti sulle finalit=E0 di conservazione dei siti =
designati come=20
  zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli =
selvatici e=20
  quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la =
protezione=20
  degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si =
ritiene=20
  necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del =
d.P.R. 8=20
  settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. </P></BLOCKQUOTE>
<P align=3Dleft>3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che =
determinano=20
l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei =
piani e dei=20
programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale =E8 necessaria =
qualora=20
l'autorit=E0 competente valuti che possano avere impatti significativi=20
sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12. 3-bis. =
L'autorit=E0=20
competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i =
piani e=20
i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il =
quadro=20
di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti=20
significativi sull'ambiente. </P>
<P align=3Dleft>4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del =
presente=20
decreto: </P>
<BLOCKQUOTE>
  <P align=3Dleft>a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a =
scopi di=20
  difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto =
di=20
  Stato; <BR>b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; <BR>c) i =
piani=20
  di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumit=E0 pubblica.=20
</P></BLOCKQUOTE>
<P align=3Dleft>5. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i =
progetti che=20
possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio =
culturale.=20
</P>
<P align=3Dleft>6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene =
effettuata=20
altres=EC una valutazione per: </P>
<BLOCKQUOTE>
  <P align=3Dleft>a) i progetti di cui agli <A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152_allegat=
i.htm#ALLEGATO_II">allegati=20
  II e III al presente decreto</A>; <BR>b) i progetti di cui all'<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152_allegat=
i.htm#ALLEGATO_IV">allegato=20
  IV al presente decreto</A>, relativi ad opere o interventi di nuova=20
  realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree =
naturali=20
  protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. =
</P></BLOCKQUOTE>
<P align=3Dleft>7. La valutazione =E8 inoltre necessaria per: </P>
<BLOCKQUOTE>
  <P align=3Dleft>a) i progetti elencati nell'<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152_allegat=
i.htm#ALLEGATO_II">allegato=20
  II</A> che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed =
il=20
  collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per pi=F9 di =
due anni;=20
  <BR>b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152_allegat=
i.htm#ALLEGATO_II">allegato=20
  II</A>; <BR>c) i progetti elencati nell'<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152_allegat=
i.htm#ALLEGATO_IV">allegato=20
  IV</A>; qualora in base alle disposizioni di cui al successivo <A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#020=
">articolo=20
  20</A> si ritenga che possano avere impatti significativi =
sull'ambiente.=20
</P></BLOCKQUOTE>
<P align=3Dleft>8. Per i progetti di cui agli <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152_allegat=
i.htm#ALLEGATO_III">allegati=20
III e IV</A>, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie =

dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento. </P>
<P align=3Dleft>9. Le regioni e le province autonome di Trento e di =
Bolzano=20
possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree =
predeterminate,=20
sulla base degli elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella =
misura=20
massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152_allegat=
i.htm#ALLEGATO_IV">allegato=20
IV</A>. Con riferimento ai progetti di cui all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152_allegat=
i.htm#ALLEGATO_IV">allegato=20
IV</A>, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali =
protette, le=20
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono =
determinare, per=20
specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali =
e=20
territoriali, sulla base degli elementi di cui all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152_allegat=
i.htm#ALLEGATO_V">allegato=20
V</A>, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di =
assoggettabilit=E0.=20
</P>
<P align=3Dleft>10. L'autorit=E0 competente in sede statale valuta caso =
per caso i=20
progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a =
scopo di=20
difesa nazionale. La esclusione di tali progetti dal campo di =
applicazione del=20
decreto, se ci=F2 possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, =
=E8=20
determinata con decreto interministeriale del Ministro della difesa e =
del=20
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. </P>
<P align=3Dleft>11. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di =
applicazione del=20
presente decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la =
valutazione=20
di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai =
sensi=20
dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al =
solo scopo=20
di salvaguardare l'incolumit=E0 delle persone e di mettere in sicurezza =
gli=20
immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamit=E0. In tale =
caso=20
l'autorit=E0 competente, sulla base della documentazione immediatamente =
trasmessa=20
dalle autorit=E0 che dispongono tali interventi: </P>
<BLOCKQUOTE>
  <P align=3Dleft>a) esamina se sia opportuna un'altra forma di =
valutazione;=20
  <BR>b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni =
raccolte=20
  con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le =
informazioni=20
  relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui =E8 stata=20
  concessa;<BR>c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero=20
  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di =
interventi=20
  di competenza regionale, prima di consentire il rilascio =
dell'autorizzazione,=20
  delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a=20
  disposizione del pubblico. </P></BLOCKQUOTE>
<P align=3Dleft><B>Art. 7. Competenze </B></P>
<P align=3Dleft>1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e =
programmi di=20
cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad =
organi dello=20
Stato. </P>
<P align=3Dleft>2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle =
leggi=20
regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la =
cui=20
approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti =
locali. </P>
<P align=3Dleft>3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di =
cui all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152_allegat=
i.htm#ALLEGATO_II">allegato=20
II</A> al presente decreto . </P>
<P align=3Dleft>4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle =
leggi=20
regionali, i progetti di cui agli <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152_allegat=
i.htm#ALLEGATO_III">allegati=20
III e IV</A> al presente decreto. </P>
<P align=3Dleft>5. In sede statale, l'autorit=E0 competente =E8 il =
Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento =
di via=20
e il parere motivato in sede di VAS sono espressi di concerto con il =
Ministro=20
per i beni e le attivit=E0 culturali, che collabora alla relativa =
attivit=E0=20
istruttoria. </P>
<P align=3Dleft>6. In sede regionale, l'autorit=E0 competente =E8 la =
pubblica=20
amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione =
ambientale=20
individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle =
province=20
autonome. </P>
<P align=3Dleft>7. Le regioni e le province autonome di Trento e di =
Bolzano=20
disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e =
quelle=20
degli altri enti locali. Disciplinano inoltre: </P>
<BLOCKQUOTE>
  <P align=3Dleft>a) i criteri per la individuazione degli enti locali=20
  territoriali interessati;<BR>b) i criteri specifici per =
l'individuazione dei=20
  soggetti competenti in materia ambientale; <BR>c) eventuali ulteriori=20
  modalit=E0, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, per=20
  l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre alla=20
  disciplina del presente decreto, e per lo svolgimento della =
consultazione;=20
  <BR>d) le modalit=E0 di partecipazione delle regioni e province =
autonome=20
  confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle=20
  disposizioni nazionali in materia. 8. Le regioni e le province =
autonome di=20
  Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero =
dell'ambiente e=20
  della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati =
e i=20
  procedimenti di valutazione in corso. </P></BLOCKQUOTE>
<P align=3Dleft><B>Art. 8. Norme di organizzazione </B></P>
<P align=3Dleft>1. La Commissione tecnica di verifica dell'impatto =
ambientale,=20
istituita dall'articolo 9 del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, assicura al=20
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il =
supporto=20
tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui al presente =
decreto.=20
</P>
<P align=3Dleft>2. Nel caso di progetti per i quali la valutazione di =
impatto=20
ambientale spetta allo Stato, e che ricadano nel campo di applicazione =
di cui=20
all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il =
supporto=20
tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione =

istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata ora prevista =
dall'articolo=20
10 del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90. </P>
<P align=3Dleft>3. I componenti della Commissione sono nominati, nel =
rispetto del=20
principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro =
dell'ambiente,=20
della tutela del territorio e del mare, per un triennio. </P>
<P align=3Dleft>4. I componenti della Commissione provenienti dalle=20
amministrazioni pubbliche sono posti, a seconda dei casi, in posizione =
di=20
comando, distacco, fuori ruolo o in aspettativa nel rispetto dei =
rispettivi=20
ordinamenti. Nel caso prestino la propria prestazione a tempo parziale =
sono=20
posti dall'amministrazione di appartenenza in posizione di tempo =
definito. In=20
seguito al collocamento fuori ruolo o in aspettativa del personale, le=20
Amministrazioni pubbliche rendono indisponibile il posto liberato. </P>
<P align=3Dleft><B>Art. 9. Norme procedurali generali </B></P>
<P align=3Dleft>1. Le modalit=E0 di partecipazione previste dal presente =
decreto,=20
soddisfano i requisiti di cui agli <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0241.htm#07"=
>articoli=20
da 7 a 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241</A>, e successive =
modificazioni,=20
concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto =
di=20
accesso ai documenti amministrativi. </P>
<P align=3Dleft>2. L'autorit=E0 competente, ove ritenuto utile indice, =
cos=EC come=20
disciplinato dagli articoli che seguono, una o pi=F9 conferenze di =
servizi ai=20
sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine =
di=20
acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorit=E0 =
pubbliche=20
interessate. </P>
<P align=3Dleft>3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la =
consultazione del=20
pubblico, nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, =
l'autorit=E0=20
competente pu=F2 concludere con il proponente o l'autorit=E0 procedente =
e le altre=20
amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo =
svolgimento=20
delle attivit=E0 di interesse comune ai fini della semplificazione e =
della=20
maggiore efficacia dei procedimenti. </P>
<P align=3Dleft>4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale =E8 =
facolt=E0 del=20
proponente presentare all'autorit=E0 competente motivata richiesta di =
non rendere=20
pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio=20
preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. L'autorit=E0 =

competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge=20
motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con=20
l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorit=E0 =
competente=20
dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di =
rispettare le=20
disposizioni vigenti in materia. </P>
<P align=3Dleft><B>Art. 10. Norme per il coordinamento e la =
semplificazione dei=20
procedimenti </B></P>
<P align=3Dleft>1. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale =
fa luogo=20
dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la =
relativa=20
valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione=20
dell'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Lo =
studio di=20
impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono, a tale fine, =
anche le=20
informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e il provvedimento =
finale=20
le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 =
del=20
medesimo decreto n. 59 del 2005. </P>
<P align=3Dleft>2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per =
i=20
progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro=20
attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato I =
del=20
decreto legislativo n. 59 del 2005, la procedura per il rilascio di=20
autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del =
procedimento=20
di VIA. =E8 in ogni caso assicurata l'unicit=E0 della consultazione del =
pubblico per=20
le due procedure. Se l'autorit=E0 competente in materia di VIA coincide =
con quella=20
competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le =
disposizioni=20
regionali e delle province autonome possono prevedere che il =
provvedimento di=20
valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella =
autorizzazione. In=20
questo caso, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali =

contengono anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 =
e il=20
provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste =
dagli=20
articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005. </P>
<P align=3Dleft>3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di =
valutazione=20
d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal =
fine, il=20
rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di =
impatto=20
ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso =
decreto n.=20
357 del 1997 e la valutazione dell'autorit=E0 competente si estende alle =
finalit=E0=20
di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovr=E0 =
dare atto=20
degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalit=E0 di =
informazione del=20
pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. </P>
<P align=3Dleft>4. La verifica di assoggettabilit=E0 di cui all'articolo =
20 pu=F2=20
essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente =
decreto,=20
nell'ambito della VAS. In tal caso le modalit=E0 di informazione del =
pubblico=20
danno specifica evidenza della integrazione procedurale.</P>
<P align=3Dleft>5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di =
cui=20
all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi gi=E0 =

sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le =
informazioni e=20
le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione =
dei=20
progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in =
considerazione la=20
documentazione e le conclusioni della VAS. </P>
<P align=3Dleft><B>Titolo II LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA =
</B></P>
<P align=3Dleft><B>Art. 11. Modalit=E0 di svolgimento </B></P>
<P align=3Dleft>1. La valutazione ambientale strategica =E8 avviata =
dall'autorit=E0=20
procedente contestualmente al processo di formazione del piano o =
programma e=20
comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18: </P>
<BLOCKQUOTE>
  <P align=3Dleft>a) lo svolgimento di una verifica di =
assoggettabilit=E0; <BR>b)=20
  l'elaborazione del rapporto ambientale; <BR>c) lo svolgimento di=20
  consultazioni;<BR>d) la valutazione del rapporto ambientale e gli =
esiti delle=20
  consultazioni;<BR>e) la decisione; <BR>f) l'informazione sulla =
decisione;=20
  <BR>g) il monitoraggio. </P></BLOCKQUOTE>
<P align=3Dleft>2. L'autorit=E0 competente, al fine di promuovere =
l'integrazione=20
degli obiettivi di sostenibilit=E0 ambientale nelle politiche settoriali =
ed il=20
rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, =
nazionali ed=20
europei: </P>
<BLOCKQUOTE>
  <P align=3Dleft>a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilit=E0 =
delle=20
  proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale =
strategica nei=20
  casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6; <BR>b) collabora con =
l'autorit=E0=20
  proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della =
consultazione=20
  pubblica, nonch=E9 l'impostazione ed i contenuti del Rapporto =
ambientale e le=20
  modalit=E0 di monitoraggio di cui all'articolo 18; <BR>c) esprime, =
tenendo conto=20
  della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in =
materia=20
  ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di =
programma=20
  e sul rapporto ambientale nonch=E9 sull'adeguatezza del piano di =
monitoraggio e=20
  con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie. =
</P></BLOCKQUOTE>
<P align=3Dleft>3. La fase di valutazione =E8 effettuata durante la fase =

preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua =
approvazione o=20
all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa =E8 preordinata a =
garantire=20
che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di =
detti=20
piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro =
elaborazione e=20
prima della loro approvazione. </P>
<P align=3Dleft>4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali =
tenendo=20
conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare =
duplicazioni=20
nelle valutazioni. </P>
<P align=3Dleft>5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si =
applicano=20
le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento =
di=20
adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione =

adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove =
prescritta, sono=20
annullabili per violazione di legge. </P>
<P align=3Dleft><B>Art. <A name=3D012>12</A>. Verifica di =
assoggettabilit=E0</B> </P>
<P align=3Dleft>1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, =
comma 3,=20
l'autorit=E0 procedente trasmette all'autorit=E0 competente, su supporto =
cartaceo ed=20
informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del =
piano o=20
programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli =
impatti=20
significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, =
facendo=20
riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. </P>
<P align=3Dleft>2. L'autorit=E0 competente in collaborazione con =
l'autorit=E0=20
procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da =
consultare=20
e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il =
parere =E8=20
inviato entro trenta giorni all'autorit=E0 competente ed all'autorit=E0 =
procedente.=20
</P>
<P align=3Dleft>3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorit=E0 =
competente=20
con l'autorit=E0 procedente, l'autorit=E0 competente, sulla base degli =
elementi di=20
cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle =
osservazioni=20
pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti =
significativi=20
sull'ambiente. </P>
<P align=3Dleft>4. L'autorit=E0 competente, sentita l'autorit=E0 =
procedente, tenuto=20
conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione =
di cui=20
al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o =
escludendo il=20
piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 =
e, se del=20
caso, definendo le necessarie prescrizioni. </P>
<P align=3Dleft>5. Il risultato della verifica di assoggettabilit=E0, =
comprese le=20
motivazioni, deve essere reso pubblico. </P>
<P align=3Dleft><B>Art. <A name=3D013>13</A>. Redazione del rapporto =
ambientale=20
</B></P>
<P align=3Dleft>1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili =
impatti=20
ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il =
proponente=20
e/o l'autorit=E0 procedente entrano in consultazione, sin dai momenti =
preliminari=20
dell'attivit=E0 di elaborazione di piani e programmi, con l'autorit=E0 =
competente e=20
gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire =
la=20
portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel =
rapporto=20
ambientale. </P>
<P align=3Dleft>2. La consultazione, salvo quanto diversamente =
concordato, si=20
conclude entro novanta giorni. </P>
<P align=3Dleft>3. La redazione del rapporto ambientale spetta al =
proponente o=20
all'autorit=E0 procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della =
finanza=20
pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano =
o del=20
programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed =
approvazione.=20
</P>
<P align=3Dleft>4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, =
descritti e=20
valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del =
programma=20
proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, =
nonch=E9 le=20
ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli =
obiettivi=20
e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152_allegat=
i.htm#ALLEGATO_VI">allegato=20
VI</A> al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel =
rapporto=20
ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere =
ragionevolmente=20
richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di =
valutazione=20
correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del =
programma.=20
Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, =
se=20
pertinenti, approfondimenti gi=E0 effettuati ed informazioni ottenute =
nell'ambito=20
di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di =
altre=20
disposizioni normative. </P>
<P align=3Dleft>5. La proposta di piano o di programma =E8 comunicata, =
anche secondo=20
modalit=E0 concordate, all'autorit=E0 competente. La comunicazione =
comprende il=20
rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data=20
pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i =
tempi=20
dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o =
programma ed=20
il rapporto ambientale sono altres=EC messi a disposizione dei soggetti =
competenti=20
in materia ambientale e del pubblico interessato affinch=E9 questi =
abbiano=20
l'opportunit=E0 di esprimersi.</P>
<P align=3Dleft>6. La documentazione =E8 depositata presso gli uffici =
dell'autorit=E0=20
competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui =
territorio=20
risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o =
dagli=20
impatti della sua attuazione.</P>
<P align=3Dleft><B>Art. 14. Consultazione </B></P>
<P align=3Dleft>1. Contestualmente alla comunicazione di cui =
all'articolo 13,=20
comma 5, l'autorit=E0 procedente cura la pubblicazione di un avviso =
nella Gazzetta=20
Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della =
regione o=20
provincia autonoma interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della =

proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorit=E0 =
procedente,=20
l'indicazione delle sedi ove pu=F2 essere presa visione del piano o =
programma e=20
del rapporto ambientale e delle sedi dove si pu=F2 consultare la sintesi =
non=20
tecnica.</P>
<P align=3Dleft>&nbsp;2. L'autorit=E0 competente e l'autorit=E0 =
procedente mettono,=20
altres=EC, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma =
ed il=20
rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la=20
pubblicazione sul proprio sito web. </P>
<P align=3Dleft>3. Entro il termine di sessanta giorni dalla =
pubblicazione=20
dell'avviso di cui al comma 1, chiunque pu=F2 prendere visione della =
proposta di=20
piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare =
proprie=20
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e=20
valutativi. </P>
<P align=3Dleft>4. Le procedure di deposito, pubblicit=E0 e =
partecipazione, disposte=20
ai sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi, =
sono=20
coordinate al fine di evitare duplicazioni con le norme del presente =
decreto.=20
</P>
<P align=3Dleft><B>Art. 15. Valutazione del rapporto ambientale e degli =
esiti i=20
risultati della consultazione</B> </P>
<P align=3Dleft>1. L'autorit=E0 competente, in collaborazione con =
l'autorit=E0=20
procedente, svolge le attivit=E0 tecnico-istruttorie, acquisisce e =
valuta tutta la=20
documentazione presentata, nonch=E9 le osservazioni, obiezioni e =
suggerimenti=20
inoltrati ai sensi dell'articolo 14 ed esprime il proprio parere =
motivato entro=20
il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i =
termini di=20
cui all'articolo 14. </P>
<P align=3Dleft>2. L'autorit=E0 procedente, in collaborazione con =
l'autorit=E0=20
competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o =
programma alla=20
luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o=20
programma per l'adozione o approvazione.</P>
<P align=3Dleft><B>Art. 16. Decisione </B></P>
<P align=3Dleft>1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, =
insieme con il=20
parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della =
consultazione, =E8=20
trasmesso all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o=20
programma.</P>
<P align=3Dleft><B>Art. 17. Informazione sulla decisione </B></P>
<P align=3Dleft>1. La decisione finale =E8 pubblicata nella Gazzetta =
Ufficiale o nel=20
Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si =
possa=20
prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la =
documentazione=20
oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso =
la=20
pubblicazione sui siti web della autorit=E0 interessate: </P>
<BLOCKQUOTE>
  <P align=3Dleft>a) il parere motivato espresso dall'autorit=E0 =
competente; <BR>b)=20
  una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le =
considerazioni=20
  ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si =E8 =
tenuto conto=20
  del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonch=E9 le =
ragioni=20
  per le quali =E8 stato scelto il piano o il programma adottato, alla =
luce delle=20
  alternative possibili che erano state individuate;<BR>c) le misure =
adottate in=20
  merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.</P></BLOCKQUOTE>
<P align=3Dleft><B>&nbsp;Art. 18. Monitoraggio</B></P>
<P align=3Dleft>1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti=20
significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei =
programmi=20
approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di =
sostenibilit=E0=20
prefissati, cos=EC da individuare tempestivamente gli impatti negativi =
imprevisti=20
e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio =E8 =
effettuato=20
avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali. </P>
<P align=3Dleft>2. Il piano o programma individua le responsabilit=E0 e =
la=20
sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione =
del=20
monitoraggio. </P>
<P align=3Dleft>3. Delle modalit=E0 di svolgimento del monitoraggio, dei =
risultati e=20
delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 =E8 data =
adeguata=20
informazione attraverso i siti web dell'autorit=E0 competente e =
dell'autorit=E0=20
procedente e delle Agenzie interessate. </P>
<P align=3Dleft>4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio =
sono tenute=20
in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque =
sempre=20
incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o=20
programmazione.</P>
<P align=3Dleft><B>Titolo III LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE =
</B></P>
<P align=3Dleft><B>Art. 19 . Modalit=E0 di svolgimento </B></P>
<P align=3Dleft>1. La valutazione d'impatto ambientale comprende, =
secondo le=20
disposizioni di cui agli articoli da 20 a 28: </P>
<BLOCKQUOTE>
  <P align=3Dleft>a) lo svolgimento di una verifica di =
assoggettabilit=E0; <BR>b) la=20
  definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale; <BR>c) =
la=20
  presentazione e la pubblicazione del progetto; <BR>d) lo svolgimento =
di=20
  consultazioni;<BR>f) la valutazione dello studio ambientale e degli =
esiti=20
  delle consultazioni; <BR>g) la decisione;<BR>h) l'informazione sulla=20
  decisione; <BR>i) il monitoraggio. </P></BLOCKQUOTE>
<P align=3Dleft>2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i =
quali si =E8=20
conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo =
ovvero=20
il contrasto di valutazione su elementi gi=E0 oggetto della VAS =E8 =
adeguatamente=20
motivato. </P>
<P align=3Dleft><B>Art. <A name=3D020>20</A>. Verifica di =
assoggettabilit=E0 </B></P>
<P align=3Dleft>1. Il proponente trasmette all'autorit=E0 competente il =
progetto=20
preliminare, lo studio preliminare ambientale e una loro copia conforme =
in=20
formato elettronico su idoneo supporto nel caso di progetti: </P>
<BLOCKQUOTE>
  <P align=3Dleft>a) elencati nell'<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152_allegat=
i.htm#ALLEGATO_II">allegato=20
  II</A> che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed =
il=20
  collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per pi=F9 di =
due anni;=20
  <BR>b) inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che=20
  comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente, nonch=E9 =
quelli di cui=20
  all'<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152_allegat=
i.htm#ALLEGATO_IV">allegato=20
  IV</A> secondo le modalit=E0 stabilite dalle Regioni e dalle province =
autonome,=20
  tenendo conto dei commi successivi del presente articolo. =
</P></BLOCKQUOTE>
<P align=3Dleft>2. Dell'avvenuta trasmissione =E8 dato sintetico avviso, =
a cura del=20
proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i =
progetti di=20
competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della regione per i =
progetti di=20
rispettiva competenza, nonch=E9 all'albo pretorio dei comuni =
interessati.=20
Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione =
prevista=20
per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella =
loro=20
interezza ed i tempi entro i quali =E8 possibile presentare =
osservazioni. In ogni=20
caso copia integrale degli atti =E8 depositata presso i comuni ove il =
progetto =E8=20
localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la =
documentazione =E8=20
depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il =
progetto =E8=20
localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio =

preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorit=E0 =
competente.=20
</P>
<P align=3Dleft>3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione =
dell'avviso di=20
cui al comma 2 chiunque abbia interesse pu=F2 far pervenire le proprie=20
osservazioni. </P>
<P align=3Dleft>4. L'autorit=E0 competente nei successivi quarantacinque =
giorni,=20
sulla base degli elementi di cui all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152_allegat=
i.htm#ALLEGATO_V">allegato=20
V</A> del presente decreto e tenuto conto dei risultati della =
consultazione,=20
verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili=20
sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorit=E0 competente =
deve comunque=20
esprimersi. </P>
<P align=3Dleft>5. Se il progetto non ha impatti ambientali =
significativi o non=20
costituisce modifica sostanziale, l'autorit=E0 compente dispone =
l'esclusione dalla=20
procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le =
necessarie=20
prescrizioni. </P>
<P align=3Dleft>6. Se il progetto ha possibili impatti significativi o =
costituisce=20
modifica sostanziale si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a =
28.=20
</P>
<P align=3Dleft>7. Il provvedimento di assoggettabilit=E0, comprese le =
motivazioni,=20
=E8 pubblico a cura dell'autorit=E0 competente mediante: </P>
<BLOCKQUOTE>
  <P align=3Dleft>a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta =
Ufficiale della=20
  Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o =
della=20
  provincia autonoma; <BR>b) con la pubblicazione integrale sul sito web =

  dell'autorit=E0 competente.</P></BLOCKQUOTE>
<P align=3Dleft><B>Art. 21. Definizione dei contenuti dello studio di =
impatto=20
ambientale </B></P>
<P align=3Dleft>1. Sulla base del progetto preliminare, dello studio =
preliminare=20
ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali =
attesi,=20
illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto =
ambientale,=20
il proponente ha la facolt=E0 di richiedere una fase di consultazione =
con=20
l'autorit=E0 competente e i soggetti competenti in materia ambientale al =
fine di=20
definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello =
di=20
dettaglio e le metodologie da adottare. La documentazione presentata dal =

proponente, della quale =E8 fornita una copia in formato elettronico, =
include=20
l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, =
nulla osta=20
e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio =
del=20
progetto. </P>
<P align=3Dleft>2. L'autorit=E0 competente apre una fase di =
consultazione con il=20
proponente e in quella sede: </P>
<BLOCKQUOTE>
  <P align=3Dleft>a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione =
del progetto=20
  e dello studio di impatto ambientale; <BR>b) esamina le principali=20
  alternative, compresa l'alternativa zero; <BR>c) sulla base della=20
  documentazione disponibile, verifica, anche con riferimento alla=20
  localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali =
elementi di=20
  incompatibilit=E0; <BR>d) in carenza di tali elementi, indica le =
condizioni per=20
  ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i =
necessari atti=20
  di consenso, senza che ci=F2 pregiudichi la definizione del successivo =

  procedimento.</P></BLOCKQUOTE>
<P align=3Dleft>3. Le informazioni richieste tengono conto della =
possibilit=E0 per=20
il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei =
metodi di=20
valutazioni disponibili </P>
<P align=3Dleft>4. La fase di consultazione si conclude entro sessanta =
giorni e,=20
allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva. </P>
<P align=3Dleft><B>Art. <A name=3D022>22</A>. Studio di impatto =
ambientale </B></P>
<P align=3Dleft>1. La redazione dello studio di impatto ambientale, =
insieme a=20
tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, =
ed i=20
costi associati sono a carico del proponente il progetto. </P>
<P align=3Dleft>2. Lo studio di impatto ambientale, =E8 predisposto, =
secondo le=20
indicazioni di cui all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152_allegat=
i.htm#ALLEGATO_VII">allegato=20
VII</A> del presente decreto e nel rispetto degli esiti della fase di=20
consultazione definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora=20
attivata. </P>
<P align=3Dleft>3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le =
seguenti=20
informazioni: </P>
<BLOCKQUOTE>
  <P align=3Dleft>a) una descrizione del progetto con informazioni =
relative alle=20
  sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni; =
<BR>b)=20
  una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e =
possibilmente=20
  compensare gli impatti negativi rilevanti; <BR>c) i dati necessari per =

  individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul =
patrimonio=20
  culturale che il progetto pu=F2 produrre, sia in fase di realizzazione =
che in=20
  fase di esercizio; <BR>d) una descrizione sommaria delle principali=20
  alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta =
opzione=20
  zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il =
profilo=20
  dell'impatto ambientale; <BR>e) una descrizione delle misure previste =
per il=20
  monitoraggio. </P></BLOCKQUOTE>
<P align=3Dleft>4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto =

ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della =
fase di=20
valutazione, il proponente ha facolt=E0 di accedere ai dati ed alle =
informazioni=20
disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto =
dalla=20
normativa vigente in materia. </P>
<P align=3Dleft>5. Allo studio di impatto ambientale deve essere =
allegata una=20
sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del =
progetto=20
e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi =
elaborati=20
grafici. La documentazione dovr=E0 essere predisposta al fine =
consentirne=20
un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole =
riproduzione. </P>
<P align=3Dleft><B>Art. 23. Presentazione dell'istanza </B></P>
<P align=3Dleft>1. L'istanza =E8 presentata dal proponente l'opera o =
l'intervento=20
all'autorit=E0 competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, =
lo studio=20
di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a =
mezzo=20
stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e 2. Dalla data della =
presentazione=20
decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la =
valutazione e la=20
decisione. </P>
<P align=3Dleft>2. Alla domanda =E8 altres=EC allegato l'elenco delle =
autorizzazioni,=20
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque =
denominati,=20
gi=E0 acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e =
dell'esercizio=20
dell'opera o intervento, nonch=E9 di una copia in formato elettronico, =
su idoneo=20
supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati.</P>
<P align=3Dleft>3. La documentazione =E8 depositata in un congruo numero =
di copie, a=20
seconda dei casi, presso gli uffici dell'autorit=E0 competente, delle =
regioni,=20
delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo =
parzialmente=20
interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.</P>
<P align=3Dleft>4. Entro trenta giorni l'autorit=E0 competente verifica =
la=20
completezza della documentazione. Qualora questa risulti incompleta =
viene=20
restituita al proponente con l'indicazione degli elementi mancanti. In =
tal caso=20
il progetto si intende non presentato. </P>
<P align=3Dleft><B>Art. 24. Consultazione </B></P>
<P align=3Dleft>1. Contestualmente alla presentazione di cui =
all'articolo 23,=20
comma 1, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito =
web=20
dell'autorit=E0 competente. </P>
<P align=3Dleft>2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura =
e spese=20
del proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, la =
pubblicazione va=20
eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a =
diffusione=20
regionale per ciascuna regione direttamente interessata. Nel caso di =
progetti=20
per i quali la competenza allo svolgimento della valutazione ambientale =
spetta=20
alle regioni, si provveder=E0 con la pubblicazione su un quotidiano a =
diffusione=20
regionale o provinciale. </P>
<P align=3Dleft>3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve contenere, =
oltre una=20
breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti=20
ambientali, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli =
atti=20
nella loro interezza ed i termini entro i quali =E8 possibile presentare =

osservazioni.</P>
<P align=3Dleft>4. Entro il termine di sessanta giorni dalla =
presentazione di cui=20
all'articolo 23, chiunque abbia interesse pu=F2 prendere visione del =
progetto e=20
del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche =
fornendo=20
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. </P>
<P align=3Dleft>5. Il provvedimento di valutazione dell'impatto =
ambientale deve=20
tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole =
contestualmente,=20
singolarmente o per gruppi. </P>
<P align=3Dleft>6. L'autorit=E0 competente pu=F2 disporre che la =
consultazione avvenga=20
mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello =
studio di=20
impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e =
delle=20
osservazioni dei cittadini. senza che ci=F2 comporti interruzioni o =
sospensioni=20
dei termini per l'istruttoria. </P>
<P align=3Dleft>7. L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una =
relazione sui=20
lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e =
valutati=20
ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. </P>
<P align=3Dleft>8. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di =
cui al=20
comma 6, pu=F2, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della =

conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio =
con i=20
soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del=20
contraddittorio =E8 acquisito e valutato ai fini del provvedimento di =
valutazione=20
dell'impatto ambientale. </P>
<P align=3Dleft>9. Quando il proponente intende modificare gli elaborati =

presentati in relazione alle osservazioni, ai rilievi emersi nell'ambito =

dell'inchiesta pubblica oppure nel corso del contraddittorio di cui al =
comma 8,=20
ne fa richiesta all'autorit=E0 competente nei trenta giorni successivi =
alla=20
scadenza del termine di cui al comma 4, indicando il tempo necessario, =
che non=20
pu=F2 superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza del =
proponente, per un=20
massimo di ulteriori sessanta giorni. In questo caso l'autorit=E0 =
competente=20
esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro =
novanta=20
giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. L'autorit=E0 =
competente,=20
ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti, =
dispone=20
che il proponente curi la pubblicazione di un avviso a mezzo stampa =
secondo le=20
modalit=E0 di cui ai commi 2 e 3. Nel caso che il proponente sia un =
soggetto=20
pubblico, la pubblicazione deve avvenire nei limiti delle risorse =
finanziarie=20
disponibili a legislazione vigente. Nel caso che il proponente sia un =
soggetto=20
pubblico, la pubblicazione deve avvenire nei limiti delle risorse =
finanziarie=20
disponibili a legislazione vigente. 10. In ogni caso tutta la =
documentazione=20
istruttoria deve essere pubblica sul sito web dell'autorit=E0 =
competente. </P>
<P align=3Dleft><B>Art. 25. Valutazione dello studio di impatto =
ambientale e degli=20
esiti della consultazione </B></P>
<P align=3Dleft>1. Le attivit=E0 tecnico-istruttorie per la valutazione =
d'impatto=20
ambientale sono svolte dall'autorit=E0 competente. </P>
<P align=3Dleft>2. L'autorit=E0 competente acquisisce e valuta tutta la=20
documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti =
inoltrati=20
ai sensi dell'articolo 24, nonch=E9, nel caso dei progetti di competenza =
dello=20
Stato, il parere delle regioni interessate, che dovr=E0 essere reso =
entro sessanta=20
giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1. </P>
<P align=3Dleft>3. Contestualmente alla pubblicazione di cui =
all'articolo 24, il=20
proponente, affinch=E9 l'autorit=E0 competente ne acquisisca le =
determinazioni,=20
trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti =
in=20
materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto =
preveda=20
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e =
assensi=20
comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le =
proprie=20
determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di =
cui=20
all'articolo 23, comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei =
servizi=20
eventualmente indetta a tal fine dall'autorit=E0 competente. Entro il =
medesimo=20
termine il Ministero per i beni e le attivit=E0 culturali si esprime ai =
sensi=20
dell'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#026=
">articolo=20
26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</A>, e negli altri =
casi=20
previsti dal medesimo decreto. </P>
<P align=3Dleft>4. L'autorit=E0 competente pu=F2 concludere con le altre =

amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo =
svolgimento=20
delle attivit=E0 di interesse comune ai fini della semplificazione delle =

procedure. </P>
<P align=3Dleft><B>Art. 26. Decisione </B></P>
<P align=3Dleft>1. L'autorit=E0 competente conclude con provvedimento =
espresso e=20
motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei=20
centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui=20
all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui =E8 necessario procedere ad =
accertamenti=20
ed indagini di particolare complessit=E0, l'autorit=E0 competente, con =
atto=20
motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino =
ad un=20
massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al =
proponente. </P>
<P align=3Dleft>2. L'inutile decorso del termine di centocinquanta =
giorni,=20
previsto dal comma 1, da computarsi tenuto conto delle eventuali =
interruzioni e=20
sospensioni intervenute, ovvero, nel caso di cui al comma 3 del presente =

articolo, l'inutile decorso del termine di trecentotrenta giorni dalla =
data di=20
presentazione del progetto di cui all'articolo 23, comma 1, implica =
l'esercizio=20
del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che =
provvede, su=20
istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta =
giorni,=20
previa diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di =
venti=20
giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in =
sede=20
non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente =
fino=20
all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province =
autonome, da=20
adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia e =
del=20
principio della fissazione di un termine del procedimento. </P>
<P align=3Dleft>3. L'autorit=E0 competente pu=F2 richiedere al =
proponente entro=20
centoventi giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1, =
in=20
un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con=20
l'indicazione di un termine per la risposta che non pu=F2 superare i =
sessanta=20
giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di =
ulteriori=20
sessanta giorni. Il proponente pu=F2, di propria iniziativa, fornire =
integrazioni=20
alla documentazione presentata. L'autorit=E0 competente, ove ritenga =
rilevante per=20
il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni, dispone che =
il=20
proponente depositi copia delle stesse presso l'apposito ufficio =
dell'autorit=E0=20
competente e dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalit=E0 di =
cui=20
all'articolo 24, commi 2 e 3. In tal caso chiunque entro sessanta giorni =
pu=F2=20
presentare osservazioni aggiuntive. Il provvedimento di valutazione =
dell'impatto=20
ambientale =E8 espresso entro il termine di novanta giorni dalla =
trasmissione=20
della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non =
ottemperi=20
alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede =
all'ulteriore=20
corso della valutazione. L'interruzione della procedura ha effetto di =
pronuncia=20
interlocutoria negativa. </P>
<P align=3Dleft>4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto =
ambientale=20
sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, =
licenze,=20
pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale,=20
necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento =
inclusa,=20
nel caso di impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto=20
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione integrata =
ambientale di=20
cui al medesimo decreto. </P>
<P align=3Dleft>5. Il provvedimento contiene le condizioni per la =
realizzazione,=20
esercizio e dismissione dei progetti, nonch=E9 quelle relative ad =
eventuali=20
malfunzionamenti. In nessun caso pu=F2 farsi luogo all'inizio dei lavori =
senza che=20
sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. =
</P>
<P align=3Dleft>6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono =
essere=20
realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di=20
valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche =
del=20
progetto il provvedimento pu=F2 stabilire un periodo pi=F9 lungo. =
Trascorso detto=20
periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, =
dall'autorit=E0 che ha=20
emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto =
ambientale=20
deve essere reiterata. </P>
<P align=3Dleft><B>Art. 27. Informazione sulla decisione </B></P>
<P align=3Dleft>1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto =
ambientale =E8=20
pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del=20
provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potr=E0 essere consultato nella =
sua=20
interezza, a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale della =
Repubblica=20
italiana per i progetti di competenza statale ovvero nel Bollettino =
Ufficiale=20
della regione, per i progetti di rispettiva competenza. Dalla data di=20
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero dalla data di =
pubblicazione nel=20
Bollettino Ufficiale della regione decorrono i termini per eventuali=20
impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati. =
</P>
<P align=3Dleft>2. Il provvedimento di valutazione dell'impatto =
ambientale deve=20
essere pubblicato per intero e su sito web dell'autorit=E0 competente =
indicando la=20
sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto=20
dell'istruttoria e delle valutazioni successive. </P>
<P align=3Dleft><B>Art. 28. Monitoraggio </B></P>
<P align=3Dleft>1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto =
ambientale=20
contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo =
svolgimento delle=20
attivit=E0 di controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio =
assicura,=20
anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo =
sugli=20
impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere =
approvate,=20
nonch=E9 la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla =
compatibilit=E0=20
ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli =
impatti=20
negativi imprevisti e di consentire all'autorit=E0 competente di essere =
in grado=20
di adottare le opportune misure correttive. </P>
<P align=3Dleft>2. Delle modalit=E0 di svolgimento del monitoraggio, dei =
risultati e=20
delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 =E8 data =
adeguata=20
informazione attraverso i siti web dell'autorit=E0 competente e =
dell'autorit=E0=20
procedente e delle Agenzie interessate. </P>
<P align=3Dleft><B>Art. 29. Controlli e sanzioni </B></P>
<P align=3Dleft>1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per =
i=20
progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del =
presente=20
decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di =
autorizzazione o=20
approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati =
senza la=20
previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono =
annullabili per=20
violazione di legge. </P>
<P align=3Dleft>2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo =
stabiliti=20
dalle norme vigenti, l'autorit=E0 competente esercita il controllo=20
sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte =
seconda=20
del presente decreto nonch=E9 sull'osservanza delle prescrizioni =
impartite in sede=20
di verifica di assoggettabilit=E0 e di valutazione. Per l'effettuazione =
dei=20
controlli l'autorit=E0 competente pu=F2 avvalersi, nel quadro delle =
rispettive=20
competenze, del sistema agenziale. </P>
<P align=3Dleft>3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni =
impartite o=20
modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze =
finali=20
delle fasi di verifica di assoggettabilit=E0 e di valutazione, =
l'autorit=E0=20
competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al =
proponente=20
l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le =
modalit=E0.=20
Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorit=E0 =
competente=20
provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese =
=E8=20
effettuato con le modalit=E0 e gli effetti previsti dal regio decreto 14 =
aprile=20
1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. =
</P>
<P align=3Dleft>4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la =
previa=20
sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilit=E0 o di =
valutazione in=20
violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonch=E9 =
nel caso di=20
difformit=E0 sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, =
l'autorit=E0=20
competente, valutata l'entit=E0 del pregiudizio ambientale arrecato e =
quello=20
conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei =
lavori=20
e pu=F2 disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi =
e della=20
situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i =
termini e=20
le modalit=E0. In caso di inottemperanza, l'autorit=E0 competente =
provvede d'ufficio=20
a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese =E8 effettuato con =
le=20
modalit=E0 e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di =
legge=20
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato =
approvato con=20
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate=20
patrimoniali dello Stato. </P>
<P align=3Dleft>5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di =
autotutela=20
di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto =

ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilit=E0 ambientale, =
i poteri=20
di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto=20
ambientale. </P>
<P align=3Dleft>6. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni =
previste=20
dalle norme vigenti. </P>
<P align=3Dleft><B>Titolo IV VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E=20
TRANSFRONTALIERE </B></P>
<P align=3Dleft><B>Art. 30. Impatti ambientali interregionali </B></P>
<P align=3Dleft>1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS e di =
progetti di=20
interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza =
regionale che=20
risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il =
processo di=20
valutazione ambientale =E8 effettuato d'intesa tra le autorit=E0 =
competenti. </P>
<P align=3Dleft>2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS e di =
progetti di=20
interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale che =
possano avere=20
impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorit=E0 =
competente =E8=20
tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorit=E0 =
competenti di=20
tali regioni, nonch=E9 degli enti locali territoriali interessati dagli =
impatti.=20
</P>
<P align=3Dleft><B>Art. 31. Attribuzione competenze </B></P>
<P align=3Dleft>1. In caso di piani, programmi o progetti la cui =
valutazione=20
ambientale =E8 rimessa alla regione, qualora siano interessati territori =
di pi=F9=20
regioni e si manifesti un conflitto tra le autorit=E0 competenti di tali =
regioni=20
circa gli impatti ambientali di un piano, programma o progetto =
localizzato sul=20
territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei =
Ministri, su=20
conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, =
le=20
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pu=F2 disporre =
che si=20
applichino le procedure previste dal presente decreto per i piani, =
programmi e=20
progetti di competenza statale.</P>
<P align=3Dleft><B>&nbsp;Art. 32. Consultazioni transfrontaliere =
</B></P>
<P align=3Dleft>1. In caso di piani, programmi o progetti che possono =
avere=20
impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro =
Stato cos=EC=20
richieda, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del =
mare,=20
d'intesa con il Ministero per i beni e le attivit=E0 culturali e con il =
Ministero=20
degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla=20
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, =
fatta a=20
Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3 novembre =
1994, n.=20
640, nell'ambito delle fasi di cui agli articoli 13 e 21, provvede alla =
notifica=20
dei progetti e di una sintesi della documentazione concernente il piano, =

programma e progetto. Nell'ambito della notifica =E8 fissato il termine, =
non=20
superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse alla=20
partecipazione alla procedura. </P>
<P align=3Dleft>2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla =
procedura,=20
si applicano al paese interessato le procedure per l'informazione e la=20
partecipazione del pubblico definite dal presente decreto. I pareri e le =

osservazioni delle autorit=E0 pubbliche devono pervenire entro sessanta =
giorni=20
dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui agli articoli 14 e =
24. Salvo=20
altrimenti richiesto, verr=E0 trasmessa, per la partecipazione del =
pubblico e=20
l'espressione dei pareri delle autorit=E0 pubbliche, contestualmente =
alla=20
ricezione della comunicazione, la sintesi non tecnica di cui agli =
articoli 13 e=20
23. La decisione di cui all'articolo 26 e le condizioni che =
eventualmente=20
l'accompagnano sono trasmessi agli Stati membri consultati. </P>
<P align=3Dleft>3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi =
internazionali, le=20
regioni o le province autonome informano immediatamente il Ministero=20
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quando progetti =
di loro=20
competenza possono avere impatti ambientali transfrontalieri e =
collaborano per=20
lo svolgimento delle fasi procedurali di applicazione della =
convenzione.</P>
<P align=3Dleft>4. La predisposizione e la distribuzione della =
documentazione=20
necessaria sono a cura del proponente o dell'autorit=E0 procedente, =
senza nuovi o=20
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</P>
<P align=3Dleft>5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del =
territorio e del=20
mare, il Ministero per i beni e le attivit=E0 culturali e il Ministero =
degli=20
affari esteri, d'intesa con le regioni interessate, stipulano con i =
Paesi=20
aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie fasi al fine =
di=20
semplificare e rendere pi=F9 efficace l'attuazione della convenzione. =
</P>
<P align=3Dleft><B>Titolo V NORME TRANSITORIE E FINALI </B></P>
<P align=3Dleft><B>Art. 33. Oneri istruttori </B></P>
<P align=3Dleft>1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela =
del=20
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo =
economico e=20
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro =
sessanta=20
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta =
Ufficiale=20
della Repubblica italiana, sono definite, sulla base di quanto previsto=20
dall'articolo 9 del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, le tariffe da =
applicare ai=20
proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorit=E0 =
competente per=20
l'organizzazione e lo svolgimento delle attivit=E0 istruttorie, di =
monitoraggio e=20
controllo previste dal presente decreto. </P>
<P align=3Dleft>2. Per le finalit=E0 di cui al comma 1, le regioni e le =
province=20
autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalit=E0 di=20
quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai =
proponenti.=20
</P>
<P align=3Dleft>3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, =
si=20
continuano ad applicare le norme vigenti in materia. </P>
<P align=3Dleft>4. Al fine di garantire l'operativit=E0 della =
Commissione di cui=20
all'articolo 10 del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, nelle more =
dell'adozione del=20
decreto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 =
febbraio=20
2005, n. 59, e fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione =
delle=20
tariffe di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese di =
funzionamento=20
nonch=E9 per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti della =
predetta=20
Commissione =E8 posto a carico del richiedente il versamento all'entrata =
del=20
bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad euro =
venticinquemila per=20
ogni richiesta di autorizzazione integrata ambientale per impianti di =
competenza=20
statale; la predetta somma =E8 riassegnata entro sessanta giorni, con =
decreto del=20
Ministro dell'economia e delle finanze, e da apposito capitolo dello =
stato di=20
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e =
del mare.=20
Le somme di cui al presente comma si intendono versate a titolo di =
acconto,=20
fermo restando l'obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in=20
relazione all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal =
decreto di=20
determinazione delle tariffe, fissate per la copertura integrale del =
costo=20
effettivo del servizio reso. </P>
<P align=3Dleft><B>Art. 34. Norme tecniche, organizzative e integrative =
</B></P>
<P align=3Dleft>1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del =
presente=20
decreto, con uno o pi=F9 regolamenti da emanarsi, previo parere della =
Conferenza=20
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province =
autonome, ai=20
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il =
Governo,=20
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e =
del mare,=20
di concerto con il Ministro per i beni e le attivit=E0 culturali, =
provvede alla=20
modifica ed all'integrazione delle norme tecniche in materia di =
valutazione=20
ambientale nel rispetto delle finalit=E0, dei principi e delle =
disposizioni di cui=20
al presente decreto. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 13 della =
legge 4=20
febbraio 2005, n. 11, relativamente al recepimento di direttive =
comunitarie=20
modificative delle modalit=E0 esecutive e di caratteristiche di ordine =
tecnico di=20
direttive gi=E0 recepite nell'ordinamento nazionale. Resta ferma =
altres=EC, nelle=20
more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al presente comma,=20
l'applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del =
Consiglio dei=20
Ministri 27 dicembre 1988. </P>
<P align=3Dleft>2. Al fine della predisposizione dei provvedimenti di =
cui al comma=20
1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare =
acquisisce=20
il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali =
omologhi=20
a quelli previsti dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. =
</P>
<P align=3Dleft>3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del =
presente=20
decreto il Governo, con apposita delibera del Comitato interministeriale =
per la=20
programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente e =
della tutela=20
del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i =
rapporti tra=20
lo Stato le regioni e le province autonome, ed acquisito il parere delle =

associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a =
quelli=20
previsti dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede=20
all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile =
di cui=20
alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione =
economica del=20
2 agosto 2002. </P>
<P align=3Dleft>4. Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento =
della=20
strategia nazionale di cui al comma 3, le regioni si dotano, attraverso =
adeguati=20
processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico =
dei=20
bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile =
che sia=20
coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi =
della=20
strategia nazionale. Le strategie regionali indicano insieme al =
contributo della=20
regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le priorit=E0, le =
azioni che=20
si intendono intraprendere. In tale ambito le regioni assicurano =
unitariet=E0=20
all'attivit=E0 di pianificazione. Le regioni promuovono l'attivit=E0 =
delle=20
amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di Agenda 21 =
locale, si=20
dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un =
contributo alla=20
realizzazione degli obiettivi della strategia regionale. </P>
<P align=3Dleft>5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il =
quadro di=20
riferimento per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto. =
Dette=20
strategie, definite coerentemente ai diversi livelli territoriali, =
attraverso la=20
partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in =
rappresentanza delle=20
diverse istanze, assicurano la dissociazione fra la crescita economica =
ed il suo=20
impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilit=E0 =
ecologica, la=20
salvaguardia della biodiversit=E0 ed il soddisfacimento dei requisiti =
sociali=20
connessi allo sviluppo delle potenzialit=E0 individuali quali =
presupposti=20
necessari per la crescita della competitivit=E0 e dell'occupazione. </P>
<P align=3Dleft>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del =
territorio e del=20
mare, le regioni e le province autonome cooperano per assicurare assetti =

organizzativi, anche mediante la costituzione di apposite unit=E0 =
operative, senza=20
aggravio per la finanza pubblica, e risorse atti a garantire le =
condizioni per=20
lo svolgimento di funzioni finalizzate a: </P>
<BLOCKQUOTE>
  <P align=3Dleft>a) determinare, nell'ottica della strategia di =
sviluppo=20
  sostenibile, i requisiti per una piena integrazione della dimensione=20
  ambientale nella definizione e valutazione di politiche, piani, =
programmi e=20
  progetti; <BR>b) garantire le funzioni di orientamento, valutazione,=20
  sorveglianza e controllo nei processi decisionali della pubblica=20
  amministrazione;<BR>c) assicurare lo scambio e la condivisione di =
esperienze e=20
  contenuti tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale; =
<BR>d)=20
  favorire la promozione e diffusione della cultura della =
sostenibilit=E0=20
  dell'integrazione ambientale; <BR>e) agevolare la partecipazione delle =

  autorit=E0 interessate e del pubblico ai processi decisionali ed =
assicurare=20
  un'ampia diffusione delle informazioni ambientali. </P></BLOCKQUOTE>
<P align=3Dleft>7. Le norme tecniche assicurano la semplificazione delle =
procedure=20
di valutazione. In particolare, assicurano che la valutazione ambientale =

strategica e la valutazione d'impatto ambientale si riferiscano al =
livello=20
strategico pertinente analizzando la coerenza ed il contributo di piani, =

programmi e progetti alla realizzazione degli obiettivi e delle azioni =
di=20
livello superiore. Il processo di valutazione nella sua interezza deve =
anche=20
assicurare che piani, programmi e progetti riducano il flusso di materia =
ed=20
energia che attraversa il sistema economico e la connessa produzione di=20
rifiuti.</P>
<P align=3Dleft>8. Il sistema di monitoraggio, su base regionale, anche =
con le=20
Agenzie per la protezione dell'ambiente regionali, e nazionale, Agenzia=20
nazionale per la protezione dell'ambiente (APAT) e Sistema statistico =
nazionale=20
(SISTAN), garantisce la raccolta dei dati concernenti gli indicatori =
strutturali=20
comunitari o altri appositamente scelti. </P>
<P align=3Dleft>9. Le modifiche agli allegati alla parte seconda del =
presente=20
decreto sono apportate con regolamenti da emanarsi, previo parere della=20
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le =
province=20
autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto =
1988, n.=20
400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del =
territorio e del=20
mare. </P>
<P align=3Dleft><B>Art. 35. Disposizioni transitorie e finali </B></P>
<P align=3Dleft>1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle =
disposizioni=20
del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In =
mancanza di=20
norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al =
presente=20
decreto. </P>
<P align=3Dleft>2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano =
diretta=20
applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le =
disposizioni=20
regionali vigenti in quanto compatibili. </P>
<P align=3Dleft>2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province =
autonome di=20
Trento e Bolzano provvedono alle finalit=E0 del presente decreto ai =
sensi dei=20
relativi statuti. </P>
<P align=3Dleft>2-ter. Le procedure di VAS e di VIA avviate =
precedentemente=20
all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle =
norme=20
vigenti al momento dell'avvio del procedimento. </P>
<P align=3Dleft><B>Art. 36. Abrogazioni e modifiche </B></P>
<P align=3Dleft>1. Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 =
aprile 2006,=20
n. 152, sono abrogati. </P>
<P align=3Dleft>2. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto =
legislativo 3=20
aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto. =
</P>
<P align=3Dleft>3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a =
decorrere=20
dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto =
sono=20
inoltre abrogati: </P>
<BLOCKQUOTE>
  <P align=3Dleft>a) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. =
349;<BR>b)=20
  l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; <BR>c) il =
decreto=20
  del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377; =
<BR>d)=20
  l'articolo 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102; <BR>e) il comma 2,=20
  dell'articolo 4, ed il comma 2, dell'articolo 5, della legge 4 agosto =
1990, n.=20
  240; <BR>f) il comma 2, dell'articolo 1, della legge 29 novembre 1990, =
n. 366;=20
  <BR>g) l'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380; <BR>h) =
l'articolo 2=20
  della legge 9 gennaio 1991, n. 9; <BR>i) il d.P.R. 5 ottobre 1991, n. =
460;=20
  <BR>l) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; <BR>m) =
articolo 6=20
  del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100; <BR>n) articolo 1 =
della legge=20
  28 febbraio 1992, n. 220; <BR>o) il d.P.R. 27 aprile 1992; <BR>p) il =
comma 6,=20
  dell'articolo 17, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;<BR>q) il d.P.R. =
18 aprile=20
  1994, n. 526; <BR>r) il comma 1, dell'articolo 2-bis, della legge 31 =
maggio=20
  1995, n. 206 (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96); <BR>s) il d.P.R. 12 =
aprile=20
  1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996; =
<BR>t)=20
  il d.P.R. 11 febbraio 1998; <BR>u) il d.P.R. 3 luglio 1998;<BR>v) la =
Direttiva=20
  del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999; <BR>z) il =
d.P.R. 2=20
  settembre 1999, n. 348; <BR>aa) il decreto del Presidente del =
Consiglio dei=20
  Ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 =
dicembre=20
  1999, n. 302; <BR>bb) il decreto del Presidente del Consiglio dei =
Ministri 1=B0=20
  settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 =
ottobre=20
  2000; <BR>cc) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93; <BR>dd)=20
  l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. =
289;<BR>ee) gli=20
  articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito, =
con=20
  modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5;<BR>ff) l'articolo 5, =
comma=20
  9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; <BR>gg) l'articolo =
30=20
  della legge 18 aprile 2005, n. 62. </P></BLOCKQUOTE>
<P align=3Dleft>4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del =
presente=20
decreto: </P>
<BLOCKQUOTE>
  <P align=3Dleft>a) nell'articolo 5, comma 1, lettera h) del decreto =
legislativo=20
  18 febbraio 2005, n. 59, alla fine sono inserite le seguenti parole: =
=ABnonch=E9=20
  le attivit=E0 di autocontrollo e di controllo programmato che richiede =

  l'intervento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i =
servizi=20
  tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione=20
  dell'ambiente=BB; <BR>b) nell'articolo 5, comma 10, del decreto =
legislativo 18=20
  febbraio 2005, n. 59, le parole =ABconvoca=BB sono sostituite dalle =
seguenti: =ABpu=F2=20
  convocare=BB; <BR>c) nell'articolo 5, comma 11, del decreto =
legislativo 18=20
  febbraio 2005, n. 59, le parole =ABNell'ambito della conferenza di =
servizi di=20
  cui al comma 10 sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli =

  articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.=BB Sono =
sostituite=20
  dalle seguenti: =ABL'autorit=E0 competente, ai fini del rilascio=20
  dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro sessanta =
giorni=20
  dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 7, trascorsi =
i quali=20
  l'autorit=E0 competente rilascia l'autorizzazione anche in assenza di =
tali=20
  espressioni, ovvero nell'ambito della conferenza di servizi di cui al =
comma=20
  10, le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del =
regio=20
  decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonch=E9 il parere dell'Agenzia per =
la=20
  protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici per gli impianti di=20
  competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la =
protezione=20
  dell'ambiente negli altri casi per quanto riguarda il monitoraggio ed =
il=20
  controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.=BB; <BR>d)=20
  nell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. =
59, le=20
  parole =ABL'autorit=E0 ambientale rinnova ogni cinque anni le =
condizioni=20
  dell'autorizzazione integrata ambientale, o le condizioni =
dell'autorizzazione=20
  avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede =
un=20
  rinnovo periodico, confermandole o aggiornandole, a partire dalla data =
di cui=20
  all'articolo 5, comma 18, per gli impianti esistenti, e, a partire =
dalla data=20
  di rilascio dell'autorizzazione negli altri casi, salvo per gli =
impianti di=20
  produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici =
ai quali=20
  si applica il disposto dell'articolo 17, comma 4, per i quali il primo =
rinnovo=20
  dell'autorizzazione ambientale =E8 effettuato dopo sette anni dalla =
data di=20
  rilascio dell'autorizzazione.=BB, sono sostituite dalle seguenti: =
=ABL'autorit=E0=20
  ambientale rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata =
ambientale, o=20
  l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale =
che non=20
  prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative=20
  condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione.=BB; =
<BR>e)=20
  nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, =
n. 59,=20
  sono abrogate le seguenti parole: =ABIl Ministero dell'ambiente e =
della tutela=20
  del territorio adotta le determinazioni relative all'autorizzazione =
integrata=20
  ambientale per l'esercizio degli impianti di competenza statale, in =
conformit=E0=20
  ai principi del presente decreto, entro il termine perentorio di =
sessanta=20
  giorni decorrenti dal rilascio della valutazione di impatto =
ambientale. Per=20
  gli impianti gi=E0 muniti di valutazione di impatto ambientale, il =
predetto=20
  termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del =

  presente decreto. Nei casi di inutile scadenza del termine previsto =
dal=20
  presente comma, o di determinazione negativa del Ministero =
dell'ambiente e=20
  della tutela del territorio, la decisione definitiva in ordine=20
  all'autorizzazione integrata ambientale =E8 rimessa al Consiglio dei =
Ministri.=BB;=20
  <BR>f) nell'<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2005_0059.htm#17"=
>articolo=20
  17, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59</A>, sono =

  soppresse le seguenti parole =ABfino al termine fissato nel =
calendario=BB nonch=E9=20
  le parole "entro tale termine"=BB. </P></BLOCKQUOTE>
<P align=3Dleft>5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel =
presente=20
articolo, nel caso in cui dalla loro abrogazione o modifica derivino =
effetti=20
diretti o indiretti a carico della finanza pubblica.</P>
<P align=3Dleft><B>da 37. a 53. </B></FONT><FONT size=3D2><FONT =
face=3DCalibri=20
color=3D#ff0000><I>(abrogati dal d.lgs. n. 4 del =
2008)</I></FONT></P></FONT>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B><A name=3DParte_terza>Parte terza</A> =
- Norme in=20
materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela =
delle acque=20
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche</B></FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Sezione I - Norme in materia di =
difesa del suolo=20
e lotta alla desertificazione</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo I - Principi generali e=20
competenze</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo I - Principi =
generali</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D053>53</A>. =
Finalit=E0.</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le disposizioni di cui alla presente =
sezione sono=20
volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del =
sottosuolo, il=20
risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei =
fenomeni di=20
dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta =
alla=20
desertificazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Per il conseguimento delle finalit=E0 =
di cui al=20
comma 1, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di =
carattere=20
conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, =
nonch=E9=20
preordinata alla loro esecuzione, in conformit=E0 alle disposizioni che=20
seguono.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Alla realizzazione delle attivit=E0 =
previste al=20
comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le =
regioni a=20
statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di =
Bolzano, le=20
province, i comuni e le comunit=E0 montane e i consorzi di bonifica e di =

irrigazione.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D054>54</A>. =
Definizioni</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Ai fini della presente sezione si =
intende=20
per:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) suolo: il territorio, il suolo, il =
sottosuolo,=20
  gli abitati e le opere infrastrutturali;<BR>b) acque: le acque =
meteoriche e le=20
  acque superficiali e sotterranee come di seguito specificate;<BR>c) =
acque=20
  superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole acque =
sotterranee, le=20
  acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda =
lo stato=20
  chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque =
territoriali;<BR>d)=20
  acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie =
del suolo=20
  nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il=20
  sottosuolo;<BR>e) acque interne: tutte le acque superficiali correnti =
o=20
  stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base =
che=20
  serve da riferimento per definire il limite delle acque =
territoriali;<BR>f)=20
  fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in =
superficie, ma=20
  che pu=F2 essere parzialmente sotterraneo;<BR>g) lago: un corpo idrico =

  superficiale interno fermo;<BR>h) acque di transizione: i corpi idrici =

  superficiali in prossimit=E0 della foce di un fiume, che sono =
parzialmente di=20
  natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma=20
  sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;<BR>i) acque =
costiere:=20
  le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta =
immaginaria=20
  distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal =
punto pi=F9=20
  vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il =
limite=20
  delle acque territoriali, e che si estendono eventualmente fino al =
limite=20
  esterno delle acque di transizione;<BR>l) corpo idrico superficiale: =
un=20
  elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un =
lago, un=20
  bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un =
torrente,=20
  fiume o canale, nonch=E9 di acque di transizione o un tratto di acque=20
  costiere;<BR>m) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale =
creato=20
  da un'attivit=E0 umana;<BR>n) corpo idrico fortemente modificato: un =
corpo=20
  idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche =
dovute a=20
  un'attivit=E0 umana, =E8 sostanzialmente modificata;<BR>o) corpo =
idrico=20
  sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una =
o pi=F9=20
  falde acquifere;<BR>p) falda acquifera: uno o pi=F9 strati sotterranei =
di roccia=20
  o altri strati geologici di porosit=E0 e permeabilit=E0 sufficiente da =
consentire=20
  un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di =
quantit=E0=20
  significative di acque sotterranee;<BR>q) reticolo idrografico: =
l'insieme=20
  degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del =
bacino=20
  idrografico;<BR>r) bacino idrografico: il territorio nel quale =
scorrono tutte=20
  le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed =
eventualmente=20
  laghi per sfociare al mare in un=92unica foce, a estuario o =
delta;<BR>s)=20
  sottobacino o sub-bacino: il territorio nel quale scorrono tutte le =
acque=20
  superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente =
laghi=20
  per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un =
lago o la=20
  confluenza di un fiume;<BR>t) distretto idrografico: area di terra e =
di mare,=20
  costituita da uno o pi=F9 bacini idrografici limitrofi e dalle =
rispettive acque=20
  sotterranee e costiere che costituisce la principale unit=E0 per la =
gestione dei=20
  bacini idrografici;<BR>u) difesa del suolo: il complesso delle azioni =
ed=20
  attivit=E0 riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei =
fiumi, dei=20
  canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia =

  costiera, delle acque sotterranee, nonch=E9 del territorio a questi =
connessi,=20
  aventi le finalit=E0 di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i =
fenomeni di=20
  dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio =
idrico,=20
  valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche =
collegate;<BR>v)=20
  dissesto idrogeologico: la condizione che caratterizza aree ove =
processi=20
  naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del =
suolo o dei=20
  versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio;<BR>z) =
opera=20
  idraulica: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema =
drenante=20
  alveato del bacino idrografico.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D055>55</A>. Attivit=E0=20
conoscitiva</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Nell'attivit=E0 conoscitiva, svolta =
per le finalit=E0=20
di cui all'articolo 53 e riferita all'intero territorio nazionale, si =
intendono=20
comprese le azioni di:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) raccolta, elaborazione, =
archiviazione e=20
  diffusione dei dati;<BR>b) accertamento, sperimentazione, ricerca e =
studio=20
  degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di=20
  rischio;<BR>c) formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del=20
  territorio;<BR>d) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla=20
  esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti =
dalla=20
  presente sezione;<BR>e) attuazione di ogni iniziativa a carattere =
conoscitivo=20
  ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalit=E0 di cui =
all'articolo=20
  53.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. L'attivit=E0 conoscitiva di cui al =
presente=20
articolo =E8 svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo =
57, comma=20
1, secondo criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e =
consultazione,=20
nonch=E9 modalit=E0 di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti =
pubblici=20
comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilit=E0 di =
omogenea=20
elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera del =
Servizio=20
geologico d=92Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la =

protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui =
all'articolo 38=20
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di un unico sistema =
informativo,=20
cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle =
province=20
autonome.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. =C8 fatto obbligo alle =
Amministrazioni dello Stato,=20
anche ad ordinamento autonomo, nonch=E9 alle istituzioni ed agli enti =
pubblici,=20
anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa =
del=20
suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed al =
Servizio=20
geologico d=92Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la =

protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), secondo le =
modalit=E0=20
definite ai sensi del comma 2 del presente articolo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. L'Associazione nazionale Comuni =
italiani (ANCI)=20
contribuisce allo svolgimento dell'attivit=E0 conoscitiva di cui al =
presente=20
articolo, in particolare ai fini dell'attuazione delle iniziative di cui =
al=20
comma 1, lettera e), nonch=E9 ai fini della diffusione dell'informazione =

ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto =
2005, n.=20
195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e =
del=20
Consiglio del 28 gennaio 2003, e in attuazione di quanto previsto =
dall'articolo=20
1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e altres=EC con riguardo =
a:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) inquinamento dell'aria;<BR>b) =
inquinamento=20
  delle acque, riqualificazione fluviale e ciclo idrico integrato;<BR>c) =

  inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso;<BR>d) tutela del=20
  territorio;<BR>e) sviluppo sostenibile;<BR>f) ciclo integrato dei=20
  rifiuti;<BR>g) energie da fonti energetiche rinnovabili;<BR>h) parchi =
e aree=20
  protette.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. L'ANCI provvede all'esercizio delle =
attivit=E0 di=20
cui al comma 4 attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati =
necessari al=20
monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale in regime =
di=20
convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del =
territorio. Con=20
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono =
definiti i=20
criteri e le modalit=E0 di esercizio delle suddette attivit=E0. Per lo =
svolgimento=20
di queste ultime viene destinata, nei limiti delle previsioni di spesa =
di cui=20
alla convenzione in essere, una somma non inferiore all'uno e cinquanta =
per=20
cento dell'ammontare della massa spendibile annualmente delle spese=20
d'investimento previste per il Ministero dell'ambiente e della tutela =
del=20
territorio. Per l'esercizio finanziario 2006, all'onere di cui sopra si =
provvede=20
a valere sul fondo da ripartire per la difesa del suolo e la tutela=20
ambientale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B><A name=3D056>56</A>. Attivit=E0 di =
pianificazione,=20
di programmazione e di attuazione</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le attivit=E0 di programmazione, di =
pianificazione=20
e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalit=E0 di =
cui=20
all'articolo 53 riguardano, ferme restando le competenze e le attivit=E0 =

istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile, in=20
particolare:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) la sistemazione, la conservazione =
ed il=20
  recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi =
idrogeologici,=20
  idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di=20
  forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero=20
  naturalistico, botanico e faunistico;<BR>b) la difesa, la sistemazione =
e la=20
  regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle =
loro foci=20
  nel mare, nonch=E9 delle zone umide;<BR>c) la moderazione delle piene, =
anche=20
  mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di =
espansione,=20
  scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle =
inondazioni e=20
  dagli allagamenti;<BR>d) la disciplina delle attivit=E0 estrattive nei =
corsi=20
  d'acqua, nei laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il =
dissesto=20
  del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle=20
  coste;<BR>e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree=20
  instabili, nonch=E9 la difesa degli abitati e delle infrastrutture =
contro i=20
  movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;<BR>f) il=20
  contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle =
acque=20
  marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni =
di=20
  ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle =
falde=20
  sotterranee;<BR>g) la protezione delle coste e degli abitati =
dall'invasione e=20
  dall'erosione delle acque marine ed il rifacimento degli arenili, =
anche=20
  mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;<BR>h) la =
razionale=20
  utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una=20
  efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, =
che=20
  l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale =
negli=20
  alvei sottesi nonch=E9 la polizia delle acque;<BR>i) lo svolgimento =
funzionale=20
  dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonch=E9 =
della=20
  gestione dei relativi impianti;<BR>l) la manutenzione ordinaria e=20
  straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la =
conservazione dei=20
  beni;<BR>m) la regolamentazione dei territori interessati dagli =
interventi di=20
  cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, =
anche=20
  mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la =
conservazione=20
  delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e =
di aree=20
  protette;<BR>n) il riordino del vincolo =
idrogeologico.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le attivit=E0 di cui al comma 1 sono =
svolte secondo=20
criteri, metodi e standard, nonch=E9 modalit=E0 di coordinamento e di =
collaborazione=20
tra i soggetti pubblici comunque competenti, preordinati, tra l'altro, a =

garantire omogeneit=E0 di:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) condizioni di salvaguardia della =
vita umana e=20
  del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;<BR>b) modalit=E0 =
di=20
  utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi=20
  connessi.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo II - Competenze</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>57. Presidente del Consiglio dei =
Ministri,=20
Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del=20
suolo</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il Presidente del Consiglio dei =
Ministri, previa=20
deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio=20
decreto:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) su proposta del Ministro =
dell'ambiente e della=20
  tutela del territorio:</FONT></P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1) le deliberazioni concernenti i =
metodi ed i=20
    criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attivit=E0 di cui =
agli=20
    articoli 55 e 56, nonch=E9 per la verifica ed il controllo dei piani =
di bacino=20
    e dei programmi di intervento;<BR>2) i piani di bacino, sentita la=20
    Conferenza Stato-regioni;<BR>3) gli atti volti a provvedere in via=20
    sostitutiva, previa diffida, in caso di persistente inattivit=E0 dei =
soggetti=20
    ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente sezione; =
<BR>4)=20
    ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore =
disciplinato dalla=20
    presente sezione;</FONT></P></BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>b) su proposta del Comitato dei =
Ministri di cui al=20
  comma 2, il programma nazionale di intervento.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il Comitato dei Ministri per gli =
interventi nel=20
settore della difesa del suolo opera presso la Presidenza del Consiglio =
dei=20
Ministri. Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei =
Ministri o, su=20
sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, =
=E8 composto=20
da quest'ultimo e dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, =
delle=20
attivit=E0 produttive, delle politiche agricole e forestali, per gli =
affari=20
regionali e per i beni e le attivit=E0 culturali, nonch=E9 dal delegato =
del=20
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione=20
civile.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni =
di alta=20
vigilanza ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle =
attivit=E0.=20
Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma=20
nazionale di intervento, che coordina con quelli delle regioni e degli =
altri=20
enti pubblici a carattere nazionale, verificandone =
l'attuazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Al fine di assicurare il necessario =
coordinamento=20
tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei Ministri =
propone gli=20
indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente =
connesse con=20
gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di distretto e ne =
verifica la=20
coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Per lo svolgimento delle funzioni di =
segreteria=20
tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle=20
Amministrazioni statali competenti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. I princ=ECpi degli atti di indirizzo =
e=20
coordinamento di cui al presente articolo sono definiti sentita la =
Conferenza=20
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province =
autonome di=20
Trento e di Bolzano.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>58. Competenze del Ministro =
dell'ambiente e della=20
tutela del territorio</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle =
materie=20
disciplinate dalla presente sezione, ferme restando le competenze =
istituzionali=20
del Servizio nazionale di protezione civile.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. In particolare, il Ministro =
dell'ambiente e della=20
tutela del territorio:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) formula proposte, sentita la =
Conferenza=20
  Stato-regioni, ai fini dell'adozione, ai sensi dell'articolo 57, degli =

  indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia =
idraulica,=20
  di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione =
delle=20
  opere e degli impianti e la conservazione dei beni;<BR>b) predispone =
la=20
  relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto =
idrogeologico, da=20
  allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo =
1, comma=20
  6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonch=E9 la relazione sullo =
stato di=20
  attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del =
suolo, di=20
  cui all'articolo 69, da allegare alla relazione previsionale e =
programmatica.=20
  La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto =
idrogeologico=20
  e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi del =
Servizio=20
  geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la =

  protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);<BR>c) opera, =
ai sensi=20
  dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per=20
  assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle =
funzioni=20
  di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione =
delle=20
  acque e per la tutela dell'ambiente.<BR>3. Ai fini di cui al comma 2, =
il=20
  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio svolge le =
seguenti=20
  funzioni:<BR>a) programmazione, finanziamento e controllo degli =
interventi in=20
  materia di difesa del suolo;<BR>b) previsione, prevenzione e difesa =
del suolo=20
  da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico, nel =
medio e=20
  nel lungo termine al fine di garantire condizioni ambientali =
permanenti ed=20
  omogenee, ferme restando le competenze del Dipartimento della =
protezione=20
  civile in merito agli interventi di somma urgenza;<BR>c) indirizzo e=20
  coordinamento dell'attivit=E0 dei rappresentanti del Ministero in seno =
alle=20
  Autorit=E0 di bacino distrettuale di cui all'articolo 63;<BR>d) =
identificazione=20
  delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con =
riferimento=20
  ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonch=E9 con =
riguardo=20
  all'impatto ambientale dell'articolazione territoriale delle reti=20
  infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle =
trasformazioni=20
  territoriali;<BR>e) determinazione di criteri, metodi e standard di =
raccolta,=20
  elaborazione, da parte del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento =
difesa=20
  del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi =
tecnici=20
  (APAT), e di consultazione dei dati, definizione di modalit=E0 di =
coordinamento=20
  e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, =
nonch=E9=20
  definizione degli indirizzi per l'accertamento e lo studio degli =
elementi=20
  dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;<BR>f) =
valutazione=20
  degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani, dei programmi e =
dei=20
  progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del =
suolo;<BR>g)=20
  coordinamento dei sistemi cartografici.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>59. Competenze della conferenza=20
Stato-regioni</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. La Conferenza Stato-regioni formula =
pareri,=20
proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di =

indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 57, in ordine alle =
attivit=E0 ed=20
alle finalit=E0 di cui alla presente sezione, ed ogni qualvolta ne =E8 =
richiesta dal=20
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. In =
particolare:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) formula proposte per l'adozione =
degli=20
  indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto articolo =
57;<BR>b)=20
  formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed =
organizzativo del=20
  Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo =
dell'Agenzia per=20
  la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e per il =
suo=20
  coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti =
pubblici e=20
  privati che svolgono attivit=E0 di rilevazione, studio e ricerca in =
materie=20
  riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa =
del=20
  suolo;<BR>c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della =
loro=20
  conformit=E0 agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;<BR>d) =
esprime=20
  pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun =
programma=20
  triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli=20
  interventi individuati dai piani di bacino;<BR>e) esprime pareri sui =
programmi=20
  di intervento di competenza statale.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D060>60</A>. Competenze =
dell'Agenzia per=20
la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - =
APAT</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Ferme restando le competenze e le =
attivit=E0=20
istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile, =
l'Agenzia per=20
la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) esercita, =
mediante il=20
Servizio geologico d=92Italia-Dipartimento difesa del suolo, le seguenti =

funzioni:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) svolgere l'attivit=E0 conoscitiva, =
qual'=E8=20
  definita all'articolo 55;<BR>b) realizzare il sistema informativo =
unico e la=20
  rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;<BR>c) fornire, =
a=20
  chiunque ne formuli richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un=20
  tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del =
Consiglio dei=20
  Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del =
territorio=20
  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le tariffe =
sono=20
  stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle =
prestazioni=20
  da parte di chi ne usufruisca.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D061>61</A>. Competenze =
delle=20
regioni</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le regioni, ferme restando le =
attivit=E0 da queste=20
svolte nell'ambito delle competenze del Servizio nazionale di protezione =
civile,=20
ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni e i compiti ad =
esse=20
spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e =
nel=20
rispetto delle attribuzioni statali, ed in particolare:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) collaborano nel rilevamento e =
nell'elaborazione=20
  dei piani di bacino dei distretti idrografici secondo le direttive =
assunte=20
  dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, =
comma 4, ed=20
  adottano gli atti di competenza;<BR>b) formulano proposte per la =
formazione=20
  dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai =
distretti=20
  idrografici;<BR>c) provvedono alla elaborazione, adozione, =
approvazione ed=20
  attuazione dei piani di tutela di cui all=92articolo 121;<BR>d) per la =
parte di=20
  propria competenza, dispongono la redazione e provvedono =
all'approvazione e=20
  all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da =
realizzare nei=20
  distretti idrografici, istituendo, ove occorra, gestioni comuni;<BR>e) =

  provvedono, per la parte di propria competenza, all'organizzazione e =
al=20
  funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la =
gestione e=20
  la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei=20
  beni;<BR>f) provvedono all'organizzazione e al funzionamento della =
navigazione=20
  interna, ferme restando le residue competenze spettanti al Ministero =
delle=20
  infrastrutture e dei trasporti;<BR>g) predispongono annualmente la =
relazione=20
  sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del=20
  territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma =
triennale=20
  in corso e la trasmettono al Ministro dell'ambiente e della tutela del =

  territorio entro il mese di dicembre;<BR>h) assumono ogni altra =
iniziativa=20
  ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del =
territorio, del=20
  suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini =
idrografici=20
  di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla =
presente=20
  sezione.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il Registro italiano dighe (RID) =
provvede in via=20
esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla identificazione e al =
controllo dei=20
progetti delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta o traverse =
che=20
superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso =
superiore a=20
1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero delle =
attivit=E0=20
produttive tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti=20
esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui=20
industriali.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Rientrano nella competenza delle =
regioni e delle=20
province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al =
d.P.R. 1=B0=20
novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri =
di=20
altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri =
cubi. Per=20
tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua =
di=20
competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero delle=20
infrastrutture e dei trasporti. Il Registro italiano dighe (RID) =
fornisce alle=20
regioni il supporto tecnico richiesto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Resta di competenza statale la =
normativa tecnica=20
relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di=20
qualsiasi altezza e capacit=E0 di invaso.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Le funzioni relative al vincolo =
idrogeologico di=20
cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente=20
esercitate dalle regioni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Restano ferme tutte le altre funzioni =

amministrative gi=E0 trasferite o delegate alle regioni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><BR><B><A name=3D062>62</A>. Competenze =
degli enti=20
locali e di altri soggetti</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I comuni, le province, i loro =
consorzi o=20
associazioni, le comunit=E0 montane, i consorzi di bonifica e di =
irrigazione, i=20
consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di =
diritto=20
pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio =
delle=20
funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme =

stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito =
delle=20
competenze del sistema delle autonomie locali.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Gli enti di cui al comma 1 possono =
avvalersi,=20
sulla base di apposite convenzioni, del Servizio geologico d=92Italia -=20
Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione =
dell'ambiente e per=20
i servizi tecnici (APAT) e sono tenuti a collaborare con la =
stessa.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>63. Autorit=E0 di bacino=20
distrettuale</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. In ciascun distretto idrografico di =
cui=20
all'articolo 64 =E8 istituita l'Autorit=E0 di bacino distrettuale, di =
seguito=20
Autorit=E0 di bacino, ente pubblico non economico che opera in =
conformit=E0 agli=20
obiettivi della presente sezione ed uniforma la propria attivit=E0 a =
criteri di=20
efficienza, efficacia, economicit=E0 e pubblicit=E0.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Sono organi dell'Autorit=E0 di =
bacino: la=20
Conferenza istituzionale permanente, il Segretario generale, la =
Segreteria=20
tecnico-operativa e la Conferenza operativa di servizi. Con decreto del=20
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro =
dell'ambiente e=20
della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e =
delle=20
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi sentita =
la=20
Conferenza permanente Stato-regioni entro trenta giorni dalla data di =
entrata in=20
vigore della parte terza del presente decreto, sono definiti i criteri e =
le=20
modalit=E0 per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle =
risorse=20
patrimoniali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali, =
definiti=20
alla data del 31 dicembre 2005, e previa consultazione dei =
sindacati.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Le autorit=E0 di bacino previste =
dalla legge 18=20
maggio 1989, n. 183, sono soppresse a far data dal 30 aprile 2006 e le =
relative=20
funzioni sono esercitate dalle Autorit=E0 di bacino distrettuale di cui =
alla parte=20
terza del presente decreto. Il decreto di cui al comma 2 disciplina il=20
trasferimento di funzioni e regolamenta il periodo =
transitorio.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Gli atti di indirizzo, coordinamento =
e=20
pianificazione delle Autorit=E0 di bacino vengono adottati in sede di =
Conferenza=20
istituzionale permanente presieduta e convocata, anche su proposta delle =

amministrazioni partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela =
del=20
territorio su richiesta del Segretario generale, che vi partecipa senza =
diritto=20
di voto. Alla Conferenza istituzionale permanente partecipano i Ministri =

dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei=20
trasporti, delle attivit=E0 produttive, delle politiche agricole e =
forestali, per=20
la funzione pubblica, per i beni e le attivit=E0 culturali o i =
Sottosegretari dai=20
medesimi delegati, nonch=E9 i Presidenti delle regioni e delle province =
autonome=20
il cui territorio =E8 interessato dal distretto idrografico o gli =
Assessori dai=20
medesimi delegati, oltre al delegato del Dipartimento della protezione =
civile.=20
Alle conferenze istituzionali permanenti del distretto idrografico della =

Sardegna e del distretto idrografico della Sicilia partecipano, oltre ai =

Presidenti delle rispettive regioni, altri due rappresentanti per =
ciascuna delle=20
predette regioni, nominati dai Presidenti regionali. La conferenza =
istituzionale=20
permanente delibera a maggioranza. Gli atti di pianificazione tengono =
conto=20
delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. La conferenza istituzionale =
permanente di cui al=20
comma 4:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) adotta criteri e metodi per la =
elaborazione del=20
  Piano di bacino in conformit=E0 agli indirizzi ed ai criteri di cui =
all'articolo=20
  57;<BR>b) individua tempi e modalit=E0 per l'adozione del Piano di =
bacino, che=20
  potr=E0 eventualmente articolarsi in piani riferiti a =
sub-bacini;<BR>c)=20
  determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo =
delle=20
  singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a pi=F9 =
regioni;<BR>d)=20
  adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione =
del=20
  Piano di bacino;<BR>e) adotta il Piano di bacino;<BR>f) controlla =
l'attuazione=20
  degli schemi previsionali e programmatici del Piano di bacino e dei =
programmi=20
  triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi =
non di=20
  competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida=20
  l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per =
l'inizio dei=20
  lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle =
misure=20
  necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via =
sostitutiva, il=20
  Presidente della Giunta regionale interessata che, a tal fine, pu=F2 =
avvalersi=20
  degli organi decentrati e periferici del Ministero delle =
infrastrutture e dei=20
  trasporti;<BR>g) nomina il Segretario =
generale.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. La Conferenza operativa di servizi =
=E8 composta dai=20
rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 4, delle regioni e delle =
province=20
autonome interessate, nonch=E9 da un rappresentante del Dipartimento =
della=20
protezione civile; =E8 convocata dal Segretario Generale, che la =
presiede, e=20
provvede all'attuazione ed esecuzione di quanto disposto ai sensi del =
comma 5,=20
nonch=E9 al compimento degli atti gestionali. La conferenza operativa di =
servizi=20
delibera a maggioranza.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Le Autorit=E0 di bacino provvedono, =
tenuto conto=20
delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) all'elaborazione del Piano di =
bacino=20
  distrettuale di cui all'articolo 65;<BR>b) ad esprimere parere sulla =
coerenza=20
  con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi =
comunitari,=20
  nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla =
lotta alla=20
  desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle =
risorse=20
  idriche;<BR>c) all'elaborazione, secondo le specifiche tecniche che =
figurano=20
  negli allegati alla parte terza del presente decreto, di un'analisi =
delle=20
  caratteristiche del distretto, di un esame sull'impatto delle =
attivit=E0 umane=20
  sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, =
nonch=E9 di=20
  un'analisi economica dell'utilizzo idrico.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Fatte salve le discipline adottate =
dalle regioni=20
ai sensi dell'articolo 62, le Autorit=E0 di bacino coordinano e =
sovrintendono le=20
attivit=E0 e le funzioni di titolarit=E0 dei consorzi di bonifica =
integrale di cui=20
al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonch=E9 del consorzio del =
Ticino -=20
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera=20
regolatrice del lago Maggiore, del consorzio dell'Oglio - Ente autonomo =
per la=20
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago =
d'Iseo e=20
del consorzio dell=92Adda - Ente autonomo per la costruzione, =
manutenzione ed=20
esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, con particolare =
riguardo=20
all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di =
bonifica,=20
alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento =
delle=20
acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla =
rinaturalizzazione=20
dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo II - I distretti idrografici, =
gli=20
strumenti, gli interventi</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo I - Distretti =
idrografici</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D064>64</A>. Distretti=20
idrografici</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. L'intero territorio nazionale, ivi =
comprese le=20
isole minori, =E8 ripartito nei seguenti distretti =
idrografici:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) distretto idrografico delle Alpi =
orientali, con=20
  superficie di circa 39.385 Kmq, comprendente i seguenti bacini=20
  idrografici:</FONT></P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1) Adige, gi=E0 bacino nazionale ai =
sensi della=20
    legge 18 maggio 1989, n. 183;<BR>2) Alto Adriatico, gi=E0 bacino =
nazionale ai=20
    sensi della legge n. 183 del 1989;<BR>3) Lemene, Fissare Tartaro=20
    Canalbianco, gi=E0 bacini interregionali ai sensi della legge n. 183 =
del=20
    1989;<BR>4) bacini del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, gi=E0 =
bacini=20
    regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989; =
</FONT></P></BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>b) distretto idrografico Padano, con =
superficie di=20
  circa 74.115 Kmq, comprendente il bacino del Po, gi=E0 bacino =
nazionale ai sensi=20
  della legge n. 183 del 1989;<BR>c) distretto idrografico =
dell'Appennino=20
  settentrionale, con superficie di circa 39.000 Kmq, comprendente i =
seguenti=20
  bacini idrografici:</FONT></P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1) Arno, gi=E0 bacino nazionale ai =
sensi della=20
    legge n. 183 del 1989;<BR>2) Magra, gi=E0 bacino interregionale ai =
sensi della=20
    legge n. 183 del 1989;<BR>3) Fiora, gi=E0 bacino interregionale ai =
sensi della=20
    legge n. 183 del 1989;<BR>4) Conca Marecchia, gi=E0 bacino =
interregionale ai=20
    sensi della legge n. 183 del 1989;<BR>5) Reno, gi=E0 bacino =
interregionale ai=20
    sensi della legge n. 183 del 1989;<BR>6) bacini della Liguria, gi=E0 =
bacini=20
    regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;<BR>7) bacini della =
Toscana,=20
    gi=E0 bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;<BR>8) =
fiumi=20
    Uniti, Montone, Ronco, Savio, Rubicone e Uso, gi=E0 bacini regionali =
ai sensi=20
    della legge n. 183 del 1989;<BR>9) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, =
Misa,=20
    Esino, Musone altri bacini minori, gi=E0 bacini regionali ai sensi =
della legge=20
    n. 183 del 1989;<BR>10) Lamone, gi=E0 bacino regionale ai sensi =
della legge n.=20
    183 del 1989;<BR>11) bacini minori afferenti alla costa Romagnola, =
gi=E0=20
    bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del =
1989;</FONT></P></BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>d) distretto idrografico pilota del =
Serchio, con=20
  superficie di circa 1.600 Kmq, comprendente il bacino idrografico del =
Serchio;=20
  <BR>e) distretto idrografico dell=92Appennino centrale, con superficie =
di circa=20
  35.800 Kmq, comprendente i seguenti bacini idrografici:</FONT></P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1) Tevere, gi=E0 bacino nazionale ai =
sensi della=20
    legge n. 183 del 1989;<BR>2) Tronto, gi=E0 bacino interregionale ai =
sensi=20
    della legge n. 183 del 1989;<BR>3) Sele, gi=E0 bacino interregionale =
ai sensi=20
    della legge n. 183 del 1989;<BR>4) bacini dell'Abruzzo, gi=E0 bacini =
regionali=20
    ai sensi della legge n. 183 del 1989;<BR>5) bacini del Lazio, gi=E0 =
bacini=20
    regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;<BR>6) Potenza, =
Chienti,=20
    Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, =
gi=E0 bacini=20
    regionali ai sensi della legge n. 183 del =
1989;</FONT></P></BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>f) distretto idrografico =
dell'Appennino=20
  meridionale, con superficie di circa 68.200 Kmq, comprendente i =
seguenti=20
  bacini idrografici:</FONT></P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1) Liri-Garigliano, gi=E0 bacino =
nazionale ai=20
    sensi della legge n. 183 del 1989;<BR>2) Volturno, gi=E0 bacino =
nazionale ai=20
    sensi della legge n. 183 del 1989;<BR>3) Scic, gi=E0 bacino =
interregionale ai=20
    sensi della legge n. 183 del 1989;<BR>4) Sinni e Noce, gi=E0 bacini=20
    interregionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;<BR>5) Bradano, =
gi=E0=20
    bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;<BR>6) =
Saccione,=20
    Fortore e Biferno, gi=E0 bacini interregionali ai sensi della legge =
n. 183 del=20
    1989;<BR>7) Ofanto, gi=E0 bacino interregionale ai sensi della legge =
n. 183=20
    del 1989;<BR>8) Lao, gi=E0 bacino interregionale ai sensi della =
legge n. 183=20
    del 1989;<BR>9) Trigno, gi=E0 bacino interregionale ai sensi della =
legge n.=20
    183 del 1989;<BR>10) bacini della Campania, gi=E0 bacini regionali =
ai sensi=20
    della legge n. 183 del 1989;<BR>11) bacini della Puglia, gi=E0 =
bacini=20
    regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;<BR>12) bacini della=20
    Basilicata, gi=E0 bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del=20
    1989;<BR>13) bacini della Calabria, gi=E0 bacini regionali ai sensi =
della=20
    legge n. 183 del 1989;<BR>14) bacini del Molise, gi=E0 bacini =
regionali ai=20
    sensi della legge n. 183 del 1989;</FONT></P></BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>g) distretto idrografico della =
Sardegna, con=20
  superficie di circa 24.000 Kmq, comprendente i bacini della Sardegna, =
gi=E0=20
  bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;<BR>h) distretto =

  idrografico della Sicilia, con superficie di circa 26.000 Kmq, =
comprendente i=20
  bacini della Sicilia, gi=E0 bacini regionali ai sensi della legge n. =
183 del=20
  1989.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo II - Gli =
strumenti</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>65. Valore, finalit=E0 e contenuti =
del piano di=20
bacino distrettuale</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il Piano di bacino distrettuale, di =
seguito Piano=20
di bacino, ha valore di piano territoriale di settore ed =E8 lo =
strumento=20
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono =
pianificate e=20
programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, =
alla=20
difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione =
della=20
acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del =
territorio=20
interessato.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il Piano di bacino =E8 redatto =
dall'Autorit=E0 di=20
bacino in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati ai sensi del =
comma 3.=20
Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini =
montani,=20
ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il Piano di bacino, in conformit=E0 =
agli indirizzi,=20
ai metodi e ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale =
permanente di=20
cui all'articolo 63, comma 4, realizza le finalit=E0 indicate =
all'articolo 56 e,=20
in particolare, contiene, unitamente agli elementi di cui all'Allegato 4 =
alla=20
parte terza del presente decreto:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) il quadro conoscitivo organizzato =
ed aggiornato=20
  del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli=20
  strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonch=E9 dei vincoli, =
relativi=20
  al distretto, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. =
42;<BR>b) la=20
  individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e =
potenziali, di=20
  degrado del sistema fisico, nonch=E9 delle relative cause;<BR>c) le =
direttive=20
  alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione=20
  idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei =
suoli;<BR>d)=20
  l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:</FONT></P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1) dei pericoli di inondazione e =
della gravit=E0=20
    ed estensione del dissesto;<BR>2) dei pericoli di siccit=E0;<BR>3) =
dei=20
    pericoli di frane, smottamenti e simili;<BR>4) del perseguimento =
degli=20
    obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio =
territoriale=20
    nonch=E9 del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli=20
    interventi;</FONT></P></BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>e) la programmazione e l'utilizzazione =
delle=20
  risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;<BR>f) la =
individuazione=20
  delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, =
idraulico-agrarie,=20
  idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di=20
  stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o =
norma=20
  d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla =
tutela=20
  dell'ambiente;<BR>g) il proseguimento ed il completamento delle opere =
indicate=20
  alla lettera f), qualora siano gi=E0 state intraprese con stanziamenti =
disposti=20
  da leggi speciali, da leggi ordinarie, oppure a seguito =
dell'approvazione dei=20
  relativi atti di programmazione;<BR>h) le opere di protezione, =
consolidamento=20
  e sistemazione dei litorali marini che sottendono il distretto=20
  idrografico;<BR>i) i meccanismi premiali a favore dei proprietari =
delle zone=20
  agricole e boschive che attuano interventi idonei a prevenire fenomeni =
di=20
  dissesto idrogeologico;<BR>l) la valutazione preventiva, anche al fine =
di=20
  scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del =
rapporto=20
  costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie =
per i=20
  principali interventi previsti;<BR>m) la normativa e gli interventi =
rivolti a=20
  regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, =
lacuale e=20
  marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente =
individuate in=20
  funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio =
geostatico=20
  e geomorfologico dei terreni e dei litorali;<BR>n) l'indicazione delle =
zone da=20
  assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle =
specifiche=20
  condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, =
della tutela=20
  dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi =
di=20
  interventi antropici;<BR>o) le misure per contrastare i fenomeni di =
subsidenza=20
  e di desertificazione, anche mediante programmi ed interventi utili a=20
  garantire maggiore disponibilit=E0 della risorsa idrica ed il riuso =
della=20
  stessa;<BR>p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con=20
  specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri =
e delle=20
  portate;<BR>q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la =

  navigazione od altre;<BR>r) il piano delle possibili utilizzazioni =
future sia=20
  per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie =
d'impiego e=20
  secondo le quantit=E0;<BR>s) le priorit=E0 degli interventi ed il loro =
organico=20
  sviluppo nel tempo, in relazione alla gravit=E0 del dissesto;<BR>t)=20
  l'indicazione delle risorse finanziarie previste a legislazione=20
  vigente.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Le disposizioni del Piano di bacino =
approvato=20
hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti =

pubblici, nonch=E9 per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni =
dichiarate=20
di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani =
e=20
programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio =
devono=20
essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino=20
approvato.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Ai fini di cui al comma 4, entro =
dodici mesi=20
dall'approvazione del Piano di bacino le autorit=E0 competenti =
provvedono ad=20
adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in =

particolare, quelli relativi alle attivit=E0 agricole, zootecniche ed=20
agroforestali, alla tutela della qualit=E0 delle acque, alla gestione =
dei rifiuti,=20
alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Fermo il disposto del comma 4, le =
regioni, entro=20
novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui =
rispettivi=20
Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni=20
concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. =
Decorso tale=20
termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono =
comunque=20
tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora =
gli enti=20
predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai =
propri=20
strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle =
predette=20
disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione =
dell'approvazione=20
del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le =
regioni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. In attesa dell'approvazione del Piano =
di bacino,=20
le Autorit=E0 di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare=20
riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi =
d'acqua di=20
fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), e), f), m) ed n) del =
comma=20
3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in =
vigore=20
sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non=20
superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, =
da parte=20
delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di =
salvaguardia, e=20
qualora da ci=F2 possa derivare un grave danno al territorio, il =
Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio, previa diffida ad adempiere =
entro=20
congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con =
ordinanza=20
cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche con =
efficacia=20
inibitoria di opere, di lavori o di attivit=E0 antropiche, dandone =
comunicazione=20
preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o=20
l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico =
dello=20
Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio informa =
senza=20
indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume =
le=20
misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la =
necessit=E0 di un=20
intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il =
Ministro=20
competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del =

territorio, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente =
comma.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. I piani di bacino possono essere =
redatti ed=20
approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori =
funzionali,=20
che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate =
rispetto ai=20
contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la =
considerazione=20
sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, =
le=20
opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non =
ancora=20
compiutamente disciplinati.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Dall'attuazione del presente articolo =
non devono=20
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>66. Adozione ed approvazione dei =
piani di=20
bacino</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I piani di bacino, prima della loro =
approvazione,=20
sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede =
statale,=20
secondo la procedura prevista dalla parte seconda del presente=20
decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il Piano di bacino, corredato dal =
relativo=20
rapporto ambientale ai fini di cui al comma 1, =E8 adottato a =
maggioranza dalla=20
Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4 che, =
con=20
propria deliberazione, contestualmente stabilisce:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) i termini per l'adozione da parte =
delle regioni=20
  dei provvedimenti conseguenti;<BR>b) quali componenti del piano =
costituiscono=20
  interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono =
interessi=20
  comuni a due o pi=F9 regioni.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il Piano di bacino, corredato dal =
relativo=20
rapporto ambientale di cui ai comma 2, =E8 inviato ai componenti della =
Conferenza=20
istituzionale permanente almeno venti giorni prima della data fissata =
per la=20
conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione =
deve=20
fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni=20
dissenzienti espresse nel corso della conferenza.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. In caso di inerzia in ordine agli =
adempimenti=20
regionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del =
Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio, previa diffida ad adempiere =
entro=20
un congruo termine e sentita la regione interessata, assume i =
provvedimenti=20
necessari, ivi compresa la nomina di un commissario "ad acta", per =
garantire=20
comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti =
necessari per la=20
formazione del piano.<BR>5. Dell'adozione del piano =E8 data notizia =
secondo le=20
forme e con le modalit=E0 previste dalla parte seconda del presente =
decreto ai=20
fini dell'esperimento della procedura di valutazione ambientale =
strategica (VAS)=20
in sede statale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Conclusa la procedura di valutazione =
ambientale=20
strategica (VAS), sulla base del giudizio di compatibilit=E0 ambientale =
espresso=20
dall'autorit=E0 competente, i piani di bacino sono approvati con decreto =
del=20
Presidente del Consiglio dei Ministri, con le modalit=E0 di cui =
all'articolo 57,=20
comma 1, lettera a), numero 2), e sono poi pubblicati nella Gazzetta =
Ufficiale e=20
nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente =
competenti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Le Autorit=E0 di bacino promuovono la =

partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al =
riesame=20
e all'aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinch=E9, per =
ciascun=20
distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali =

osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo =
minimo di=20
sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti=20
documenti:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) il calendario e il programma di =
lavoro per la=20
  presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure =
consultive che=20
  devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui =
il piano=20
  si riferisce;<BR>b) una valutazione globale provvisoria dei principali =

  problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico =
almeno=20
  due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il =
piano;<BR>c) copie=20
  del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell'inizio del =
periodo=20
  cui il piano si riferisce.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>67. I piani stralcio per la tutela =
dal rischio=20
idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a =
rischio</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Nelle more dell'approvazione dei =
piani di bacino,=20
le Autorit=E0 di bacino adottano, ai sensi dell'articolo 65, comma 8, =
piani=20
stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano =
in=20
particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la=20
perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la=20
determinazione delle misure medesime.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le Autorit=E0 di bacino, anche in =
deroga alle=20
procedure di cui all'articolo 66, approvano altres=EC piani straordinari =
diretti a=20
rimuovere le situazioni a pi=F9 elevato rischio idrogeologico, redatti =
anche sulla=20
base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani =
straordinari=20
devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico =
per le=20
quali =E8 stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo =
5 della=20
legge 24 febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in =
particolare=20
l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico =
molto=20
elevato per l'incolumit=E0 delle persone e per la sicurezza delle =
infrastrutture e=20
del patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree sono adottate le =
misure di=20
salvaguardia ai sensi dell'articolo 65, comma 7, anche con riferimento =
ai=20
contenuti di cui al comma 3, lettera d), del medesimo articolo 65. In =
caso di=20
inerzia da parte delle Autorit=E0 di bacino, il Presidente del Consiglio =
dei=20
Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 57, =
comma=20
2, adotta gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e =
alla=20
salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia =
siano=20
adottate in assenza dei piani stralcio di cui al comma 1, esse rimangono =
in=20
vigore sino all'approvazione di detti piani. I piani straordinari =
approvati=20
possono essere integrati e modificati con le stesse modalit=E0 di cui al =
presente=20
comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini =
della=20
messa in sicurezza delle aree interessate.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il Comitato dei Ministri di cui =
all'articolo 57,=20
comma 2, tenendo conto dei programmi gi=E0 adottati da parte delle =
Autorit=E0 di=20
bacino e dei piani straordinari di cui al comma 2 del presente articolo, =

definisce, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, programmi di =
interventi=20
urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei distretti =
idrografici, per=20
la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone in cui la maggiore=20
vulnerabilit=E0 del territorio =E8 connessa con pi=F9 elevati pericoli =
per le persone,=20
le cose ed il patrimonio ambientale, con priorit=E0 per le aree ove =E8 =
stato=20
dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge =
24=20
febbraio 1992, n. 225. Per la realizzazione degli interventi possono =
essere=20
adottate, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del =
territorio e=20
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e d'intesa con le =
regioni=20
interessate, le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 =

febbraio 1992, n. 225.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Per l'attivit=E0 istruttoria relativa =
agli=20
adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, i Ministri competenti si =
avvalgono, senza=20
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Dipartimento della=20
protezione civile, nonch=E9 della collaborazione del Corpo forestale =
dello Stato,=20
delle regioni, delle Autorit=E0 di bacino, del Gruppo nazionale per la =
difesa=20
dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche =
e, per=20
gli aspetti ambientali, del Servizio geologico d=92Italia - Dipartimento =
difesa=20
del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi =
tecnici=20
(APAT), per quanto di rispettiva competenza.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Entro sei mesi dall'adozione dei =
provvedimenti di=20
cui ai commi 1, 2, 3 e 4, gli organi di protezione civile provvedono a=20
predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorit=E0 =
assegnata a=20
quelle in cui la maggiore vulnerabilit=E0 del territorio =E8 connessa =
con pi=F9=20
elevati pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, =
piani=20
urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia =
dell'incolumit=E0=20
delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e =
la messa=20
in salvo preventiva.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Nei piani stralcio di cui al comma 1 =
sono=20
individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio=20
idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni, le regioni =
stabiliscono le=20
misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere =
al fine=20
di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dall'area a =
rischio le=20
attivit=E0 produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, =
acquisito=20
il parere degli enti locali interessati, predispongono, con criteri di =
priorit=E0=20
connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento delle =
infrastrutture,=20
determinandone altres=EC un congruo termine, e per la concessione di =
incentivi=20
finanziari per la rilocalizzazione delle attivit=E0 produttive e delle =
abitazioni=20
private realizzate in conformit=E0 alla normativa urbanistica edilizia o =

condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi=20
introitati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo =
31 marzo=20
1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei =
manufatti; il=20
terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei =
comuni.=20
All'abbattimento dei manufatti si provvede con le modalit=E0 previste =
dalla=20
normativa vigente. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della =
facolt=E0 di=20
usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali =
benef=ECci=20
connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro propriet=E0 in =
conseguenza=20
del verificarsi di calamit=E0 naturali.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del =
presente=20
articolo devono contenere l'indicazione dei mezzi per la loro =
realizzazione e=20
della relativa copertura finanziaria.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>68. Procedura per l'adozione dei =
progetti di=20
piani stralcio</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I progetti di piano stralcio per la =
tutela dal=20
rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell'articolo 67, non sono =
sottoposti a=20
valutazione ambientale strategica (VAS) e sono adottati con le =
modalit=E0 di cui=20
all'articolo 66.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. L'adozione dei piani stralcio per =
l'assetto=20
idrogeologico deve avvenire, sulla base degli atti e dei pareri =
disponibili,=20
entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto =
di=20
piano.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Ai fini dell'adozione ed attuazione =
dei piani=20
stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e=20
pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza =
programmatica,=20
articolata per sezioni provinciali, o per altro =E0mbito territoriale =
deliberato=20
dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province ed i comuni=20
interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante =
dell'Autorit=E0 di=20
bacino.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. La conferenza di cui al comma 3 =
esprime un parere=20
sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione su =
scala=20
provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie =

prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo III - Gli =
interventi</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>69. Programmi di =
intervento</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I piani di bacino sono attuati =
attraverso=20
programmi triennali di intervento che sono redatti tenendo conto degli =
indirizzi=20
e delle finalit=E0 dei piani medesimi e contengono l'indicazione dei =
mezzi per=20
farvi fronte e della relativa copertura finanziaria.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. I programmi triennali debbono =
destinare una quota=20
non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti complessivamente=20
a:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) interventi di manutenzione =
ordinaria delle=20
  opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e =
materiali dei=20
  cantieri-officina e dei magazzini idraulici;<BR>b) svolgimento del =
servizio di=20
  polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto =
intervento=20
  idraulico;<BR>c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino,=20
  svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la =
difesa=20
  del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di =
fattibilit=E0, dei=20
  progetti di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale =
delle=20
  opere principali.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Le regioni, conseguito il parere =
favorevole della=20
Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, =
possono=20
provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di =
interventi=20
previsti dai piani di bacino, sotto il controllo della predetta=20
conferenza.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Le province, i comuni, le comunit=E0 =
montane e gli=20
altri enti pubblici, previa autorizzazione della Conferenza =
istituzionale=20
permanente di cui all'articolo 63, comma 4, possono concorrere con =
propri=20
stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani =
di=20
bacino.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>70. Adozione dei =
programmi</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I programmi di intervento sono =
adottati dalla=20
Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4; =
tali=20
programmi sono inviati ai componenti della conferenza stessa almeno =
venti giorni=20
prima della data fissata per la conferenza; in caso di decisione a =
maggioranza,=20
la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica =
motivazione=20
rispetto alle opinioni dissenzienti espresse in seno alla =
conferenza.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. La scadenza di ogni programma =
triennale =E8=20
stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme =
autorizzate=20
per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora =
impegnata=20
alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma =

triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal =
programma=20
triennale in corso o dalla sua revisione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Entro il 31 dicembre del penultimo =
anno del=20
programma triennale in corso, i nuovi programmi di intervento relativi =
al=20
triennio successivo, adottati secondo le modalit=E0 di cui al comma 1, =
sono=20
trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, =
affinch=E9,=20
entro il successivo 3 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei=20
programmi e sentita la Conferenza Stato-regioni, trasmetta al Ministro=20
dell'economia e delle finanze l'indicazione del fabbisogno finanziario =
per il=20
successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge=20
finanziaria.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Gli interventi previsti dai programmi =
triennali=20
sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti =
competenti,=20
in base ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto=20
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>71. Attuazione degli =
interventi</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le funzioni di studio e di =
progettazione e=20
tecnico-organizzative attribuite alle Autorit=E0 di bacino possono =
essere=20
esercitate anche mediante affidamento di incarichi ad istituzioni =
universitarie,=20
liberi professionisti o organizzazioni tecnico-professionali =
specializzate, in=20
conformit=E0 ad apposite direttive impartite dalla Conferenza =
istituzionale=20
permanente di cui all'articolo 63, comma 4.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. L'esecuzione di opere di pronto =
intervento pu=F2=20
avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo =
richiede.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Tutti gli atti di concessione per =
l'attuazione di=20
interventi ai sensi della presente sezione sono soggetti a registrazione =
a tassa=20
fissa.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>72. Finanziamento</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Ferme restando le entrate connesse =
alle attivit=E0=20
di manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche, di bonifica e di =
miglioria=20
fondiaria, gli interventi previsti dalla presente sezione sono a totale =
carico=20
dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui =
all'articolo=20
69.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Per le finalit=E0 di cui al comma 1, =
si provvede ai=20
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, =
n. 468.=20
I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del =
Ministero=20
dell'economia e delle finanze fino all'espletamento della procedura di=20
ripartizione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sulla cui base =
il=20
Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con proprio decreto, le=20
occorrenti variazioni di bilancio.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il Comitato dei Ministri di cui =
all'articolo 57,=20
sentita la Conferenza Stato-regioni, predispone lo schema di programma =
nazionale=20
di intervento per il triennio e la ripartizione degli stanziamenti tra =
le=20
Amministrazioni dello Stato e le regioni, tenendo conto delle priorit=E0 =
indicate=20
nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento =
degli=20
interventi. A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo =
stesso=20
Comitato dei Ministri propone l'ammontare di una quota di riserva da =
destinare=20
al finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento =
funzionale,=20
tecnico e scientifico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per =
i=20
servizi tecnici (APAT).</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Il programma nazionale di intervento =
e la=20
ripartizione degli stanziamenti, ivi inclusa la quota di riserva a =
favore=20
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici =
(APAT),=20
sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi =
dell'articolo=20
57.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio, entro trenta giorni dall'approvazione del programma =
triennale=20
nazionale, su proposta della Conferenza Stato-regioni, individua con =
proprio=20
decreto le opere di competenza regionale, che rivestono grande rilevanza =

tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e =
del=20
demanio idrico, i cui progetti devono essere sottoposti al parere del =
Consiglio=20
superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla=20
richiesta.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Sezione II - Tutela delle acque=20
dall'inquinamento</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo I - Principi generali e=20
competenze</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>73. Finalit=E0</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le disposizioni di cui alla presente =
sezione=20
definiscono la disciplina generale per la tutela delle acque =
superficiali,=20
marine e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) prevenire e ridurre l'inquinamento =
e attuare il=20
  risanamento dei corpi idrici inquinati;<BR>b) conseguire il =
miglioramento=20
  dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a=20
  particolari usi;<BR>c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle =
risorse=20
  idriche, con priorit=E0 per quelle potabili;<BR>d) mantenere la =
capacit=E0=20
  naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonch=E9 la capacit=E0 =
di sostenere=20
  comunit=E0 animali e vegetali ampie e ben diversificate;<BR>e) =
mitigare gli=20
  effetti delle inondazioni e della siccit=E0 contribuendo quindi =
a:</FONT></P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1) garantire una fornitura =
sufficiente di acque=20
    superficiali e sotterranee di buona qualit=E0 per un utilizzo idrico =

    sostenibile, equilibrato ed equo;<BR>2) ridurre in modo =
significativo=20
    l'inquinamento delle acque sotterranee;<BR>3) proteggere le acque=20
    territoriali e marine e realizzare gli obiettivi degli accordi=20
    internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed =
eliminare=20
    l'inquinamento dell'ambiente marino, allo scopo di arrestare o =
eliminare=20
    gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze =
pericolose=20
    prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, =
nell'ambiente=20
    marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti =
in=20
    natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche=20
    antropogeniche;</FONT></P></BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>f) impedire un ulteriore =
deterioramento,=20
  proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli =
ecosistemi=20
  terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi=20
  acquatici sotto il profilo del fabbisogno =
idrico.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il raggiungimento degli obiettivi =
indicati al=20
comma 1 si realizza attraverso i seguenti strumenti:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) l'individuazione di obiettivi di =
qualit=E0=20
  ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;<BR>b) la =
tutela=20
  integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di =
ciascun=20
  distretto idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di =
sanzioni;<BR>c)=20
  il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, =
nonch=E9 la=20
  definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualit=E0 =
del corpo=20
  recettore;<BR>d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collegamento =
e=20
  depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico=20
  integrato;<BR>e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la =
riduzione=20
  dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;<BR>f) =

  l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al=20
  riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;<BR>g) l'adozione di =
misure per=20
  la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra =
fonte di=20
  inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose o per la graduale=20
  eliminazione degli stessi allorch=E9 contenenti sostanze pericolose =
prioritarie,=20
  contribuendo a raggiungere nell'ambiente marino concentrazioni vicine =
ai=20
  valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine =
allo=20
  zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;<BR>h) l'adozione delle =
misure=20
  volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque =
superficiali=20
  secondo un approccio combinato.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il perseguimento delle finalit=E0 e =
l'utilizzo=20
degli strumenti di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito delle risorse =
finanziarie=20
previste dalla legislazione vigente, contribuiscono a proteggere le =
acque=20
territoriali e marine e a realizzare gli obiettivi degli accordi =
internazionali=20
in materia.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D074>74</A>. =
Definizioni</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Ai fini della presente sezione si =
intende=20
per:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) abitante equivalente: il carico =
organico=20
  biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni =
(BODS)=20
  pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;<BR>b) acque ciprinicole: le =
acque in=20
  cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai oiprinidi =
(Cyprinidae) o a=20
  specie come i lucci, i pesci persici e le anguille;<BR>c) acque =
costiere: le=20
  acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta =
immaginaria=20
  distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal =
punto pi=F9=20
  vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il =
limite=20
  delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al =
limite=20
  esterno delle acque di transizione;<BR>d) acque salmonicole: le acque =
in cui=20
  vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i =
temoli e=20
  i coregoni;<BR>c) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci e =
le=20
  acque costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il =
mare sono=20
  definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del =
territorio;=20
  in via transitoria tali limiti sono fissati a cinquecento metri dalla =
linea di=20
  costa;<BR>f) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una =

  concentrazione di sali tale da essere considerate appropriate per =
l'estrazione=20
  e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;<BR>g) acque =
reflue=20
  domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo =
residenziale e da=20
  servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da =
attivit=E0=20
  domestiche;<BR>h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque =
reflue=20
  scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attivit=E0 =
commerciali o di=20
  produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle =
acque=20
  meteoriche di dilavamento;<BR></FONT><I><FONT face=3DCalibri =
color=3D#ff0000=20
  size=3D2>(lettera cos=EC sostituita dall'articolo 2, comma 1, d.lgs. =
n. 4 del=20
  2008)</FONT></I><FONT face=3DTahoma size=3D2><BR>i) acque reflue =
urbane: acque=20
  reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque =
reflue=20
  industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti =
fognarie,=20
  anche separate, e provenienti da agglomerato;<BR></FONT><I><FONT =
face=3DCalibri=20
  color=3D#ff0000 size=3D2>(lettera cos=EC sostituita dall'articolo 2, =
comma 2, d.lgs.=20
  n. 4 del 2008)</FONT></I><FONT face=3DTahoma size=3D2><BR>l) acque =
sotterranee:=20
  tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, =
nella=20
  zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il =
sottosuolo;<BR>m)=20
  acque termali: le acque minerali naturali di cui all'articolo 2, comma =
1,=20
  lettera a), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, utilizzate per le =
finalit=E0=20
  consentite dalla stessa legge;<BR>n) agglomerato: l'area in cui la=20
  popolazione, ovvero le attivit=E0 produttive, sono concentrate in =
misura tale da=20
  rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto =
anche ai=20
  benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento =
delle acque=20
  reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di =
recapito=20
  finale;<BR></FONT><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2>(lettera cos=EC=20
  modificata dall'articolo 2, comma 3, d.lgs. n. 4 del =
2008)<BR></FONT></I><FONT=20
  face=3DTahoma size=3D2>o) applicazione al terreno: l'apporto di =
materiale al=20
  terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati =
superficiali,=20
  iniezione, interramento;<BR>p) utilizzazione agronomica: la gestione =
di=20
  effluenti di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla =
lavorazione=20
  delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole =
aziende=20
  agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al =
terreno ovvero=20
  al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle =

  sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;<BR>q) =
autorit=E0=20
  d'ambito: la forma di cooperazione tra comuni e province per =
l'organizzazione=20
  del servizio idrico integrato;<BR>r) gestore del servizio idrico =
integrato: il=20
  soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito =
territoriale=20
  ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto =
fino alla=20
  piena operativit=E0 del servizio idrico integrato;<BR>s) bestiame: =
tutti gli=20
  animali allevati per uso o profitto;<BR>t) composto azotato: qualsiasi =

  sostanza contenente azoto, escluso quello allo stato molecolare =
gassoso;<BR>u)=20
  concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante =
procedimento=20
  industriale;<BR>v) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame =
o una=20
  miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di =
prodotto=20
  trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attivit=E0 di=20
  piscicoltura;<BR>z) eutrofizzazione: arricchimento delle acque di =
nutrienti,=20
  in particolare modo di composti dell'azoto e/o del fosforo, che =
provoca una=20
  abnorme proliferazione di alghe e/o di forme superiori di vita =
vegetale,=20
  producendo la perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti=20
  nell'acqua e della qualit=E0 delle acque interessate;<BR>aa) =
fertilizzante:=20
  fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, le =

  sostanze contenenti uno o pi=F9 composti azotati, compresi gli =
effluenti di=20
  allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul =
terreno=20
  per stimolare la crescita della vegetazione;<BR>bb) fanghi: i fanghi =
residui,=20
  trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento =
delle acque=20
  reflue urbane;<BR>cc) inquinamento: l'introduzione diretta o =
indiretta, a=20
  seguito di attivit=E0 umana, di sostanze o di calore nell'aria, =
nell'acqua o nel=20
  terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualit=E0 degli =
ecosistemi=20
  acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da=20
  ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori=20
  ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;<BR>dd) rete fognaria: =
un=20
  sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque =
reflue=20
  urbane;<BR></FONT><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2>(lettera cos=EC=20
  sostituita dall'articolo 2, comma 4, d.lgs. n. 4 del =
2008)</FONT></I><FONT=20
  face=3DTahoma size=3D2><BR>ee) fognatura separata: la rete fognaria =
costituita da=20
  due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al=20
  convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o =
meno di=20
  dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima =
pioggia, e=20
  la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque =
reflue=20
  urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;<BR>ff) =
scarico:=20
  qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema =
stabile di=20
  collettamento che collega senza soluzione di continuit=E0 il ciclo di =
produzione=20
  del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, =
nel=20
  sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura =
inquinante,=20
  anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi =
i=20
  rilasci di acque previsti all'<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#113=
">articolo=20
  114</A>;<BR></FONT><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2>(lettera cos=EC=20
  modificata dall'articolo 2, comma 5, d.lgs. n. 4 del =
2008)</FONT></I><FONT=20
  face=3DTahoma size=3D2><BR>gg) acque di scarico: tutte le acque reflue =
provenienti=20
  da uno scarico;<BR>hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque =
reflue urbane=20
  che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al =
regime=20
  autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di =
acque=20
  reflue urbane per i quali alla stessa data erano gi=E0 state =
completate tutte le=20
  procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, =
nonch=E9=20
  gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno =
1999 erano=20
  in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli =
scarichi di=20
  acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in =
esercizio e=20
  gi=E0 autorizzati;<BR>ii) trattamento appropriato: il trattamento =
delle acque=20
  reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento =
che, dopo=20
  lo scarico, garantisca la conformit=E0 dei corpi idrici recettori ai =
relativi=20
  obiettivi di qualit=E0 ovvero sia conforme alle disposizioni della =
parte terza=20
  del presente decreto;<BR>ll ) trattamento primario: il trattamento =
delle acque=20
  reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante =
processi=20
  fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello =
scarico=20
  il BODS delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento =
ed i=20
  solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;<BR>mm) trattamento =
secondario:=20
  il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere =
comporta=20
  il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante =
altro=20
  processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla =
tabella 1=20
  dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;<BR>nn) =
stabilimento=20
  industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un =
unico=20
  gestore, nella quale si svolgono attivit=E0 commerciali o industriali =
che=20
  comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle =
sostanze=20
  di cui all'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto, ovvero =
qualsiasi=20
  altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze =
nello=20
  scarico;<BR>oo) valore limite di emissione: limite di accettabilit=E0 =
di una=20
  sostanza inquinante con tenuta in uno scarico, misurata in =
concentrazione,=20
  oppure in massa per unit=E0 di prodotto o di materia prima lavorata, o =
in massa=20
  per unit=E0 di tempo; i valori limite di emissione possono essere =
fissati anche=20
  per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori =
limite di=20
  emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di =
fuoriuscita delle=20
  emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione;=20
  l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue pu=F2 essere =
preso in=20
  considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione=20
  dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di =
protezione=20
  dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti =
maggiori=20
  nell'ambiente;<BR></FONT><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2>(lettera=20
  cos=EC modificata dall'articolo 2, comma 6, d.lgs. n. 4 del=20
  2008)</FONT></I><FONT face=3DTahoma size=3D2><BR>pp) zone vulnerabili: =
zone di=20
  territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti =
azotati di=20
  origine agricola o zootecnica in acque gi=E0 inquinate o che =
potrebbero esserlo=20
  in conseguenza di tali tipi di scarichi.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Ai fini della presente sezione si =
intende inoltre=20
per:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) acque superficiali: le acque =
interne ad=20
  eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque =
costiere,=20
  tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale =
sono=20
  incluse anche le acque territoriali;<BR>b) acque interne: tutte le =
acque=20
  superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee =
all'interno=20
  della linea di base che serve da riferimento per definire il limite =
delle=20
  acque territoriali;<BR>c) fiume: un corpo idrico interno che scorre=20
  prevalentemente in superficie ma che pu=F2 essere parzialmente=20
  sotterraneo;<BR>d) lago: un corpo idrico superficiale interno =
fermo;<BR>e)=20
  acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimit=E0 =
della foce di=20
  un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro =
vicinanza=20
  alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzate dai flussi di =
acqua=20
  dolce;<BR>f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale =
creato da=20
  un'attivit=E0 umana;<BR>g) corpo idrico fortemente modificato: un =
corpo idrico=20
  superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a=20
  un'attivit=E0 umana, =E8 sostanzialmente modificata, come risulta =
dalla=20
  designazione fattane dall'autorit=E0 competente in base alle =
disposizioni degli=20
  articoli 118 e 120;<BR>h) corpo idrico superficiale: un elemento =
distinto e=20
  significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino =
artificiale, un=20
  torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque =
di=20
  transizione o un tratto di acque costiere;<BR>i) falda acquifera: uno =
o pi=F9=20
  strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosit=E0 e=20
  permeabilit=E0 sufficiente da consentire un flusso significativo di =
acque=20
  sotterranee o l'estrazione di quantit=E0 significative di acque=20
  sotterranee;<BR>l) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di =
acque=20
  sotterranee contenute da una o pi=F9 falde acquifere;<BR>m) bacino =
idrografico:=20
  il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali =
attraverso una=20
  serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare =
in=20
  un=92unica foce, a estuario o delta;<BR>n) sotto-bacino idrografico: =
il=20
  territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso =
una serie=20
  di torrenti, fiumi e laghi per sfociare in un punto specifico di un =
corso=20
  d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;<BR>o) =
distretto=20
  idrografico: l'area di terra e di mare, costituita da uno o pi=F9 =
bacini=20
  idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere =
che=20
  costituisce la principale unit=E0 per la gestione dei bacini =
idrografici;<BR>p)=20
  stato delle acque superficiali: l'espressione complessiva dello stato =
di un=20
  corpo idrico superficiale, determinato dal valore pi=F9 basso del suo =
stato=20
  ecologico e chimico;<BR>q) buono stato delle acque superficiali: lo =
stato=20
  raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tanto =
sotto il=20
  profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito =
almeno=20
  "buono";<BR>r) stato delle acque sotterranee: l'espressione =
complessiva dello=20
  stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore pi=F9 =
basso del suo=20
  stato quantitativo e chimico;<BR>s) buono stato delle acque =
sotterranee: lo=20
  stato raggiunto da un corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, =
tanto=20
  sotto il profilo quantitativo quanto sotto quello chimico, possa =
essere=20
  definito almeno "buono";<BR>t) stato ecologico: l'espressione della =
qualit=E0=20
  della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici =
associati alle=20
  acque superficiali, classificato a norma dell'Allegato 1 alla parte =
terza del=20
  presente decreto;<BR>u) buono stato ecologico: lo stato di un corpo =
idrico=20
  superficiale classificato in base all'Allegato 1 alla parte terza del =
presente=20
  decreto;<BR>v) buon potenziale ecologico: lo stato di un corpo idrico=20
  artificiale o fortemente modificato, cos=EC classificato in base alle=20
  disposizioni pertinenti dell'Allegato 1 alla parte terza del presente=20
  decreto;<BR>z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato =
chimico=20
  richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque =
superficiali o=20
  fissati dal presento, ossia lo stallo raggiunto da un corpo idrico=20
  superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti noti supera =
gli=20
  standard di qualit=E0 ambientali fissati dall'Allegato 1 alla parte =
terza del=20
  presente decreto, Tabella 1/A ed ai sensi della parte terza del =
presente=20
  decreto;<BR>aa) buono stato chimico delle acque sotterranee: lo stato =
chimico=20
  di un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di =
cui alla=20
  tabella B.3.2 dell'Allegato 1 alla parte terza del presente =
decreto;<BR>bb)=20
  stato quantitativo: l'espressione del grado in cui un corpo idrico =
sotterraneo=20
  =E8 modificato da estrazioni dirette e indirette;<BR>cc) risorse =
idriche=20
  sotterranee disponibili: il risultato della velocit=E0 annua media di=20
  ravvenamento globale a lungo termine del corpo idrico sotterraneo meno =
la=20
  velocit=E0 annua media a lungo termine del flusso necessario per =
raggiungere gli=20
  obiettivi di qualit=E0 ecologica per le acque superficiali connesse, =
di cui=20
  all'articolo 76, al fine di evitare un impoverimento significativo =
dello stato=20
  ecologico di tali acque, nonch=E9 danni rilevanti agli ecosistemi =
terrestri=20
  connessi;<BR>dd) buono stato quantitativo: stato definito nella =
tabella B.1.2=20
  dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;<BR>ee) sostanze =

  pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e=20
  bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito =
a=20
  preoccupazioni analoghe;<BR>ff) sostanze prioritarie e sostanze =
pericolose=20
  prioritarie: le sostanze individuate con disposizioni comunitarie ai =
sensi=20
  dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE;<BR>gg) inquinante: =
qualsiasi=20
  sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate =
nell'Allegato 8=20
  alla parte terza del presente decreto;<BR>hh) immissione diretta nelle =
acque=20
  sotterranee: l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee senza=20
  infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo;<BR>ii) obiettivi=20
  ambientali: gli obiettivi fissati dal titolo II della parte terza del =
presente=20
  decreto;<BR>ll) standard di qualit=E0 ambientale: la concentrazione di =
un=20
  particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei =
sedimenti e nel=20
  biota che non deve essere superata per tutelare la salute umana e=20
  l'ambiente;<BR>mm) approccio combinato: l'insieme dei controlli, da =
istituire=20
  o realizzare, salvo diversa indicazione delle normative di seguito =
citate,=20
  entro il 22 dicembre 2012, riguardanti tutti gli scarichi nelle acque=20
  superficiali, comprendenti i controlli sulle emissioni basati sulle =
migliori=20
  tecniche disponibili, quelli sui pertinenti valori limite di emissione =
e, in=20
  caso di impatti diffusi, quelli comprendenti, eventualmente, le =
migliori=20
  prassi ambientali; tali controlli sono quelli stabiliti:</FONT></P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1) nel decreto legislativo 18 =
febbraio 2005, n.=20
    59, sulla prevenzione e la riduzione integrate =
dell'inquinamento;<BR>2)=20
    nella parte terza del presente decreto in materia di acque reflue =
urbane,=20
    nitrati provenienti da fonti agricole, sostanze che presentano =
rischi=20
    significativi per l'ambiente acquatico o attraverso l'ambiente =
acquatico,=20
    inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua =
potabile e=20
    di scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP, aldrin, dieldrin, endrin, HCB, =
HCBD,=20
    cloroformio, tetracloruro di carbonio, EDC, tricloroetilene, TCB e=20
    percloroetilene;<BR>nn) acque destinate al consumo umano: le acque=20
    disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.=20
  31;</FONT></P></BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>oo) servizi idrici: tutti i servizi =
che forniscono=20
  alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attivit=E0 =
economica:</FONT></P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1) estrazione, arginamento, =
stoccaggio,=20
    trattamento e distribuzione di acque superficiali o =
sotterranee;<BR>2)=20
    strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che=20
    successivamente scaricano nelle acque =
superficiali;</FONT></P></BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>pp) utilizzo delle acque: i servizi =
idrici=20
  unitamente agli altri usi risultanti dall'attivit=E0 conoscitiva di =
cui=20
  all'articolo 118 che incidono in modo significativo sullo stato delle =
acque.=20
  Tale nozione si applica ai fini dell'analisi economica di cui =
all'Allegato 10=20
  alla parte terza del presente decreto;<BR>qq) </FONT><I><FONT =
face=3DCalibri=20
  color=3D#ff0000 size=3D2>(lettera abrogata dall'articolo 2, comma 7, =
d.lgs. n. 4=20
  del 2008)</FONT></I><FONT face=3DTahoma size=3D2><BR>rr) controlli =
delle=20
  emissioni: i controlli che comportano una limitazione specifica delle=20
  emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni, oppure che =
definiscono=20
  altrimenti limiti o condizioni in merito agli effetti, alla natura o =
ad altre=20
  caratteristiche di un'emissione o condizioni operative che influiscono =
sulle=20
  emissioni;<BR>ss) costi ambientali: i costi legati ai danni che =
l'utilizzo=20
  stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a =
coloro=20
  che usano l'ambiente;<BR>tt) costi della risorsa: i costi delle =
mancate=20
  opportunit=E0 imposte ad altri utenti in conseguenza dello =
sfruttamento=20
  intensivo delle risorse al di l=E0 del loro livello di ripristino e =
ricambio=20
  naturale;<BR>uu) impianto: l'unit=E0 tecnica permanente in cui sono =
svolte una o=20
  pi=F9 attivit=E0 di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 =
febbraio 2005,=20
  n. 59, e qualsiasi altra attivit=E0 accessoria, che siano tecnicamente =
connesse=20
  con le attivit=E0 svolte in uno stabilimento e possono influire sulle =
emissioni=20
  e sull'inquinamento; nel caso di attivit=E0 non rientranti nel campo =
di=20
  applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, =
l'impianto si=20
  identifica nello stabilimento. Nel caso di attivit=E0 di cui =
all'Allegato I del=20
  predetto decreto, l'impianto si identifica con il complesso =
assoggettato alla=20
  disciplina della prevenzione e controllo integrati=20
  dell'inquinamento.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>75. Competenze</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Nelle materie disciplinate dalle =
disposizioni=20
della presente sezione:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) lo Stato esercita le competenze ad =
esso=20
  spettanti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attraverso il =
Ministro=20
  dell'ambiente e della tutela del territorio, fatte salve le competenze =
in=20
  materia igienico-sanitaria spettanti al Ministro della salute;<BR>b) =
le=20
  regioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i compiti ad essi =
spettanti=20
  nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel =
rispetto=20
  delle attribuzioni statali.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Con riferimento alle funzioni e ai =
compiti=20
spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata =
inattivit=E0 che=20
comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza =
all'Unione=20
europea, pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente oppure =

inottemperanza ad obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio =
dei=20
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del =
territorio=20
per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per =
provvedere,=20
decorso inutilmente il quale il Consiglio dei Ministri, sentito il =
soggetto=20
inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. Gli =
oneri=20
economici connessi all'attivit=E0 di sostituzione sono a carico =
dell'ente=20
inadempiente. Restano fermi i poteri di ordinanza previsti =
dall'ordinamento in=20
caso di urgente necessit=E0 e le disposizioni in materia di poteri =
sostitutivi=20
previste dalla legislazione vigente, nonch=E9 quanto disposto =
dall'articolo=20
132.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Le prescrizioni tecniche necessarie=20
all'attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite =
negli=20
Allegati al decreto stesso e con uno o pi=F9 regolamenti adottati ai =
sensi=20
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su =
proposta del=20
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previa intesa con =
la=20
Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono =
altres=EC=20
essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per =

adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o=20
tecnologiche.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Con decreto dei Ministri competenti =
per materia=20
si provvede alla modifica degli Allegati alla parte terza del presente =
decreto=20
per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione =
europea, per=20
le parti in cui queste modifichino modalit=E0 esecutive e =
caratteristiche di=20
ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite dalla parte =
terza=20
del presente decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della =
legge 4=20
febbraio 2005, n. 11.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Le regioni assicurano la pi=F9 ampia =
divulgazione=20
delle informazioni sullo stato di qualit=E0 delle acque e trasmettono al =

Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la =
protezione=20
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) i dati conoscitivi e le=20
informazioni relative all'attuazione della parte terza del presente =
decreto,=20
nonch=E9 quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le =
modalit=E0=20
indicate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del =
territorio,=20
di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza =
permanente per=20
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e =
di=20
Bolzano. Il Dipartimento tutela delle acque interne e marine =
dell'Agenzia per la=20
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora a =
livello=20
nazionale, nell'ambito del Sistema informativo nazionale dell'ambiente =
(SINA),=20
le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al =
Ministero=20
dell'ambiente e della tutela del territorio anche per l'invio alla =
Commissione=20
europea. Con lo stesso decreto sono individuati e disciplinati i casi in =
cui le=20
regioni sono tenute a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio i provvedimenti adottati ai fini delle comunicazioni =
all'Unione=20
europea o in ragione degli obblighi internazionali assunti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Le regioni favoriscono l'attiva =
partecipazione di=20
tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del presente =
decreto=20
in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei =
piani di=20
tutela di cui all'articolo 121.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Le regioni provvedono affinch=E9 gli =
obiettivi di=20
qualit=E0 di cui agli articoli 76 e 77 ed i relativi programmi di misure =
siano=20
perseguiti nei corpi idrici ricadenti nei bacini idrografici =
internazionali in=20
attuazione di accordi tra gli stati membri interessati, avvalendosi a =
tal fine=20
di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Qualora il distretto idrografico =
superi i confini=20
della Comunit=E0 europea, lo Stato e le regioni esercitano le proprie =
competenze=20
adoperandosi per instaurare un coordinamento adeguato con gli Stati =
terzi=20
coinvolti, al fine realizzare gli obiettivi di cui alla parte terza del =
presente=20
decreto in tutto il distretto idrografico.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. I consorzi di bonifica e di =
irrigazione, anche=20
attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorit=E0, =
concorrono=20
alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento =
delle=20
acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della =
rinaturalizzazione=20
dei corsi d'acqua e della fitodepurazione.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo II - Obiettivi di =
qualit=E0</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo I - Obiettivo di qualit=E0 =
ambientale e=20
obiettivo di qualit=E0 per specifica destinazione</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>76. Disposizioni =
generali</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Al fine della tutela e del =
risanamento delle=20
acque superficiali e sotterranee, la parte terza del presente decreto =
individua=20
gli obiettivi minimi di qualit=E0 ambientale per i corpi idrici =
significativi e=20
gli obiettivi di qualit=E0 per specifica destinazione per i corpi idrici =
di cui=20
all'articolo 78, da garantirsi su tutto il territorio =
nazionale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. L'obiettivo di qualit=E0 ambientale =
=E8 definito in=20
funzione della capacit=E0 dei corpi idrici di mantenere i processi =
naturali di=20
autodepurazione e di supportare comunit=E0 animali e vegetali ampie e =
ben=20
diversificate.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. L'obiettivo di qualit=E0 per =
specifica destinazione=20
individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare =
utilizzazione da=20
parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. In attuazione della parte terza del =
presente=20
decreto sono adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui=20
all'articolo 121, misure atte a conseguire gli obiettivi seguenti entro =
il 22=20
dicembre 2015:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) sia mantenuto o raggiunto per i =
corpi idrici=20
  significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualit=E0 =
ambientale=20
  corrispondente allo stato di "buono";<BR>b) sia mantenuto, ove gi=E0 =
esistente,=20
  lo stato di qualit=E0 ambientale "elevato" come definito nell'Allegato =
1 alla=20
  parte terza del presente decreto;<BR>c) siano mantenuti o raggiunti =
altres=EC=20
  per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all'articolo 79 gli =

  obiettivi di qualit=E0 per specifica destinazione di cui all'Allegato =
2 alla=20
  parte terza del presente decreto, salvi i termini di adempimento =
previsti=20
  dalla normativa previgente.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Qualora per un corpo idrico siano =
designati=20
obiettivi di qualit=E0 ambientale e per specifica destinazione che =
prevedono per=20
gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati =
quelli pi=F9=20
cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo =
di=20
qualit=E0 ambientale; l'obbligo di rispetto di tali valori limite =
decorre dal 22=20
dicembre 2015.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Il Piano di tutela provvede al =
coordinamento=20
degli obiettivi di qualit=E0 ambientale con i diversi obiettivi di =
qualit=E0 per=20
specifica destinazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Le regioni possono definire obiettivi =
di qualit=E0=20
ambientale pi=F9 elevati, nonch=E9 individuare ulteriori destinazioni =
dei corpi=20
idrici e relativi obiettivi di qualit=E0.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>77. Individuazione e perseguimento =
dell'obiettivo=20
di qualit=E0 ambientale</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Entro dodici mesi dalla data di =
entrata in vigore=20
della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati gi=E0 =
acquisiti e dei=20
risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 118 e =
120, le=20
regioni che non vi abbiano provveduto identificano per ciascun corpo =
idrico=20
significativo, o parte di esso, la classe di qualit=E0 corrispondente ad =
una di=20
quelle indicate nell'Allegato 1 alla parte terza del presente=20
decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. In relazione alla classificazione di =
cui al comma=20
1, le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al =
raggiungimento o=20
al mantenimento degli obiettivi di qualit=E0 ambientale di cui =
all'articolo 76,=20
comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico massimo ammissibile, =
ove=20
fissato sulla base delle indicazioni delle Autorit=E0 di bacino, e =
assicura n d o=20
in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad =
impedire un=20
ulteriore degrado.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Al fine di assicurare entro il 22 =
dicembre 2015=20
il raggiungimento dell'obiettivo di qualit=E0 ambientale corrispondente =
allo stato=20
di "buono", entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale=20
classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello =
stato di=20
"sufficiente" di cui all'Allegato 1 alla parte terza del presente=20
decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Le acque ricadenti nelle aree =
protette devono=20
essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualit=E0 fissati =
nell'Allegato=20
1 alla parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali =
ivi=20
stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma =
della=20
quale le singole aree sono state istituite.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. La designazione di un corpo idrico =
artificiale o=20
fortemente modificato e la relativa motivazione sono esplicitamente =
menzionate=20
nei piani di bacino e sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono =

definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato =
quando:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) le modifiche delle caratteristiche=20
  idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un =
buono stato=20
  ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:</FONT></P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1) sull'ambiente in senso =
ampio;<BR>2) sulla=20
    navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul =
diporto;<BR>3) sulle=20
    attivit=E0 per le quali l'acqua =E8 accumulata, quali la fornitura =
di acqua=20
    potabile, la produzione di energia o l'irrigazione;<BR>4) sulla =
regolazione=20
    delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio =
agricolo;<BR>5)=20
    su altre attivit=E0 sostenibili di sviluppo umano ugualmente=20
    importanti;</FONT></P></BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>b) i vantaggi cui sono finalizzate le=20
  caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possono, =
per=20
  motivi di fattibilit=E0 tecnica o a causa dei costi sproporzionati, =
essere=20
  raggiunti con altri mezzi che rappresentino un'opzione =
significativamente=20
  migliore sul piano ambientale.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Le regioni possono motivatamente =
stabilire=20
termini diversi per i corpi idrici che presentano condizioni tali da non =

consentire il raggiungimento dello stato di "buono" entro il 22 dicembre =
2015,=20
nel rispetto di quanto stabilito al comma 9 e purch=E9 sussista almeno =
uno dei=20
seguenti motivi:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) la portata dei miglioramenti =
necessari pu=F2=20
  essere attuata, per motivi di realizzabilit=E0 tecnica, solo in fasi =
che=20
  superano il periodo stabilito;<BR>b) il completamento dei =
miglioramenti entro=20
  i termini fissati sarebbe sproporzionatamente costoso;<BR>c) le =
condizioni=20
  naturali non consentono miglioramenti dello stato del corpo idrico nei =
tempi=20
  richiesti.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Le regioni possono motivatamente =
stabilire=20
obiettivi di qualit=E0 ambientale meno rigorosi per taluni corpi idrici, =
qualora=20
ricorra almeno una delle condizioni seguenti:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) il corpo idrico ha subito, in =
conseguenza=20
  dell'attivit=E0 umana, gravi ripercussioni che rendono manifestamente=20
  impossibile o economicamente insostenibile un significativo =
miglioramento=20
  dello stato qualitativo;<BR>b) il raggiungimento dell'obiettivo di =
qualit=E0=20
  previsto non =E8 perseguibile a causa della natura litologica ovvero=20
  geomorfologica del bacino di appartenenza.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Quando ricorrono le condizioni di cui =
al comma 7,=20
la definizione di obiettivi meno rigorosi =E8 consentita purch=E9 essi =
non=20
comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, =
fatto=20
salvo il caso di cui alla lettera b) del medesimo comma 7, purch=E9 non =
sia=20
pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla parte terza =
del=20
presente decreto in altri corpi idrici compresi nello stesso bacino=20
idrografico.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i =
Piani di=20
tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, =
ivi=20
compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina =
degli=20
scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonch=E9 =
le=20
relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale =
modifica=20
deve essere inserita come aggiornamento del piano.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. Il deterioramento temporaneo dello =
stato del=20
corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore =
eccezionali e=20
ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccit=E0 =
prolungate, o=20
conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non d=E0 luogo a =
una=20
violazione delle prescrizioni della parte terza del presente decreto, =
purch=E9=20
ricorrano tutte le seguenti condizioni:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) che siano adottate tutte le misure =
volte ad=20
  impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualit=E0 dei corpi =
idrici e=20
  la compromissione del raggiungimento degli obiettivi di cui =
all'articolo 76 ed=20
  al presente articolo in altri corpi idrici non interessati alla=20
  circostanza;<BR>b) che il Piano di tutela preveda espressamente le =
situazioni=20
  in cui detti eventi possono essere dichiarati ragionevolmente =
imprevedibili o=20
  eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;<BR>c) che =
siano=20
  previste ed adottate misure idonee a non compromettere il ripristino =
della=20
  qualit=E0 del corpo idrico una volta conclusisi gli eventi in =
questione;<BR>d)=20
  che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano =
sottoposti a un=20
  riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui all'articolo 76, =
comma 4,=20
  lettera a), venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo =
idrico,=20
  non appena ci=F2 sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente =
tali=20
  eventi;<BR>e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle =
misure=20
  adottate o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del =
Piano di=20
  tutela.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>78. Standard di qualit=E0 per =
l'ambiente=20
acquatico</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Ai fini della tutela delle acque =
superficiali=20
dall'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose, i corpi idrici=20
significativi di cui all'articolo 76 devono essere conformi entro il 31 =
dicembre=20
2008 agli standard di qualit=E0 riportati alla Tabella 1/A dell'Allegato =
1 alla=20
parte terza del presente decreto, la cui disciplina sostituisce ad ogni =
effetto=20
quella di cui al decreto ministeriale 6 novembre 2003, n. =
367.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. I Piani di tutela delle acque di cui =
all'articolo=20
121 contengono gli strumenti per il conseguimento degli standard di cui =
al comma=20
1, anche ai fini della gestione dei fanghi derivanti dagli impianti di=20
depurazione e dalla disciplina degli scarichi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Con decreto del Ministro =
dell'ambiente e della=20
tutela del territorio viene data attuazione al disposto dell'articolo 16 =
della=20
direttiva 2000/60/CE entro il 31 dicembre 2015. Entro gli stessi termini =
le=20
acque a specifica destinazione di cui all'articolo 79 devono essere =
conformi=20
agli standard dettati dal medesimo decreto.<BR><B><BR>79. Obiettivo di =
qualit=E0=20
per specifica destinazione</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Sono acque a specifica destinazione=20
funzionale:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) le acque dolci superficiali =
destinate alla=20
  produzione di acqua potabile;<BR>b) le acque destinate alla =
balneazione;<BR>c)=20
  le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere =
idonee=20
  alla vita dei pesci;<BR>d) le acque destinate alla vita dei=20
  molluschi.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Fermo restando quanto disposto =
dall'articolo 76,=20
commi 4 e 5, per le acque indicate al comma 1, =E8 perseguito, per =
ciascun uso,=20
l'obiettivo di qualit=E0 per specifica destinazione stabilito =
nell'Allegato 2 alla=20
parte terza del presente decreto, fatta eccezione per le acque di=20
balneazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Le regioni, al fine di un costante =
miglioramento=20
dell'ambiente idrico, stabiliscono programmi, che vengono recepiti nel =
Piano di=20
tutela, per mantenere o adeguare la qualit=E0 delle acque di cui al =
comma 1=20
all'obiettivo di qualit=E0 per specifica destinazione. Le regioni =
predispongono=20
apposito elenco aggiornato periodicamente delle acque di cui al comma=20
1.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo II - Acque a specifica=20
destinazione</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D080>80</A>. Acque =
superficiali destinate=20
alla produzione di acqua potabile</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le acque dolci superficiali, per =
essere=20
utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, sono =
classificate=20
dalle regioni nelle categorie Al, A2 e A3, secondo le caratteristiche =
fisiche,=20
chimiche e microbiologiche di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2 alla =
parte=20
terza del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. A seconda della categoria di =
appartenenza, le=20
acque dolci superficiali di cui al comma 1 sono sottoposte ai =
trattamenti=20
seguenti:</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) Categoria Al: trattamento fisico =
semplice e=20
disinfezione;<BR>b) Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e =

disinfezione;<BR>c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto,=20
affinamento e disinfezione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Le regioni inviano i dati relativi al =

monitoraggio e alla classificazione delle acque di cui ai commi 1 e 2 al =

Ministero della salute, che provvede al successivo inoltro alla =
Commissione=20
europea.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Le acque dolci superficiali che =
presentano=20
caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente =
inferiori=20
ai valori limite imperativi della categoria A3 possono essere =
utilizzate, in via=20
eccezionale, solo qualora non sia possibile ricorrere ad altre fonti di=20
approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad =
opportuno=20
trattamento che consenta di rispettare le norme di qualit=E0 delle acque =
destinate=20
al consumo umano.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D081>81</A>. =
Deroghe</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Per le acque superficiali destinate =
alla=20
produzione di acqua potabile, le regioni possono derogare ai valori dei=20
parametri di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2 alla parte terza del =
presente=20
decreto:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) in caso di inondazioni o di =
catastrofi=20
  naturali;<BR>b) limitatamente ai parametri contraddistinti =
nell'Allegato 2=20
  alla parte terza del presente decreto Tabella 1/A dal simbolo (o), =
qualora=20
  ricorrano circostanze meteorologiche eccezionali o condizioni =
geografiche=20
  particolari;<BR>c) quando le acque superficiali si arricchiscono =
naturalmente=20
  di talune sostanze con superamento dei valori fissati per le categorie =
Al, A2=20
  e A3;<BR>d) nel caso di laghi che abbiano una profondit=E0 non =
superiore ai 20=20
  metri, che per rinnovare le loro acque impieghino pi=F9 di un anno e =
nel cui=20
  specchio non defluiscano acque di scarico, limitatamente ai parametri=20
  contraddistinti nell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, =
Tabella=20
  1/A da un asterisco (*).</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le deroghe di cui al comma 1 non sono =
ammesse se=20
ne derivi concreto pericolo per la salute pubblica.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D082>82</A>. Acque =
utilizzate per=20
l'estrazione di acqua potabile</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Fatte salve le disposizioni per le =
acque dolci=20
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le regioni,=20
all'interno del distretto idrografico di appartenenza, =
individuano:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) tutti i corpi idrici superficiali e =
sotterranei=20
  che forniscono in media oltre 10 m3 al giorno o servono pi=F9 di 50 =
persone,=20
  e<BR>b) i corpi idrici destinati a tale uso =
futuro.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. L'autorit=E0 competente provvede al =
monitoraggio, a=20
norma dell'Allegato 1 alla parte terza dei presente decreto, dei corpi =
idrici=20
che forniscono in media oltre 100 m3 al giorno.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Per i corpi idrici di cui al comma 1 =
deve essere=20
conseguito l'obiettivo ambientale di cui agli articoli 76 e =
seguenti.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>83. Acque di =
balneazione</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le acque destinate alla balneazione =
devono=20
soddisfare i requisiti di cui al d.P.R. 8 giugno 1982, n. =
470.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Per le acque che risultano ancora non =
idonee alla=20
balneazione ai sensi del decreto di cui al comma 1, le regioni =
comunicano al=20
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro l'inizio =
della=20
stagione balneare successiva alla data di entrata in vigore della parte =
terza=20
del presente decreto e, successivamente, con periodicit=E0 annuale prima =

dell'inizio della stagione balneare, tutte le informazioni relative alle =
cause=20
della non balneabilit=E0 ed alle misure che intendono adottare, secondo =
le=20
modalit=E0 indicate dal decreto di cui all'articolo 75, comma =
6.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>84. Acque dolci idonee alla vita dei=20
pesci</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le regioni effettuano la designazione =
delle acque=20
dolci che richiedono protezione o miglioramento per esser idonee alla =
vita dei=20
pesci. Ai fini di tale designazione sono privilegiati:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) i corsi d'acqua che attraversano il =
territorio=20
  di parchi nazionali e riserve naturali dello Stato nonch=E9 di parchi =
e riserve=20
  naturali regionali;<BR>b) i laghi naturali ed artificiali, gli stagni =
ed altri=20
  corpi idrici, situati nei predetti ambiti territoriali;<BR>c) le acque =
dolci=20
  superficiali comprese nelle zone umide dichiarate "di importanza=20
  internazionale" ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio =
1971, resa=20
  esecutiva con il d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, sulla protezione delle =
zone=20
  umide, nonch=E9 quelle comprese nelle "oasi di protezione della =
fauna",=20
  istituite dalle regioni e province autonome ai sensi della legge 11 =
febbraio=20
  1992, n. 157;<BR>d) le acque dolci superficiali che, ancorch=E9 non =
comprese=20
  nelle precedenti categorie, presentino un rilevante interesse =
scientifico,=20
  naturalistico, ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat =
di specie=20
  animali o vegetali rare o in via di estinzione, oppure in quanto sede =
di=20
  complessi ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, =
altres=EC, sede di=20
  antiche e tradizionali forme di produzione ittica che presentino un =
elevato=20
  grado di sostenibilit=E0 ecologica ed =
economica.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le regioni, entro quindici mesi dalla =

designazione, classificano le acque dolci superficiali che presentino =
valori dei=20
parametri di qualit=E0 conformi con quelli imperativi previsti dalla =
Tabella 1/B=20
dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto come acque dolci=20
"salmonicole" o "ciprinicole".<BR>3. La designazione e la =
classificazione di cui=20
ai commi 1 e 2 devono essere gradualmente estese sino a coprire l'intero =
corpo=20
idrico, ferma restando la possibilit=E0 di designare e classificare, =
nell'ambito=20
del medesimo, alcuni tratti come "acqua salmonicola" e alcuni tratti =
come "acqua=20
ciprinicola". La designazione e la classificazione sono sottoposte a =
revisione=20
in relazione ad elementi imprevisti o sopravvenuti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Qualora sia richiesto da eccezionali =
ed urgenti=20
necessit=E0 di tutela della qualit=E0 delle acque dolci idonee alla vita =
dei pesci,=20
il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Giunta =
provinciale,=20
nell'ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti =
specifici e=20
motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi =
delle=20
acque.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Sono escluse dall'applicazione del =
presente=20
articolo e degli articoli 85 e 86 le acque dolci superficiali dei bacini =

naturali o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo delle =
specie=20
ittiche nonch=E9 i canali artificiali adibiti a uso plurimo, di scolo o =
irriguo, e=20
quelli appositamente costruiti per l'allontanamento dei liquami e di =
acque=20
reflue industriali.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>85. Accertamento della qualit=E0 =
delle acque idonee=20
alla vita dei pesci</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le acque designate e classificate ai =
sensi=20
dell'articolo 84 si considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono =
ai=20
requisiti riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza =
del=20
presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Se dai campionamenti risulta che non =
sono=20
rispettati uno o pi=F9 valori dei parametri riportali nella Tabella 1/B=20
dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, le autorit=E0 =
competenti al=20
controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a =
causa=20
fortuita, ad apporti inquinanti o a eccessivi prelievi, e propongono=20
all'autorit=E0 competente le misure appropriate.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Ai fini di una pi=F9 completa =
valutazione delle=20
qualit=E0 delle acque, le regioni promuovono la realizzazione di idonei =
programmi=20
di analisi biologica delle acque designate e classificate.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>86. Deroghe</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Per le acque dolci superficiali =
designate o=20
classificate per essere idonee alla vita dei pesci, le regioni possono =
derogare=20
al rispetto dei parametri indicati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 =
alla parte=20
terza del presente decreto con il simbolo (o) in caso di circostanze=20
meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche e, quanto =
al=20
rispetto dei parametri riportati nella medesima Tabella, in caso di=20
arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal =
suolo senza=20
intervento diretto dell'uomo.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>87. Acque destinate alla vita dei=20
molluschi</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le regioni, d'intesa con il Ministero =
delle=20
politiche agricole e forestali, designano, nell'ambito delle acque =
marine=20
costiere e salmastre che sono sede di banchi e di popolazioni naturali =
di=20
molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e =
miglioramento=20
per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla =
buona=20
qualit=E0 dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili =
per=20
l'uomo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le regioni possono procedere a =
designazioni=20
complementari, oppure alla revisione delle designazioni gi=E0 =
effettuate, in=20
funzione dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della=20
designazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Qualora sia richiesto da eccezionali =
ed urgenti=20
necessit=E0 di tutela della qualit=E0 delle acque destinate alla vita =
dei molluschi,=20
il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Giunta =
provinciale e=20
il Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano =
provvedimenti=20
specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero =
degli usi=20
delle acque.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>88. Accertamento della qualit=E0 =
delle acque=20
destinate alla vita dei molluschi</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le acque designate ai sensi =
dell'articolo 87=20
devono rispondere ai requisiti di qualit=E0 di cui alla Tabella 1/C =
dell'Allegato=20
2 alla parte terza del presente decreto. In caso contrario, le regioni=20
stabiliscono programmi per ridurne l'inquinamento.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Se da un campionamento risulta che =
uno o pi=F9=20
valori dei parametri di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte =
terza=20
del presente decreto non sono rispettati, le autorit=E0 competenti al =
controllo=20
accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa =
fortuita o=20
ad altri fattori di inquinamento e le regioni adottano misure=20
appropriate.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>89. Deroghe</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Per le acque destinate alla vita dei =
molluschi,=20
le regioni possono derogare ai requisiti di cui alla Tabella 1/C =
dell'Allegato 2=20
alla parte terza del presente decreto in caso di condizioni =
meteorologiche o=20
geomorfologiche eccezionali.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>90. Norme sanitarie</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le attivit=E0 di cui agli articoli =
87, 88 e 89=20
lasciano impregiudicata l'attuazione delle norme sanitarie relative alla =

classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi =
bivalvi=20
vivi, effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.=20
530.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo III - Tutela dei corpi idrici =
e disciplina=20
degli scarichi</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo I - Aree richiedenti specifiche =
misure di=20
prevenzione dall'inquinamento e di risanamento</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D091>91</A>. Aree =
sensibili</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le aree sensibili sono individuate =
secondo i=20
criteri dell'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto. Sono =
comunque=20
aree sensibili:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) i laghi di cui all'Allegato 6 alla =
parte terza=20
  del presente decreto, nonch=E9 i corsi d'acqua a esse afferenti per un =
tratto di=20
  10 chilometri dalla linea di costa;<BR>b) le aree lagunari di =
Orbetello,=20
  Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di Comacchio, i laghi salmastri e =
il=20
  delta del Po;<BR>c) le zone umide individuate ai sensi della =
convenzione di=20
  Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con d.P.R. 13 marzo 1976, =
n.=20
  448;<BR>d) le aree costiere dell'Adriatico Nord-Occidentale dalla foce =

  dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi =
d'acqua ad=20
  essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di =
costa;<BR>e) il=20
  lago di Garda e il lago d=92ldro;<BR>f) i fiumi Sarca-Mincio, Oglio, =
Adda,=20
  Lambro-Olona meridionale e Ticino;<BR>g) il fiume Arno a valle di =
Firenze e i=20
  relativi affluenti;<BR>h) il golfo di Castellammare in Sicilia;<BR>i) =
le acque=20
  costiere dell'Adriatico settentrionale.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro centottanta =
giorni dalla=20
data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto =
individua con=20
proprio decreto ulteriori aree sensibili identificate secondo i criteri =
di cui=20
all'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Resta fermo quanto disposto dalla =
legislazione=20
vigente relativamente alla tutela di Venezia.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Le regioni, sulla base dei criteri di =
cui al=20
comma 1 e sentita l'Autorit=E0 di bacino, entro un anno dalla data di =
entrata in=20
vigore della parte terza del presente decreto, e successivamente ogni =
due anni,=20
possono designare ulteriori aree sensibili ovvero individuare =
all'interno delle=20
aree indicate nel comma 2 i corpi idrici che non costituiscono aree=20
sensibili.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Le regioni, sulla base dei criteri di =
cui al=20
comma 1 e sentita l'Autorit=E0 di bacino, delimitano i bacini drenanti =
nelle aree=20
sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio provvede con proprio decreto, da emanare ogni quattro anni =
dalla data=20
di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sentita la=20
Conferenza Stato-regioni, alla riedificazione delle aree sensibili e dei =

rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle =
aree=20
sensibili.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Le nuove aree sensibili identificate =
ai sensi dei=20
commi 2, 4, e 6 devono soddisfare i requisiti dell'articolo 106 entro =
sette anni=20
dall'identificazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Gli scarichi recapitanti nei bacini =
drenanti=20
afferenti alle aree sensibili di cui ai commi 2 e 6 sono assoggettate =
alle=20
disposizioni di cui all'articolo 106.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D092>92</A>. Zone =
vulnerabili da nitrati=20
di origine agricola</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le zone vulnerabili sono individuate =
secondo i=20
criteri di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente=20
decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Ai fini della prima individuazione =
sono designate=20
zone vulnerabili le aree elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza =
del=20
presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Per tener conto di cambiamenti e/o di =
fattori=20
imprevisti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente =

decreto, dopo quattro anni da tale data il Ministro dell'ambiente e =
della tutela=20
del territorio con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, =
pu=F2=20
modificare i criteri di cui al comma 1.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Entro centottanta giorni dalla data =
di entrata in=20
vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati =
disponibili e=20
tenendo conto delle indicazioni stabilite nell'Allegato 7/A-I alla parte =
terza=20
del presente decreto, le regioni, sentite le Autorit=E0 di bacino, =
possono=20
individuare ulteriori zone vulnerabili oppure, all'interno delle zone =
indicate=20
nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del presente decreto, le parti =
che non=20
costituiscono zone vulnerabili.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Per tener conto di cambiamenti e/o di =
fattori=20
imprevisti al momento della precedente designazione, almeno ogni quattro =
anni le=20
regioni, sentite le Autorit=E0 di bacino, possono rivedere o completare =
le=20
designazioni delle zone vulnerabili. A tal fine le regioni predispongono =
e=20
attuano, ogni quattro anni, un programma di controllo per verificare le=20
concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un anno, =
secondo=20
le prescrizioni di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente =
decreto,=20
nonch=E9 riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto delle acque =
dolci=20
superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine=20
costiere.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Nelle zone individuate ai sensi dei =
commi 2, 4 e=20
5 devono essere attuati i programmi di azione di cui al comma 7, =
nonch=E9 le=20
prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al =
decreto=20
del Ministro per le politiche agricole e forestali 19 aprile 1999, =
pubblicato=20
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio=20
1999.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Entro un anno dalla data di entrata =
in vigore=20
della parte terza del presente decreto per le zone designate ai sensi =
dei commi=20
2 e 4, ed entro un anno dalla data di designazione per le ulteriori zone =
di cui=20
al comma 5, le regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure di =
cui=20
all'Allegato 7/A-IV alla parte terza del presente decreto, definiscono, =
o=20
rivedono se gi=E0 posti in essere, i programmi d'azione obbligatori per =
la tutela=20
e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di =
origine=20
agricola, e provvedono alla loro attuazione nell'anno successivo per le =
zone=20
vulnerabili di cui ai commi 2 e 4 e nei successivi quattro anni per le =
zone di=20
cui al comma 5.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Le regioni provvedono, inoltre, =
a:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) integrare, se del caso, in =
relazione alle=20
  esigenze locali, il codice di buona pratica agricola, stabilendone le =
modalit=E0=20
  di applicazione;<BR>b) predisporre ed attuare interventi di formazione =
e di=20
  informazione degli agricoltori sul programma di azione e sul codice di =
buona=20
  pratica agricola;<BR>c) elaborare ed applicare, entro quattro anni a =
decorrere=20
  dalla definizione o revisione dei programmi di cui al comma 7, i =
necessari=20
  strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi stessi =
sulla=20
  base dei risultati ottenuti; ove necessario, modificare o integrare =
tali=20
  programmi individuando, tra le ulteriori misure possibili, quelle =
maggiormente=20
  efficaci, tenuto conto dei costi di attuazione delle misure=20
stesse.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Le variazioni apportate alle =
designazioni, i=20
programmi di azione, i risultati delle verifiche dell'efficacia degli =
stessi e=20
le revisioni effettuate sono comunicati al Ministero dell'ambiente e =
della=20
tutela del territorio, secondo le modalit=E0 indicate nel decreto di cui =

all'articolo 75, comma 6. Al Ministero per le politiche agricole e =
forestali =E8=20
data tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice di buona =
pratica=20
agricola di cui al comma 8, lettera a), nonch=E9 degli interventi di =
formazione e=20
informazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. Al fine di garantire un generale =
livello di=20
protezione delle acque =E8 raccomandata l'applicazione del codice di =
buona pratica=20
agricola anche al di fuori delle zone vulnerabili.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>93. Zone vulnerabili da prodotti =
fitosanitari e=20
zone vulnerabili alla desertificazione</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Con le modalit=E0 previste =
dall'articolo 92, e=20
sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 7/B alla parte =
terza del=20
presente decreto, le regioni identificano le aree vulnerabili da =
prodotti=20
fitosanitari secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 21, del =
decreto=20
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere le risorse =
idriche o=20
altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di =
prodotti=20
fitosanitari.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le regioni e le Autorit=E0 di bacino =
verificano la=20
presenza nel territorio di competenza di aree soggette o minacciate da =
fenomeni=20
di siccit=E0, degrado del suolo e processi di desertificazione e le =
designano=20
quali aree vulnerabili alla desertificazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Per le aree di cui al comma 2, =
nell'ambito della=20
pianificazione di distretto e della sua attuazione, sono adottate =
specifiche=20
misure di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d'azione =
nazionale di cui=20
alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta =
Ufficiale n.=20
39 del 17 febbraio 1999.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D094>94</A>. Disciplina =
delle aree di=20
salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo =

umano</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Su proposta delle Autorit=E0 =
d'=E0mbito, le regioni,=20
per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque=20
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi =
mediante=20
impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, =
nonch=E9 per=20
la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia =

distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonch=E9, =
all'interno dei=20
bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di=20
protezione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Per gli approvvigionamenti diversi da =
quelli di=20
cui al comma 1, le Autorit=E0 competenti impartiscono, caso per caso, le =

prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e =
per il=20
controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al =
consumo=20
umano.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. La zona di tutela assoluta =E8 =
costituita dall'area=20
immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di =
acque=20
sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere=20
un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, =
deve=20
essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a =
opere di=20
captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. La zona di rispetto =E8 costituita =
dalla porzione=20
di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a =
vincoli e=20
destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente =
la=20
risorsa idrica captata e pu=F2 essere suddivisa in zona di rispetto =
ristretta e=20
zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di =
presa o=20
captazione e alla situazione locale di vulnerabilit=E0 e rischio della =
risorsa. In=20
particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei =
seguenti=20
centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti =
attivit=E0:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) dispersione di fanghi e acque =
reflue, anche se=20
  depurati;<BR>b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o =
pesticidi;<BR>c)=20
  spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che =
l'impiego=20
  di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno =
specifico=20
  piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle =
colture=20
  compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della =
vulnerabilit=E0 delle=20
  risorse idriche;<BR>d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche=20
  proveniente da piazzali e strade.<BR>e) aree cimiteriali;<BR>f) =
apertura di=20
  cave che possono essere in connessione con la falda;<BR>g) apertura di =
pozzi=20
  ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano =
e di=20
  quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione =
delle=20
  caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;<BR>h) =
gestione di=20
  rifiuti;<BR>i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche =
pericolose e=20
  sostanze radioattive;<BR>l) centri di raccolta, demolizione e =
rottamazione di=20
  autoveicoli;<BR>m) pozzi perdenti;<BR>n) pascolo e stabulazione di =
bestiame=20
  che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli =
effluenti, al=20
  netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. =C9 comunque =
vietata la=20
  stabulazione di bestiame nella zona di rispetto=20
ristretta.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Per gli insediamenti o le attivit=E0 =
di cui al=20
comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree =

cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni =
caso=20
deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta =
giorni dalla=20
data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le =
regioni e le=20
province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le =
seguenti=20
strutture o attivit=E0:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) fognature;<BR>b) edilizia =
residenziale e=20
  relative opere di urbanizzazione;<BR>c) opere viarie, ferroviarie e in =
genere=20
  infrastrutture di servizio;<BR>d) pratiche agronomiche e contenuti dei =
piani=20
  di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma =
4.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. In assenza dell'individuazione da =
parte delle=20
regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del =
comma 1,=20
la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di =

captazione o di derivazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Le zone di protezione devono essere =
delimitate=20
secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per =
assicurare la=20
protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure =
relative=20
alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni =
per gli=20
insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici =
da=20
inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, =
sia=20
generali sia di settore.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Ai fini della protezione delle acque =
sotterranee,=20
anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le =
province=20
autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di =
protezione, le=20
seguenti aree:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) aree di ricarica della falda;<BR>b) =
emergenze=20
  naturali ed artificiali della falda;<BR>c) zone di=20
riserva.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo II - Tutela quantitativa della =
risorsa e=20
risparmio idrico</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>95. Pianificazione del bilancio=20
idrico</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. La tutela quantitativa della risorsa =
concorre al=20
raggiungimento degli obiettivi di qualit=E0 attraverso una =
pianificazione delle=20
utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualit=E0 =
delle=20
stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Nei piani di tutela sono adottate le =
misure volte=20
ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle =
Autorit=E0 di=20
bacino, nel rispetto delle priorit=E0 stabilite dalla normativa vigente =
e tenendo=20
conto dei fabbisogni, delle disponibilit=E0, del minimo deflusso vitale, =
della=20
capacit=E0 di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della =
risorsa=20
compatibili con le relative caratteristiche qualitative e=20
quantitative.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Entro centottanta giorni dalla data =
di entrata in=20
vigore della parte terza del presente decreto, le regioni definiscono, =
sulla=20
base delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza =
permanente per i=20
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di =
Bolzano,=20
nonch=E9 sulla base dei criteri gi=E0 adottati dalle Autorit=E0 di =
bacino, gli=20
obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di =
funzionamento di=20
idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua =

pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove =
presente, di=20
restituzione, nonch=E9 gli obblighi e le modalit=E0 di trasmissione dei =
risultati=20
delle misurazioni dell'Autorit=E0 concedente per il loro successivo =
inoltro alla=20
regione ed alle Autorit=E0 di bacino competenti. Le Autorit=E0 di bacino =
provvedono=20
a trasmettere i dati in proprio possesso al Servizio geologico d'Italia =
-=20
Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione =
dell'ambiente e per=20
i servizi tecnici (APAT) secondo le modalit=E0 di cui all'articolo 75, =
comma=20
6.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Salvo quanto previsto al comma 5, =
tutte le=20
derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore =
della parte=20
terza del presente decreto sono regolate dall'Autorit=E0 concedente =
mediante la=20
previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei =
corpi=20
idrici, come definito secondo i criteri adottati dal Ministro =
dell'ambiente e=20
della tutela del territorio con apposito decreto, previa intesa con la=20
Conferenza Stato-regioni, senza che ci=F2 possa dar luogo alla =
corresponsione di=20
indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la =
relativa=20
riduzione del canone demaniale di concessione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Per le finalit=E0 di cui ai commi 1 e =
2, le=20
Autorit=E0 concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni =
in atto=20
nel medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministro=20
dell=92ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, =
previa intesa=20
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e =
le=20
province autonome di Trento e di Bolzano; le medesime Autorit=E0 =
provvedono=20
successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, =
disponendo=20
prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ci=F2 =
possa dar=20
luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica =
amministrazione,=20
fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di=20
concessione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Nel provvedimento di concessione =
preferenziale,=20
rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, =
n. 1775,=20
sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il =
minimo=20
deflusso vitale nei corpi idrici nonch=E9 le prescrizioni necessarie ad =
assicurare=20
l'equilibrio del bilancio idrico.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>96. Modifiche al <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1933_1775.htm">re=
gio=20
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775</A></FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1933_1775.htm#007=
">secondo=20
comma dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni sulle acque =
impianti=20
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775</A>, =
=E8=20
sostituito dal seguente: </FONT><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000=20
size=3D2>(omissis)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. I <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1933_1775.htm#009=
">commi 1=20
e 1-bis dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775</A>, =
sono=20
sostituiti dai seguenti: </FONT><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000=20
size=3D2>(omissis)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. L'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1933_1775.htm#012=
-bis">articolo=20
12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775</A>, =E8 sostituito =
dal=20
seguente: </FONT><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000=20
size=3D2>(omissis)</FONT></I><FONT face=3DTahoma size=3D2><BR><BR>4. =
L'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1933_1775.htm#017=
">articolo=20
17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775</A>, =E8 sostituito dal =
seguente:=20
</FONT><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2>(omissis)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Il <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1933_1775.htm#054=
">secondo=20
comma dell'articolo 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775</A>, =
gi=E0=20
abrogato dall'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. =
152, resta=20
abrogato.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Fatto salvo quanto previsto dal comma =
7, per le=20
derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte =
abusivamente=20
in atto =E8 ammessa la presentazione di domanda di concessione in =
sanatoria entro=20
il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui all'articolo 17 =
del=20
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto. =
Successivamente=20
a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto =
o in=20
parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio =
decreto=20
11 dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria =E8 rilasciata nel =
rispetto=20
della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In =
pendenza=20
del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, =
l'utilizzazione pu=F2=20
proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso=20
effettuato e il potere dell'autorit=E0 concedente di sospendere in =
qualsiasi=20
momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o =
con il=20
raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualit=E0 e =
dell'equilibrio=20
del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui =
all'articolo=20
95, comma 5.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. I termini entro i quali far valere, a =
pena di=20
decadenza, ai sensi degli <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1933_1775.htm#003=
">articoli=20
3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775</A>, il diritto al=20
riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura =
pubblica a=20
norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, =
nonch=E9 per la=20
presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del =
decreto=20
legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007. =
In tali=20
casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento =
di=20
concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai =
rilasci=20
volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle=20
prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio=20
idrico.<BR></FONT><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2>(comma cos=EC=20
modificato dall'articolo 2, comma 1, legge n. 17 del =
2007)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Il primo comma dell'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1933_1775.htm#021=
">articolo=20
21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775</A>, =E8 sostituito dal =
seguente:=20
</FONT><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2>(omissis)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 =
del regio=20
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, =E8 inserito il seguente: =
</FONT><I><FONT=20
face=3DCalibri color=3D#ff0000 size=3D2>(omissis)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. Fatta salva l'efficacia delle norme =
pi=F9=20
restrittive, tutto il territorio nazionale =E8 assoggettato a tutela ai =
sensi=20
dell'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1933_1775.htm#093=
">articolo=20
94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775</A>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11. Le regioni disciplinano i =
procedimenti di=20
rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel =
rispetto delle=20
direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate =
anche le=20
possibilit=E0 di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli =
o in=20
fossi di canali di propriet=E0 privata. Le regioni, sentite le =
Autorit=E0 di bacino,=20
disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee =
per gli=20
usi domestici, come definiti dall'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1933_1775.htm#093=
">articolo=20
93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775</A>, laddove sia =
necessario=20
garantire l'equilibrio del bilancio idrico.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>97. Acque minerali naturali e di=20
sorgenti</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le concessioni di utilizzazione delle =
acque=20
minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto =
delle=20
esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e =
delle=20
previsioni del Piano di tutela di cui all'articolo 121.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D098>98</A>. Risparmio=20
idrico</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Coloro che gestiscono o utilizzano la =
risorsa=20
idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed =
alla=20
riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, =
anche=20
mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le regioni, sentite le Autorit=E0 di =
bacino,=20
approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato =
sulla=20
pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni =
nel=20
settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D099>99</A>. Riutilizzo=20
dell'acqua</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio con proprio decreto, sentiti i Ministri delle politiche =
agricole e=20
forestali, della salute e delle attivit=E0 produttive, detta le norme =
tecniche per=20
il riutilizzo delle acque reflue.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le regioni, nel rispetto dei principi =
della=20
legislazione statale, e sentita l'Autorit=E0 di vigilanza sulle risorse =
idriche e=20
sui rifiuti, adottano norme e misure volte a favorire il riciclo =
dell'acqua e il=20
riutilizzo delle acque reflue depurate.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo III - Tutela qualitativa della =
risorsa:=20
disciplina degli scarichi</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D100>100</A>. Reti =
fognarie</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Gli agglomerati con un numero di =
abitanti=20
equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie =
per le=20
acque reflue urbane.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. La progettazione, la costruzione e la =

manutenzione delle reti fognarie si effettuano adottando le migliori =
tecniche=20
disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili, tenendo =
conto, in=20
particolare:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) della portata media, del volume =
annuo e delle=20
  caratteristiche delle acque reflue urbane;<BR>b) della prevenzione di=20
  eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita delle =
acque=20
  reflue dalle sezioni fognarie;<BR>c) della limitazione =
dell'inquinamento dei=20
  ricettori, causato da tracimazioni originate da particolari eventi=20
  meteorici.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Per insediamenti, installazioni o =
edifici isolati=20
che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi=20
individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano =
lo=20
stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di =
adeguamento degli=20
scarichi a detti sistemi.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D101>101</A>. Criteri =
generali della=20
disciplina degli scarichi</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Tutti gli scarichi sono disciplinati =
in funzione=20
del rispetto degli obiettivi di qualit=E0 dei corpi idrici e devono =
comunque=20
rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del =

presente decreto. L'autorizzazione pu=F2 in ogni caso stabilire =
specifiche deroghe=20
ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e =
di=20
arresto e per l'eventualit=E0 di guasti nonch=E9 per gli ulteriori =
periodi=20
transitori necessari per il ritorno alle condizioni di =
regime.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Ai fini di cui al comma 1, le =
regioni,=20
nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi=20
ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i =
valori-limite=20
di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza =
del=20
presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in =
quantit=E0=20
massima per unit=E0 di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per =
gruppi o=20
famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori =
limite meno=20
restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del =
presente=20
decreto:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) nella Tabella 1, relativamente allo =
scarico di=20
  acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;<BR>b) nella Tabella =
2,=20
  relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici =
superficiali=20
  ricadenti in aree sensibili;<BR>c) nella Tabella 3/A, per i cicli =
produttivi=20
  ivi indicati;<BR>d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate =
nella=20
  Tabella 5 del medesimo Allegato.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di =
quelli=20
domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera =
e),=20
devono essere resi accessibili per il campionamento da parte =
dell'autorit=E0=20
competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il=20
campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4, va =

effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti =
gli=20
impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, =
le=20
fognature, sul suolo e nel sottosuolo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. L'autorit=E0 competente per il =
controllo =E8=20
autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per=20
l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli =
scarichi.=20
Essa pu=F2 richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di =
cui ai=20
numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella =
5=20
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto subiscano un =
trattamento=20
particolare prima della loro confluenza nello scarico =
generale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. I valori limite di emissione non =
possono in alcun=20
caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate =
esclusivamente=20
allo scopo. Non =E8 comunque consentito diluire con acque di =
raffreddamento, di=20
lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di =
cui al=20
comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti =
previsti=20
dalla parte terza dal presente decreto. L'autorit=E0 competente, in sede =
di=20
autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, =
di=20
lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato =
dagli=20
scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma =
4.<BR></FONT><FONT=20
face=3DCalibri color=3D#ff0000 size=3D2><I>(comma cos=EC modificato =
dall'articolo 2,=20
comma 8, d.lgs. n. 4 del 2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Qualora le acque prelevate da un =
corpo idrico=20
superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite =
di=20
emissione, la disciplina dello scarico =E8 fissata in base alla natura =
delle=20
alterazioni e agli obiettivi di qualit=E0 del corpo idrico ricettore. In =
ogni caso=20
le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non =
peggiori=20
di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo =
idrico=20
dal quale sono state prelevate.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Salvo quanto previsto dall'articolo =
112, ai fini=20
della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate =
alle=20
acque reflue domestiche le acque reflue:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) provenienti da imprese dedite =
esclusivamente=20
  alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;<BR>b) provenienti =
da=20
  imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli =

  effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in =
conformit=E0=20
  alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle =
norme=20
  tecniche generali di cui all'<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#112=
">articolo=20
  112, comma 2</A>, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno =
agricolo per=20
  ognuna delle quantit=E0 indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla =
parte=20
  terza del presente decreto;<BR>c) provenienti da imprese dedite alle =
attivit=E0=20
  di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attivit=E0 di =
trasformazione o=20
  di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di =

  normalit=E0 e complementariet=E0 funzionale nel ciclo produttivo =
aziendale e con=20
  materia prima lavorata proveniente in misura prevalente =
dall'attivit=E0 di=20
  coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la=20
  disponibilit=E0;<BR>d) provenienti da impianti di acqua coltura e di=20
  piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una =
densit=E0=20
  di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio =
d'acqua=20
  o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 =
litri al=20
  minuto secondo;<BR>e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a =
quelle=20
  domestiche e indicate dalla normativa regionale;<BR>f) provenienti da =
attivit=E0=20
  termali, fatte salve le discipline regionali di =
settore.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Entro sei mesi dalla data di entrata =
in vigore=20
della parte terza del presente decreto, e successivamente ogni due anni, =
le=20
regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del =
territorio, al=20
Servizio geologico d'Italia -Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia =
per la=20
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e all'Autorit=E0 =
di=20
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti le informazioni relative =
alla=20
funzionalit=E0 dei depuratori, nonch=E9 allo smaltimento dei relativi =
fanghi,=20
secondo le modalit=E0 di cui all'articolo 75, comma 5.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Al fine di assicurare la pi=F9 ampia =
divulgazione=20
delle informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni =
due=20
anni, sui propri Bollettini Ufficiali e siti internet istituzionali, una =

relazione sulle attivit=E0 di smaltimento delle acque reflue urbane =
nelle aree di=20
loro competenza, secondo le modalit=E0 indicate nel decreto di cui =
all'articolo=20
75, comma 5.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. Le Autorit=E0 competenti possono =
promuovere e=20
stipulare accordi e contratti di programma con soggetti economici =
interessati,=20
al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di =
scarico e=20
il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la =
possibilit=E0 di=20
ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di =

adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, =
limiti=20
agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque =
delle=20
norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli =
obiettivi di=20
qualit=E0.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>102. Scarichi di acque =
termali</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Per le acque termali che presentano =
all'origine=20
parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, =E8 =
ammessa=20
la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano restituite =
con=20
caratteristiche qualitative non superiori rispetto a quelle prelevate =
ovvero che=20
le stesse, nell'ambito massimo del 10 per cento, rispettino i parametri=20
batteriologici e non siano presenti le sostanze pericolose di cui alle =
Tabelle=20
3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente =
decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Gli scarichi termali sono ammessi, =
fatta salva la=20
disciplina delle autorizzazioni adottata dalle regioni ai sensi =
dell'articolo=20
124, comma 5:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) in corpi idrici superficiali, =
purch=E9 la loro=20
  immissione nel corpo ricettore non comprometta gli usi delle risorse =
idriche e=20
  non causi danni alla salute ed all'ambiente;<BR>b) sul suolo o negli =
strati=20
  superficiali del sottosuolo, previa verifica delle situazioni=20
  geologiche;<BR>c) in reti fognarie, purch=E9 vengano osservati i =
regolamenti=20
  emanati dal gestore del servizio idrico integrato e vengano =
autorizzati dalle=20
  Autorit=E0 di ambito;<BR>d) in reti fognarie di tipo separato previste =
per le=20
  acque meteoriche.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D103>103</A>. Scarichi sul=20
suolo</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. =C8 vietato lo scarico sul suolo o =
negli strati=20
superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) per i casi previsti dall'articolo =
100, comma=20
  3;<BR>b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti =
fognarie;<BR>c)=20
  per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia=20
  accertata l'impossibilit=E0 tecnica o l'eccessiva onerosit=E0, a =
fronte dei=20
  benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici =
superficiali,=20
  purch=E9 gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di =
emissione=20
  fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. =
Sino=20
  all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite =
di=20
  emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del =
presente=20
  decreto;<BR>d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione =
di=20
  rocce naturali nonch=E9 dagli impianti di lavaggio delle sostanze =
minerali,=20
  purch=E9 i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e =
inerti=20
  naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o =
instabilit=E0=20
  dei suoli;<BR>e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in =
reti=20
  fognarie separate;<BR>f) per le acque derivanti dallo sfioro dei =
serbatoi=20
  idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e =
dalla=20
  manutenzione dei pozzi di acquedotto.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Al di fuori delle ipotesi previste al =
comma 1,=20
gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi =
idrici=20
superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in =
conformit=E0 alle=20
prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In =
caso di=20
mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo =
scarico si=20
considera a tutti gli effetti revocata.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Gli scarichi di cui alla lettera c) =
del comma 1=20
devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla =
parte=20
terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico =
sul suolo=20
delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza =
del=20
presente decreto.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D104>104</A>. Scarichi nel =
sottosuolo e=20
nelle acque sotterranee</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. =C8 vietato lo scarico diretto nelle =
acque=20
sotterranee e nel sottosuolo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. In deroga a quanto previsto al comma =
1,=20
l'autorit=E0 competente, dopo indagine preventiva, pu=F2 autorizzare gli =
scarichi=20
nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle =
acque di=20
infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di =
determinati=20
lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di =
scambio=20
termico.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. In deroga a quanto previsto dal comma =
1, il=20
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il =
Ministro=20
delle attivit=E0 produttive per i giacimenti a mare ed anche con le =
regioni per i=20
giacimenti a terra, pu=F2 altres=EC autorizzare lo scarico di acque =
risultanti=20
dall'estrazione di idrocarburi nelle unit=E0 geologiche profonde da cui =
gli stessi=20
idrocarburi sono stati estratti, oppure in unit=E0 dotate delle stesse=20
caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, =
indicando le=20
modalit=E0 dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di =
scarico o=20
altre sostanze pericolose diverse, per qualit=E0 e quantit=E0, da quelle =
derivanti=20
dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono =
rilasciate=20
con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire =
che le=20
acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere =
ad altri=20
ecosistemi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. In deroga a quanto previsto al comma =
1,=20
l'autorit=E0 competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla =
verifica=20
dell'assenza di sostanze estranee, pu=F2 autorizzare gli scarichi nella =
stessa=20
falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli =
inerti,=20
purch=E9 i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed =
inerti=20
naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda =
acquifera. A=20
tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) =
competente=20
per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, =
accerta le=20
caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di =
possibili=20
danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta =
di=20
autorizzazione allo scarico.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Per le attivit=E0 di prospezione, =
ricerca e=20
coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle =
acque=20
diretto in mare avviene secondo le modalit=E0 previste dal Ministro =
dell'ambiente=20
e della tutela del territorio con proprio decreto, purch=E9 la =
concentrazione di=20
olii minerali sia inferiore a 40 mg/1. Lo scarico diretto a mare =E8=20
progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unit=E0 =
geologiche=20
profonde, non appena disponibili pozzi non pi=F9 produttivi ed idonei=20
all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di =
quanto=20
previsto dai commi 2 e 3.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Il Ministero dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unit=E0 geologiche =
profonde=20
di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le =

modalit=E0 previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) per la frazione di acqua eccedente, =
qualora la=20
  capacit=E0 del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a =
garantire la=20
  ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di =
idrocarburi;<BR>b)=20
  per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria =
e=20
  straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalit=E0 e =
sicurezza del=20
  sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di=20
  reiniezione.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Lo scarico diretto in mare delle =
acque di cui ai=20
commi 5 e 6 =E8 autorizzato previa presentazione di un piano di =
monitoraggio volto=20
a verificare l'assenza di pericoli per le acquee per gli ecosistemi=20
acquatici.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Al di fuori delle ipotesi previste =
dai commi 2,=20
3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, =
esistenti e=20
debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici =
superficiali=20
ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o =
all'utilizzazione=20
agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati,=20
l'autorizzazione allo scarico =E8 revocata.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D105>105</A>. Scarichi in =
acque=20
superficiali</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Gli scarichi di acque reflue =
industriali in acque=20
superficiali devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai =
sensi=20
dell'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#101=
">articolo=20
101, commi 1 e 2</A>, in funzione del perseguimento degli obiettivi di=20
qualit=E0.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Gli scarichi di acque reflue urbane =
che=20
confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di =
2.000=20
abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di =
transizione, e=20
gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti =
equivalenti,=20
recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento=20
appropriato, in conformit=E0 con le indicazioni dell'Allegato 5 alla =
parte terza=20
del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Le acque reflue urbane devono essere =
sottoposte,=20
prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento=20
equivalente in conformit=E0 con le indicazioni dell'Allegato 5 alla =
parte terza=20
del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Gli scarichi previsti al comma 3 =
devono=20
rispettare, altres=EC, i valori-limite di emissione fissati ai sensi =
dell'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#101=
">articolo=20
101, commi 1 e 2</A>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Le regioni dettano specifica =
disciplina per gli=20
scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte =
fluttuazione=20
stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e =
3 e=20
fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualit=E0.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Gli scarichi di acque reflue urbane =
in acque=20
situate in zone d'alta montagna, ossia al di sopra dei 1500 metri sul =
livello=20
del mare, dove, a causa delle basse temperature, =E8 difficile =
effettuare un=20
trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un =
trattamento meno=20
spinto di quello previsto al comma 3, purch=E9 appositi studi comprovino =
che i=20
suddetti scarichi non avranno ripercussioni negative =
sull'ambiente.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D106>106</A>. Scarichi di =
acque reflue=20
urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Ferme restando le disposizioni =
dell'articolo 101,=20
commi 1 e 2, le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre =
10.000=20
abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate =
quali aree=20
sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento pi=F9 spinto di =
quello=20
previsto dall'articolo 105, comma 3, secondo i requisiti specifici =
indicati=20
nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le disposizioni di cui al comma 1 non =
si=20
applicano nelle aree sensibili in cui pu=F2 essere dimostrato che la =
percentuale=20
minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli =
impianti di=20
trattamento delle acque reflue urbane =E8 pari almeno al settantacinque =
per cento=20
per il fosforo totale oppure per almeno il settantacinque per cento per =
l'azoto=20
totale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Le regioni individuano, tra gli =
scarichi=20
provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane =
situati=20
all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli =
che,=20
contribuendo all'inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al =
trattamento=20
di cui ai commi 1 e 2 in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di =
qualit=E0=20
dei corpi idrici ricettori.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D107>107</A>. Scarichi in =
reti=20
fognarie</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Ferma restando l'inderogabilit=E0 dei =
valori-limite=20
di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza =
del=20
presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della =
Tabella=20
5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue=20
industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme =
tecniche,=20
alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati =
dall'Autorit=E0=20
d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in =
modo che=20
sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonch=E9 il rispetto =
della=20
disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi =
dell'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#101=
">articolo=20
101, commi 1 e 2</A>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Gli scarichi di acque reflue =
domestiche che=20
recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purch=E9 osservino i =
regolamenti=20
emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati=20
dall'Autorit=E0 d'ambito competente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Non =E8 ammesso, senza idoneo =
trattamento e senza=20
specifica autorizzazione dell'autorit=E0 competente, lo smaltimento dei =
rifiuti,=20
anche se triturati, in fognatura.<BR></FONT><FONT face=3DCalibri =
color=3D#ff0000=20
size=3D2><I>(comma cos=EC sostituito dall'articolo 2, comma 8-bis, =
d.lgs. n. 4 del=20
2008)<BR></I></FONT><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Non =E8 ammesso lo =
smaltimento dei=20
rifiuti, anche se triturati, in fognatura.<BR></FONT><FONT =
face=3DCalibri=20
color=3D#ff0000 size=3D2><I>(comma cos=EC sostituito dall'articolo 2, =
comma 19, d.lgs.=20
n. 4 del 2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Le regioni, sentite le province, =
possono=20
stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli =
insediamenti=20
civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la =
funzionalit=E0=20
degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle=20
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D108>108</A>. Scarichi di =
sostanze=20
pericolose</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le disposizioni relative agli =
scarichi di=20
sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono =

attivit=E0 che comportano la produzione, la trasformazione o =
l'utilizzazione delle=20
sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza =
del=20
presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali =
sostanze=20
in quantit=E0 o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilit=E0 =
consentiti=20
dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore =
della=20
parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai =
limiti di=20
rilevabilit=E0 consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a =
punto ai=20
sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente=20
decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Tenendo conto della tossicit=E0, =
della persistenza=20
e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui =
=E8=20
effettuato lo scarico, l'autorit=E0 competente in sede di rilascio=20
dell'autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i =
valori limite=20
definiti ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, impediscano o =
pregiudichino il=20
conseguimento degli obiettivi di qualit=E0 previsti nel Piano di tutela =
di cui=20
all'articolo 121, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze =

pericolose, valori-limite di emissione pi=F9 restrittivi di quelli =
fissati ai=20
sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.<BR></FONT><FONT face=3DCalibri =
color=3D#ff0000=20
size=3D2><I>(comma cos=EC modificato dall'articolo 2, comma 9, d.lgs. n. =
4 del=20
2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Ai fini dell'attuazione delle =
disposizioni di cui=20
al comma 1 dell'articolo 107 e del comma 2 del presente articolo, entro =
il 30=20
ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli =
scarichi=20
delle imprese assoggettate alle disposizioni del decreto legislativo 18 =
febbraio=20
2005, n. 59. Dette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, =

parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche =
disponibili,=20
senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, =
tenendo=20
conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della =
sua=20
ubicazione geografica e delle condizioni locali =
dell'ambiente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Per le sostanze di cui alla Tabella =
3/A=20
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai =
cicli=20
produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni =
stabiliscono=20
altres=EC la quantit=E0 massima della sostanza espressa in unit=E0 di =
peso per unit=E0=20
di elemento caratteristico dell'attivit=E0 inquinante e cio=E8 per =
materia prima o=20
per unit=E0 di prodotto, in conformit=E0 con quanto indicato nella =
stessa Tabella.=20
Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono=20
assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 =
alla parte=20
terza del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Per le acque reflue industriali =
contenenti le=20
sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente =
decreto,=20
il punto di misurazione dello scarico =E8 fissato secondo quanto =
previsto=20
dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo =
18=20
febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attivit=E0 non rientranti nel campo =
di=20
applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo =
stabilimento o=20
dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. =
L'autorit=E0=20
competente pu=F2 richiedere che gli scarichi parziali contenenti le =
sostanze della=20
tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico =
generale e=20
disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell'articolo 124, =
comma 2,=20
secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali =
che=20
tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo =
allegato 5,=20
riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti =

industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili =
ad un=20
modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di =
autorizzazione=20
l'autorit=E0 competente ridurr=E0 opportunamente i valori limite di =
emissione=20
indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle =
predette=20
sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della =
diluizione=20
operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.<BR></FONT><FONT=20
face=3DCalibri color=3D#ff0000 size=3D2><I>(comma cos=EC modificato =
dall'articolo 2,=20
comma 10, d.lgs. n. 4 del 2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. L'autorit=E0 competente al rilascio=20
dell'autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A =
dell'Allegato 5 alla=20
parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi =
indicati nella=20
tabella medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, =
degli=20
scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo =
inoltro=20
alla Commissione europea.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo IV - Ulteriori misure per la =
tutela dei=20
corpi idrici</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>109. Immersione in mare di materiale =
derivante da=20
attivit=E0 di escavo e attivit=E0 di posa in mare di cavi e condotte =
</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Al fine della tutela dell'ambiente =
marino e in=20
conformit=E0 alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti =
in=20
materia, =E8 consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero =
aeromobili=20
e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso =
contigui, quali=20
spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei materiali=20
seguenti:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) materiali di escavo di fondali =
marini o=20
  salmastri o di terreni litoranei emersi;<BR>b) inerti, materiali =
geologici=20
  inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata =
la=20
  compatibilit=E0 e l'innocuit=E0 ambientale;<BR>c) materiale organico e =
inorganico=20
  di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attivit=E0 di pesca =
effettuata=20
  in mare o laguna o stagni salmastri.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. L'autorizzazione all'immersione in =
mare dei=20
materiali di cui al comma 1, lettera a), =E8 rilasciata dall'autorit=E0 =
competente=20
solo quando =E8 dimostrata, nell'ambito della relativa istruttoria,=20
l'impossibilit=E0 tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di =
ripascimento o=20
di recupero oppure del loro smaltimento alternativo in conformit=E0 alle =
modalit=E0=20
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del =
territorio,=20
di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle =
politiche=20
agricole e forestali, delle attivit=E0 produttive previa intesa con la =
Conferenza=20
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province =
autonome di=20
Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di =
entrata=20
in vigore della parte terza del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. L'immersione in mare di materiale di =
cui al comma=20
1, lettera b), =E8 soggetta ad autorizzazione, con esclusione dei nuovi =
manufatti=20
soggetti alla valutazione di impatto ambientale. Per le opere di =
ripristino, che=20
non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, =E8 =
dovuta la sola=20
comunicazione all'autorit=E0 competente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. L'immersione in mare dei materiali di =
cui al=20
comma 1, lettera ), non =E8 soggetta ad autorizzazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. La movimentazione dei fondali marini =
derivante=20
dall'attivit=E0 di posa in mare di cavi e condotte =E8 soggetta ad =
autorizzazione=20
regionale rilasciata, in conformit=E0 alle modalit=E0 tecniche stabilite =
con decreto=20
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto =
con i=20
Ministri delle attivit=E0 produttive, delle infrastrutture e dei =
trasporti e delle=20
politiche agricole e forestali, per quanto di competenza, da emanarsi =
entro=20
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del =
presente=20
decreto. Nel caso di condotte o cavi facenti parte di reti energetiche =
di=20
interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri =
stati,=20
l'autorizzazione =E8 rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento =
unico=20
di autorizzazione delle stesse reti.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D110>110</A>. Trattamento di =
rifiuti=20
presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, =
=E8 vietato=20
l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo=20
smaltimento di rifiuti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. In deroga al comma 1, l'autorit=E0 =
competente,=20
d'intesa con l'Autorit=E0 d'ambito, in relazione a particolari esigenze =
e nei=20
limiti della capacit=E0 residua di trattamento, autorizza il gestore del =
servizio=20
idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue =
urbane=20
rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il =
processo di=20
depurazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il gestore del servizio idrico =
integrato, previa=20
comunicazione all'autorit=E0 competente ai sensi dell'articolo 124, =E8 =
comunque=20
autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacit=E0 =
depurative=20
adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi =
1 e 2, i=20
seguenti rifiuti e materiali, purch=E9 provenienti dal proprio Ambito =
territoriale=20
ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di =
impianti=20
adeguati:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) rifiuti costituiti da acque reflue =
che=20
  rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in =
fognatura;<BR>b)=20
  rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione =
ordinaria di=20
  sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi=20
  dell'articolo 100, comma 3;<BR>c) materiali derivanti dalla =
manutenzione=20
  ordinaria della rete fognaria nonch=E9 quelli derivanti da altri =
impianti di=20
  trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore =
trattamento dei=20
  medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o=20
economicamente.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. L'attivit=E0 di cui ai commi 2 e 3 =
pu=F2 essere=20
consentita purch=E9 non sia compromesso il possibile riutilizzo delle =
acque reflue=20
e dei fanghi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Nella comunicazione prevista al comma =
3 il=20
gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacit=E0 =
residua=20
dell'impianto e le caratteristiche e quantit=E0 dei rifiuti che intende =
trattare.=20
L'autorit=E0 competente pu=F2 indicare quantit=E0 diverse o vietare il =
trattamento di=20
specifiche categorie di rifiuti. L'autorit=E0 competente provvede =
altres=EC=20
all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di =
trattamento che=20
hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui =
ai commi 2 e=20
3 si applica l'apposita tariffa determinata dall'Autorit=E0 =
d'ambito.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Il produttore ed il trasportatore dei =
rifiuti=20
sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta =
eccezione=20
per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che =E8 =
tenuto al=20
rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente =
normativa in=20
materia di rifiuti. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai =
sensi dei=20
commi 3 e 5, tratta rifiuti =E8 soggetto all'obbligo di tenuta del =
registro di=20
carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in =
materia di=20
rifiuti.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>111. Impianti di acquacoltura e=20
piscicoltura</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Con decreto del Ministro =
dell'ambiente e della=20
tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle politiche =
agricole e=20
forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attivit=E0 =
produttive, e=20
previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le =
regioni=20
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i =
criteri=20
relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle =
attivit=E0 di=20
acquacoltura e di piscicoltura.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D112>112</A>. Utilizzazione=20
agronomica</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Fermo restando quanto previsto =
dall'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#092=
">articolo=20
92</A> per le zone vulnerabili e dal <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2005_0059.htm">de=
creto=20
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59</A>, per gli impianti di allevamento =

intensivo di cui al punto 6.6 dell'Allegato 1 al predetto decreto,=20
l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque =
di=20
vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla =
legge 11=20
novembre 1996, n. 574, nonch=E9 dalle acque reflue provenienti dalle =
aziende di=20
cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende =

agroalimentari, cos=EC come individuate in base al decreto del Ministro =
delle=20
politiche agricole e forestali di cui al comma 2, =E8 soggetta a =
comunicazione=20
all'autorit=E0 competente ai sensi all'articolo 75 del presente=20
decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le regioni disciplinano le attivit=E0 =
di=20
utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e =
delle norme=20
tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche =
agricole e=20
forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del=20
territorio, delle attivit=E0 produttive, della salute e delle =
infrastrutture e dei=20
trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo =
Stato, le=20
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta =
giorni=20
dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, =
garantendo=20
nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in =

particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di =
qualit=E0 di=20
cui alla parte terza del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Nell'ambito della normativa di cui al =
comma 2,=20
sono disciplinali in particolare:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) le modalit=E0 di attuazione degli =
articoli 3, 5,=20
  6 e 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574;<BR>b) i tempi e le =
modalit=E0 di=20
  effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate =
nonch=E9=20
  specifici casi di esonero dall'obbligo di comunicazione per le =
attivit=E0 di=20
  minor impatto ambientale;<BR>c) le norme tecniche di effettuazione =
delle=20
  operazioni di utilizzo agronomico;<BR>d) i criteri e le procedure di=20
  controllo, ivi comprese quelle inerenti l'imposizione di prescrizioni =
da parte=20
  dell'autorit=E0 competente, il divieto di esercizio ovvero la =
sospensione a=20
  tempo determinato dell'attivit=E0 di cui al comma 1 nel caso di =
mancata=20
  comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle =
prescrizioni=20
  impartite;<BR>e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando =
quanto=20
  disposto dall'<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#137=
">articolo=20
  137, comma 15</A>.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D113>113</A>. Acque =
meteoriche di=20
dilavamento e acque di prima pioggia</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Ai fini della prevenzione di rischi =
idraulici ed=20
ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e =
della tutela=20
del territorio, disciplinano e attuano:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) le forme di controllo degli =
scarichi di acque=20
  meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;<BR>b) =
i casi=20
  in cui pu=F2 essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche =
di=20
  dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano =
sottoposte a=20
  particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale=20
autorizzazione.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le acque meteoriche non disciplinate =
ai sensi del=20
comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte =
terza=20
del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Le regioni disciplinano altres=EC i =
casi in cui pu=F2=20
essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree =
esterne=20
siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione =
per=20
particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attivit=E0 svolte, =
vi sia il=20
rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze =
pericolose=20
o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli =
obiettivi di=20
qualit=E0 dei corpi idrici.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. =C8 comunque vietato lo scarico o =
l'immissione=20
diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>114. Dighe</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le regioni, previo parere del =
Ministero=20
dell'ambiente e della tutela del territorio, adottano apposita =
disciplina in=20
materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione =
idroelettrica,=20
per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonch=E9 delle =
acque=20
derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla =
ricerca ed=20
estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il=20
raggiungimento degli obiettivi di qualit=E0 di cui al titolo II della =
parte terza=20
del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Al fine di assicurare il mantenimento =
della=20
capacit=E0 di invaso e la salvaguardia sia della qualit=E0 dell'acqua =
invasata sia=20
del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento =
delle=20
dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun =
invaso.=20
Il progetto di gestione =E8 finalizzato a definire sia il quadro =
previsionale di=20
dette operazioni connesse con le attivit=E0 di manutenzione da eseguire=20
sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo =
ricettore,=20
dell'ecosistema acquatico, delle attivit=E0 di pesca e delle risorse =
idriche=20
invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni=20
stesse.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il progetto di gestione individua =
altres=EC=20
eventuali modalit=E0 di manovra degli organi di scarico, anche al fine =
di=20
assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le =

disposizioni fissate dal d.P.R. 1=B0 novembre 1959, n. 1363, volte a =
garantire la=20
sicurezza di persone e cose.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Il progetto di gestione =E8 =
predisposto dal gestore=20
sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro delle =
infrastrutture e=20
dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto =
con il=20
Ministro delle attivit=E0 produttive e con quello delle politiche =
agricole e=20
forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra =
lo=20
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da =
emanarsi=20
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte =
terza del=20
presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Il progetto di gestione =E8 approvato =
dalle=20
regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua =
presentazione,=20
previo parere dell=92amministrazione competente alla vigilanza sulla =
sicurezza=20
dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del =
decreto=20
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove necessario, gli enti =
gestori=20
delle aree protette direttamente interessate; per le dighe di cui al =
citato=20
articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il progetto =
approvato=20
=E8 trasmesso al Registro italiano dighe (RID) per l'inserimento, anche =
in forma=20
sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e =
la=20
manutenzione di cui all'articolo 6 del d.P.R. 1=B0 novembre 1959, n. =
1363, e=20
relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende=20
approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di =
presentazione=20
senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione =
competente,=20
fermo restando il potere di tali Enti di dettare eventuali prescrizioni, =
anche=20
trascorso tale termine.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Con l'approvazione del progetto il =
gestore =E8=20
autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaiamento e =
sfangamento in=20
conformit=E0 ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative=20
prescrizioni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Nella definizione dei canoni di =
concessione di=20
inerti le amministrazioni determinano specifiche modalit=E0 ed importi =
per=20
favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli invasi per asporto=20
meccanico.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. I gestori degli invasi esistenti, che =
ancora non=20
abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto del Ministro=20
dell'Ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, pubblicato =
nella=20
Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004, sono tenuti a presentare =
il=20
progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione del decreto di =
cui al=20
comma 4. Fino all'approvazione o alla operativit=E0 del progetto di =
gestione, e=20
comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del =
predetto=20
decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi =
dell'articolo=20
17 del d.P.R. 1=B0 novembre 1959, n. 1363, volte a controllare la =
funzionalit=E0=20
degli organi di scarico, sono svolte in conformit=E0 ai fogli di =
condizione per=20
l'esercizio e la manutenzione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento =
e=20
sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle =

dell'invaso, n=E9 il rispetto degli obiettivi di qualit=E0 ambientale e =
degli=20
obiettivi di qualit=E0 per specifica destinazione.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D115>115</A>. Tutela delle =
aree di=20
pertinenza dei corpi idrici</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Al fine di assicurare il mantenimento =
o il=20
ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente =
adiacente i=20
corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli =
inquinanti di=20
origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione =
della=20
biodiversit=E0 da contemperarsi con le esigenze di funzionalit=E0 =
dell'alveo, entro=20
un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente =
decreto=20
le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione =
del suolo=20
e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda =
di=20
fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi =
d'acqua=20
che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumit=E0 e =
la=20
realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Gli interventi di cui al comma 1 sono =
comunque=20
soggetti all'autorizzazione prevista dal <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1904_0523.htm">re=
gio=20
decreto 25 luglio 1904, n. 523</A>, salvo quanto previsto per gli =
interventi a=20
salvaguardia della pubblica incolumit=E0.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Per garantire le finalit=E0 di cui al =
comma 1, le=20
aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque =
possono=20
essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, =
a parchi=20
fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero =
ambientale.=20
Qualora le aree demaniali siano gi=E0 comprese in aree naturali protette =
statali o=20
regionali inserite nell'elenco ufficiale previsto dalla vigente =
normativa, la=20
concessione =E8 gratuita.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Le aree del demanio fluviale di nuova =
formazione=20
ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37, non possono essere oggetto =
di=20
sdemanializzazione.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>116. Programmi di =
misure</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le regioni, nell'ambito delle risorse =

disponibili, integrano i Piani di tutela di cui all'articolo 121 con i =
programmi=20
di misure costituiti dalle misure di base di cui all'Allegato 11 alla =
parte=20
terza del presente decreto e, ove necessarie, dalle misure supplementari =
di cui=20
al medesimo Allegato; tali programmi di misure sono sottoposti per=20
l'approvazione all'Autorit=E0 di bacino. Qualora le misure non risultino =

sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, =
l'Autorit=E0=20
di bacino ne individua le cause e indica alle regioni le modalit=E0 per =
il riesame=20
dei programmi, invitandole ad apportare le necessarie modifiche, fermo =
restando=20
il limite costituito dalle risorse disponibili. Le misure di base e=20
supplementari devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento =
di=20
inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. I programmi =
sono=20
approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni entro il 2012; il =
successivo=20
riesame deve avvenire entro il 2015 e dev'essere aggiornato ogni sei=20
anni.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo IV - Strumenti di =
tutela</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo I - Piani di gestione e piani di =
tutela=20
delle acque</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D117>117</A>. Piani di =
gestione e registro=20
delle aree protette</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Per ciascun distretto idrografico =E8 =
adottato un=20
Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di =
bacino=20
distrettuale di cui all'articolo 65. Il Piano di gestione costituisce =
pertanto=20
piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo =
le=20
procedure stabilite per quest'ultimo dall'articolo 66. Le Autorit=E0 di =
bacino, ai=20
fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la=20
partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello =
specifico=20
settore.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il Piano di gestione =E8 composto =
dagli elementi=20
indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del presente=20
decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. L'Autorit=E0 di bacino, sentite le =
Autorit=E0=20
d'ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi =
dall'entrata=20
in vigore della presente norma, sulla base delle informazioni trasmesse =
dalle=20
regioni, un registro delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla =
parte terza=20
del presente decreto, designate dalle autorit=E0 competenti ai sensi =
della=20
normativa vigente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>118. Rilevamento delle =
caratteristiche del bacino=20
idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attivit=E0=20
antropica</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Al fine di aggiornare le informazioni =
necessarie=20
alla redazione del Piano di tutela di cui all'articolo 121, le regioni =
attuano=20
appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le =
caratteristiche=20
del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul =
medesimo,=20
nonch=E9 alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica =
dell'utilizzo=20
delle acque, secondo quanto previsto dall'Allegato 10 alla parte terza =
del=20
presente decreto. Le risultanze delle attivit=E0 di cui sopra sono =
trasmesse al=20
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Dipartimento =
tutela=20
delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione =
dell'ambiente e per=20
i servizi tecnici (APAT).</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. I programmi di cui al comma 1 sono =
adottati in=20
conformit=E0 alle indicazioni di cui all'Allegato 3 alla parte terza del =
presente=20
decreto e di cui alle disposizioni adottate con apposito decreto dal =
Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio e sono aggiornati ogni sei=20
anni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Nell'espletamento dell'attivit=E0 =
conoscitiva di=20
cui al comma 1, le regioni sono tenute ad utilizzare i dati e le =
informazioni=20
gi=E0 acquisite.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D119>119</A>. Principio del =
recupero dei=20
costi relativi ai servizi idrici</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Ai fini del raggiungimento degli =
obiettivi di=20
qualit=E0 di cui al Capo I del titolo II della parte terza del presente =
decreto,=20
le Autorit=E0 competenti tengono conto del principio del recupero dei =
costi dei=20
servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, =
prendendo in=20
considerazione l'analisi economica effettuata in base all'Allegato 10 =
alla parte=20
terza del presente decreto e, in particolare, secondo il principio "chi =
inquina=20
paga".</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Entro il 2010 le Autorit=E0 =
competenti provvedono=20
ad attuare politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad incentivare =
adeguatamente=20
gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente ed a =
contribuire al=20
raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualit=E0 =
ambientali di cui=20
alla direttiva 2000/60/CE nonch=E9 di cui agli articoli 76 e seguenti =
del presente=20
decreto, anche mediante un adeguato contributo al recupero dei costi dei =
servizi=20
idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno =
in=20
industria, famiglie e agricoltura. Al riguardo dovranno comunque essere =
tenute=20
in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero =
dei=20
suddetti costi, nonch=E9 delle condizioni geografiche e climatiche della =
regione o=20
delle regioni in questione. In particolare:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) i canoni di concessione per le =
derivazioni=20
  delle acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei costi =
della=20
  risorsa connessi all'utilizzo dell=92acqua;<BR>b) le tariffe dei =
servizi idrici=20
  a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, quali quelli civile,=20
  industriale e agricolo, contribuiscono adeguatamente al recupero dei =
costi=20
  sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'Allegato 10 =
alla parte=20
  terza del presente decreto.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Nei Piani di tutela di cui =
all'articolo 121 sono=20
riportate le fasi previste per l'attuazione delle disposizioni di cui ai =
commi 1=20
e 2 necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualit=E0 di cui =
alla parte=20
terza del presente decreto.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>120. Rilevamento dello stato di =
qualit=E0 dei corpi=20
idrici</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le regioni elaborano ed attuano =
programmi per la=20
conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle =
acque=20
superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino =
idrografico.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. I programmi di cui al comma 1 sono =
adottati in=20
conformit=E0 alle indicazioni di cui all'Allegato 1 alla parte terza del =
presente=20
decreto. Tali programmi devono essere integrati con quelli gi=E0 =
esistenti per gli=20
obiettivi a specifica destinazione stabiliti in conformit=E0 =
all'Allegato 2 alla=20
parte terza del presente decreto, nonch=E9 con quelli delle acque =
inserite nel=20
registro delle aree protette. Le risultanze delle attivit=E0 di cui al =
comma 1=20
sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio =
ed al=20
Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la =
protezione=20
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Al fine di evitare sovrapposizioni e =
di garantire=20
il flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilit=E0 con il =
Sistema=20
informativo nazionale dell'ambiente (SINA), le regioni possono =
promuovere,=20
nell'esercizio delle rispettive competenze, accordi di programma con =
l'Agenzia=20
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), le =
Agenzie=20
regionali per la protezione dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 =
dicembre=20
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio =
1994, n. 61,=20
le province, le Autorit=E0 d'ambito, i consorzi di bonifica e di =
irrigazione e gli=20
altri enti pubblici interessati. Nei programmi devono essere definite =
altres=EC le=20
modalit=E0 di standardizzazione dei dati e di interscambio delle=20
informazioni.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>121. Piani di tutela delle =
acque</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il Piano di tutela delle acque =
costituisce uno=20
specifico piano di settore ed =E8 articolato secondo i contenuti =
elencati nel=20
presente articolo, nonch=E9 secondo le specifiche indicate nella parte B =

dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Entro il 31 dicembre 2006 le =
Autorit=E0 di bacino,=20
nel contesto delle attivit=E0 di pianificazione o mediante appositi atti =
di=20
indirizzo e coordinamento, sentite le province e le Autorit=E0 d'ambito, =

definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i =
piani di=20
tutela delle acque, nonch=E9 le priorit=E0 degli interventi. Entro il 31 =
dicembre=20
2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali =
misure=20
di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acquee lo trasmettono =
al=20
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonch=E9 alle =
competenti=20
Autorit=E0 di bacino, per le verifiche di competenza.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il Piano di tutela contiene, oltre =
agli=20
interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli =
obiettivi=20
di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla =
tutela=20
qualitativa e quantitativa del sistema idrico.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Per le finalit=E0 di cui al comma 1 =
il Piano di=20
tutela contiene in particolare:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) i risultati dell'attivit=E0 =
conoscitiva;<BR>b)=20
  l'individuazione degli obiettivi di qualit=E0 ambientale e per =
specifica=20
  destinazione;<BR>c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione =
e delle=20
  aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e =
di=20
  risanamento;<BR>d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra =
loro=20
  integrate e coordinate per bacino idrografico;<BR>e) l'indicazione =
della=20
  cadenza temporale degli interventi e delle relative priorit=E0;<BR>f) =
il=20
  programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;<BR>g) =
gli=20
  interventi di bonifica dei corpi idrici;<BR>h) l'analisi economica di =
cui=20
  all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure =
previste al=20
  fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 =
concernenti=20
  il recupero dei costi dei servizi idrici;<BR>i) le risorse finanziarie =

  previste a legislazione vigente.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Entro centoventi giorni dalla =
trasmissione del=20
Piano di tutela le Autorit=E0 di bacino verificano la conformit=E0 del =
piano agli=20
atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui =
al comma=20
2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela =E8 approvato dalle =
regioni=20
entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Le =

successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni =
sei=20
anni.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D122>122</A>. Informazione e =
consultazione=20
pubblica</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le regioni promuovono la =
partecipazione attiva di=20
tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del presente =

decreto, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento =
dei=20
Piani di tutela. Su richiesta motivata, le regioni autorizzano l'accesso =
ai=20
documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali =E8 stato =
elaborato=20
il progetto del Piano di tutela. Le regioni provvedono affinch=E9, per =
il=20
territorio di competenza ricadente nel distretto idrografico di =
appartenenza,=20
siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni da parte =
del=20
pubblico:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) il calendario e il programma di =
lavoro per la=20
  presentazione del Piano, inclusa una dichiarazione delle misure =
consultive che=20
  devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui =
il Piano=20
  si riferisce;<BR>b) una valutazione globale provvisoria dei problemi=20
  prioritari per la gestione delle acque nell'ambito del bacino =
idrografico di=20
  appartenenza, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui il =
Piano si=20
  riferisce;<BR>c) copia del progetto del Piano di tutela, almeno un =
anno prima=20
  dell'inizio del periodo cui il piano si =
riferisce.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Per garantire l'attiva partecipazione =
e la=20
consultazione, le regioni concedono un periodo minimo di sei mesi per la =

presentazione di osservazioni scritte sui documenti di cui al comma=20
1.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. I commi 1 e 2 si applicano anche agli =

aggiornamenti dei Piani di tutela.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>123. Trasmissione delle informazioni =
e delle=20
relazioni</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Contestualmente alla pubblicazione =
dei Piani di=20
tutela le regioni trasmettono copia di detti piani e di tutti gli =
aggiornamenti=20
successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al =
fine del=20
successivo inoltro alla Commissione europea.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le regioni trasmettono al medesimo =
Ministero per=20
il successivo inoltro alla Commissione europea, anche sulla base delle=20
informazioni dettate, in materia di modalit=E0 di trasmissione delle =
informazioni=20
sullo stato di qualit=E0 dei corpi idrici e sulla classificazione delle =
acque, dal=20
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con apposito =
decreto,=20
relazioni sintetiche concernenti:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) l'attivit=E0 conoscitiva di cui =
all'articolo 118=20
  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza =
del=20
  presente decreto. I successivi aggiornamenti sono trasmessi ogni sei =
anni a=20
  partire dal febbraio 2010;<BR>b) i programmi di monitoraggio secondo =
quanto=20
  previsto all'articolo 120 entro dodici mesi dalla data di entrata in =
vigore=20
  della parte terza del presente decreto e successivamente con cadenza=20
  annuale.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Entro tre anni dalla pubblicazione di =
ciascun=20
Piano di tutela o dall'aggiornamento di cui all'articolo 121, le regioni =

trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una =

relazione sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di base =
o=20
supplementari di cui all'articolo 116.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo II - Autorizzazione agli=20
scarichi</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D124>124</A>. Criteri=20
generali</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Tutti gli scarichi devono essere =
preventivamente=20
autorizzati.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. L'autorizzazione =E8 rilasciata al =
titolare=20
dell'attivit=E0 da cui origina lo scarico. Ove uno o pi=F9 stabilimenti=20
conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello =
scarico=20
finale, le acque reflue provenienti dalle loro attivit=E0, oppure =
qualora tra pi=F9=20
stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune =
dello=20
scarico delle acque reflue provenienti dalle attivit=E0 dei consorziati, =

l'autorizzazione =E8 rilasciata in capo al titolare dello scarico finale =
o al=20
consorzio medesimo, ferme restando le responsabilit=E0 dei singoli =
titolari delle=20
attivit=E0 suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione =
in caso di=20
violazione delle disposizioni della parte terza del presente=20
decreto.<BR></FONT><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(comma cos=EC=20
sostituito dall'articolo 2, comma 11, d.lgs. n. 4 del =
2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il regime autorizzatorio degli =
scarichi di acque=20
reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di =
depurazione=20
delle acque reflue urbane, =E8 definito dalle regioni nell'ambito della =
disciplina=20
di cui all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#101=
">articolo=20
101, commi 1 e 2</A>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. In deroga al comma 1, gli scarichi di =
acque=20
reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza =
dei=20
regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed =
approvati=20
dall'Autorit=E0 d'ambito.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Il regime autorizzatorio degli =
scarichi di acque=20
reflue termali =E8 definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in =
reti=20
fognarie nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del =
servizio idrico=20
integrato ed in conformit=E0 all'autorizzazione rilasciata =
dall'Autorit=E0 di=20
ambito.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Le regioni disciplinano le fasi di =
autorizzazione=20
provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque =
reflue per=20
il tempo necessario al loro avvio.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Salvo diversa disciplina regionale, =
la domanda di=20
autorizzazione =E8 presentata alla provincia ovvero all'Autorit=E0 =
d'ambito se lo=20
scarico =E8 in pubblica fognatura. L'autorit=E0 competente provvede =
entro novanta=20
giorni dalla ricezione della domanda.<BR></FONT><FONT face=3DCalibri =
color=3D#ff0000=20
size=3D2><I>(comma cos=EC sostituito dall'articolo 2, comma 12, d.lgs. =
n. 4 del=20
2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Salvo quanto previsto dal decreto =
legislativo 18=20
febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione =E8 valida per quattro anni dal =
momento del=20
rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il =
rinnovo. Lo=20
scarico pu=F2 essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto =
delle=20
prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino =
all'adozione di un=20
nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo =E8 stata tempestivamente=20
presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui =
all'articolo=20
108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre =
sei mesi=20
dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico =
dovr=E0=20
cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 pu=F2 =
prevedere=20
per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove =
soggetti ad=20
autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Per gli scarichi in un corso d'acqua =
nel quale=20
sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni =
annui,=20
oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene =
conto del=20
periodo di portata nulla e della capacit=E0 di diluizione del corpo =
idrico negli=20
altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire =
le=20
capacit=E0 autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque=20
sotterranee.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. In relazione alle caratteristiche =
tecniche dello=20
scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente=20
interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni =
tecniche volte=20
a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso =
funzionalmente=20
connesse, avvenga in conformit=E0 alle disposizioni della parte terza =
del presente=20
decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, =
per la=20
salute pubblica e l'ambiente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11. Le spese occorrenti per =
l'effettuazione di=20
rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per =
l'istruttoria=20
delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza =
del=20
presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorit=E0 competente =
determina,=20
preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il=20
richiedente =E8 tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione =
di=20
procedibilit=E0 della domanda. La medesima Autorit=E0, completata =
l'istruttoria,=20
provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base =
di un=20
tariffario dalla stessa approntato.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>12. Per insediamenti, edifici o =
stabilimenti la cui=20
attivit=E0 sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a =
diversa=20
destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi =
uno=20
scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente =
diverse da=20
quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova=20
autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle =
ipotesi=20
in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative =
diverse,=20
deve essere data comunicazione all'autorit=E0 competente, la quale, =
verificata la=20
compatibilit=E0 dello scarico con il corpo recettore, adotta i =
provvedimenti che=20
si rendano eventualmente necessari.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D125>125</A>. Domanda d=EC =
autorizzazione=20
agli scarichi di acque reflue industriali</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. La domanda di autorizzazione agli =
scarichi di=20
acque reflue industriali deve essere corredata dall'indicazione delle=20
caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume =
annuo di=20
acqua da scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla individuazione =
dei=20
punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione =
del=20
sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso=20
funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del =
flusso degli=20
scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle apparecchiature =
impiegate nel=20
processo produttivo e nei sistemi di scarico nonch=E9 dei sistemi di =
depurazione=20
utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di =
emissione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Nel caso di scarichi di sostanze di =
cui alla=20
tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, =
derivanti dai=20
cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di cui =
al comma=20
1 deve altres=EC indicare:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) la capacit=E0 di produzione del =
singolo=20
  stabilimento industriale che comporta la produzione o la =
trasformazione o=20
  l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, oppure la =

  presenza di tali sostanze nello scarico. La capacit=E0 di produzione =
dev'essere=20
  indicata con riferimento alla massima capacit=E0 oraria moltiplicata =
per il=20
  numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo =
di giorni=20
  lavorativi;<BR>b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico =
processo=20
  produttivo.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D126>126</A>. Approvazione =
dei progetti=20
degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le regioni disciplinano le modalit=E0 =
di=20
approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque =
reflue=20
urbane. Tale disciplina deve tenere conto dei criteri di cui =
all'Allegato 5 alla=20
parte terza del presente decreto e della corrispondenza tra la =
capacit=E0 di=20
trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, nonch=E9 =
delle=20
modalit=E0 della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori =
limite degli=20
scarichi. Le regioni disciplinano altres=EC le modalit=E0 di =
autorizzazione=20
provvisoria necessaria all'avvio dell'impianto anche in caso di =
realizzazione=20
per lotti funzionali.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D127>127</A>. Fanghi =
derivanti dal=20
trattamento delle acque reflue</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Ferma restando la disciplina di cui =
al decreto=20
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento =
delle=20
acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove =
applicabile e alla=20
fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di =

depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro=20
reimpiego risulti appropriato.<BR></FONT><FONT face=3DCalibri =
color=3D#ff0000=20
size=3D2><I>(comma cos=EC modificato dall'articolo 2, comma 12-bis, =
d.lgs. n. 4 del=20
2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. =C8 vietato lo smaltimento dei fanghi =
nelle acque=20
superficiali dolci e salmastre.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo III - Controllo degli=20
scarichi</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>128. Soggetti tenuti al =
controllo</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. L'autorit=E0 competente effettua il =
controllo degli=20
scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso,=20
effettivo ed imparziale sistema di controlli.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Fermo restando quanto stabilito al =
comma 1, per=20
gli scarichi in pubblica fognatura il gestore del servizio idrico =
integrato=20
organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalit=E0 =
previste nella=20
convenzione di gestione.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>129. Accessi ed =
ispezioni</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. L'autorit=E0 competente al controllo =
=E8 autorizzata=20
a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari =
all'accertamento=20
del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni =
contenute nei=20
provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno =
luogo=20
alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico =E8 tenuto a =
fornire le=20
informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali =
origina lo=20
scarico.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D130>130</A>. Inosservanza =
delle=20
prescrizioni della autorizzazione allo scarico</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Ferma restando l'applicazione delle =
norme=20
sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del presente decreto, =
in caso=20
di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico =
l'autorit=E0=20
competente procede, secondo la gravit=E0 dell'infrazione:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) alla diffida, stabilendo un termine =
entro il=20
  quale devono essere eliminate le inosservanze;<BR>b) alla diffida e=20
  contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, =
ove si=20
  manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per=20
  l'ambiente;<BR>c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato=20
  adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di =
reiterate=20
  violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute =
pubblica e per=20
  l'ambiente.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>131. Controllo degli scarichi di =
sostanze=20
pericolose</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Per gli scarichi contenenti le sostanze =
di cui alla=20
Tabella 5 dell'Allegato 5 parte terza del presente decreto, l'autorit=E0 =

competente al rilascio dell'autorizzazione pu=F2 prescrivere, a carico =
del=20
titolare dello scarico, l'installazione di strumenti di controllo in =
automatico,=20
nonch=E9 le modalit=E0 di gestione degli stessi e di conservazione dei =
relativi=20
risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorit=E0 competente =
al=20
controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di =
effettuazione=20
dei singoli controlli.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>132. Interventi =
sostitutivi</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Nel caso di mancata effettuazione dei =
controlli=20
previsti dalla parte terza del presente decreto, il Ministro =
dell'ambiente e=20
della tutela del territorio diffida la regione a provvedere entro il =
termine=20
massimo di centottanta giorni ovvero entro il minor termine imposto =
dalle=20
esigenze di tutela ambientale. In caso di persistente inadempienza =
provvede, in=20
via sostitutiva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del =
territorio, previa=20
delibera del Consiglio dei Ministri, con oneri a carico dell'Ente=20
inadempiente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi =
di cui al=20
comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina =
un=20
commissario "ad acta" che pone in essere gli atti necessari agli =
adempimenti=20
previsti dalla normativa vigente a carico delle regioni al fine=20
dell'organizzazione del sistema dei controlli.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo V - Sanzioni</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo I - Sanzioni =
amministrative</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D133>133</A>. Sanzioni=20
amministrative</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Chiunque, salvo che il fatto =
costituisca reato,=20
nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione =
fissati=20
nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente =
decreto,=20
oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma =
dell'articolo=20
101, comma 2, o quelli fissati dall'autorit=E0 competente a norma =
dell'articolo=20
107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, =E8 punito con la sanzione=20
amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro. Se l'inosservanza dei valori =
limite=20
riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse =
idriche=20
destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi =
idrici posti=20
nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la =
sanzione=20
amministrativa non inferiore a 20.000 euro.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Chiunque apra o comunque effettui =
scarichi di=20
acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti =
pubblici=20
di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure =
continui=20
ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia =
stata=20
sospesa o revocata, =E8 punito con la sanzione amministrativa da 6.000 =
euro a=20
60.000 euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati =
adibiti ad uso=20
abitativo la sanzione =E8 da 600 euro a 3.000 euro.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Chiunque, salvo che il fatto =
costituisca reato,=20
al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno =
scarico=20
senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di =
autorizzazione o=20
fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, =E8 punito con la sanzione=20
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Chiunque, salvo che il fatto =
costituisca reato,=20
effettui l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 109, =
comma 1,=20
lettere a) e b), ovvero svolga l'attivit=E0 di posa in mare cui al comma =
5 dello=20
stesso articolo, senza autorizzazione, =E8 punito con la sanzione =
amministrativa=20
pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Salvo che il fatto costituisca reato, =
fino=20
all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, comma =
2,=20
chiunque non osservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7, =
=E8 punito=20
con la sanzione amministrativa pecuniaria da600 euro a 6.000 =
euro.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Chiunque, salvo che il fatto =
costituisca reato,=20
non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo =
127,=20
comma 2, =E8 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 =
euro a=20
60.000 euro.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Salvo che il fatto costituisca reato, =
=E8 punito=20
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro=20
chiunque:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) nell'effettuazione delle operazioni =
di svaso,=20
  sghiaiamento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi =
le altre=20
  prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione =
dell'impianto di=20
  cui all'articolo 114, comma 2;<BR>b) effettui le medesime operazioni =
prima=20
  dell'approvazione del progetto di gestione.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Chiunque violi le prescrizioni =
concernenti=20
l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione =
delle=20
portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati =
delle=20
misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, =E8 punito con la sanzione=20
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro. Nei casi di =
particolare=20
tenuit=E0 la sanzione =E8 ridotta ad un quinto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Chiunque non ottemperi alla =
disciplina dettata=20
dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), =E8 =
punito con la=20
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 =
euro.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D134>134</A>. Sanzioni in =
materia di aree=20
di salvaguardia</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. L'inosservanza delle disposizioni =
relative alle=20
attivit=E0 e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui =
all'articolo=20
94 =E8 punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a =
6.000=20
euro.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D135>135</A>. Competenza e=20
giurisdizione</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. In materia di accertamento degli =
illeciti=20
amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie =

provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#018=
">articoli=20
18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689</A>, la regione o la=20
provincia autonoma nel cui territorio =E8 stata commessa la violazione, =
ad=20
eccezione delle sanzioni previste dall'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#133=
">articolo=20
133, comma 8</A>, per le quali =E8 competente il comune, fatte salve le=20
attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche =
autorit=E0.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Fatto salvo quanto previsto dal =
decreto=20
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e=20
dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di =
tutela=20
delle acque dall'inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela =
ambiente=20
(C.C.T.A.); pu=F2 altres=EC intervenire il Corpo forestale dello Stato e =
possono=20
concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo delle=20
capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e=20
all'accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente =
decreto=20
quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per=20
l'ambiente marino e costiero.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Per i procedimenti penali pendenti =
alla entrata=20
di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, =
l'autorit=E0=20
giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza =
di=20
proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati =
al comma=20
1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Alle sanzioni amministrative =
pecuniarie previste=20
dalla parte terza del presente decreto non si applica il pagamento in =
misura=20
ridotta di cui all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#016=
">articolo=20
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689</A>.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>136. Proventi delle sanzioni =
amministrative=20
pecuniarie</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le somme derivanti dai proventi delle =
sanzioni=20
amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono =
versate=20
all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unit=E0=20
previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione=20
dell'inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla =
ripartizione=20
delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di=20
risanamento.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo II - Sanzioni =
penali</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D137>137</A>. Sanzioni=20
penali</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Chiunque apra o comunque effettui =
nuovi scarichi=20
di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad =
effettuare=20
o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o =

revocata, =E8 punito con l'arresto da due mesi a due anni o con =
l'ammenda da 1.500=20
euro a 10.000 euro.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Quando le condotte descritte al comma =
1=20
riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le =
sostanze=20
pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate =
nelle=20
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, =
la pena =E8=20
dell'arresto da tre mesi a tre anni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi =
di cui al=20
comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le =
sostanze=20
pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate =
nelle=20
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto =
senza=20
osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni=20
dell'autorit=E0 competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, =
comma 4, =E8=20
punito con l'arresto fino a due anni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Chiunque violi le prescrizioni =
concernenti=20
l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di =

conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 =E8 =
punito con la=20
pena di cui al comma 3.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Chiunque, nell'effettuazione di uno =
scarico di=20
acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 =
o, nel=20
caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte =
terza del=20
presente decreto, oppure superi i limiti pi=F9 restrittivi fissati dalle =
regioni o=20
dalle province autonome o dall'Autorit=E0 competente a norma =
dell'articolo 107,=20
comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 =
dell'Allegato 5=20
alla parte terza del presente decreto, =E8 punito con l'arresto fino a =
due anni e=20
con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i =
valori=20
limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo =
Allegato=20
5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro =
a=20
120.000 euro.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Le sanzioni di cui al comma 5 si =
applicano=20
altres=EC al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue =
urbane che=20
nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo =
stesso=20
comma.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Al gestore del servizio idrico =
integrato che non=20
ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, =
o non=20
osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si =
applica=20
la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 3.000 =
euro a=20
30.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena =
dell'arresto da=20
sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si =
tratta di=20
rifiuti pericolosi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Il titolare di uno scarico che non =
consente=20
l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del =
controllo ai=20
fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non =
costituisca=20
pi=F9 grave reato, =E8 punito con la pena dell'arresto fino a due anni. =
Restano=20
fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del =
controllo anche=20
ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli =
55 e 354=20
del codice di procedura penale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Chiunque non ottempera alla =
disciplina dettata=20
dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, =E8 punito con le =
sanzioni di=20
cui all'articolo 137, comma 1.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. Chiunque non ottempera al =
provvedimento adottato=20
dall'autorit=E0 competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero=20
dell'articolo 85, comma 2, =E8 punito con l'ammenda da 1.500 euro a =
15.000=20
euro.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11. Chiunque non osservi i divieti di =
scarico=20
previsti dagli articoli 103 e 104 =E8 punito con l'arresto sino a tre=20
anni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>12. Chiunque non osservi le prescrizioni =
regionali=20
assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il=20
raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualit=E0 delle acque =
designate=20
ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti =
adottati=20
dall'autorit=E0 competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, =E8 =
punito con=20
l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 euro a 40.000=20
euro.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>13. Si applica sempre la pena =
dell'arresto da due=20
mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od=20
aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali =E8 imposto il =
divieto=20
assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle =
convenzioni=20
internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che =
siano in=20
quantit=E0 tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, =
chimici e=20
biologici, che si verificano naturalmente in mare e purch=E9 in presenza =
di=20
preventiva autorizzazione da parte dell'autorit=E0 =
competente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>14. Chiunque effettui l'utilizzazione =
agronomica di=20
effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, =
nonch=E9 di=20
acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende =
agroalimentari di=20
cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi =
previste,=20
oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione =
dell'attivit=E0=20
impartito a norma di detto articolo, =E8 punito con l'ammenda da euro =
1.500 a euro=20
10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a =
chiunque=20
effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle =
procedure di=20
cui alla normativa vigente.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>138. Ulteriori provvedimenti =
sanzionatori per=20
l'attivit=E0 di molluschicoltura</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Nei casi previsti dal comma 12 =
dell'articolo 137,=20
il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del=20
territorio, nonch=E9 la regione e la provincia autonoma competente, ai =
quali =E8=20
inviata copia delle notizie di reato, possono disporre, per quanto di =
competenza=20
e indipendentemente dall'esito del giudizio penale, la sospensione in =
via=20
cautelare dell'attivit=E0 di molluschicoltura; a seguito di sentenza di =
condanna o=20
di decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura =
penale=20
divenute definitive, possono inoltre disporre, valutata la gravit=E0 dei =
fatti, la=20
chiusura degli impianti.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>139. Obblighi del =
condannato</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Con la sentenza di condanna per i =
reati previsti=20
nella parte terza del presente decreto, o con la decisione emessa ai =
sensi=20
dell'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurape=
nale.htm#444">articolo=20
444 del codice di procedura penale</A>, il beneficio della sospensione=20
condizionale della pena pu=F2 essere subordinato al risarcimento del =
danno e=20
all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e=20
ripristino.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>140. Circostanza =
attenuante</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Nei confronti di chi, prima del =
giudizio penale o=20
dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le =
sanzioni penali=20
e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla =
met=E0 a due=20
terzi.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Sezione III - Gestione delle risorse=20
idriche</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo I - I principi generali e=20
competenze</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D141>141</A>. Ambito di=20
applicazione</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Oggetto delle disposizioni contenute =
nella=20
presente sezione =E8 la disciplina della gestione delle risorse idriche =
e del=20
servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela =
dell'ambiente e=20
della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle =
prestazioni=20
del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di =
comuni,=20
province e citt=E0 metropolitane.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il servizio idrico integrato =E8 =
costituito=20
dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e =
distribuzione di=20
acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e =
deve=20
essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed =
economicit=E0, nel=20
rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni =
si=20
applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del =

servizio idrico integrato.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D142>142</A>. =
Competenze</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Nel quadro delle competenze definite =
dalle norme=20
costituzionali, e fatte salve le competenze dell'Autorit=E0 di vigilanza =
sulle=20
risorse idriche e sui rifiuti, il Ministro dell'ambiente e della tutela =
del=20
territorio esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle =
materie=20
disciplinate dalla presente sezione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le regioni esercitano le funzioni e i =
compiti ad=20
esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente =
determinate e nel=20
rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare =

provvedono a disciplinare il governo del rispettivo =
territorio.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Gli enti locali, attraverso =
l'Autorit=E0 d'ambito=20
di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione =
del=20
servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di =
determinazione=20
e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e =
relativo=20
controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente=20
decreto.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D143>143</A>. Propriet=E0 =
delle=20
infrastrutture</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Gli acquedotti, le fognature, gli =
impianti di=20
depurazione e le altre infrastrutture idriche di propriet=E0 pubblica, =
fino al=20
punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi =
degli <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#=
822">articoli=20
822 e seguenti del codice civile</A> e sono inalienabili se non nei modi =
e nei=20
limiti stabiliti dalla legge.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Spetta anche all'Autorit=E0 d'ambito =
la tutela dei=20
beni di cui al comma 1, ai sensi dell'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#=
823">articolo=20
823, secondo comma, del codice civile</A>.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D144>144</A>. Tutela e uso =
delle risorse=20
idriche</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Tutte le acque superficiali e =
sotterranee,=20
ancorch=E9 non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello=20
Stato.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le acque costituiscono una risorsa =
che va=20
tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidariet=E0; qualsiasi loro =
uso =E8=20
effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni =
future a=20
fruire di un integro patrimonio ambientale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. La disciplina degli usi delle acque =
=E8 finalizzata=20
alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di =
favorire il=20
rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la =
vivibilit=E0=20
dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora =
acquatiche, i=20
processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Gli usi diversi dal consumo umano =
sono consentiti=20
nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione =
che non=20
ne pregiudichino la qualit=E0.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Le acque termali, minerali e per uso =
geotermico=20
sono disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del riparto delle =
competenze=20
costituzionalmente determinato.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D145>145</A>. Equilibrio del =
bilancio=20
idrico</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. L'Autorit=E0 di bacino competente =
definisce ed=20
aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare =
l'equilibrio=20
fra le disponibilit=E0 di risorse reperibili o attivabili nell'area di =
riferimento=20
ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli =
obiettivi di=20
cui all'articolo 144.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Per assicurare l'equilibrio tra =
risorse e=20
fabbisogni, l'Autorit=E0 di bacino competente adotta, per quanto di =
competenza, le=20
misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi =
cui sono=20
destinate le risorse.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Nei bacini idrografici caratterizzati =
da=20
consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea =
di=20
displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello =
di=20
deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non =
danneggiare gli=20
equilibri degli ecosistemi interessati.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D146>146</A>. Risparmio=20
idrico</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Entro un anno dalla data di entrata =
in vigore=20
della parte terza del presente decreto, le regioni, sentita l'Autorit=E0 =
di=20
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei =
princ=ECpi della=20
legislazione statale, adotta norme e misure volte a razionalizzare i =
consumi e=20
eliminare gli sprechi ed in particolare a:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) migliorare la manutenzione delle =
reti di=20
  adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al =
fine di=20
  ridurre le perdite;<BR>b) prevedere, nella costruzione o sostituzione =
di nuovi=20
  impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua sia interni che =
esterni,=20
  l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle =
condotte di=20
  materiale metallico;<BR>c) realizzare, in particolare nei nuovi =
insediamenti=20
  abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti =
duali di=20
  adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi=20
  compatibili;<BR>d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi =
e=20
  tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, =
terziario ed=20
  agricolo;<BR>e) adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza=20
  accompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove=20
  opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in =
pressione;<BR>f)=20
  installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unit=E0 =
abitativa=20
  nonch=E9 contatori differenziati per le attivit=E0 produttive e del =
settore=20
  terziario esercitate nel contesto urbano;<BR>g) realizzare nei nuovi=20
  insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche =
in=20
  relazione ai recapiti finali, sistemi di collettamento differenziati =
per le=20
  acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia;<BR>h) =
individuare aree=20
  di ricarica delle falde ed adottare misure di protezione e gestione =
atte a=20
  garantire un processo di ricarica quantitativamente e qualitativamente =

  idoneo.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Gli strumenti urbanistici, =
compatibilmente con=20
l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie =
disponibili,=20
devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate=20
utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di =
costruire=20
=E8 subordinato alla previsione, nel progetto, dell'installazione di =
coniatori per=20
ogni singola unit=E0 abitativa, nonch=E9 del collegamento a reti duali, =
ove gi=E0=20
disponibili.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Entro un anno dalla data di entrata =
in vigore=20
della parte terza del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e =
della tutela=20
del territorio, sentita l'Autorit=E0 di vigilanza sulle risorse idriche =
e sui=20
rifiuti e il Dipartimento tutela delle acque interne e marine =
dell'Agenzia per=20
la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), adotta un=20
regolamento per la definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali =

valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di =

febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici =
trasmettono=20
all'Autorit=E0 di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed =
all'Autorit=E0=20
d'ambito competente i risultati delle rilevazioni eseguite con i =
predetti=20
metodi.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo II - Servizio idrico=20
integrato</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D147>147</A>. Organizzazione =
territoriale=20
del servizio idrico integrato</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I servizi idrici sono organizzati =
sulla base=20
degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione =
della=20
legge 5 gennaio 1994, n. 36.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le regioni possono modificare le =
delimitazioni=20
degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del =
servizio=20
idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri =
di=20
efficienza, efficacia ed economicit=E0, nel rispetto, in particolare, =
dei seguenti=20
princ=ECpi:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) unit=E0 del bacino idrografico o =
del sub-bacino o=20
  dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, =
nonch=E9=20
  della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, =
anche=20
  derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati =
interessati;<BR>b)=20
  unitariet=E0 della gestione e, comunque, superamento della =
frammentazione=20
  verticale delle gestioni;<BR></FONT><FONT face=3DCalibri =
color=3D#ff0000=20
  size=3D2><I>(lettera cos=EC modificata dall'articolo 2, comma 13, =
d.lgs. n. 4 del=20
  2008)</I></FONT><FONT face=3DTahoma size=3D2><BR>c) adeguatezza delle =
dimensioni=20
  gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici,=20
  tecnici.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Le regioni, sentite le province, =
stabiliscono=20
norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti =
civili e=20
produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalit=E0 =
degli=20
impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle =
prescrizioni=20
previsti dalle relative autorizzazioni.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D148>148</A>. Autorit=E0 =
d'ambito=20
territoriale ottimale</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. L'Autorit=E0 d'ambito =E8 una =
struttura dotata di=20
personalit=E0 giuridica costituita in ciascun ambito territoriale =
ottimale=20
delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali =
partecipano=20
obbligatoriamente ed alla quale =E8 trasferito l'esercizio delle =
competenze ad=20
essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi =
compresa la=20
programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, =
comma=20
1.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le regioni e le province autonome =
possono=20
disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali =
ricadenti=20
nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le =

Autorit=E0 d'ambito di cui al comma 1, cui =E8 demandata =
l'organizzazione,=20
l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico=20
integrato.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. I bilanci preventivi e consuntivi =
dell'Autorit=E0=20
d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad =
apposito albo,=20
istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorit=E0 di =
vigilanza=20
sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della =
tutela=20
del territorio entro quindici giorni dall'adozione delle relative=20
delibere.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. I costi di funzionamento della =
struttura=20
operativa dell'Autorit=E0 d'ambito, determinati annualmente, fanno =
carico agli=20
enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle =
quote di=20
partecipazione di ciascuno di essi all'Autorit=E0 d'ambito.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Ferma restando la partecipazione =
obbligatoria=20
all'Autorit=E0 d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, =
l'adesione=20
alla gestione unica del servizio idrico integrato =E8 facoltativa per i =
comuni con=20
popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle =
comunit=E0 montane,=20
a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo =

consenso della Autorit=E0 d'ambito competente.<BR></FONT><FONT =
face=3DCalibri=20
color=3D#ff0000 size=3D2><I>(comma cos=EC sostituito dall'articolo 2, =
comma 14, d.lgs.=20
n. 4 del 2008)</I></FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D149>149</A>. Piano=20
d'ambito</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Entro dodici mesi dalla data di =
entrata in vigore=20
della parte terza del presente decreto, l'Autorit=E0 d'ambito provvede =
alla=20
predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito =
=E8=20
costituito dai seguenti atti:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) ricognizione delle =
infrastrutture;<BR>b)=20
  programma degli interventi;<BR>c) modello gestionale ed organizzativo; =
<BR>d)=20
  piano economico finanziario.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. La ricognizione, anche sulla base di =
informazioni=20
asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale =
ottimale,=20
individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al =
gestore=20
del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di=20
funzionamento.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il programma degli interventi =
individua le opere=20
di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi =
gli=20
interventi di adeguamento di infrastrutture gi=E0 esistenti, necessarie =
al=20
raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonch=E9 al =
soddisfacimento=20
della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli interventi,=20
commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare,=20
indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di=20
realizzazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Il piano economico finanziario, =
articolato nello=20
stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, =
prevede,=20
con cadenza annuale, l'andamento dei costi d=EC gestione e d=EC =
investimento al=20
netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso =E8 =
integrato=20
dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il =
periodo di=20
affidamento. Il piano, cos=EC come redatto, dovr=E0 garantire il =
raggiungimento=20
dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei =
principi=20
di efficacia, efficienza ed economicit=E0 della gestione, anche in =
relazione agli=20
investimenti programmati.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Il modello gestionale ed =
organizzativo definisce=20
la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio =

all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Il piano d'ambito =E8 trasmesso entro =
dieci giorni=20
dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorit=E0 =
di=20
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero =
dell'ambiente e=20
della tutela del territorio. L'Autorit=E0 di vigilanza sulle risorse =
idriche e sui=20
rifiuti pu=F2 notificare all'Autorit=E0 d'ambito, entro novanta giorni =
decorrenti=20
dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, =
ove=20
necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con =

particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati =
in=20
relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi =
della=20
gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla =
capacit=E0=20
dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico =
finanziario della=20
gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D150>150</A>. Scelta della =
forma di=20
gestione e procedure di affidamento</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. L'Autorit=E0 d'ambito, nel rispetto =
del piano=20
d'ambito e del principio di unitariet=E0 della gestione per ciascun =
ambito,=20
delibera la forma di gestione fra quelle di cui all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2000_0267.htm#113=
">articolo=20
113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.=20
267</A>.<BR></FONT><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(comma cos=EC=20
modificato dall'articolo 2, comma 13, d.lgs. n. 4 del =
2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. L'Autorit=E0 d'ambito aggiudica la =
gestione del=20
servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai princ=ECpi e =
dalle=20
disposizioni comunitarie, in conformit=E0 ai criteri di cui all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2000_0267.htm#113=
">articolo=20
113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</A>, =
secondo=20
modalit=E0 e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e =
della=20
tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in=20
materia.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. La gestione pu=F2 essere altres=EC =
affidata a societ=E0=20
partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali =
compresi=20
nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni =
tecniche=20
od economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera c), =
dell'articolo 113=20
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o a societ=E0 solo =
parzialmente=20
partecipate da tali enti, secondo la previsione del comma 5, lettera b), =

dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, =
purch=E9 il=20
socio privato sia stato scelto, prima dell'affidamento, con gara da =
espletarsi=20
con le modalit=E0 di cui al comma 2.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. I soggetti di cui al presente =
articolo gestiscono=20
il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali =
ricadenti=20
nell'ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto dall'articolo =
148,=20
comma 5.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D151>151</A>. Rapporti tra =
autorit=E0=20
d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I rapporti fra Autorit=E0 d'ambito e =
gestori del=20
servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni predisposte =
dall'Autorit=E0=20
d'ambito.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. A tal fine, le regioni e le province =
autonome=20
adottano convenzioni tipo, con relativi disciplinari, che devono =
prevedere in=20
particolare:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) il regime giuridico prescelto per =
la gestione=20
  del servizio:<BR>b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque =
a=20
  trenta anni;<BR>c) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio=20
  economico-finanziario della gestione;<BR>d) il livello di efficienza e =
di=20
  affidabilit=E0 del servizio da assicurare all'utenza, anche con =
riferimento alla=20
  manutenzione degli impianti;<BR>e) i criteri e le modalit=E0 di =
applicazione=20
  delle tariffe determinate dall'Autorit=E0 d'ambito e del loro =
aggiornamento=20
  annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;<BR>f) =

  l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti =
d'indirizzo=20
  vigenti;<BR>g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del =
Programma degli=20
  interventi;<BR>h) le modalit=E0 di controllo del corretto esercizio =
del servizio=20
  e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, =
come=20
  previsto dall'articolo 165;<BR>i) il dovere di prestare ogni =
collaborazione=20
  per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo =
integrativi che=20
  l'Autorit=E0 d'ambito ha facolt=E0 di disporre durante tutto il =
periodo di=20
  affidamento;<BR>l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione =
all'Autorit=E0=20
  d'ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano =
prevedere=20
  irregolarit=E0 nell'erogazione del servizio, nonch=E9 l'obbligo di =
assumere ogni=20
  iniziativa per l'eliminazione delle irregolarit=E0, in conformit=E0 =
con le=20
  prescrizioni dell'Autorit=E0 medesima;<BR>m) l'obbligo di =
restituzione, alla=20
  scadenza dell'affidamento, delle opere,<BR>degli impianti e delle=20
  canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di =
efficienza ed in=20
  buono stato di conservazione;<BR>n) l'obbligo di prestare idonee =
garanzie=20
  finanziarie e assicurative;<BR>o) le penali, le sanzioni in caso di=20
  inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del =
codice=20
  civile;<BR>p) le modalit=E0 di rendicontazione delle attivit=E0 del=20
  gestore.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Sulla base della convenzione di cui =
al comma 2,=20
l'Autorit=E0 d'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo=20
disciplinare, da allegare ai capitolati di gara. Ove la regione o la =
provincia=20
autonoma non abbiano provveduto all'adozione delle convenzioni e dei=20
disciplinari tipo di cui al comma 2, l'Autorit=E0 predispone lo schema =
sulla base=20
della normativa vigente. Le convenzioni esistenti devono essere =
integrate in=20
conformit=E0 alle previsioni di cui al comma 2.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Nel Disciplinare allegato alla =
Convenzione di=20
gestione devono essere anche definiti, sulla base del programma degli=20
interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonch=E9 il =
programma=20
temporale e finanziario di esecuzione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. L'affidamento del servizio =E8 =
subordinato alla=20
prestazione da parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale =
garanzia=20
deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di =
gestione e=20
deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da=20
realizzare nel successivo quinquennio.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Il gestore cura l'aggiornamento =
dell'atto di=20
Ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. L'affidatario del servizio idrico =
integrato,=20
previo consenso dell'Autorit=E0 d'ambito, pu=F2 gestire altri servizi =
pubblici,=20
oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi =
all'intero=20
ambito territoriale ottimale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Le societ=E0 concessionarie del =
servizio idrico=20
integrato, nonch=E9 le societ=E0 miste costituite a seguito =
dell'individuazione del=20
socio privato mediante gara europea affidatarie del servizio medesimo, =
possono=20
emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli =
utenti con=20
facolt=E0 di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di =
aumento=20
del capitale sociale, una quota non inferiore al dieci percento =E8 =
offerta in=20
sottoscrizione agli utenti del servizio.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>152. Poteri di controllo e=20
sostitutivi</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. L'Autorit=E0 d'ambito ha facolt=E0 di =
accesso e=20
verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di=20
costruzione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Nell'ipotesi di inadempienze del =
gestore agli=20
obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che =
compromettano la=20
risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei =
livelli=20
minimi di servizio, l'Autorit=E0 d'ambito interviene tempestivamente per =
garantire=20
l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa =
conferiti=20
dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando =
l'inadempienza del=20
gestore, e ferme restando le conseguenti penalit=E0 a suo carico, =
nonch=E9 il potere=20
di risoluzione e di revoca, l'Autorit=E0 d'ambito, previa diffida, pu=F2 =
sostituirsi=20
ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle =
vigenti=20
disposizioni in materia di appalti pubblici.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Qualora l'Autorit=E0 d'ambito non =
intervenga, o=20
comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e =
sentita=20
l'Autorit=E0 di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita =
i=20
necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario "ad =
acta".=20
Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti =
poteri=20
sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di =
venti=20
giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, =
mediante=20
nomina di un commissario "ad acta".</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. L'Autorit=E0 d'ambito con cadenza =
annuale comunica=20
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed =
all'Autorit=E0 di=20
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti i risultati dei controlli =
della=20
gestione.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D153>153</A>. Dotazioni dei =
soggetti=20
gestori del servizio idrico integrato</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le infrastrutture idriche di =
propriet=E0 degli enti=20
locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso =
gratuita,=20
per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico =
integrato, il=20
quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione =
e dal=20
relativo disciplinare.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le immobilizzazioni, le attivit=E0 e =
le passivit=E0=20
relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi=20
all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli =
eventuali=20
contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, =
sono=20
trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di =
Tale=20
trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine =
di=20
garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D154>154</A>. Tariffa del =
servizio idrico=20
integrato</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. La tariffa costituisce il =
corrispettivo del=20
servizio idrico integrato ed =E8 determinata tenendo conto della =
qualit=E0 della=20
risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti=20
necessari, dell'entit=E0 dei costi di gestione delle opere, =
dell'adeguatezza della=20
remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree =
di=20
salvaguardia, nonch=E9 di una quota parte dei costi di funzionamento =
dell'Autorit=E0=20
d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di =

investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi =
e=20
secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa =
del=20
servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio, su proposta dell'Autorit=E0 di vigilanza sulle risorse =
idriche e sui=20
rifiuti, tenuto conto della necessit=E0 di recuperare i costi ambientali =
anche=20
secondo il principio "chi inquina paga", definisce con decreto le =
componenti di=20
costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per =
i vari=20
settori di impiego dell'acqua.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Al fine di assicurare un'omogenea =
disciplina sul=20
territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle =
finanze, di=20
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, =
sono=20
stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle =
regioni, dei=20
canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei =
costi=20
ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altres=EC riduzioni =
del canone=20
nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque =
reimpiegando le=20
acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello =
stesso o,=20
ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche=20
qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza=20
triennale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. L'Autorit=E0 d'ambito, al fine della=20
predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, =
lettera=20
c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni =
contenute=20
nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorit=E0 di vigilanza =
sulle=20
risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. La tariffa =E8 applicata dai soggetti =
gestori, nel=20
rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Nella modulazione della tariffa sono =
assicurate,=20
anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per =
quelli=20
domestici essenziali, nonch=E9 per i consumi di determinate categorie, =
secondo=20
prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa=20
redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le =
residenze=20
secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonch=E9 per le =
aziende=20
artigianali, commerciali e industriali.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. L'eventuale modulazione della tariffa =
tra i=20
comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente =
effettuati dai=20
comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del =
servizio=20
idrico integrato.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D155>155</A>. Tariffa del =
servizio di=20
fognatura e depurazione</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le quote di tariffa riferite ai =
servizi di=20
pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel =
caso in=20
cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente =
inattivi. Il=20
gestore =E8 tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla =
formulazione=20
tariffaria definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato =
intestato=20
all'Autorit=E0 d'ambito, che lo mette a disposizione del gestore per =
l'attuazione=20
degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di =
depurazione=20
previsti dal piano d'ambito. La tariffa non =E8 dovuta se l'utente =E8 =
dotato di=20
sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali =
sistemi=20
abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorit=E0=20
d'ambito.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. In pendenza dell'affidamento della =
gestione dei=20
servizi idrici locali al gestore del servizio idrico integrato, i comuni =
gi=E0=20
provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino in=20
condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di =
depurazione=20
e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli impianti=20
medesimi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Gli utenti tenuti al versamento della =
tariffa=20
riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono =
esentati dal=20
pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo =
titolo=20
ad altri enti pubblici.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Al fine della determinazione della =
quota=20
tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata =
=E8=20
determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua=20
fornita.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Per le utenze industriali la quota =
tariffaria di=20
cui al presente articolo =E8 determinata sulla base della qualit=E0 e =
della quantit=E0=20
delle acque reflue scaricate e sulla base del principio "chi inquina =
paga". E'=20
fatta salva la possibilit=E0 di determinare una quota tariffaria ridotta =
per le=20
utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la =
pubblica=20
fognatura, sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto =

specifica approvazione da parte dell'Autorit=E0 d'ambito.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Allo scopo di incentivare il =
riutilizzo di acqua=20
reflua o gi=E0 usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze =
industriali =E8=20
ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua =
reflua o gi=E0=20
usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo, =
che=20
tiene conto della quantit=E0 di acqua riutilizzata e della quantit=E0 =
delle acque=20
primarie impiegate.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D156>156</A>. Riscossione =
della=20
tariffa</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. La tariffa =E8 riscossa dal gestore =
del servizio=20
idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, =
per=20
effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa =
=E8 riscossa=20
dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo =
riparto=20
tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla=20
riscossione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Con apposita convenzione, sottoposta =
al controllo=20
della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il =
riparto=20
delle spese di riscossione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. La riscossione volontaria della =
tariffa pu=F2=20
essere effettuata con le modalit=E0 di cui al capo III del decreto =
legislativo 9=20
luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate. La=20
riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa pu=F2 altres=EC =
essere=20
affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del =
decreto=20
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad =
evidenza=20
pubblica.<B><BR></B></FONT><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2>(comma=20
cos=EC sostituito dall'art. 2, comma 10, legge n. 286 del =
2006)</FONT></I></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D157>157</A>. Opere di =
adeguamento del=20
servizio idrico</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Gli enti locali hanno facolt=E0 di =
realizzare le=20
opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in =
relazione=20
ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone gi=E0 =
urbanizzate,=20
previo parere di compatibilit=E0 con il piano d'ambito reso =
dall'Autorit=E0 d'ambito=20
e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio =
medesimo, al=20
quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in =
concessione.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>158. Opere e interventi per il =
trasferimento di=20
acqua</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Ai fini di pianificare l'utilizzo =
delle risorse=20
idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il =
trasferimento di=20
acqua tra regioni diverse e ci=F2 travalichi i comprensori di =
riferimento dei=20
distretti idrografici, le Autorit=E0 di bacino, sentite le regioni =
interessate,=20
promuovono accordi di programma tra le regioni medesime, ai sensi =
dell'articolo=20
34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvaguardando in =
ogni caso=20
le finalit=E0 di cui all'articolo 144 del presente decreto. A tal fine =
il Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle =
infrastrutture e=20
dei trasporti, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono di =
concerto=20
le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorit=E0 di bacino o =
di una=20
regione interessata od anche in presenza di istanza presentata da altri =
soggetti=20
pubblici o da soggetti privati interessati, fissando un termine per =
definire gli=20
accordi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. In caso di inerzia, di mancato =
accordo in ordine=20
all'utilizzo delle risorse idriche, o di mancata attuazione dell'accordo =
stesso,=20
provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un =
congruo=20
termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del =
Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Le opere e gli impianti necessari per =
le finalit=E0=20
di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La =
loro=20
realizzazione e gestione, se di iniziativa pubblica, possono essere =
poste anche=20
a totale carico dello Stato mediante quantificazione dell'onere e =
relativa=20
copertura finanziaria, previa deliberazione del Comitato =
interministeriale per=20
la programmazione economica (CIPE), su proposta dei Ministri =
dell'ambiente e=20
della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, =
ciascuno per=20
la parte di rispettiva competenza. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio esperisce le procedure per la concessione d'uso delle acque =
ai=20
soggetti utilizzatori e definisce la relativa convenzione tipo; al =
Ministro=20
delle infrastrutture e dei trasporti compete la determinazione dei =
criteri e=20
delle modalit=E0 per l'esecuzione e la gestione degli interventi, =
nonch=E9=20
l'affidamento per la realizzazione e la gestione degli =
impianti.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo III - Vigilanza, controlli e=20
partecipazione<BR></FONT></B><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2>(ai=20
sensi dell'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0284.htm">ar=
ticolo 1,=20
comma 5, del d.lgs. n. 284 del 2006</A>, tutti i riferimenti =
all'Autorit=E0 di=20
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti sono =
soppressi)</FONT></I></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D159>159</A>. Autorit=E0 di =
vigilanza sulle=20
risorse idriche e sui rifiuti - Vigilanza, controlli e=20
partecipazione<BR></FONT></B><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000=20
size=3D2>(abrogato dall'articolo 1, comma 5, d.lgs. n. 284 del=20
2006)</FONT></I></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>160. Compiti e funzioni =
dell'Autorit=E0 di=20
vigilanza<BR></FONT></B><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2>(abrogato=20
dall'articolo 1, comma 5, d.lgs. n. 284 del 2006)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B><A name=3D161>161</A>. Comitato per =
la vigilanza=20
sull'uso delle risorse idriche <BR></B></FONT><I><FONT face=3DCalibri=20
color=3D#ff0000 size=3D2>(articolo cos=EC sostituito dall'articolo 2, =
comma 15, d.lgs.=20
n. 4 del 2008)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il Comitato per la vigilanza sull'uso =
delle=20
risorse idriche di cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, =
articolo=20
1, comma 5, =E8 istituito presso il Ministero dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio e del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi di =
cui=20
all'articolo 141, comma 2 del presente decreto legislativo, con =
particolare=20
riferimento alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento =
delle=20
tariffe, nonch=E9 alla tutela dell'interesse degli utenti. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il Comitato =E8 composto, nel =
rispetto del=20
principio dell'equilibrio di genere, da sette membri, nominati con =
decreto del=20
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Di tali =

componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle =
regioni e=20
delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni di =
presidente=20
individuato con il medesimo decreto - sono scelti tra persone =
particolarmente=20
esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di =
specifiche=20
esperienze e conoscenze del settore. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. I membri del Comitato durano in =
carica tre anni e=20
non possono essere confermati. I componenti non possono essere =
dipendenti di=20
soggetti di diritto privato operanti nel settore, n=E9 possono avere =
interessi=20
diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici, =
essi sono=20
collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in=20
aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente =
del=20
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della =
tutela=20
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e =
delle=20
finanze, =E8 determinato il trattamento economico spettante ai membri =
del=20
Comitato. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Il Comitato, nell'ambito delle =
attivit=E0 previste=20
all'articolo 6, comma 2, del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, in =
particolare:=20
</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) predispone con delibera il metodo =
tariffario=20
  per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le =
modalit=E0 di=20
  revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della =
tutela=20
  del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita =
la=20
  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le =
province=20
  autonome di Trento e di Bolzano; <BR>b) verifica la corretta redazione =
del=20
  piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli =
elementi=20
  tecnici ed economici e sulla necessit=E0 di modificare le clausole =
contrattuali=20
  e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorit=E0 d'ambito e i =
gestori in=20
  particolare quando ci=F2 sia richiesto dalle ragionevoli esigenze =
degli utenti;=20
  <BR>c) predispone con delibera una o pi=F9 convenzioni tipo di cui =
all'articolo=20
  151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del =
territorio=20
  e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza =
permanente=20
  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di =
Trento e di=20
  Bolzano; <BR>d) emana direttive per la trasparenza della contabilit=E0 =
delle=20
  gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni; <BR>e) definisce =
i=20
  livelli minimi di qualit=E0 dei servizi da prestare, sentite le =
regioni, i=20
  gestori e le associazioni dei consumatori; <BR>f) controlla le =
modalit=E0 di=20
  erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai =
gestori=20
  operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni =
di=20
  criticit=E0 e di irregolarit=E0 funzionali dei servizi idrici;<BR>g) =
tutela e=20
  garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino =
le misure=20
  idonee al fine di assicurare la parit=E0 di trattamento degli utenti, =
garantire=20
  la continuit=E0 della prestazione dei servizi e verificare =
periodicamente la=20
  qualit=E0 e l'efficacia delle prestazioni; <BR>h) predispone =
periodicamente=20
  rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di=20
  consentire il confronto delle prestazioni dei gestori;<BR>i) esprime =
pareri in=20
  ordine a problemi specifici attinenti la qualit=E0 dei servizi e la =
tutela dei=20
  consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela =
del=20
  territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle =
Autorit=E0=20
  d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del =
servizio=20
  idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente =
comma=20
  il Comitato promuove studi e ricerche di settore; <BR>l) predispone=20
  annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici =
e=20
  sull'attivit=E0 svolta. </FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Per l'espletamento dei propri compiti =
e per lo=20
svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale della =
segreteria=20
tecnica di cui al d.P.R. 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, =
lettera=20
o). Esso pu=F2 richiedere di avvalersi, altres=EC, dell'attivit=E0 =
ispettiva e di=20
verifica dell'Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni. =

</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Per l'espletamento dei propri compiti =
il Comitato=20
si avvale, altres=EC, dell'Osservatorio dei servizi idrici, di cui al =
d.P.R. 17=20
giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera o). L'Osservatorio =
svolge=20
funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e=20
conoscitivi, in particolare, in materia di: </FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) censimento dei soggetti gestori dei =
servizi=20
  idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di =
esercizio; <BR>b)=20
  convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei =
servizi=20
  idrici;<BR>c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di =
controllo e=20
  di programmazione dei servizi e degli impianti; <BR>d) livelli di =
qualit=E0 dei=20
  servizi erogati;<BR>e) tariffe applicate; <BR>f) piani di investimento =
per=20
  l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei=20
servizi.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6-bis Le attivit=E0 della Segreteria =
tecnica e=20
dell'Osservatorio dei servizi idrici sono svolte nell'ambito delle =
risorse=20
umane, strumentali e finanziarie gi=E0 operanti presso il Ministero =
dell'ambiente=20
e della tutela del territorio e del mare. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. I soggetti gestori dei servizi idrici =
trasmettono=20
entro il 31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle =
province=20
autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma =
6.=20
L'Osservatorio ha, altres=EC, facolt=E0 di acquisire direttamente le =
notizie=20
relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli =
organi=20
giurisdizionali competenti, da parte del Comitato, dell'azione avverso =
gli atti=20
posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonch=E9 =

dell'azione di responsabilit=E0 nei confronti degli amministratori e di=20
risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. L'Osservatorio assicura l'accesso =
generalizzato,=20
anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni =
effettuate per=20
la tutela degli interessi degli utenti</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>162. Partecipazione, garanzia e =
informazione=20
degli utenti</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il gestore del servizio idrico =
integrato assicura=20
l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della =
cultura=20
dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni =
inerenti ai=20
servizi gestiti nell'ambito territoriale ottimale di propria competenza, =
alle=20
tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantit=E0 e =
qualit=E0=20
delle acque fornite e trattate.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle =
rispettive=20
competenze, assicurano la pubblicit=E0 dei progetti concernenti opere =
idrauliche=20
che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di=20
sbarramento o di canalizzazione, nonch=E9 la perforazione di pozzi. A =
tal fine, le=20
amministrazioni competenti curano la pubblicazione delle domande di =
concessione,=20
contestualmente all'avvio del procedimento, oltre che nelle forme =
previste=20
dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque =
sugli=20
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. =
1775, su=20
almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a =
diffusione=20
locale per le grandi derivazioni di acqua da fiumi transnazionali e di=20
confine.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Chiunque pu=F2 prendere visione =
presso i competenti=20
uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, delle =
regioni=20
e delle province autonome di tutti i documenti, atti, studi e progetti =
inerenti=20
alle domande di concessione di cui al comma 2 del presente articolo, ai =
sensi=20
delle vigenti disposizioni in materia di pubblicit=E0 degli atti delle=20
amministrazioni pubbliche.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>163. Gestione delle aree di=20
salvaguardia</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Per assicurare la tutela delle aree =
di=20
salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il =
gestore del=20
servizio idrico integrato pu=F2 stipulare convenzioni con lo Stato, le =
regioni,=20
gli enti locali, le associazioni e le universit=E0 agrarie titolari di =
demani=20
collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi =
ricadenti=20
nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della =
natura e=20
tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. La quota di tariffa riferita ai costi =
per la=20
gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua =
da un=20
ambito territoriale ottimale all'altro, =E8 versata alla comunit=E0 =
montana, ove=20
costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le =
derivazioni; i=20
relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero =
delle=20
risorse ambientali.<BR><BR><BR><B>164. Disciplina delle acque nelle aree =

protette</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Nell'ambito delle aree naturali =
protette=20
nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita =
l'Autorit=E0 di=20
bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie =
alla=20
conservazione degli ecosistemi, che non possono essere =
captate.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il riconoscimento e la concessione =
preferenziale=20
delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica =
per=20
effetto dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonch=E9 le =
concessioni=20
in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore dell'area =
naturale=20
protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e =
le=20
derivazioni gi=E0 assentite all'interno delle aree medesime e richiedono =

all'autorit=E0 competente la modifica delle quantit=E0 di rilascio =
qualora=20
riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua =
oggetto di=20
captazione, senza che ci=F2 possa dare luogo alla corresponsione di =
indennizzi da=20
parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione =
del=20
canone demaniale di concessione.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>165. Controlli</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Per assicurare la fornitura di acqua =
di buona=20
qualit=E0 e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun =
gestore=20
di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo =
territoriale e=20
di un laboratorio di analisi per i controlli di qualit=E0 delle acque =
alla presa,=20
nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei=20
depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti =
gestori di=20
servizi idrici. Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni =
di=20
controllo sulla qualit=E0 delle acque sugli scarichi nei corpi idrici =
stabilite=20
dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali =

funzioni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Coloro che si approvvigionano in =
tutto o in parte=20
di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a =
denunciare=20
annualmente al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo =
prelevato=20
nei termini e secondo le modalit=E0 previste dalla normativa per la =
tutela delle=20
acque dall'inquinamento.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Le sanzioni previste dall'articolo 19 =
del decreto=20
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, si applicano al responsabile della =
gestione=20
dell'acquedotto soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione =
dell'esito delle=20
analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad =
adeguare la=20
qualit=E0 dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua =
non=20
idonea.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo IV - Usi produttivi delle =
risorse=20
idriche</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D166>166</A>. Usi delle =
acque irrigue e di=20
bonifica</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I consorzi di bonifica ed =
irrigazione,=20
nell'ambito delle loro competenze, hanno facolt=E0 di realizzare e =
gestire le reti=20
a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in =
agricoltura di=20
acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai =
sistemi=20
irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorit=E0 =
corredata dal=20
progetto delle opere da realizzare, hanno facolt=E0 di utilizzare le =
acque fluenti=20
nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione =
delle=20
acque siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la =

produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese=20
produttive. L'Autorit=E0 di bacino esprime entro centoventi giorni la =
propria=20
determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. =
Per=20
tali usi i consorzi sono obbligati ai pagamento dei relativi canoni per =
le=20
quantit=E0 di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi =
le=20
disposizioni di cui al secondo comma dell'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1933_1775.htm#036=
">articolo=20
36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli =
impianti=20
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. =
1775</A>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. I rapporti tra i consorzi di bonifica =
ed=20
irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono =
regolati=20
dalle disposizioni di cui al <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1904_0368.htm">ca=
po I del=20
titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368</A>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Fermo restando il rispetto della =
disciplina sulla=20
qualit=E0 delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del =
presente=20
decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, =

utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, =
anche se=20
depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di =

qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio =
tenendo=20
conto della portata di acqua scaricata.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Il contributo di cui al comma 3 =E8 =
determinato dal=20
consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente =
alle=20
modalit=E0 di versamento.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D167>167</A>. Usi agricoli =
delle=20
acque</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Nei periodi di siccit=E0 e comunque =
nei casi di=20
scarsit=E0 di risorse idriche, durante i quali si procede alla =
regolazione delle=20
derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la =
priorit=E0=20
dell'uso agricolo ivi compresa l'attivit=E0 di acquacoltura di cui alla =
legge 5=20
febbraio 1992, n. 102.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi =
dell'articolo 145,=20
comma 3, si proceda alla regolazione delle derivazioni, =
l'amministrazione=20
competente, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di =
derivazione, assume=20
i relativi provvedimenti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. La raccolta di acque piovane in =
invasi e cisterne=20
al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici =E8 =
libera.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. La raccolta di cui al comma 3 non =
richiede=20
licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei =
relativi=20
manufatti =E8 regolata dalle leggi in materia di edilizia, di =
costruzioni nelle=20
zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi =
speciali.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. L'utilizzazione delle acque =
sotterranee per gli=20
usi domestici, come definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo =
unico=20
delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, =
approvato con=20
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta disciplinata dalla =
medesima=20
disposizione, purch=E9 non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico =
di cui=20
all'articolo 145 del presente decreto.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>168. Utilizzazione delle acque =
destinate ad uso=20
idroelettrico</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Tenuto conto dei principi di cui alla =
parte terza=20
del presente decreto e del piano energetico nazionale, nonch=E9 degli =
indirizzi=20
per gli usi plurimi delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e =
della=20
tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivit=E0 =
produttive,=20
sentite le Autorit=E0 di bacino, nonch=E9 le regioni e le province =
autonome,=20
disciplina, senza che ci=F2 possa dare luogo alla corresponsione di =
indennizzi da=20
parte della pubblica amministrazione, fatta salva la corrispondente =
riduzione=20
del canone di concessione:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) la produzione al fine della =
cessione di acqua=20
  dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche =

  costiere;<BR>b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi =
idroelettrici per=20
  fronteggiare situazioni di emergenza idrica;<BR>c) la difesa e la =
bonifica per=20
  la salvaguardia della quantit=E0 e della qualit=E0 delle acque dei =
serbatoi ad uso=20
  idroelettrico.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>169. Piani, studi e =
ricerche</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I piani, gli studi e le ricerche =
realizzati dalle=20
Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici aventi competenza nelle =
materie=20
disciplinate dalla parte terza del presente decreto sono comunicati alle =

Autorit=E0 di bacino competenti per territorio ai fini della =
predisposizione dei=20
piani ad esse affidati.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Sezione IV - Disposizioni transitorie =
e=20
finali</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D170>170</A>. Norme=20
transitorie</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Ai fini dell'applicazione =
dell'articolo 65,=20
limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di =
bacino,=20
fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente =
decreto,=20
continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei =
piani di=20
bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Ai fini dell'applicazione =
dell'articolo 1 del=20
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, =
dalla=20
legge 11 dicembre 2000, n. 365, i riferimenti in esso contenuti =
all'articolo 1=20
del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, =
dalla=20
legge 3 agosto 1998, n. 267, devono intendersi riferiti all'articolo 66 =
del=20
presente decreto; i riferimenti alla legge 18 maggio 1989, n. 183, =
devono=20
intendersi riferiti alla sezione prima della parte terza del presente =
decreto,=20
ove compatibili.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2-bis. Nelle more della costituzione dei =
distretti=20
idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e =
della=20
revisione della relativa disciplina legislativa con un decreto =
legislativo=20
correttivo, le autorit=E0 di bacino di cui alla <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1989_0183.htm">le=
gge 18=20
maggio 1989, n. 183</A>, sono prorogate fino alla data di entrata in =
vigore del=20
decreto correttivo che, ai sensi dell'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0308.htm">ar=
ticolo 1,=20
comma 6, della legge n. 308 del 2004</A>, definisca la relativa=20
disciplina.<BR></FONT><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2>(comma=20
introdotto dall'articolo 1, comma 3, decreto legislativo n. 284 del=20
2006)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Ai fini dell'applicazione della parte =
terza del=20
presente decreto:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) fino all'emanazione dei decreti di =
cui=20
  all'articolo 95, commi 4 e 5, continua ad applicarsi il decreto =
ministeriale=20
  28 luglio 2004;<BR>b) fino all'emanazione del decreto di cui =
all'articolo 99,=20
  comma 1, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 12 giugno =
2003, n.=20
  185;<BR>c) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 104, =
comma 4,=20
  si applica il decreto ministeriale 28 luglio 1994;<BR>d) fino =
all'emanazione=20
  del decreto di cui all'articolo 112, comma 2, si applica il decreto=20
  ministeriale 6 luglio 2005;<BR>e) fino all'emanazione del decreto di =
cui=20
  all'articolo 114, comma 4, continua ad applicarsi il decreto =
ministeriale 30=20
  giugno 2004;<BR>f) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo =
118,=20
  comma 2, continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 18 settembre =
2002 e=20
  il decreto ministeriale 19 agosto 2003;<BR>g) fino all'emanazione del =
decreto=20
  di cui all'articolo 123, comma 2, continua ad applicarsi il decreto=20
  ministeriale 19 agosto 2003;<BR>h) fino all'emanazione del decreto di =
cui=20
  all'articolo 146, comma 3, continua ad applicarsi il decreto =
ministeriale 8=20
  gennaio 1997, n. 99;<BR>i) fino all'emanazione del decreto di cui =
all'articolo=20
  150, comma 2, all=92affidamento della concessione di gestione del =
servizio=20
  idrico integrato nonch=E9 all'affidamento a societ=E0 miste continuano =
ad=20
  applicarsi il decreto ministeriale 22 novembre 2001, nonch=E9 le =
circolari del=20
  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 6 dicembre=20
  2004;<BR>l) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, =
comma 2,=20
  continua ad applicarsi il decreto ministeriale 1=B0 agosto=20
1996.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. La parte terza del presente decreto =
contiene le=20
norme di recepimento delle seguenti direttive comunitarie:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) direttiva 75/440/CEE relativa alla =
qualit=E0=20
  delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua =
potabile;<BR>b)=20
  direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe =
sostanze=20
  pericolose scaricate nell'ambiente idrico;<BR>c) direttiva 78/659/CEE =
relativa=20
  alla qualit=E0 delle acque dolci che richiedono protezione o =
miglioramento per=20
  essere idonee alla vita dei pesci;<BR>d) direttiva 79/869/CEE relativa =
ai=20
  metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi =
delle acque=20
  superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;<BR>e) =
direttiva=20
  79/923/CEE relativa ai requisiti di qualit=E0 delle acque destinate =
alla=20
  molluschicoltura;<BR>f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione =
delle=20
  acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze=20
  pericolose;<BR>g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed =
obiettivi=20
  di qualit=E0 per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi =
dei=20
  cloruri alcalini;<BR>h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite =
ed=20
  obiettivi di qualit=E0 per gli scarichi di cadmio;<BR>i) direttiva =
84/156/CEE=20
  relativa ai valori limite ed obiettivi di qualit=E0 per gli scarichi =
di mercurio=20
  provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri=20
  alcalini;<BR>l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e =
obiettivi di=20
  qualit=E0 per gli scarichi di esaclorocicloesano;<BR>m) direttiva =
88/347/CEE=20
  relativa alla modifica dell'Allegato 11 della direttiva 86/280/CEE =
concernente=20
  i valori limite e gli obiettivi di qualit=E0 per gli scarichi di =
talune sostanze=20
  pericolose che figurano nell'elenco 1 dell'Allegato della direttiva=20
  76/464/CEE;<BR>n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della =
direttiva=20
  86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualit=E0 =
per gli=20
  scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 =
della=20
  direttiva 76/464/CEE;<BR>o) direttiva 91/271/CEE concernente il =
trattamento=20
  delle acque reflue urbane;<BR>p) direttiva 91/676/CEE relativa alla =
protezione=20
  delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti =

  agricole;<BR>q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva =
91/271/CEE=20
  per quanto riguarda alcuni requisiti dell'Allegato 1;<BR>r) direttiva=20
  2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in =
materia di=20
  acque.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Le regioni definiscono, in termini =
non inferiori=20
a due anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese =
quelle=20
adottate ai sensi dell'articolo 101, comma 2, contenute nella =
legislazione=20
regionale attuativa della parte terza del presente decreto e nei piani =
di tutela=20
di cui all'articolo 121.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Resta fermo quanto disposto =
dall'articolo 36=20
della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dai decreti legislativi di =
attuazione=20
della direttiva 96/92/CE.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Fino all'emanazione della disciplina =
regionale di=20
cui all'articolo 112, le attivit=E0 di utilizzazione agronomica sono =
effettuate=20
secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore =
della=20
parte terza del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Dall'attuazione della parte terza del =
presente=20
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a =
carico=20
della finanza pubblica.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Una quota non inferiore al dieci per =
cento e non=20
superiore al quindici per cento degli stanziamenti previsti da =
disposizioni=20
statali di finanziamento =E8 riservata alle attivit=E0 di monitoraggio e =
studio=20
destinati all'attuazione della parte terza del presente =
decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. Restano ferme le disposizioni in =
materia di=20
difesa del mare.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11. Fino all'emanazione di =
corrispondenti atti=20
adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano =
validi ed=20
efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle =
disposizioni di=20
legge abrogate dall'articolo 175.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>12. All'onere derivante dalla =
costituzione e dal=20
funzionamento della Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche si =
provvede=20
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 6, della =
legge 5=20
gennaio 1994, n. 36.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>13. All'onere derivante dalla =
costituzione e dal=20
funzionamento della Sezione per la vigilanza sui rifiuti, pari ad =
1.250.000=20
euro, aggiornato annualmente in relazione al tasso d'inflazione, =
provvede il=20
Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 con un contributo =
di pari=20
importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Consorzio =

nazionale imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere =
riassegnate=20
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito =
capitolo=20
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del =

territorio.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>14. In sede di prima applicazione, il =
termine di=20
centottanta giorni di cui all'articolo 112, comma 2, decorre dalla data =
di=20
entrata in vigore della parte terza del presente decreto.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>171. Canoni per le utenze di acqua=20
pubblica</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Delle more del trasferimento alla =
regione Sicilia=20
del demanio idrico, per le grandi derivazioni in corso di sanatoria di =
cui=20
all'articolo 96, comma 6, ricadenti nel territorio di tale regione, si =
applicano=20
retroattivamente, a decorrere dal 1 gennaio 2002, i seguenti canoni=20
annui:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) per ogni modulo di acqua assentito =
ad uso=20
  irrigazione, 40.000 euro, ridotte alla met=E0 se le colature ed i =
residui di=20
  acqua sono restituiti anche in falda;<BR>b) per ogni ettaro del =
comprensorio=20
  irriguo assentito, con derivazione non suscettibile di essere fatta a =
bocca=20
  tassata, 0,40 euro;<BR>c) per ogni modulo di acqua assentito per il =
consumo=20
  umano, 1.750,00 euro, minimo 300,00 euro;<BR>d) per ogni modulo di =
acqua=20
  assentito ad uso industriale, 12.600,00 euro, minimo 1.750,00 euro. II =
canone=20
  =E8 ridotto del cinquanta per cento se il concessionario attua un =
riuso delle=20
  acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo =
o di=20
  una parte dello stesso o, ancora, se restituisce le acque di scarico =
con le=20
  medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le =
disposizioni di=20
  cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. =
90,=20
  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 1651, =
non si=20
  applicano per l'uso industriale;<BR>e) per ogni modulo di acqua =
assentito per=20
  la piscicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree =
destinate a=20
  verde pubblico, 300,00 euro, minimo 100,00 euro;<BR>f) per ogni =
kilowatt di=20
  potenza nominale assentita, per le concessioni di derivazione ad uso=20
  idroelettrico 12,00 euro, minimo 100,00 euro;<BR>g) per ogni modulo =
d=EC acqua=20
  assentita ad uso igienico ed assimilati, concernente l'utilizzo =
dell'acqua per=20
  servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo =
ad=20
  impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la concessione =
riguardi=20
  solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e =
comunque=20
  per tutti gli usi non previsti dalle lettere da a) ad f), 900,00=20
  euro.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Gli importi dei canoni di cui al =
comma 1 non=20
possono essere inferiori a 250,00 euro per derivazioni per il consumo =
umano e a=20
1.500,00 euro per derivazioni per uso industriale.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D172>172</A>. Gestioni=20
esistenti</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le Autorit=E0 d'ambito che alla data =
di entrata in=20
vigore della parte terza del presente decreto abbiano gi=E0 provveduto =
alla=20
redazione del piano d'ambito, senza aver scelto la forma di gestione ed =
avviato=20
la procedure di affidamento, sono tenute, nei sei mesi decorrenti da =
tale data,=20
a deliberare i predetti provvedimenti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. In relazione alla scadenza del =
termine di cui al=20
comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, =
n. 267,=20
l'Autorit=E0 d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto della =
parte terza=20
del presente decreto, entro i sessanta giorni antecedenti tale=20
scadenza.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Qualora l'Autorit=E0 d'ambito non =
provveda agli=20
adempimenti di cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, la regione, =
entro=20
trenta giorni, esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente =
e della=20
tutela del territorio e all'Autorit=E0 di vigilanza sulle risorse =
idriche e sui=20
rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta", le =
cui spese=20
sono a carico dell'ente inadempiente, che avvia entro trenta giorni le =
procedure=20
di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti =
procedimentali.=20
Qualora il commissario regionale non provveda nei termini cos=EC =
stabiliti,=20
spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del =
Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio, i poteri sostitutivi =
preordinati al=20
completamento della procedura di affidamento.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Qualora gli enti locali non =
aderiscano alle=20
Autorit=E0 d'ambito ai sensi dell'articolo 148 entro sessanta giorni =
dalla data di=20
entrata in vigore della parte terza del presente decreto, la regione =
esercita,=20
previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta =
giorni e=20
dandone comunicazione all'Autorit=E0 di vigilanza sulle risorse idriche =
e sui=20
rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta", le =
cui spese=20
sono a carico dell'ente inadempiente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Alla scadenza, ovvero alla anticipata =

risoluzione, delle gestioni in essere ai sensi del comma 2, i beni e gli =

impianti delle imprese gi=E0 concessionarie sono trasferiti direttamente =
all'ente=20
locale concedente nei limiti e secondo le modalit=E0 previsti dalla=20
convenzione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Gli impianti di acquedotto, fognatura =
e=20
depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo =
industriale=20
di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel=20
Mezzogiorno, approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, da altri =
consorzi o enti=20
pubblici, nel rispetto dell'unit=E0 di gestione, entro il 31 dicembre =
2006 sono=20
trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato =

dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la =
maggior=20
parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del =
Presidente=20
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e =
della=20
tutela del territorio, sentite le regioni, le province e gli enti=20
interessati.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>173. Personale</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Fatta salva la legislazione regionale =
adottata ai=20
sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il =
personale=20
che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima =
dell'affidamento=20
del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex=20
municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, =
che=20
operano nel settore dei servizi idrici sar=E0 soggetto, ferma restando =
la=20
risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al =
nuovo=20
gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle =
condizioni=20
contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio =
di=20
dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili =
e di=20
imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico =
integrato, si=20
applica, ai sensi dell'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0165.htm#31"=
>articolo=20
31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</A>, la disciplina del=20
trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice=20
civile.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>174. Disposizioni di attuazione e di=20
esecuzione</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Sino all'adozione da parte del =
Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio di nuove disposizioni =
attuative=20
della sezione terza della parte terza del presente decreto, si applica =
il=20
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, =
pubblicato nella=20
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1994.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio, sentita l'Autorit=E0 di vigilanza sulle risorse idriche e =
sui rifiuti=20
e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le =
province=20
autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in =
vigore=20
della parte terza del presente decreto, nell'ambito di apposite intese=20
istituzionali, predispone uno specifico programma per il raggiungimento, =
senza=20
ulteriori oneri a carico del Ministero, dei livelli di depurazione, =
cos=EC come=20
definiti dalla direttiva 91/271/CEE, attivando i poteri sostitutivi di =
cui=20
all'articolo 152 negli ambiti territoriali ottimali in cui vi siano =
agglomerati=20
a carico dei quali pendono procedure di infrazione per violazione della =
citata=20
direttiva.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D175>175</A>. Abrogazione di =

norme</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. A decorrere dalla data di entrata in =
vigore della=20
parte terza del presente decreto sono o restano abrogate le norme =
contrarie o=20
incompatibili con il medesimo, ed in particolare:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) l'<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1933_1775.htm#042=
">articolo=20
  42, comma terzo, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775</A>, come =

  modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n.=20
  275;<BR>b) la legge 10 maggio 1976, n. 319;<BR>c) la legge 8 ottobre =
1976, n.=20
  690, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto =
1976, n.=20
  544;<BR>d) la legge 24 dicembre 1979, n. 650;<BR>e) la legge 5 marzo =
1982, n.=20
  62, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre =
1981, n.=20
  801;<BR>f) il d.P.R. 3 luglio 1982, n. 515;<BR>g) la legge 25 luglio =
1984, n.=20
  381, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio =
1984, n.=20
  176;<BR>h) gli articoli 5, 6 e 7 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, di =

  conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. =

  667;<BR>i) gli articoli 4, 5, 6 e 7 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. =
236;<BR>l)=20
  la legge 18 maggio 1989, n. 183;<BR>m) gli articoli 4 e 5 della legge =
5 aprile=20
  1990, n. 71, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 =
febbraio=20
  1990, n. 16;<BR>n) l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. =
9;<BR>o) il=20
  decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130;<BR>p) il decreto =
legislativo 27=20
  gennaio 1992, n. 131;<BR>q) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. =

  132;<BR>r) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133;<BR>s) =
l'articolo 12=20
  del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;<BR>t) l'articolo 2, =
comma 1,=20
  della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di conversione, con =
modificazioni, del=20
  decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408;<BR>u) la legge 5 gennaio 1994, =
n. 36, ad=20
  esclusione dell'articolo 22, comma 6;<BR>v) l'articolo 9-bis della =
legge 20=20
  dicembre 1996, n. 642, di conversione, con modificazioni, del =
decreto-legge 23=20
  ottobre 1996, n. 552;<BR>z) la legge 17 maggio 1995, n. 172, di =
conversione,=20
  con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79;<BR>aa) =
l'articolo 1=20
  del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con =
modificazioni, dalla=20
  legge 3 agosto 1998, n. 267;<BR>bb) il decreto legislativo 11 maggio =
1999, n.=20
  152, cos=EC come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. =

  258;<BR>cc) l'articolo 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. =
279,=20
  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 2000, n.=20
365.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>176. Norma finale</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le disposizioni di cui alla parte =
terza del=20
presente decreto che concernono materie di legislazione concorrente=20
costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 3, =
della=20
Costituzione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le disposizioni di cui alla parte =
terza del=20
presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e =
nelle=20
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme =
dei=20
rispettivi statuti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Per le acque appartenenti al demanio =
idrico delle=20
province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze in =
materia=20
di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche =

previste dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e =
dalle=20
relative norme di attuazione.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3DParte_quarta>Parte =
quarta</A> - Norme in=20
materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti =
inquinati</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo I - Gestione dei =
rifiuti</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo I - Disposizioni =
generali</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D177>177</A>. Campo di=20
applicazione</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. La parte quarta del presente decreto =
disciplina=20
la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in =
attuazione=20
delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli =
oli=20
usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui =
policlorobifenili=20
(PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed=20
elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti =
sanitari e=20
sui rifiuti contenenti amianto. Sono fatte salve disposizioni =
specifiche,=20
particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte =
quarta del=20
presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che=20
disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le regioni e le province autonome =
adeguano i=20
rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e=20
dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro =
un anno=20
dalla data di entrata in vigore dello stesso.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2-bis. Ai fini dell'attuazione dei =
principi e degli=20
obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del =
presente=20
decreto, il Ministro pu=F2 avvalersi del supporto tecnico dell'APAT - =
Agenzia per=20
la Protezione dell'Ambiente e per i sevizi tecnici, senza nuovi o =
maggiori oneri=20
n=E9 compensi o indennizzi per i componenti dell'APAT - Agenzia per la =
Protezione=20
dell'Ambiente e per i sevizi tecnici.<BR></FONT><FONT face=3DCalibri =
color=3D#ff0000=20
size=3D2><I>(comma aggiunto dall'articolo 2, comma 16, d.lgs. n. 4 del=20
2008)</I></FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>178. Finalit=E0</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. La gestione dei rifiuti costituisce =
attivit=E0 di=20
pubblico interesse ed =E8 disciplinata dalla parte quarta del presente =
decreto al=20
fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli =
efficaci,=20
tenendo conto della specificit=E0 dei rifiuti pericolosi nonch=E9 al =
fine di=20
preservare le risorse naturali.<BR></FONT><FONT face=3DCalibri =
color=3D#ff0000=20
size=3D2><I>(comma cos=EC modificato dall'articolo 2, comma 16-bis, =
d.lgs. n. 4 del=20
2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. I rifiuti devono essere recuperati o =
smaltiti=20
senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o =
metodi che=20
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) senza determinare rischi per =
l'acqua, l'aria,=20
  il suolo, nonch=E9 per la fauna e la flora;<BR>b) senza causare =
inconvenienti da=20
  rumori o odori;<BR>c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di =
particolare=20
  interesse, tutelati in base alla normativa =
vigente.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. La gestione dei rifiuti =E8 =
effettuata=20
conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di =
proporzionalit=E0, di=20
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti =
nella=20
produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da =
cui=20
originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento =
nazionale e=20
comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi =
inquina=20
paga". A tal fine le gestione dei rifiuti =E8 effettuata secondo criteri =
di=20
efficacia, efficienza, economicit=E0 e trasparenza.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Per conseguire le finalit=E0 e gli =
obiettivi della=20
parte quarta del presente decreto, lo Stato, le regioni, le province =
autonome e=20
gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva =
competenza in=20
materia di gestione dei rifiuti in conformit=E0 alle disposizioni di cui =
alla=20
parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed=20
avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o=20
protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o=20
privati.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. I soggetti di cui al comma 4 =
costituiscono,=20
altres=EC, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto =
unitario,=20
relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme =
tecniche, i=20
sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti =
direttamente o=20
indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla =
gestione=20
dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalit=E0 di cui all'articolo =
195, comma=20
2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel =
settore delle=20
norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi =
della=20
societ=E0 dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e =
relative norme=20
di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno 1986, n. =

317.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>179. Criteri di priorit=E0 nella =
gestione dei=20
rifiuti</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le pubbliche amministrazioni =
perseguono,=20
nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a =
favorire=20
prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della =
nocivit=E0=20
dei rifiuti, in particolare mediante:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) lo sviluppo di tecnologie pulite, =
che=20
  permettano un uso pi=F9 razionale e un maggiore risparmio di risorse=20
  naturali;<BR>b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di =

  prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno =

  possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro =
smaltimento, ad=20
  incrementare la quantit=E0 o la nocivit=E0 dei rifiuti e i rischi di=20
  inquinamento;<BR>c) lo sviluppo di tecniche appropriate per =
l'eliminazione di=20
  sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il=20
  recupero.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Nel rispetto delle misure prioritarie =
di cui al=20
comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, =
riciclo=20
o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria =
sono=20
adottate con priorit=E0 rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di=20
energia.<BR></FONT><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(comma cos=EC=20
sostituito dall'articolo 2, comma 17, d.lgs. n. 4 del =
2008)</I></FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>180. Prevenzione della produzione di=20
rifiuti</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Al fine di promuovere in via =
prioritaria la=20
prevenzione e la riduzione della produzione e della nocivit=E0 dei =
rifiuti, le=20
iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) la promozione di strumenti =
economici,=20
  eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo =
di vita=20
  dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei =
consumatori,=20
  l'uso di sistemi di qualit=E0, nonch=E9 lo sviluppo del sistema di =
marchio=20
  ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno =
specifico=20
  prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto=20
  medesimo;<BR>b) la previsione di clausole di gare d'appalto che =
valorizzino le=20
  capacit=E0 e le competenze tecniche in materia di prevenzione della =
produzione=20
  di rifiuti;<BR>c) la promozione di accordi e contratti di programma o=20
  protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti =
migliorativi,=20
  alla prevenzione ed alla riduzione della quantit=E0 e della =
pericolosit=E0 dei=20
  rifiuti;<BR>d) l'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, =
n. 59, e=20
  degli altri decreti di recepimento della direttiva 96/61/CE in materia =
di=20
  prevenzione e riduzione integrate =
dell'inquinamento.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D181>181</A>. Recupero dei=20
rifiuti<BR></FONT></B><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(articolo cos=EC=20
sostituito dall'articolo 2, comma 18, d.lgs. n. 4 del =
2008)</I></FONT></P><FONT=20
face=3DTahoma size=3D2>
<P align=3Dleft>1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le =
autorit=E0=20
competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli =
stessi,=20
attraverso: </P>
<BLOCKQUOTE>
  <P align=3Dleft>a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di =
recupero;=20
  <BR>b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di =
condizioni di=20
  appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti =
al fine=20
  di favorire il mercato dei materiali medesimi; <BR>c) l'utilizzazione =
dei=20
  rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.=20
</P></BLOCKQUOTE>
<P align=3Dleft>2. Al fine di favorire ed incrementare le attivit=E0 di =
riutilizzo,=20
riciclo e recupero le autorit=E0 competenti ed i produttori promuovono =
analisi dei=20
cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre =
iniziative=20
utili. </P>
<P align=3Dleft>3. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si =
applica=20
fino al completamento delle operazioni di recupero. </P>
<P align=3Dleft><B><A name=3D181-bis>181-bis</A>. Materie, sostanze e =
prodotti=20
secondari<BR></B><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(articolo introdotto=20
dall'articolo 2, comma 18-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)</I></FONT></P>
<P align=3Dleft>1. Non rientrano nella definizione di cui all'articolo =
183, comma=20
1, lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti =
dal=20
decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti =
criteri,=20
requisiti e condizioni: </P>
<BLOCKQUOTE>
  <P align=3Dleft>a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di =
riciclo o=20
  di recupero di rifiuti; <BR>b) siano individuate la provenienza, la =
tipologia=20
  e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre; <BR>c) =
siano=20
  individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che =
le=20
  producono, con particolare riferimento alle modalit=E0 ed alle =
condizioni di=20
  esercizio delle stesse; <BR>d) siano precisati i criteri di qualit=E0=20
  ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie =
per=20
  l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti =
per=20
  l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente =
e alla=20
  salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della =
sostanza o=20
  del prodotto secondario;<BR>e) abbiano un effettivo valore economico =
di=20
  scambio sul mercato. </P></BLOCKQUOTE>
<P align=3Dleft>2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per =
ottenere=20
materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di =

materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro =
dell'ambiente e=20
della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma =
3,=20
della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della =
salute e=20
con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 =
dicembre 2008.=20
</P>
<P align=3Dleft>3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 =
continuano ad=20
applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio =
1998, 12=20
giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. </P>
<P align=3Dleft>4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui =
all'articolo=20
181-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 2, continua ad =
applicarsi=20
la circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n =
3402/V/MIN.=20
</P>
<P align=3Dleft>5. In caso di mancata adozione del decreto di cui al =
comma 2 nel=20
termine previsto, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione nei =

successivi novanta giorni, ferma restando l'applicazione del regime =
transitorio=20
di cui al comma 4 del presente articolo.</P></FONT>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D182>182</A>. Smaltimento =
dei=20
rifiuti</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Lo smaltimento dei rifiuti =E8 =
effettuato in=20
condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione =
dei=20
rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorit=E0, della=20
impossibilit=E0 tecnica ed economica di esperire le operazioni di =
recupero di cui=20
all'articolo 181. A tal fine, la predetta verifica concerne la =
disponibilit=E0 di=20
tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in =
condizioni=20
economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto =

industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, =
indipendentemente=20
dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, =
purch=E9 vi=20
si possa accedere a condizioni ragionevoli.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. I rifiuti da avviare allo smaltimento =
finale=20
devono essere il pi=F9 possibile ridotti sia in massa che in volume, =
potenziando=20
la prevenzione e le attivit=E0 di riutilizzo, di riciclaggio e di=20
recupero.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Lo smaltimento dei rifiuti =E8 =
attuato con il=20
ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, =
attraverso=20
le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi =
e i=20
benefici complessivi, al fine di:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) realizzare l'autosufficienza nello =
smaltimento=20
  dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali =
ottimali;<BR>b)=20
  permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti =
appropriati pi=F9=20
  vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i =
movimenti dei=20
  rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della =
necessit=E0 di=20
  impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;<BR>c) =
utilizzare i=20
  metodi e le tecnologie pi=F9 idonei a garantire un alto grado di =
protezione=20
  dell'ambiente e della salute pubblica.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Nel rispetto delle prescrizioni =
contenute nei=20
decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la =
gestione di=20
nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo =
di=20
combustione =E8 accompagnato da recupero energetico con una quota minima =
di=20
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, =
calcolata su=20
base annuale, stabilita con apposite norme tecniche approvate con =
decreto del=20
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il =
Ministro=20
delle attivit=E0 produttive, tenendo conto di eventuali norme tecniche =
di settore=20
esistenti, anche a livello comunitario.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. =C8 vietato smaltire i rifiuti urbani =
non=20
pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, =
fatti=20
salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti=20
territoriali e l'opportunit=E0 tecnico-economica di raggiungere livelli =
ottimali=20
di utenza servita lo richiedano. Sono esclusi dal divieto le frazioni di =
rifiuti=20
urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le =
quali =E8=20
sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine =
di=20
favorire quanto pi=F9 possibile il loro recupero, privilegiando il =
concetto di=20
prossimit=E0 agli impianti di recupero.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. <FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(comma=20
soppresso dall'articolo 2, comma 19, d.lgs. n. 4 del =
2008)</I></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Le attivit=E0 di smaltimento in =
discarica dei=20
rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto =
legislativo 13=20
gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva =
1999/31/CE.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. <FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(comma=20
soppresso dall'articolo 2, comma 19, d.lgs. n. 4 del =
2008)</I></FONT></FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D183>183</A>.=20
Definizioni<BR></FONT></B><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(articolo=20
cos=EC sostituito dall'articolo 2, comma 20, d.lgs. n. 4 del =
2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Ai fini della parte quarta del =
presente decreto e=20
fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni =
speciali, si=20
intende per: </FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) rifiuto: qualsiasi sostanza od =
oggetto che=20
  rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta =
del=20
  presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia =

  l'obbligo di disfarsi; <BR>b) produttore: la persona la cui attivit=E0 =
ha=20
  prodotto rifiuti cio=E8 il produttore iniziale e la persona che ha =
effettuato=20
  operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che =
hanno mutato=20
  la natura o la composizione di detti rifiuti; <BR>c) detentore: il =
produttore=20
  dei rifiuti o il soggetto che li detiene; <BR>d) gestione: la =
raccolta, il=20
  trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il =
controllo di=20
  queste operazioni, nonch=E9 il controllo delle discariche dopo la =
chiusura;=20
  <BR>e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di =
raggruppamento dei=20
  rifiuti per il loro trasporto; <BR>f) raccolta differenziata: la =
raccolta=20
  idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche =
omogenee=20
  compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al =
riciclo ed al=20
  recupero di materia. La frazione organica umida =E8 raccolta =
separatamente o con=20
  contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti =
biodegradabili=20
  certificati; <BR>g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato =
B alla=20
  parte quarta del presente decreto; <BR>h) recupero: le operazioni =
previste=20
  nell'allegato C alla parte quarta del presente decreto;<BR>i) luogo di =

  produzione dei rifiuti: uno o pi=F9 edifici o stabilimenti o siti=20
  infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata =
in cui=20
  si svolgono le attivit=E0 di produzione dalle quali sono originati i =
rifiuti;=20
  <BR>l) stoccaggio: le attivit=E0 di smaltimento consistenti nelle =
operazioni di=20
  deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B =
alla parte=20
  quarta del presente decreto, nonch=E9 le attivit=E0 di recupero =
consistenti nelle=20
  operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 =
dell'allegato C=20
  alla medesima parte quarta; <BR>m) deposito temporaneo: il =
raggruppamento dei=20
  rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi =
sono=20
  prodotti, alle seguenti condizioni: </FONT></P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1) i rifiuti depositati non devono =
contenere=20
    policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, =
policlorodibenzofenoli in=20
    quantit=E0 superiore a 2,5 parti per milione (ppm), n=E9 =
policlorobifenile e=20
    policlorotrifenili in quantit=E0 superiore a 25 parti per milione =
(ppm);=20
    <BR>2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni =
di=20
    recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalit=E0 =
alternative, a=20
    scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, =
indipendentemente=20
    dalle quantit=E0 in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in =
deposito=20
    raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti =
pericolosi o=20
    i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, =
allorch=E9=20
    il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi =
l'anno e il=20
    quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi =
l'anno, il=20
    deposito temporaneo non pu=F2 avere durata superiore ad un anno; =
<BR>3) il=20
    deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di =
rifiuti=20
    e nel rispetto delle relative nonne tecniche, nonch=E9, per i =
rifiuti=20
    pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito =
delle=20
    sostanze pericolose in essi contenute; <BR>4) devono essere =
rispettate le=20
    norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle =
sostanze=20
    pericolose; <BR>5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con =
decreto=20
    del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare =
di=20
    concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le =

    modalit=E0 di gestione del deposito =
temporaneo;</FONT></P></BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>n) frazione umida: rifiuto organico =
putrescibile=20
  ad alto tenore di umidit=E0, proveniente da raccolta differenziata o =
selezione o=20
  trattamento dei rifiuti urbani; <BR>o) frazione secca: rifiuto a bassa =

  putrescibilit=E0 e a basso tenore di umidit=E0 proveniente da raccolta =

  differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un=20
  rilevante contenuto energetico; <BR>p) sottoprodotto: sono =
sottoprodotti le=20
  sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi =
ai sensi=20
  dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i =
seguenti=20
  criteri, requisiti e condizioni:</FONT></P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1) siano originati da un processo =
non=20
    direttamente destinato alla loro produzione; <BR>2) il loro impiego =
sia=20
    certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga =
direttamente nel=20
    corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente=20
    individuato e definito; <BR>3) soddisfino requisiti merceologici e =
di=20
    qualit=E0 ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia =
luogo ad=20
    emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e =
quantitativamente=20
    diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad =
essere=20
    utilizzati; <BR>4) non debbano essere sottoposti a trattamenti =
preventivi o=20
    a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici =
e di=20
    qualit=E0 ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali =
requisiti sin=20
    dalla fase della produzione; <BR>5) abbiano un valore economico di =
mercato;=20
    </FONT></P></BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>q) materia prima secondaria: sostanza =
o materia=20
  avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo =
181-bis;<BR>r)=20
  combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla =
base=20
  delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed =
integrazioni, come=20
  RDF di qualit=E0 normale, che =E8 ottenuto dai rifiuti urbani e =
speciali non=20
  pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere =
calorifico=20
  adeguato al suo utilizzo, nonch=E9 a ridurre e controllare: =
</FONT></P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1) il rischio ambientale e =
sanitario; <BR>2) la=20
    presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale =
putrescibile e il=20
    contenuto di umidit=E0; <BR>3) la presenza di sostanze pericolose, =
in=20
    particolare ai fini della combustione; </FONT></P></BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>s) combustibile da rifiuti di =
qualit=E0 elevata=20
  (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme =
tecniche UNI=20
  9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualit=E0 =
elevata;=20
  <BR>t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della =
frazione=20
  organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche=20
  finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela =
ambientale e=20
  sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualit=E0; <BR>u) =
compost di=20
  qualit=E0: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici =
raccolti=20
  separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite =

  dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive =
modifiche=20
  e integrazioni; <BR>v) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui=20
  all'articolo 268, lettera b);<BR>z) scarichi idrici: le immissioni di =
acque=20
  reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); <BR>aa) =
inquinamento=20
  atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, =
lettera=20
  a);<BR>bb) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle =
attivit=E0 volte=20
  ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), =
ivi=20
  compresa l'attivit=E0 di spazzamento delle strade; <BR>cc) centro di =
raccolta:=20
  area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della =
finanza=20
  pubblica, per l'attivit=E0 di raccolta mediante raggruppamento =
differenziato dei=20
  rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto =
agli=20
  impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di =
raccolta =E8=20
  data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del =
territorio e=20
  del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, citt=E0 e =
autonomie=20
  locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; <BR>dd)=20
  spazzamento delle strade: modalit=E0 di raccolta dei rifiuti su =
strada.=20
  </FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D184>184</A>.=20
Classificazione</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Ai fini dell'attuazione della parte =
quarta del=20
presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in =
rifiuti=20
urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di =
pericolosit=E0, in=20
rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Sono rifiuti urbani:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) i rifiuti domestici, anche =
ingombranti,=20
  provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile =
abitazione;<BR>b) i=20
  rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi =
diversi=20
  da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per =
qualit=E0 e=20
  quantit=E0, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);<BR>c) i =
rifiuti=20
  provenienti dallo spazzamento delle strade;<BR>d) i rifiuti di =
qualunque=20
  natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle =
strade=20
  ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge =
marittime e=20
  lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;<BR>e) i rifiuti vegetali =
provenienti=20
  da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;<BR>f) i =
rifiuti=20
  provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonch=E9 gli altri rifiuti =

  provenienti da attivit=E0 cimiteriale diversi da quelli di cui alle =
lettere b),=20
  e) ed e).</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Sono rifiuti =
speciali:</FONT></P><FONT=20
face=3DTahoma size=3D2></FONT>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) i rifiuti da attivit=E0 agricole e=20
  agro-industriali;<BR>b) i rifiuti derivanti dalle attivit=E0 di =
demolizione,=20
  costruzione, nonch=E9 i rifiuti che derivano dalle attivit=E0 di =
scavo, fermo=20
  restando quanto disposto dall'articolo 186;<BR><FONT face=3DCalibri=20
  color=3D#ff0000 size=3D2><I>(lettera cos=EC modificata dall'articolo =
2, comma=20
  21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)</I></FONT><BR>c) i rifiuti da =
lavorazioni=20
  industriali;<BR><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(lettera cos=EC=20
  modificata dall'articolo 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del=20
  2008)</I></FONT><BR>d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;<BR>e) i =
rifiuti=20
  da attivit=E0 commerciali;<BR>f) i rifiuti da attivit=E0 di =
servizio;<BR>g) i=20
  rifiuti derivanti dalla attivit=E0 di recupero e smaltimento di =
rifiuti, i=20
  fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle =
acquee=20
  dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;<BR>h) =
i=20
  rifiuti derivanti da attivit=E0 sanitarie;<BR>i) i macchinari e le=20
  apparecchiature deteriorati ed obsoleti;<BR>l) i veicoli a motore, =
rimorchi e=20
  simili fuori uso e loro parti;<BR>m) il combustibile derivato da=20
  rifiuti;<BR>n) <FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(lettera soppressa=20
  dall'articolo 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del=20
2008)</I></FONT></FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Con decreto del Ministro =
dell'ambiente e della=20
tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivit=E0 =
produttive si=20
provvede ad istituire l'elenco dei rifiuti, conformemente all'articolo =
1, comma=20
1, lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all'articolo 1, paragrafo 4, =
della=20
direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE =
del 3=20
maggio 2000. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad =
applicarsi=20
le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dell'ambiente e della =
tutela=20
del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nel Supplemento ordinario =
alla=20
Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 e riportata nell'Allegato D =
alla=20
parte quarta del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Sono pericolosi i rifiuti non =
domestici indicati=20
espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui =
all'Allegato=20
D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H =
e I=20
alla medesima parte quarta.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i =
materiali e le=20
infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla =
sicurezza=20
nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonch=E9 la =
gestione=20
dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono =
immagazzinati i=20
citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente =
decreto con=20
procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, =
di=20
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e =
del mare=20
ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I=20
magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi =
i=20
medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai =
nulla osta=20
previsti dal medesimo decreto interministeriale.<BR><FONT face=3DCalibri =

color=3D#ff0000 size=3D2><I>(comma introdotto dall'articolo 2, comma 21, =
d.lgs. n. 4=20
del 2008)</I></FONT></FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D185>185</A>. Limiti al =
campo di=20
applicazione<BR></FONT></B><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(articolo=20
cos=EC sostituito dall'articolo 2, comma 22, d.lgs. n. 4 del =
2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Non rientrano nel campo di =
applicazione della=20
parte quarta del presente decreto: </FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) le emissioni costituite da =
effluenti gassosi=20
  emessi nell'atmosfera; <BR>b) in quanto regolati da altre disposizioni =

  normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria: </FONT></P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1) le acque di scarico, eccettuati i =
rifiuti=20
    allo stato liquido; <BR>2) i rifiuti radioattivi; <BR>3) i materiali =

    esplosivi in disuso; <BR>4) i rifiuti risultanti dalla prospezione,=20
    dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o =
dallo=20
    sfruttamento delle cave; <BR>5) le carogne ed i seguenti rifiuti =
agricoli:=20
    materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose =
utilizzate=20
    nell'attivit=E0 agricola; </FONT></P></BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>c) i materiali vegetali, le terre e il =
pietrame,=20
  non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme =
vigenti,=20
  provenienti dalle attivit=E0 di manutenzione di alvei di scolo ed =
irrigui.=20
  </FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Possono essere sottoprodotti, nel =
rispetto delle=20
condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183: materiali fecali =
e=20
vegetali provenienti da attivit=E0 agricole utilizzati nelle attivit=E0 =
agricole o=20
in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o =
biogas,=20
materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi,=20
provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e =
riutilizzati=20
nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi, eccedenze =
derivanti=20
dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con =
specifici=20
accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla =
legge 14=20
agosto 1991, n. 281. </FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D186>186</A>. Terre e rocce =
da=20
scavo<BR></FONT></B><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(articolo cos=EC=20
sostituito dall'articolo 2, comma 23, d.lgs. n. 4 del =
2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le terre e rocce da scavo, anche di =
gallerie,=20
ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri,=20
riempimenti, rimodellazioni e rilevati purch=E9: </FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) siano impiegate direttamente =
nell'ambito di=20
  opere o interventi preventivamente individuati e definiti; <BR>b) sin =
dalla=20
  fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; <BR>c)=20
  l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia =
tecnicamente=20
  possibile senza necessit=E0 di preventivo trattamento o di =
trasformazioni=20
  preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualit=E0 =
ambientale=20
  idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, =
pi=F9 in=20
  generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente =
diversi=20
  da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove =
sono=20
  destinate ad essere utilizzate; <BR>d) sia garantito un elevato =
livello di=20
  tutela ambientale;<BR>e) sia accertato che non provengono da siti =
contaminati=20
  o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della =
parte=20
  quarta del presente decreto; <BR>f) le loro caratteristiche chimiche e =

  chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non=20
  determini rischi per la salute e per la qualit=E0 delle matrici =
ambientali=20
  interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque=20
  superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e =
delle=20
  aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il =
materiale=20
  da utilizzare non =E8 contaminato con riferimento alla destinazione =
d'uso del=20
  medesimo, nonch=E9 la compatibilit=E0 di detto materiale con il sito =
di=20
  destinazione; <BR>g) la certezza del loro integrale utilizzo sia =
dimostrata.=20
  L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come =
sottoprodotti, in=20
  sostituzione dei materiali di cava, =E8 consentito nel rispetto delle =
condizioni=20
  fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p). =
</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Ove la produzione di terre e rocce da =
scavo=20
avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attivit=E0 sottoposte =
a=20
valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale =
integrata, la=20
sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonch=E9 i tempi =
dell'eventuale=20
deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un =
anno,=20
devono risultare da un apposito progetto che =E8 approvato =
dall'autorit=E0 titolare=20
del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il =
riutilizzo=20
delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi =
dell'eventuale=20
deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purch=E9 =
in ogni=20
caso non superino i tre anni. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Ove la produzione di terre e rocce da =
scavo=20
avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attivit=E0 diverse da =
quelle di=20
cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio =

attivit=E0, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonch=E9 i =
tempi=20
dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare =
un anno,=20
devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il =

permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalit=E0 della =
dichiarazione di=20
inizio di attivit=E0 (DIA). </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo =
periodo del=20
comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso =
di lavori=20
pubblici non soggetti n=E9 a VIA n=E9 a permesso di costruire o denuncia =
di inizio=20
di attivit=E0, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonch=E9 =
i tempi=20
dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare =
un anno,=20
devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto =
dal=20
progettista. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Le terre e rocce da scavo, qualora =
non utilizzate=20
nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono =
sottoposte alle=20
disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente =

decreto. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. La caratterizzazione dei siti =
contaminati e di=20
quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le =
modalit=E0=20
previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento =
che le=20
terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali =
siti =E8=20
svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorit=E0 =
competenti=20
nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo =
periodo del=20
comma 2, per i progetti di utilizzo gi=E0 autorizzati e in corso di =
realizzazione=20
prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli =
interessati=20
possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta =
giorni, alle=20
autorit=E0 competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonch=E9 le =
necessarie=20
informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle =
modalit=E0 di=20
utilizzo, nonch=E9 sugli eventuali tempi del deposito in attesa di =
utilizzo che=20
non possono essere superiori ad un anno. L'autorit=E0 competente pu=F2 =
disporre=20
indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che =
ci=F2=20
comporti necessit=E0 di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di =
permesso di=20
costruire o di DIA.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>187. Divieto di miscelazione di =
rifiuti=20
pericolos</B>i.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. =C8 vietato miscelare categorie =
diverse di rifiuti=20
pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente decreto =
ovvero=20
rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. In deroga al divieto di cui al comma =
1, la=20
miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, =
sostanze o=20
materiali pu=F2 essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 =
e 211=20
qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, =
e al=20
fine di rendere pi=F9 sicuro il recupero e lo smaltimento dei =
rifiuti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Fatta salva l'applicazione delle =
sanzioni=20
specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, =

chiunque viola il divieto di cui al comma 1 =E8 tenuto a procedere a =
proprie spese=20
alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed=20
economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui =
all'articolo 178,=20
comma 2.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>188. Oneri dei produttori e dei=20
detentori</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Gli oneri relativi alle attivit=E0 di =
smaltimento=20
sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore=20
autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, =
nonch=E9=20
dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il produttore o detentore dei rifiuti =
speciali=20
assolve i propri obblighi con le seguenti priorit=E0:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) autosmaltimento dei rifiuti;<BR>b) =
conferimento=20
  dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni =
vigenti;<BR>c)=20
  conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio =
pubblico di=20
  raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita=20
  convenzione;<BR>d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti=20
  pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e =
quantit=E0=20
  eccedenti le venticinque tonnellate;<BR>e) esportazione dei rifiuti =
con le=20
  modalit=E0 previste dall'articolo 194.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. La responsabilit=E0 del detentore per =
il corretto=20
recupero o smaltimento dei rifiuti =E8 esclusa:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) in caso di conferimento dei rifiuti =
al servizio=20
  pubblico di raccolta;<BR>b) in caso di conferimento dei rifiuti a =
soggetti=20
  autorizzati alle attivit=E0 di recupero o di smaltimento, a condizione =
che il=20
  detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 =
controfirmato e=20
  datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di =
conferimento=20
  dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto =
termine abbia=20
  provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione =
del=20
  formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine =
=E8=20
  elevato a sei mesi e la comunicazione =E8 effettuata alla=20
regione.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Nel caso di conferimento di rifiuti a =
soggetti=20
autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e =
deposito=20
preliminare, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 =
dell'Allegato B=20
alla parte quarta del presente decreto, la responsabilit=E0 dei =
produttori dei=20
rifiuti per il corretto smaltimento =E8 esclusa a condizione che questi =
ultimi,=20
oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano =
ricevuto=20
il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare =
dell'impianto che=20
effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato Allegato =
B. Le=20
relative modalit=E0 di attuazione sono definite con decreto del Ministro =

dell'ambiente e della tutela del territorio che dovr=E0 anche =
determinare le=20
responsabilit=E0.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D189>189</A>. Catasto dei=20
rifiuti</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il Catasto dei rifiuti, istituito =
dall'articolo 3=20
del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con =
modificazioni, dalla=20
legge 9 novembre 1988, n. 475, =E8 articolato in una Sezione nazionale, =
che ha=20
sede in Roma presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i =
servizi=20
tecnici (APAT) e in Sezioni regionali o delle province autonome di =
Trento e di=20
Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province =
autonome per=20
la protezione dell'ambiente e, ove tali Agenzie non siano ancora =
costituite,=20
presso la regione. Le norme di organizzazione del Catasto sono emanate =
ed=20
aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del =
territorio,=20
di concerto con il Ministro delle attivit=E0 produttive, entro sessanta =
giorni=20
dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino=20
all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le =
disposizioni di=20
cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372. =
Dall'attuazione=20
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la =
finanza=20
pubblica.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il Catasto assicura un quadro =
conoscitivo=20
completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione =
delle=20
attivit=E0 di gestione dei rifiuti, dei dati raccolti ai sensi della =
legge 25=20
gennaio 1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo =
europeo=20
dei rifiuti, di cui alla decisione 20 dicembre 1993, 94/3/CE.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Chiunque effettua a titolo =
professionale attivit=E0=20
di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di =
rifiuti=20
senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di =
recupero e=20
di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il=20
riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonch=E9 le imprese e =
gli enti=20
produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti =
produttori=20
iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, =
lettere c),=20
d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, =
artigianato=20
e agricoltura territorialmente competenti, con le modalit=E0 previste =
dalla legge=20
25 gennaio 1994, n. 70, le quantit=E0 e le caratteristiche qualitative =
dei rifiuti=20
oggetto delle predette attivit=E0. Sono esonerati da tale obbligo gli =
imprenditori=20
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di =
affari=20
annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e =
trasportano i=20
propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, =
nonch=E9, per i=20
soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali =
che non=20
hanno pi=F9 di dieci dipendenti. <BR></FONT><FONT face=3DCalibri =
color=3D#ff0000=20
size=3D2><I>(comma cos=EC sostituito dall'articolo 2, comma 24, d.lgs. =
n. 4 del=20
2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per =
la finanza=20
pubblica, a partire dall'istituzione di un sistema informatico di =
controllo=20
della tracciabilit=E0 dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta =
di=20
informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di =
rifiuti e la=20
realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione =
dei=20
rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., da stabilirsi =
con=20
apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del =
territorio e del=20
mare, le categorie di soggetti di cui al comma precedente sono =
assoggettati=20
all'obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature=20
elettroniche.</FONT><BR><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(comma=20
introdotto dall'articolo 2, comma 24, d.lgs. n. 4 del =
2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Nel caso in cui i produttori di =
rifiuti=20
pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta =
competente=20
per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione =E8 =
effettuata dal=20
gestore del servizio limitatamente alla quantit=E0 conferita.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. I soggetti istituzionali responsabili =
del=20
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati =
comunicano=20
annualmente, secondo le modalit=E0 previste dalla legge 25 gennaio 1994, =
n. 70, le=20
seguenti informazioni relative all'anno precedente:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) la quantit=E0 dei rifiuti urbani =
raccolti nel=20
  proprio territorio;<BR>b) la quantit=E0 dei rifiuti speciali raccolti =
nel=20
  proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti =
pubblici o=20
  privati;<BR>c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei =
rifiuti,=20
  specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantit=E0 dei =
rifiuti=20
  gestiti da ciascuno;<BR>d) i costi di gestione e di ammortamento =
tecnico e=20
  finanziario degli investimenti per le attivit=E0 di gestione dei =
rifiuti, nonch=E9=20
  i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi =
provenienti dai=20
  consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;<BR>e) i dati relativi =
alla=20
  raccolta differenziata;<BR>f) le quantit=E0 raccolte, suddivise per =
materiali,=20
  in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei =

  rifiuti.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Le Sezioni regionali e provinciali e =
delle=20
province autonome del Catasto, sulla base dei dati trasmessi dalle =
Camere di=20
commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono =
all'elaborazione dei=20
dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro trenta =
giorni=20
dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 =
gennaio 1994,=20
n. 70, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. Dell' Agenzia per la =
protezione=20
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora i dati, =
evidenziando le=20
tipologie e le quantit=E0 dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, =
recuperati=20
e smaltiti, nonch=E9 gli impianti di smaltimento e di recupero in =
esercizio e ne=20
assicura la pubblicit=E0.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Per le comunicazioni relative ai =
rifiuti di=20
imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220, comma =
2.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D190>190</A>. Registri di =
carico e=20
scarico</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I soggetti di cui all'articolo 189, =
comma 3 hanno=20
l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono =
annotare le=20
informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei =
rifiuti, da=20
utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti =
che=20
producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, =
lettere e),=20
d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su =
cui devono=20
annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e =
quantitative dei=20
rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) per i produttori, almeno entro =
dieci giorni=20
  lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del =
medesimo:<BR>b)=20
  per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro =
dieci=20
  giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;<BR>c) per i =
commercianti,=20
  gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi =
dalla=20
  effettuazione della transazione relativa;<BR>d) per i soggetti che =
effettuano=20
  le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni =
lavorativi dalla=20
  presa in carico dei rifiuti.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il registro tenuto dagli stabilimenti =
e dalle=20
imprese che svolgono attivit=E0 di smaltimento e di recupero di rifiuti =
deve,=20
inoltre, contenere:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) l'origine, la quantit=E0, le =
caratteristiche e la=20
  destinazione specifica dei rifiuti;<BR>b) la data del carico e dello =
scarico=20
  dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;<BR>c) il metodo di=20
  trattamento impiegato.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. I registri sono tenuti presso ogni =
impianto di=20
produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, =
nonch=E9=20
presso la sede delle imprese che effettuano attivit=E0 di raccolta e =
trasporto,=20
nonch=E9 presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I =
registri=20
integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto =
dei=20
rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima =
registrazione, ad=20
eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei =
rifiuti in=20
discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al =
termine=20
dell'attivit=E0 devono essere consegnati all'autorit=E0 che ha =
rilasciato=20
l'autorizzazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. I soggetti la cui produzione annua di =
rifiuti non=20
eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate =
di=20
rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei =
registri di=20
carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di =
categoria=20
interessate o loro societ=E0 di servizi che provvedono ad annotare i =
dati previsti=20
con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei =
dati=20
trasmessi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Le informazioni contenute nel =
registro sono rese=20
disponibili in qualunque momento all'autorit=E0 di controllo che ne =
faccia=20
richiesta.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. I registri sono numerati, vidimati e =
gestiti con=20
le procedure e le modalit=E0 fissate dalla normativa sui registri IVA. =
Gli=20
obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si =
intendono=20
correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4,=20
regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere =
di=20
commercio territorialmente competenti.<BR></FONT><FONT face=3DCalibri=20
color=3D#ff0000 size=3D2><I>(comma cos=EC modificato dall'articolo 2, =
comma 24-bis,=20
d.lgs. n. 4 del 2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6-bis. Per le attivit=E0 di gestione dei =
rifiuti=20
costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla =
tenuta=20
dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti =
anche=20
qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, =
secondo le=20
procedure e le modalit=E0 fissate dall'articolo 39 del d.P.R. 26 ottobre =
1972, n.=20
633 e successive modificazioni ed integrazioni.<BR></FONT><FONT =
face=3DCalibri=20
color=3D#ff0000 size=3D2><I>(comma introdotto dall'articolo 2, comma =
24-bis, d.lgs.=20
n. 4 del 2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. La disciplina di carattere nazionale =
relativa al=20
presente articolo =E8 definita con decreto del Ministro dell'ambiente e =
della=20
tutela del territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della =
parte=20
quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto =
continuano=20
ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro =
dell'ambiente l=B0=20
aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 9, e di cui alla =
circolare del=20
Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Sono esonerati dall'obbligo di cui al =
comma 1=20
l=92organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e e), =
223, 224,=20
228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze =
documentali o=20
contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti =
documentali e=20
contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti=20
normative.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Nell'Allegato 6.CI, sezione III, =
lettera c), del=20
decreto del Ministro dall'ambiente 1 aprile 1998, n. 148, dopo le =
parole: =ABin=20
litri=BB la congiunzione: =ABe=BB =E8 sostituita dalla disgiunzione: =
=ABo=BB.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D191>191</A>. Ordinanze =
contingibili e=20
urgenti e poteri sostitutivi</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Ferme restando le disposizioni =
vigenti in materia=20
di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare =

riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui =
all'articolo 5=20
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale =
della=20
protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed =
urgente=20
necessit=E0 di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si =
possa=20
altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il =
Presidente=20
della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle =
rispettive=20
competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso=20
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga =
alle=20
disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della =
salute e=20
dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del =
Consiglio dei=20
Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al =
Ministro=20
della salute, al Ministro delle attivit=E0 produttive, al Presidente =
della regione=20
e all'autorit=E0 d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni =
dall'emissione=20
ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Entro centoventi giorni dall'adozione =
delle=20
ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale =
promuove ed=20
adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, =
il=20
riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di =
inutile=20
decorso del termine e di accertata inattivit=E0, il Ministro =
dell'ambiente e della=20
tutela del territorio diffida il Presidente della Giunta regionale a =
provvedere=20
entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, pu=F2 =
adottare in=20
via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti =
fini.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Le ordinanze di cui al comma 1 =
indicano le norme=20
a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici =
o=20
tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle =

conseguenze ambientali.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Le ordinanze di cui al comma 1 non =
possono essere=20
reiterate per pi=F9 di due volte. Qualora ricorrano comprovate =
necessit=E0, il=20
Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della =
tutela=20
del territorio pu=F2 adottare, dettando specifiche prescrizioni, le =
ordinanze di=20
cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Le ordinanze di cui al comma 1 che =
consentono il=20
ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi =
sono=20
comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio alla =

Commissione dell'Unione europea.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D192>192</A>. Divieto di=20
abbandono</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. L'abbandono e il deposito =
incontrollati di=20
rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. =C8 altres=EC vietata l'immissione di =
rifiuti di=20
qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali =
e=20
sotterranee.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Fatta salva l'applicazione della =
sanzioni di cui=20
agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 =
=E8 tenuto=20
a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei =
rifiuti=20
ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e =
con i=20
titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali =
tale=20
violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli =
accertamenti=20
effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti =
preposti=20
al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine=20
necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede=20
all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle =
somme=20
anticipate.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Qualora la responsabilit=E0 del fatto =
illecito sia=20
imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai =
sensi e=20
per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica =
ed i=20
soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo =
le=20
previsioni del <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0231.htm">de=
creto=20
legislativo 8 giugno 2001, n. 231</A>, in materia di responsabilit=E0=20
amministrativa delle persone giuridiche, delle societ=E0 e delle=20
associazioni.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D193>193.</A> Trasporto dei=20
rifiuti</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Durante il trasporto effettuato da =
enti o imprese=20
i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal =
quale devono=20
risultare almeno i seguenti dati:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) nome ed indirizzo del produttore e =
del=20
  detentore;<BR>b) origine, tipologia e quantit=E0 del rifiuto; <BR>c) =
impianto di=20
  destinazione;<BR>d) data e percorso dell'istradamento;<BR>e) nome ed =
indirizzo=20
  del destinatario.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il formulario di identificazione di =
cui al comma=20
1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato =
dal=20
produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal =
trasportatore. Una=20
copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e =
le=20
altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono =
acquisite una=20
dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne =
una al=20
detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque=20
anni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Durante la raccolta ed il trasporto i =
rifiuti=20
pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformit=E0 alle =
norme=20
vigenti in materia.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Le disposizioni di cui al comma 1 non =
si=20
applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che =
gestisce il=20
servizio pubblico n=E9 ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati =
dal=20
produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non =
eccedano=20
la quantit=E0 di trenta chilogrammi o di trenta litri.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. La disciplina di carattere nazionale =
relativa al=20
presente articolo =E8 definita con decreto del Ministro dell'ambiente e =
della=20
tutela del territorio da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in =
vigore=20
della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del =
predetto=20
decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del =
Ministro=20
dell'ambiente 1=B0 aprile 1998, n. 145.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. La definizione del modello e dei =
contenuti del=20
formulario di identificazione e le modalit=E0 di numerazione, di =
vidimazione ai=20
sensi della lettera b) e di gestione dei formulari di identificazione, =
nonch=E9 la=20
disciplina delle specifiche responsabilit=E0 del produttore o detentore, =
del=20
trasportatore e del destinatario sono fissati con decreto del Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio tenendo conto delle =
specifiche=20
modalit=E0 delle singole tipologie di trasporto, con particolare =
riferimento ai=20
trasporti intermodali, ai trasporti per ferrovia e alla microraccolta. =
Sino=20
all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le seguenti =

disposizioni:<BR></FONT><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(comma cos=EC=20
modificato dall'articolo 2, comma 25, d.lgs. n. 4 del =
2008)</I></FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) relativamente alla definizione del =
modello e=20
  dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto =
del=20
  Ministro dell'ambiente 1=B0 aprile 1998, n. 145;<BR>b) relativamente =
alla=20
  numerazione e vidimazione, i formulari di identificazione devono =
essere=20
  numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle =
Camere di=20
  commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici =
regionali e=20
  provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati =
sul=20
  registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di=20
  identificazione =E8 gratuita e non =E8 soggetta ad alcun diritto o =
imposizione=20
  tributaria.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Il formulario di cui al presente =
articolo =E8=20
validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni =
transfrontaliere,=20
dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo =
194,=20
anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio =
nazionale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. La scheda di accompagnamento di cui =
all'articolo=20
13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo =
all'utilizzazione=20
dei fanghi di depurazione in agricoltura, =E8 sostituita dal formulario =
di=20
identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui=20
all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste =
nel=20
modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello =
spazio=20
relativo alle annotazioni del medesimo formulario.<BR></FONT><FONT =
face=3DCalibri=20
color=3D#ff0000 size=3D2><I>(comma cos=EC sostituito dall'articolo 2, =
comma 25, d.lgs.=20
n. 4 del 2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. La movimentazione dei rifiuti =
esclusivamente=20
all'interno di aree private non =E8 considerata trasporto ai fini della =
parte=20
quarta del presente decreto.<BR>10. Il documento commerciale, di cui=20
all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo =
e del=20
Consiglio, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei =
registri di=20
carico e scarico di cui all'articolo 190, sostituisce a tutti gli =
effetti il=20
formulario di identificazione di cui al comma 1.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11. La microraccolta dei rifiuti, intesa =
come la=20
raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore =
presso pi=F9=20
produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev'essere =
effettuata nel=20
pi=F9 breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di =
identificazione dei=20
rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte =
le=20
tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire =
delle=20
variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev'essere indicato a =
cura=20
del trasportatore il percorso realmente effettuato.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>12. La sosta durante il trasporto dei =
rifiuti=20
caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali =
ferroviari, delle=20
stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei =
veicoli=20
in configurazione di trasporto, nonch=E9 le soste tecniche per le =
operazioni di=20
trasbordo non rientrano nelle attivit=E0 di stoccaggio di cui =
all'articolo 183,=20
comma 1, lettera 1), purch=E9 le stesse siano dettate da esigenze di =
trasporto e=20
non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni =
interdetti alla=20
circolazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>13. Il formulario di identificazione dei =
rifiuti di=20
cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al =
decreto=20
ministeriale 16 maggio 1996, n. 392.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>194. Spedizioni =
transfrontaliere</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le spedizioni transfrontaliere dei =
rifiuti sono=20
disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli =
accordi=20
bilaterali di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) 1=B0 febbraio =
1993, n.=20
259, e dal decreto di cui al comma 3.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Sono fatti salvi, ai sensi =
dell'articolo 19 del=20
predetto regolamento (CEE) 1=B0 febbraio 1993, n. 259, gli accordi in =
vigore tra=20
lo Stato della Citt=E0 del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la =
Repubblica=20
italiana. Alle importazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati =
provenienti=20
dallo Stato della Citt=E0 del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino =
non si=20
applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del predetto=20
regolamento.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Con decreto del Ministro =
dell'ambiente e della=20
tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivit=E0 =
produttive,=20
della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei=20
trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CEE) n. 259 del =
1=B0 febbraio=20
1993 sono disciplinati:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) i criteri per il calcolo degli =
importi minimi=20
  delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, =
di cui=20
  all'articolo 27 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte =
del=20
  cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento =
(CE) n.=20
  761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 =
(Emas), e=20
  del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della =
certificazione=20
  ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;<BR>b) le spese=20
  amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo =
33,=20
  paragrafo 1, del regolamento;<BR>c) le specifiche modalit=E0 per il =
trasporto=20
  dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2;<BR>d) le modalit=E0 di =
verifica=20
  dell'applicazione del principio di prossimit=E0 per i rifiuti =
destinati a=20
  smaltimento.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Sino all'emanazione del predetto =
decreto=20
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto =
interministeriale 3=20
settembre 1998, n. 370.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Ai sensi e per gli effetti del =
regolamento (CEE)=20
n. 259 del 1=B0 febbraio 1993:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) le autorit=E0 competenti di =
spedizione e di=20
  destinazione sono le regioni e le province autonome;<BR>b) =
l'autorit=E0 di=20
  transito =E8 il Ministero dell'ambiente e della tutela del =
territorio;<BR>c)=20
  corrispondente =E8 il Ministero dell'ambiente e della tutela del=20
  territorio.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Le regioni e le province autonome =
comunicano le=20
informazioni di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 259 del =
1=B0 febbraio=20
1993 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il =
successivo=20
inoltro alla Commissione dell'Unione europea, nonch=E9, entro il 30 =
settembre di=20
ogni anno, i dati, riferiti all'anno precedente, previsti dall'articolo =
13,=20
comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto =
1993, n.=20
340.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Ai rottami ferrosi e non ferrosi di =
cui=20
all'articolo 183, comma 1, lettera u), si applicano le disposizioni di =
cui=20
all'articolo 212, comma 12.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo II - Competenze</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D195>195</A>. Competenze =
dello=20
stato</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Ferme restando le ulteriori =
competenze statali=20
previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta =
del=20
presente decreto, spettano allo Stato:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) le funzioni di indirizzo e =
coordinamento=20
  necessarie all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da=20
  esercitare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, =
nei=20
  limiti di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 =
giugno=20
  2003, n. 131;<BR>b) la definizione dei criteri generali e delle =
metodologie=20
  per la gestione integrata dei rifiuti, nonch=E9 l'individuazione dei =
fabbisogni=20
  per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la=20
  movimentazione;<BR>c) l'individuazione delle iniziative e delle misure =
per=20
  prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito =
cauzionale=20
  sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonch=E9 per =
ridurne la=20
  pericolosit=E0;<BR>d) l'individuazione dei flussi omogenei di =
produzione dei=20
  rifiuti con pi=F9 elevato impatto ambientale, che presentano le =
maggiori=20
  difficolt=E0 di smaltimento o particolari possibilit=E0 di recupero =
sia per le=20
  sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantit=E0 complessiva =
dei=20
  rifiuti medesimi:<BR>e) l'adozione di criteri generali per la =
redazione di=20
  piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e=20
  l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;<BR>f) l'individuazione, nel =
rispetto=20
  delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di =
recupero e=20
  di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la=20
  modernizzazione e lo sviluppo del paese; l'individuazione =E8 operata, =
sentita=20
  la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo =
28=20
  agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con decreto del =

  Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell =
'ambiente=20
  e della tutela del territorio, e inserito nel Documento di =
programmazione=20
  economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari =
per la=20
  loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli =
insediamenti=20
  strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo =
finalit=E0 di=20
  riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il =
Governo=20
  indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, =
comma 3,=20
  lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse =
necessarie,=20
  anche ai fini dell'erogazione dei contributi compensativi a favore =
degli enti=20
  locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati =
allo=20
  scopo disponibili;<BR>g) la definizione, nel rispetto delle =
attribuzioni=20
  costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e =
di=20
  conoscenza ambientale. La definizione =E8 operata, sentita la =
Conferenza=20
  unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto =
1997, n.=20
  281, a mezzo di un Programma, formulato con decreto del Presidente del =

  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della =
tutela=20
  del territorio, inserito nel Documento di programmazione=20
  economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari =
per la=20
  realizzazione;<BR>h) l'indicazione delle tipologie delle misure atte =
ad=20
  incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del=20
  riciclaggio dei rifiuti;<BR>i) l'individuazione delle iniziative e =
delle=20
  azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero di =
materia=20
  prima secondaria dai rifiuti, nonch=E9 per promuovere il mercato dei =
materiali=20
  recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche=20
  amministrazioni e dei soggetti economici, anche ai sensi dell'articolo =
52,=20
  comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del =
decreto del=20
  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. =

  203;<BR>l) l'individuazione di obiettivi di qualit=E0 dei servizi di =
gestione=20
  dei rifiuti;<BR>m) la determinazione di criteri generali, =
differenziati per i=20
  rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione =
dei piani=20
  regionali di cui all'articolo 199 con particolare riferimento alla=20
  determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee =
guida=20
  per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da =
costituirsi ai=20
  sensi dell'articolo 200, e per il coordinamento dei piani =
stessi;<BR>n) la=20
  determinazione, relativamente all'assegnazione della concessione del =
servizio=20
  per la gestione integrata dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza=20
  Stato-regioni, delle linee guida per la definizione delle gare =
d'appalto, ed=20
  in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei =
relativi=20
  capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi =
agli=20
  impianti esistenti;<BR>o) la determinazione, d'intesa con la =
Conferenza=20
  Stato-regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della=20
  cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla =
riscossione della=20
  tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale=20
  ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed=20
  economicit=E0:<BR>p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle=20
  caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli =
impianti di=20
  smaltimento dei rifiuti;<BR>q) l'indicazione dei criteri generali per=20
  l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei =
rifiuti=20
  urbani;<BR>r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza =
Stato-regioni,=20
  delle linee guida, dei criteri generali e degli standard di bonifica =
dei siti=20
  inquinati, nonch=E9 la determinazione dei criteri per individuare gli =
interventi=20
  di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente =
connesso=20
  all'estensione dell'area interessata, alla quantit=E0 e pericolosit=E0 =
degli=20
  inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;<BR>s) la =
determinazione=20
  delle metodologie di calcolo e la definizione di materiale riciclato =
per=20
  l'attuazione dell'articolo 196, comma 1, lettera p);<BR>t) =
l'adeguamento della=20
  parte quarta del presente decreto alle direttive, alle decisioni ed ai =

  regolamenti dell'Unione europea.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Sono inoltre di competenza dello=20
Stato:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) l'indicazione dei criteri e delle =
modalit=E0 di=20
  adozione, secondo principi di unitariet=E0, compiutezza e =
coordinamento, delle=20
  norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e =
di=20
  specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi =
sistemi di=20
  accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo 178, comma =
5;<BR>b)=20
  l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle =
procedure=20
  semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le =
linee guida=20
  contenenti la specificazione della relazione da allegare alla =
comunicazione=20
  prevista da tali articoli;<BR>c) la determinazione dei limiti di =
accettabilit=E0=20
  e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune =
sostanze=20
  contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli=20
  stessi;<BR>d) la determinazione e la disciplina delle attivit=E0 di =
recupero dei=20
  prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, =
mediante=20
  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di =
concerto=20
  con il Ministro della salute e con il Ministro delle attivit=E0=20
  produttive;<BR>e) la determinazione dei criteri qualitativi e=20
  quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello =

  smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti =
assimilati,=20
  entro un anno, si applica esclusivamente una tariffazione per le =
quantit=E0=20
  conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione =
per le=20
  quantit=E0 conferite che deve includere, nel rispetto del principio =
della=20
  copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa =
ed una=20
  variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, =E8 =
determinata=20
  dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei =
rifiuti,=20
  del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attivit=E0 che =
li=20
  producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata=20
  dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantit=E0 dei =
rifiuti=20
  assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero =
tramite=20
  soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili =
ai=20
  rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, =
compresi i=20
  magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti =
prodotti=20
  negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al =
servizio dei=20
  lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono=20
  assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle =
strutture di=20
  vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui =
all'articolo 4,=20
  comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli=20
  imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non =

  conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a =
recupero e=20
  riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la =
predetta=20
  tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela =
del=20
  territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo =
economico, sono=20
  definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilit=E0 ai =
rifiuti=20
  urbani;<BR></FONT><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(lettera cos=EC=20
  modificata dall'articolo 2, comma 26, d.lgs. n. 4 del =
2008)</I></FONT><FONT=20
  face=3DTahoma size=3D2><BR>f) l'adozione di un modello uniforme del =
certificato di=20
  avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che dovr=E0 =
indicare=20
  per ogni carico e/o conferimento la quota smaltita in relazione alla =
capacit=E0=20
  autorizzata annuale dello stesso impianto;<BR>g) la definizione dei =
metodi,=20
  delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei=20
  rifiuti;<BR>h) la determinazione dei requisiti e delle capacit=E0 =
tecniche e=20
  finanziarie per l'esercizio delle attivit=E0 di gestione dei rifiuti, =
ivi=20
  compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie =
finanziarie a=20
  favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei =
soggetti=20
  sottoposti all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la =

  modalit=E0 di cui al comma 9 dello stesso articolo;<BR>i) la =
riorganizzazione e=20
  la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;<BR>l) la definizione del =
modello=20
  e dei contenuti del formulario di cui all'articolo 193 e la =
regolamentazione=20
  del trasporto dei rifiuti, ivi inclusa l'individuazione delle =
tipologie di=20
  rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche =
devono=20
  essere trasportati con modalit=E0 ferroviaria;<BR>m) l'individuazione =
delle=20
  tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali =
ed=20
  economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;<BR>n) =
l'adozione=20
  di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 190 e la =
definizione=20
  delle modalit=E0 di tenuta dello stesso, nonch=E9 l'individuazione =
degli eventuali=20
  documenti sostitutivi del registro stesso;<BR>o) l'individuazione dei =
rifiuti=20
  elettrici ed elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera =
a);<BR>p)=20
  l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente =
decreto;<BR>q)=20
  l'adozione delle norme tecniche, delle modalit=E0 e delle condizioni =
di utilizzo=20
  del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare =
riferimento=20
  all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge 19 =
ottobre=20
  1984, n. 748, e del prodotto di qualit=E0 ottenuto mediante =
compostaggio da=20
  rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta =
differenziata;<BR>r)=20
  l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in =
conformit=E0=20
  alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle =
convenzioni=20
  internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro =
dell'ambiente e=20
  della tutela del territorio su proposta dell'autorit=E0 marittima =
nella cui zona=20
  di competenza si trova il porto pi=F9 vicino al luogo dove deve essere =

  effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la =
nave con il=20
  carico di rifiuti da smaltire;<BR>s) l'individuazione della misura =
delle=20
  sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da =
Universit=E0 o=20
  Istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati =
allo=20
  stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di =
accumulatori al=20
  fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di =
evitare danni=20
  alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, =
tenuto conto=20
  della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del =
rischio=20
  di sversamento connesso alla tipologia dell'attivit=E0 =
esercitata;<BR>s-bis)=20
  l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie =
ed=20
  anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente =
decreto, di=20
  semplificazioni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela =
del=20
  territorio e del mare da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in =
vigore=20
  della presente disciplina in materia di adempimenti amministrativi per =
la=20
  raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati =
al=20
  recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che =
originano i=20
  rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono =
attivit=E0 di=20
  istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni =
stessi o ad=20
  impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, =
R3, R4,=20
  R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente=20
  decreto.<BR></FONT><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(lettera=20
  aggiunta dall'articolo 2, comma 26, d.lgs. n. 4 del=20
2008)</I></FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Salvo che non sia diversamente =
disposto dalla=20
parte quarta del presente decreto, le funzioni di cui ai comma 1 sono =
esercitate=20
ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri =
delle=20
attivit=E0 produttive, della salute e dell'interno, sentite la =
Conferenza=20
Stato-regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di=20
Bolzano.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Salvo che non sia diversamente =
disposto dalla=20
parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di =
cui al=20
comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge =
23 agosto=20
1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del=20
territorio, di concerto con i Ministri delle attivit=E0 produttive, =
della salute e=20
dell'interno, nonch=E9, quando le predette norme riguardino i rifiuti =
agricoli ed=20
il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri =
delle=20
politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei=20
trasporti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Fatto salvo quanto previsto dal =
decreto=20
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e=20
dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in =
materia di=20
rifiuti nonch=E9 della repressione dei traffici illeciti e degli =
smaltimenti=20
illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente=20
(C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; pu=F2 altres=EC =
intervenire il=20
Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e =
la=20
Polizia di Stato.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D196>196</A>. Competenze =
delle=20
regioni</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Sono di competenza delle regioni, nel =
rispetto=20
dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del =
presente=20
decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) la predisposizione, l'adozione e=20
  l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorit=E0 =
d'ambito, dei=20
  piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo =
199;<BR>b) la=20
  regolamentazione delle attivit=E0 di gestione dei rifiuti, ivi =
compresa la=20
  raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo =
un=20
  criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare =
e degli=20
  scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di =
umidit=E0 dai=20
  restanti rifiuti;<BR>c) l'elaborazione, l'approvazione e =
l'aggiornamento dei=20
  piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;<BR>d)=20
  l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei =
rifiuti,=20
  anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti =
esistenti,=20
  fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, =
lettera=20
  f);<BR>e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di =
smaltimento e di=20
  recupero dei rifiuti, anche pericolosi;<BR>f) le attivit=E0 in materia =
di=20
  spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n. =
259/93 del=20
  1=B0 febbraio 1993 attribuisce alle autorit=E0 competenti di =
spedizione e di=20
  destinazione;<BR>g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida =
generali=20
  di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti =
territoriali=20
  ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilali;<BR>h) la =
redazione=20
  di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione =
dei=20
  progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonch=E9 =
l'individuazione delle=20
  tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di =
quanto=20
  previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r):<BR>i) la promozione =
della=20
  gestione integrata dei rifiuti;<BR>l) l'incentivazione alla riduzione =
della=20
  produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;<BR>m) la =
specificazione=20
  dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui =
agli=20
  articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai =
sensi=20
  dell'articolo 195, comma 2, lettera b);<BR>n) la definizione di =
criteri per=20
  l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla=20
  localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei =
rifiuti, nel=20
  rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, =
lettera=20
  p);<BR>o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o =

  impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto =
delle norme=20
  tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni =

  speciali per rifiuti di tipo particolare;<BR>p) l'adozione, sulla base =
di=20
  metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del =
Ministro=20
  dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i =
Ministri delle=20
  attivit=E0 produttive e della salute, sentito il Ministro per gli =
affari=20
  regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in =
vigore=20
  della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti =

  affinch=E9 gli enti pubblici e le societ=E0 a prevalente capitale =
pubblico, anche=20
  di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di =
manufatti e=20
  beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti =
ottenuti da=20
  materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno =
medesimo. A=20
  tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di =
selezione per=20
  l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parit=E0 degli =
altri=20
  requisiti e condizioni. Sino all'emanazione del predetto decreto =
continuano ad=20
  applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro =
dell'ambiente e=20
  della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e successive =
circolari di=20
  attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali=20
  esistenti.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Per l'esercizio delle funzioni di cui =
al comma 1=20
le regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione=20
dell'ambiente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Le regioni privilegiano la =
realizzazione di=20
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali,=20
compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando =
le=20
iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle=20
discariche.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D197>197</A>. Competenze =
delle=20
province</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. In attuazione dell'articolo 19 del =
decreto=20
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea =
generale le=20
funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione =
del=20
recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da =
esercitarsi=20
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a =
legislazione=20
vigente, ed in particolare:<BR></FONT><FONT face=3DCalibri =
color=3D#ff0000=20
size=3D2><I>(comma cos=EC modificato dall'articolo 2, comma 27, d.lgs. =
n. 4 del=20
2008)</I></FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) il controllo e la verifica degli =
interventi di=20
  bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;<BR>b) il controllo =
periodico=20
  su tutte le attivit=E0 di gestione, di intermediazione e di commercio =
dei=20
  rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle =
disposizioni di=20
  cui alla parte quarta del presente decreto;<BR>c) la verifica ed il =
controllo=20
  dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure =
semplificate, con le=20
  modalit=E0 di cui agli articoli 214, 215, e 216;<BR>d) =
l'individuazione, sulla=20
  base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui=20
  all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. =
267, ove=20
  gi=E0 adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, =
lettere d)=20
  e h), nonch=E9 sentiti l'Autorit=E0 d'ambito ed i comuni, delle zone =
idonee alla=20
  localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonch=E9 =
delle zone=20
  non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di =
smaltimento dei=20
  rifiuti.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Ai fini dell'esercizio delle proprie =
funzioni le=20
province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi=20
pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione =
dell'ambiente=20
(ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, =
fermo=20
restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di =
procedure=20
semplificate.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Gli addetti al controllo sono =
autorizzati ad=20
effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di=20
stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attivit=E0 =
di=20
gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non pu=F2 essere opposto =
agli addetti=20
al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della =
riservatezza ai=20
sensi della normativa vigente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Il personale appartenente al Comando =
carabinieri=20
tutela ambiente (C.C.T.A.) =E8 autorizzato ad effettuare le ispezioni e =
le=20
verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui=20
all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del =
Ministero=20
dell'ambiente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Nell'ambito delle competenze di cui =
al comma 1,=20
le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli =
stabilimenti e le=20
imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, =
che=20
vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attivit=E0 =
sottoposte alle=20
procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i =
controlli=20
concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi =
riguardino, in=20
primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Restano ferme le altre disposizioni =
vigenti in=20
materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni =
speciali.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D198>198</A>. Competenze dei =

comuni</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I comuni concorrono, nell'ambito =
delle attivit=E0=20
svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo =
200 e=20
con le modalit=E0 ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed =
assimilati.=20
Sino all'inizio delle attivit=E0 del soggetto aggiudicatario della gara =
ad=20
evidenza pubblica indetta dall'Autorit=E0 d'ambito ai sensi =
dell'articolo 202, i=20
comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti =
assimilati=20
avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui =
all'articolo=20
113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. I comuni concorrono a disciplinare la =
gestione=20
dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei =
principi di=20
trasparenza, efficienza, efficacia ed economicit=E0 e in coerenza con i =
piani=20
d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in=20
particolare:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) le misure per assicurare la tutela=20
  igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti =
urbani;<BR>b)=20
  le modalit=E0 del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti =
urbani;<BR>c) le=20
  modalit=E0 del conferimento, della raccolta differenziata e del =
trasporto dei=20
  rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta =
gestione delle=20
  diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli =
stessi;<BR>d) le=20
  norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti =
urbani=20
  pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui =
all'articolo=20
  184, comma 2, lettera f);<BR>e) le misure necessarie ad ottimizzare le =
forme=20
  di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di =
imballaggio in=20
  sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da =

  rispettare;<BR>f) le modalit=E0 di esecuzione della pesata dei rifiuti =
urbani=20
  prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;<BR>g) =
l'assimilazione, per=20
  qualit=E0 e quantit=E0, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti =
urbani,=20
  secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme =
restando=20
  le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e=20
d).</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. I comuni sono tenuti a fornire alla =
regione, alla=20
prov=ECncia ed alle Autorit=E0 d'ambito tutte le informazioni sulla =
gestione dei=20
rifiuti urbani da esse richieste.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. I comuni sono altres=EC tenuti ad =
esprimere il=20
proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei =
siti=20
inquinati rilasciata dalle regioni.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo III - Servizio di gestione =
integrata dei=20
rifiuti</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>199. Piani regionali</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le regioni, sentite le province, i =
comuni e, per=20
quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorit=E0 d'ambito di cui =
all'articolo 201,=20
nel rispetto dei princ=ECpi e delle finalit=E0 di cui agli articoli 177, =
178, 179,=20
180, 181 e 182 ed in conformit=E0 ai criteri generali stabiliti =
dall'articolo 195,=20
comma 1, lettera m) ed a quelli previsti dal presente articolo, =
predispongono=20
piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata =
pubblicit=E0 e la=20
massima partecipazione dei cittadini, ai sensi della legge 7 agosto =
1990, n.=20
241.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. I piani regionali di gestione dei =
rifiuti=20
prevedono misure tese alla riduzione delle quantit=E0, dei volumi e =
della=20
pericolosit=E0 dei rifiuti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. I piani regionali di gestione dei =
rifiuti=20
prevedono inoltre:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) le condizioni ed i criteri tecnici =
in base ai=20
  quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli =
impianti per la=20
  gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere=20
  localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;<BR>b) la=20
  tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero =
dei=20
  rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto =
dell'obiettivo di=20
  assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno =
degli=20
  ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonch=E9 =
dell'offerta di=20
  smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;<BR>c) la=20
  delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul =
territorio=20
  regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, =
comma 1,=20
  lettera m);<BR>d) il complesso delle attivit=E0 e dei fabbisogni degli =
impianti=20
  necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri =
di=20
  trasparenza, efficacia, efficienza, economicit=E0 e autosufficienza =
della=20
  gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno =
degli=20
  ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonch=E9 ad =
assicurare lo=20
  smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di =
produzione al=20
  fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;<BR>e) =
la=20
  promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali =

  attraverso una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo =
per gli=20
  ambiti pi=F9 meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a =
legislazione=20
  vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni =
possono=20
  costituire nei propri bilanci un apposito fondo;<BR>f) le prescrizioni =
contro=20
  l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di =
rifiuti=20
  civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualit=E0 =
dei corpi=20
  idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto delle prescrizioni =
dettate ai=20
  sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera f);<BR>g) la stima dei costi =
delle=20
  operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;<BR>h) i =
criteri=20
  per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee =
alla=20
  localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti =
nonch=E9 per=20
  l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei =
rifiuti,=20
  nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, =
lettera=20
  p);<BR>i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti =
ed a=20
  favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei =
rifiuti;<BR>l) le=20
  iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e =
di=20
  energia;<BR>m) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della=20
  raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani:<BR>n) =
i tipi,=20
  le quantit=E0 e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, =
suddivisi per=20
  singolo ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti=20
  urbani;<BR>o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di =
cui=20
  all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per =
rifiuti di=20
  tipo particolare, comprese quelle di cui all'articolo 225, comma =
6;<BR>p) i=20
  requisiti tecnici generali relativi alle attivit=E0 di gestione dei =
rifiuti nel=20
  rispetto della normativa nazionale e =
comunitaria.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Il piano regionale di gestione dei =
rifiuti =E8=20
coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza =
regionale=20
previsti dalla normativa vigente, ove adottati.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Costituiscono parte integrante del =
piano=20
regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono=20
prevedere:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) l'ordine di priorit=E0 degli =
interventi, basato=20
  su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Agenzia per =
la=20
  protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);<BR>b)=20
  l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche =
generali degli=20
  inquinamenti presenti;<BR>c) le modalit=E0 degli interventi di =
bonifica e=20
  risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di=20
  materiali provenienti da attivit=E0 di recupero di rifiuti =
urbani;<BR>d) la=20
  stima degli oneri finanziari;<BR>e) le modalit=E0 di smaltimento dei =
materiali=20
  da asportare.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. L'approvazione del piano regionale o =
il suo=20
adeguamento =E8 requisito necessario per accedere ai finanziamenti=20
nazionali.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. La regione approva o adegua il piano =
entro due=20
anni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente =
decreto;=20
nel frattempo, restano in vigore i piani regionali vigenti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. In caso di inutile decorso del =
termine di cui al=20
comma 7 e di accertata inattivit=E0, il Ministro dell'ambiente e tutela =
del=20
territorio diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un =
congruo=20
termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via =
sostitutiva, i=20
provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione del piano=20
regionale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Qualora le autorit=E0 competenti non =
realizzino gli=20
interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalit=E0 =
stabiliti=20
e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione =
del piano=20
medesimo, il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio diffida le =
autorit=E0=20
inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a centottanta =
giorni.=20
Decorso inutilmente detto termine, il Ministro pu=F2 adottare, in via =
sostitutiva,=20
tutti i provvedimenti necessari e idonei per l'attuazione degli =
interventi=20
contenuti nel piano. A tal fine pu=F2 avvalersi anche di commissari"ad=20
acta".</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. I provvedimenti di cui al comma 9 =
possono=20
riguardare interventi finalizzati a:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) attuare la raccolta differenziata =
dei=20
  rifiuti;<BR>b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio =
degli=20
  imballaggi conferiti al servizio pubblico;<BR>c) favorire operazioni =
di=20
  trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero =
degli=20
  stessi;<BR>d) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per =
il=20
  recupero dei rifiuti solidi urbani.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11. Le regioni, sentite le province =
interessate,=20
d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalit=E0 di cui alla parte =
quarta del=20
presente decreto provvedono all'aggiornamento del piano nonch=E9 alla=20
programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformit=E0 =
alle=20
procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa=20
vigente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>12. Sulla base di appositi accordi di =
programma=20
stipulati con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, =
di=20
concerto con il Ministro delle attivit=E0 produttive, d'intesa con la =
regione=20
interessata, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 214 e =
216, la=20
costruzione e l'esercizio, oppure il solo esercizio, all'interno di =
insediamenti=20
industriali esistenti, di impianti per il recupero di rifiuti urbani non =

previsti dal piano regionale, qualora ricorrano le seguenti=20
condizioni:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) siano riciclati e recuperati come =
materia prima=20
  rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto =
da=20
  rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;<BR>b) siano =
rispettate=20
  le norme tecniche di cui agli articoli 214 e 216;<BR>c) siano =
utilizzate le=20
  migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;<BR>d) sia garantita una=20
  diminuzione delle emissioni inquinanti.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>200. Organizzazione territoriale del =
servizio di=20
gestione integrata dei rifiuti urbani</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. La gestione dei rifiuti urbani =E8 =
organizzata=20
sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati =
ATO,=20
delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto =
delle linee=20
guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo =
i=20
seguenti criteri:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) superamento della frammentazione =
delle gestioni=20
  attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;<BR>b) =
conseguimento=20
  di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri =
fisici,=20
  demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni=20
  politico-amministrative;<BR>c) adeguata valutazione del sistema =
stradale e=20
  ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti =
all'interno=20
  dell'ATO;<BR>d) valorizzazione di esigenze comuni e affinit=E0 nella =
produzione=20
  e gestione dei rifiuti;<BR>e) ricognizione di impianti di gestione di =
rifiuti=20
  gi=E0 realizzati e funzionanti;<BR>f) considerazione delle precedenti=20
  delimitazioni affinch=E9 i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo =
sulla=20
  base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed=20
economicit=E0.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le regioni, sentite le province ed i =
comuni=20
interessati, nell'ambito delle attivit=E0 di programmazione e di =
pianificazione di=20
loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in =
vigore=20
della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione =
degli=20
ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui =
all'articolo=20
195, comma 1, lettera m). Il provvedimento =E8 comunicato alle province =
ed ai=20
comuni interessati.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Le regioni interessate, d'intesa tra =
loro,=20
delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o =
pi=F9=20
regioni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Le regioni disciplinano il controllo, =
anche in=20
forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della =
funzionalit=E0=20
dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni =
previsti=20
dalle relative autorizzazioni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Le citt=E0 o gli agglomerati di =
comuni, di=20
dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere =

suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. I singoli comuni entro trenta giorni =
dalla=20
comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e =
documentate=20
richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito =
territoriale e di=20
spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di=20
assegnazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Le regioni possono adottare modelli =
alternativi o=20
in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove =
predispongano un=20
piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto =
agli=20
obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare=20
riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in =
materia, allo=20
Stato ai sensi dell'articolo 195.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D201>201</A>. Disciplina del =
servizio di=20
gestione integrata dei rifiuti urbani</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Al fine dell'organizzazione del =
servizio di=20
gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome =
di=20
Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata =
in=20
vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e =
i modi=20
della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito =
ottimale,=20
prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorit=E0 d'ambito di cui al =
comma 2,=20
alle quali =E8 demandata, nel rispetto del principio di coordinamento =
con le=20
competenze delle altre amminstrazioni pubbliche, l'organizzazione, =
l'affidamento=20
e il controllo del servizio di gestione integrata dei =
rifiuti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. L'Autorit=E0 d'ambito =E8 una =
struttura dotata di=20
personalit=E0 giuridica costituita in ciascun ambito territoriale =
ottimale=20
delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali =
partecipano=20
obbligatoriamente ed alla quale =E8 trasferito l'esercizio delle loro =
competenze=20
in materia di gestione integrata dei rifiuti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. L'Autorit=E0 d'ambito organizza il =
servizio e=20
determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo =
criteri=20
di efficienza, di efficacia, di economicit=E0 e di trasparenza; a tal =
fine adotta=20
un apposito piano d'ambito in conformit=E0 a quanto previsto =
dall'articolo 203,=20
comma 3.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Per la gestione ed erogazione del =
servizio di=20
gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati=20
dall'Autorit=E0 d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e =
nel rispetto=20
della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le =
seguenti=20
attivit=E0:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) la realizzazione, gestione ed =
erogazione=20
  dell'intero servizio, comprensivo delle attivit=E0 di gestione e =
realizzazione=20
  degli impianti;<BR>b) la raccolta, raccolta differenziata, =
commercializzazione=20
  e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti =

  all'interno dell'ATO.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. In ogni ambito:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) =E8 raggiunta, nell'arco di cinque =
anni dalla sua=20
  costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno,=20
  attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti =
pubblici e=20
  privati;<BR>b) =E8 garantita la presenza di almeno un impianto di =
trattamento a=20
  tecnologia complessa, compresa una discarica di=20
servizio.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. La durata della gestione da parte dei =
soggetti=20
affidatari, non inferiore a quindici anni, =E8 disciplinata dalle =
regioni in modo=20
da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed =

economicit=E0.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D202>202</A>. Affidamento =
del=20
servizio</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. L'Autorit=E0 d'ambito aggiudica il =
servizio di=20
gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai =
principi e=20
dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di=20
affidamento dei servizi pubblici locali, in conformit=E0 ai criteri di =
cui all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2000_0267.htm#113=
">articolo=20
113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</A>, =
nonch=E9 con=20
riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, =
tenuto conto=20
delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze =
specifiche dei=20
concorrenti, secondo modalit=E0 e termini definiti con decreto dal =
Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle =
competenze=20
regionali in materia.<BR></FONT><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000=20
size=3D2>(comma cos=EC modificato dall'articolo 2, comma 28, d.lgs. n. 4 =
del=20
2008)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. I soggetti partecipanti alla gara =
devono=20
formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata =
all'offerta,=20
proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantit=E0 =
di rifiuti=20
da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un =
proprio=20
piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento =
di=20
obiettivi autonomamente definiti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Nella valutazione delle proposte si =
terr=E0 conto,=20
in particolare, del peso che graver=E0 sull'utente sia in termini =
economici, sia=20
di complessit=E0 delle operazioni a suo carico.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Gli impianti e le altre dotazioni =
patrimoniali di=20
propriet=E0 degli enti locali gi=E0 esistenti al momento =
dell'assegnazione del=20
servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo=20
servizio.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. I nuovi impianti vengono realizzati =
dal soggetto=20
affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2000_0267.htm#113=
">articolo=20
113, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</A>, =
ove sia in=20
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il =
ricorso=20
alle procedure di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero =
secondo lo=20
schema della finanza di progetto di cui agli articoli 37-bis e seguenti =
della=20
predetta legge n. 109 del 1994 <FONT color=3D#ff0000><I>(ora <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#153=
">articoli=20
153 e seguenti del d.lgs. n. 163 del 2006</A>)</I></FONT>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Il personale che, alla data del 31 =
dicembre 2005=20
o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga =
alle=20
amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e =
alle=20
imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi =
comunali=20
per la gestione dei rifiuti sar=E0 soggetto, ferma restando la =
risoluzione del=20
rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore =
del=20
servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni=20
contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio =
di=20
dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili =
e di=20
imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato =
dei=20
rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0165.htm#31"=
>articolo=20
31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</A>, la disciplina del=20
trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice=20
civile.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D203>203</A>. Schema tipo di =
contratto di=20
servizio</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I rapporti tra le Autorit=E0 d'ambito =
e i soggetti=20
affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di =
servizio, da=20
allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato =
dalle=20
regioni in conformit=E0 ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo =
195,=20
comma 1, lettere m), n) ed o).</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Lo schema tipo prevede:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) il regime giuridico prescelto per =
la gestione=20
  del servizio;<BR>b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio=20
  economico-finanziario della gestione;<BR>c) la durata =
dell'affidamento,=20
  comunque non inferiore a quindici anni;<BR>d) i criteri per definire =
il piano=20
  economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;<BR>e) le =

  modalit=E0 di controllo del corretto esercizio del servizio;<BR>f) i =
principi e=20
  le regole generali relativi alle attivit=E0 ed alle tipologie di =
controllo, in=20
  relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalit=E0, =
i termini=20
  e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche =
delle=20
  strutture organizzative all'uopo preposte;<BR>g) gli obblighi di =
comunicazione=20
  e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le =
relative=20
  sanzioni;<BR>h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le=20
  condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, =
diversificate=20
  a seconda della tipologia di controllo;<BR>i) il livello di efficienza =
e di=20
  affidabilit=E0 del servizio da assicurare all'utenza, anche con =
riferimento alla=20
  manutenzione degli impianti;<BR>l) la facolt=E0 di riscatto secondo i =
principi=20
  di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con d.P.R. 4 =
ottobre=20
  1986, n. 902;<BR>m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli =
impianti e=20
  delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del =
servizio in=20
  condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;<BR>n) =
idonee=20
  garanzie finanziarie e assicurative;<BR>o) i criteri e le modalit=E0 =
di=20
  applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro=20
  aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di =
utenze;<BR>p)=20
  l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da =
amministrazioni=20
  pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, =
del=20
  contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene =
ambientale,=20
  stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente pi=F9 =
rappresentative,=20
  anche in conformit=E0 a quanto previsto dalla normativa in materia =
attualmente=20
  vigente.<BR></FONT><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2>(lettera=20
  aggiunta dall'articolo 2, comma 28-bis, d.lgs. n. 4 del=20
2008)</FONT></I></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Ai fini della definizione dei =
contenuti dello=20
schema tipo di cui al comma 2, le Autorit=E0 d'ambito operano la =
ricognizione=20
delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla regione i relativi =
dati. Le=20
Autorit=E0 d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure =
e le=20
modalit=E0, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli =
obiettivi=20
previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano, sulla =
base dei=20
criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito =
comprensivo=20
di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano =
finanziario=20
e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario =
indica,=20
in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonch=E9 i =
proventi=20
derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo=20
considerato.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D204>204</A>. Gestioni=20
esistenti</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I soggetti che esercitano il =
servizio, anche in=20
economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente =

decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione =
del=20
servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorit=E0=20
d'ambito.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. In relazione alla scadenza del =
termine di cui al=20
<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2000_0267.htm#113=
">comma=20
15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. =
267</A>,=20
l'Autorit=E0 d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle =
disposizioni=20
di cui alla parte quarta del presente decreto, entro nove mesi =
dall'entrata in=20
vigore della medesima parte quarta.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Qualora l'Autorit=E0 d'ambito non =
provveda agli=20
adempimenti di cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, il =
Presidente della=20
Giunta regionale esercita, dandone comunicazione al Ministro =
dell'ambiente e=20
della tutela del territorio e all'Autorit=E0 di vigilanza sulle risorse =
idriche e=20
sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta" =
che avvia=20
entro quarantacinque giorni le procedure di affidamento, determinando le =

scadenze dei singoli adempimenti procedimentali. Qualora il commissario=20
regionale non provveda nei termini cos=EC stabiliti, spettano al =
Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio i poteri sostitutivi =
preordinati al=20
completamento della procedura di affidamento.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Alla scadenza, ovvero alla anticipata =

risoluzione, delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti =
delle=20
imprese gi=E0 concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente =
locale=20
concedente nei limiti e secondo le modalit=E0 previste dalle rispettive=20
convenzioni di affidamento.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D205>205</A>. Misure per =
incrementare la=20
raccolta differenziata</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. In ogni ambito territoriale ottimale =
deve essere=20
assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle =
seguenti=20
percentuali minime di rifiuti prodotti:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) almeno il trentacinque per cento =
entro il 31=20
  dicembre 2006;<BR>b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 =
dicembre=20
  2008;<BR>c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre=20
  2012.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. </FONT><I><FONT face=3DCalibri =
color=3D#ff0000=20
size=3D2>(comma soppresso dall'articolo 2, comma 28-ter, d.lgs. n. 4 del =

2008)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Nel caso in cui a livello di ambito =
territoriale=20
ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente =

articolo, =E8 applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di =

conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorit=E0 d'ambito, =
istituito=20
dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne=20
ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non =
abbiano=20
raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di =
raccolta=20
differenziata raggiunte nei singoli comuni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Con decreto del Ministro =
dell'ambiente e della=20
tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivit=E0 =
produttive=20
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo B del decreto=20
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i =
criteri=20
di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonch=E9 la nuova=20
determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, =
comma 29,=20
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento =
degli=20
obiettivi di cui ai commi 1 e 2.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Sino all'emanazione del decreto di =
cui al comma 4=20
continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, =
commi da=20
24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Le regioni tramite apposita legge, e =
previa=20
intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, =
possono=20
indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D206>206</A>. Accordi, =
contratti di=20
programma, incentivi<BR></FONT></B><I><FONT face=3DCalibri =
color=3D#ff0000=20
size=3D2>(articolo cos=EC sostituito dall'articolo 2, comma 29, d.lgs. =
n. 4 del=20
2008)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Nel rispetto dei principi e degli =
obiettivi=20
stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente =
decreto al=20
fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle =
procedure,=20
con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro =
dell'ambiente e=20
della tutela del territorio e del mare e le altre autorit=E0 competenti =
possono=20
stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, =
con=20
imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di =
categoria.=20
Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto: </FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) l'attuazione di specifici piani di =
settore di=20
  riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; <BR>b) la=20
  sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi =

  produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o =
ridurre=20
  la produzione dei rifiuti e la loro pericolosit=E0 e ad ottimizzare il =
recupero=20
  dei rifiuti; c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per =
favorire=20
  metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti =
e=20
  comunque riciclabili; <BR>d) le modifiche del ciclo produttivo e la=20
  riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo; =
<BR>e) la=20
  sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati,=20
  confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantit=E0 e =
la=20
  pericolosit=E0 dei rifiuti e i rischi di inquinamento;<BR>f) la =
sperimentazione,=20
  la promozione e l'attuazione di attivit=E0 di riutilizzo, riciclaggio =
e recupero=20
  di rifiuti; <BR>g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il =
riciclaggio=20
  dei rifiuti nell'impianto di produzione; <BR>h) lo sviluppo di =
tecniche=20
  appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e =
delle=20
  sostanze pericolose contenute nei rifiuti; i) l'impiego da parte dei =
soggetti=20
  economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla =
raccolta=20
  differenziata dei rifiuti urbani;<BR>l) l'impiego di sistemi di =
controllo del=20
  recupero e della riduzione di rifiuti. </FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio e del mare pu=F2 altres=EC stipulare appositi accordi e =
contratti di=20
programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di =
categoria=20
per: </FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) promuovere e favorire l'utilizzo =
dei sistemi di=20
  certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del=20
  Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001; <BR>b) attuare =
programmi=20
  di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilit=E0 =
ai fini del=20
  riutilizzo, del riciclaggio e del recupero. </FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Gli accordi e i contratti di =
programma di cui al=20
presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa =
comunitaria e=20
alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e =
modificare norme=20
tecniche e secondarie solo in conformit=E0 con quanto previsto dalla =
normativa=20
nazionale primaria. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Con decreto del Ministro =
dell'ambiente e della=20
tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello =
sviluppo=20
economico e dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse=20
finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni =
legislative di=20
finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi =
1 e 2 e=20
sono fissate le modalit=E0 di stipula dei medesimi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Ai sensi della comunicazione 2002/412 =
del 17=20
luglio 2002 della Commissione delle Comunit=E0 europee =E8 inoltre =
possibile=20
concludere accordi ambientali che la Commissione pu=F2 utilizzare =
nell'ambito=20
della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento =
dei=20
medesimi accordi, oppure della coregolamentazione, intesa come =
proposizione al=20
legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D206-bis>206-bis</A>. =
Accordi, contratti=20
di programma, incentivi<BR></FONT></B><I><FONT face=3DCalibri =
color=3D#ff0000=20
size=3D2>(articolo introdotto dall'articolo 2, comma 29-bis, d.lgs. n. 4 =
del=20
2008)</FONT></I></P><FONT face=3DTahoma size=3D2>
<P align=3Dleft>1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui =
alla parte=20
quarta del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione =
della=20
produzione della quantit=E0 e della pericolosit=E0 dei rifiuti ed =
all'efficacia,=20
all'efficienza ed all'economicit=E0 della gestione dei rifiuti, degli =
imballaggi e=20
dei rifiuti di imballaggio, nonch=E9 alla tutela della salute pubblica e =

dell'ambiente, =E8 istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso =

denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le =
seguenti=20
funzioni: </P>
<BLOCKQUOTE>
  <P align=3Dleft>a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi =
e dei=20
  rifiuti di imballaggio; <BR>b) provvede all'elaborazione ed =
all'aggiornamento=20
  permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonch=E9 alla =
definizione=20
  ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla =
prevenzione=20
  e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee =
guida=20
  sulle modalit=E0 di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, =
efficienza e=20
  qualit=E0, per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle =
migliori=20
  tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il =
riciclo=20
  e lo smaltimento dei rifiuti;<BR>c) predispone il Programma generale =
di=20
  prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale =
imballaggi=20
  non provveda nei termini previsti;<BR>d) verifica l'attuazione del =
Programma=20
  generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi =
di=20
  recupero e di riciclaggio;<BR>e) verifica i costi di gestione dei =
rifiuti,=20
  delle diverse componenti dei costi medesimi e delle modalit=E0 di =
gestione ed=20
  effettua analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione, =
evidenziando=20
  eventuali anomalie;<BR>f) verifica livelli di qualit=E0 dei servizi =
erogati;=20
  <BR>g) predispone, un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, =
degli=20
  imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al =
Ministro=20
  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. =
</P></BLOCKQUOTE>
<P align=3Dleft>2. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti =E8 composto da =
nove membri,=20
scelti tra persone, esperte in materia di rifiuti, di elevata =
qualificazione=20
giuridico/amministrativa e tecnico/scientifica nel settore pubblico e =
privato,=20
nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con =
decreto del=20
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di =
concerto con=20
il Ministro dello sviluppo economico, di cui: </P>
<BLOCKQUOTE>
  <P align=3Dleft>a) tre designati dal Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
  territorio e del mare, di cui uno con funzione di Presidente; <BR>b) =
due=20
  designati dal Ministro dello sviluppo economico, di cui uno con =
funzioni di=20
  vice-presidente; <BR>c) uno designato dal Ministro della salute;<BR>d) =
uno=20
  designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e =
forestali; <BR>e)=20
  uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;<BR>f) uno =
designato=20
  dalla Conferenza Stato-regioni. </P></BLOCKQUOTE>
<P align=3Dleft>3. La durata in carica dei componenti dell'Osservatorio =
=E8=20
disciplinata dal d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90. Il trattamento economico =
dei=20
componenti dell'Osservatorio =E8 determinato con decreto del Ministro=20
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente =
e della=20
tutela del territorio e del mare. </P>
<P align=3Dleft>4. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni,=20
l'Osservatorio si avvale di una segreteria tecnica, costituita con =
decreto del=20
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, =
utilizzando=20
allo scopo le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a =
legislazione=20
vigente. </P>
<P align=3Dleft>5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela =
del=20
territorio e del mare da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata =
in vigore=20
del presente decreto, sono definite le modalit=E0 organizzative e di =
funzionamento=20
dell'Osservatorio, nonch=E9 gli enti e le agenzie di cui esso pu=F2 =
avvalersi. </P>
<P align=3Dleft>6. All'onere derivante dalla costituzione e dal =
funzionamento=20
dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e della Segreteria tecnica, pari =
a due=20
milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, =
provvedono,=20
tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio Nazionale=20
Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, =
comma 3,=20
lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234, 235, 236 =
nonch=E9=20
quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228. Il Ministro =
dell'ambiente e=20
della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro =
novanta=20
giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e =
successivamente entro=20
il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entit=E0 del predetto onere da =
porre in=20
capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal =
Consorzio=20
Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del =
bilancio=20
dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro =
dell'economia e=20
della finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del =
Ministero=20
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare=BB e =
conseguentemente=20
all'articolo 170, il comma 13 =E8 soppresso. </P></FONT>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>207. Autorit=E0 di vigilanza sulle =
risorse idriche=20
e sui rifiuti<BR></B></FONT><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2>(abrogato=20
dall'articolo 1, comma 5, d.lgs. n. 284 del 2006)</FONT></I></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo IV - Autorizzazioni e=20
iscrizioni</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D208>208</A>. Autorizzazione =
unica per i=20
nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei =
rifiuti<BR></FONT></B><I><FONT=20
face=3DCalibri color=3D#ff0000 size=3D2>(articolo cos=EC modificato =
dall'articolo 2,=20
comma 29-ter, d.lgs. n. 4 del 2008)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. 1 soggetti che intendono realizzare e =
gestire=20
nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche =
pericolosi, devono=20
presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, =
allegando il=20
progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista =
per la=20
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia=20
urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e =
di igiene=20
pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di =
valutazione=20
di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda =E8 =
altres=EC=20
allegata la comunicazione del progetto all'autorit=E0 competente ai =
predetti fini;=20
i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione =
della=20
pronuncia sulla compatibilit=E0 ambientale ai sensi della parte seconda =
del=20
presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Resta ferma l'applicazione della =
normativa=20
nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla =
prevenzione e=20
riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel =
campo di=20
applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto =
legislativo=20
18 febbraio 2005, n. 59.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Entro trenta giorni dal ricevimento =
della domanda=20
di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento =
e=20
convoca apposita conferenza di servizi cui partecipano i responsabili =
degli=20
uffici regionali competenti e i rappresentanti delle Autorit=E0 d'ambito =
e degli=20
enti locali interessati. Alla conferenza =E8 invitato a partecipare, con =
preavviso=20
di almeno venti giorni, anche il richiedente l'autorizzazione o un suo=20
rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e =
chiarimenti. La=20
documentazione di cui al comma 1 =E8 inviata ai componenti della =
conferenza di=20
servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione; in =
caso di=20
decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una =
adeguata ed=20
analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel =
corso=20
della conferenza.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Entro novanta giorni dalla sua =
convocazione, la=20
Conferenza di servizi:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) procede alla valutazione dei =
progetti;<BR>b)=20
  acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilit=E0 =
del=20
  progetto con le esigenze ambientali e territoriali;<BR>c) acquisisce, =
ove=20
  previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilit=E0=20
  ambientale;<BR>d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti =
alla=20
  regione.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Per l'istruttoria tecnica della =
domanda le=20
regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione=20
dell'ambiente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Entro trenta giorni dal ricevimento =
delle=20
conclusioni della conferenza di servizi e sulla base delle risultanze =
della=20
stessa, la regione, in caso di valutazione positiva, approva il progetto =
e=20
autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione=20
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni =
di=20
organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, =
variante=20
allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica =
utilit=E0,=20
urgenza ed indifferibilit=E0 dei lavori.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Nel caso in cui il progetto riguardi =
aree=20
vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si =
applicano=20
le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di=20
autorizzazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. L'istruttoria si conclude entro =
centocinquanta=20
giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il =
rilascio=20
dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della =
stessa.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. I termini di cui al comma 8 sono =
interrotti, per=20
una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal =
responsabile del=20
procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal =
ricevimento=20
degli elementi forniti dall'interessato.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. Ove l'autorit=E0 competente non =
provveda a=20
concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i =
termini=20
previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui =
all'articolo 5 del=20
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11. L'autorizzazione individua le =
condizioni e le=20
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui=20
all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti =
da smaltire=20
  o da recuperare;<BR>b) i requisiti tecnici con particolare riferimento =
alla=20
  compatibilit=E0 del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai=20
  quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformit=E0 dell'impianto al =
progetto=20
  approvato;<BR>c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed =
igiene=20
  ambientale;<BR>d) la localizzazione dell'impianto da =
autorizzare;<BR>e) il=20
  metodo di trattamento e di recupero;<BR>f) le prescrizioni per le =
operazioni=20
  di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del =
sito;<BR>g) le=20
  garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al =
momento=20
  dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; a tal fine, le =
garanzie=20
  finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase =
successiva alla=20
  sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto =

  dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;<BR>h) =
la data=20
  di scadenza dell'autorizzazione, in conformit=E0 con quanto previsto =
al comma=20
  12;<BR>i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di =
trattamento=20
  termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero=20
energetico.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>12. L'autorizzazione di cui al comma 1 =
=E8 concessa=20
per un periodo di dieci anni ed =E8 rinnovabile. A tale fine, almeno =
centottanta=20
giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata =
apposita=20
domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione =
stessa.=20
In ogni caso l'attivit=E0 pu=F2 essere proseguita fino alla decisione =
espressa,=20
previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni=20
dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di =
scadenza e=20
dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di =
criticit=E0=20
ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie=20
disponibili.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>13. Ferma restando l'applicazione delle =
norme=20
sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente =
decreto, in=20
caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorit=E0 =

competente procede, secondo la gravit=E0 dell'infrazione:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) alla diffida, stabilendo un termine =
entro il=20
  quale devono essere eliminate le inosservanze; <BR>b) alla diffida e=20
  contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, =
ove si=20
  manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per =
l'ambiente;=20
  <BR>c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento =
alle=20
  prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni =
che=20
  determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per=20
  l'ambiente.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>14. Il controllo e l'autorizzazione =
delle operazioni=20
di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree =
portuali=20
sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 =
gennaio=20
1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di =
attuazione=20
della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre =

disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di =
trasporto=20
transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di =
imbarco e di=20
sbarco non pu=F2 essere rilasciata se il richiedente non dimostra di =
avere=20
ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 194 del presente=20
decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>15. Gli impianti mobili di smaltimento o =
di=20
recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione =
dei=20
fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in =
testa al=20
processo depurativo presso il quale operano, ad esclusione della sola =
riduzione=20
volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in =
via=20
definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la =
societ=E0=20
straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per =
lo=20
svolgimento delle singole campagne di attivit=E0 sul territorio =
nazionale,=20
l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione =
dell'impianto,=20
deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito =
prescelto le=20
specifiche dettagliate relative alla campagna di attivit=E0, allegando=20
l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale =
gestori=20
ambientali, nonch=E9 l'ulteriore documentazione richiesta. La regione =
pu=F2 adottare=20
prescrizioni integrative oppure pu=F2 vietare l'attivit=E0 con =
provvedimento=20
motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non =
sia=20
compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute =
pubblica.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>16. Le disposizioni di cui al presente =
articolo si=20
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore =
della=20
parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia =
completata la=20
procedura di valutazione di impatto ambientale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei =
registri di=20
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il =
divieto di=20
miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente =
articolo non=20
si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle =
condizioni=20
stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m).</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>18. L'autorizzazione di cui al presente =
articolo=20
deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, =
all'Albo di=20
cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco =
nazionale,=20
accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui =
all'articolo 212,=20
comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza =
pubblica.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>19. In caso di eventi incidenti =
sull'autorizzazione,=20
questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, oltre che allo =
stesso,=20
anche all'Albo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>20. Le procedure di cui al presente =
articolo si=20
applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso =
d'opera o=20
di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti =
non=20
sono pi=F9 conformi all'autorizzazione rilasciata.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D209>209</A>. Rinnovo delle =
autorizzazioni=20
alle imprese in possesso di certificazione ambientale</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Nel rispetto delle normative =
comunitarie, in sede=20
di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle =
autorizzazioni=20
all'esercizio di un impianto, ovvero per il rinnovo dell'iscrizione =
all'Albo di=20
cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del=20
regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, =
del 19=20
marzo 2001 (Emas) ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al=20
regolamento 17 luglio 2000, n. 1980, o certificati UNI-EN ISO 14001 =
possono=20
sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al =
suddetto=20
Albo con autocertificazione resa alle autorit=E0 competenti, ai sensi =
del d.P.R.=20
28 dicembre 2000, n. 445.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. L'autocertificazione di cui al comma =
1 deve=20
essere accompagnata da una copia conforme del certificato di =
registrazione=20
ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al =

medesimo comma 1, nonch=E9 da una denuncia di prosecuzione delle =
attivit=E0,=20
attestante la conformit=E0 dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle =

prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una =
certificazione=20
dell'esperimento di prove a ci=F2 destinate, ove previste.<BR>3.=20
L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2,=20
sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, =
ovvero=20
all'esercizio delle attivit=E0 previste dalle norme di cui al comma 1 e =
ad essi si=20
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.P.R. 26 =
aprile=20
1992, n. 300. Si applicano, altres=EC, le disposizioni sanzionatone di =
cui=20
all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. L'autocertificazione e i relativi =
documenti=20
mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo =
massimo=20
di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione =
all'interessato=20
della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione =
ottenuta ai=20
sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma =
1.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Salva l'applicazione delle sanzioni =
specifiche e=20
salvo che il fatto costituisca pi=F9 grave reato, in caso di accertata =
falsit=E0=20
delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e dei relativi =
documenti,=20
si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque =
abbia=20
sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 2.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Resta ferma l'applicazione della =
normativa=20
nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla =
prevenzione e=20
riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel =
campo di=20
applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto =
legislativo=20
18 febbraio 2005, n. 59.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. I titoli abilitativi di cui al =
presente articolo=20
devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che li rilascia, =
all'Albo=20
di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco =
nazionale,=20
accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui =
all'articolo 212,=20
comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza =
pubblica.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D210>210</A>. Autorizzazioni =
in ipotesi=20
particolari</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Coloro che alla data di entrata in =
vigore della=20
parte quarta del presente decreto non abbiano ancora ottenuto =
l'autorizzazione=20
alla gestione dell'impianto, ovvero intendano, comunque, richiedere una =
modifica=20
dell'autorizzazione alla gestione di cui sono in possesso, ovvero ne =
richiedano=20
il rinnovo presentano domanda alla regione competente per territorio, =
che si=20
pronuncia entro novanta giorni dall'istanza. La procedura di cui al =
presente=20
comma si applica anche a chi intende avviare una attivit=E0 di recupero =
o di=20
smaltimento di rifiuti in un impianto gi=E0 esistente, precedentemente =
utilizzato=20
o adibito ad altre attivit=E0. Ove la nuova attivit=E0 di recupero o di =
smaltimento=20
sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale, si applicano le =
disposizioni=20
previste dalla parte seconda del presente decreto per le modifiche=20
sostanziali.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Resta ferma l'applicazione della =
normativa=20
nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla =
prevenzione e=20
riduzione integrate dell'inquinamento per gli impianti rientranti nel =
campo di=20
applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto =
legislativo=20
18 febbraio 2005, n. 59.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. L'autorizzazione individua le =
condizioni e le=20
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui=20
all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti =
da smaltire=20
  o da recuperare;<BR>b) i requisiti tecnici, con particolare =
riferimento alla=20
  compatibilit=E0 del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai=20
  quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformit=E0 dell'impianto =
alla nuova=20
  forma di gestione richiesta;<BR>c) le precauzioni da prendere in =
materia di=20
  sicurezza ed igiene ambientale;<BR>d) la localizzazione dell'impianto =
da=20
  autorizzare;<BR>e) il metodo di trattamento e di recupero;<BR>f) i =
limiti di=20
  emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei =
rifiuti,=20
  anche accompagnati da recupero energetico;<BR>g) le prescrizioni per =
le=20
  operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino =
del=20
  sito;<BR>h) le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa =
vigente, o=20
  altre equivalenti; tali garanzie sono in ogni caso ridotte del =
cinquanta per=20
  cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. =
761/2001, del=20
  Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del =
quaranta=20
  per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione =
ambientale ai=20
  sensi della norma Uni En Iso 14001;<BR>l) la data di scadenza=20
  dell'autorizzazione, in conformit=E0 a quanto previsto dall'articolo =
208, comma=20
  12.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Ferma restando l'applicazione delle =
norme=20
sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente =
decreto, in=20
caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorit=E0 =

competente procede, secondo la gravit=E0 dell'infrazione: =
<BR></FONT><I><FONT=20
face=3DCalibri color=3D#ff0000 size=3D2>(comma cos=EC sostituito =
dall'articolo 2, comma=20
29-quater, d.lgs. n. 4 del 2008)</FONT></I></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) alla diffida, stabilendo un termine =
entro il=20
  quale devono essere eliminate le inosservanze;<BR>b) alla diffida e=20
  contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, =
ove si=20
  manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per =
l'ambiente;=20
  <BR>c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento =
alle=20
  prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni =
che=20
  determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per=20
  l'ambiente..</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Le disposizioni del presente articolo =
non si=20
applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle =
condizioni di cui=20
all'articolo 183, comma 1, lettera m), che =E8 soggetto unicamente agli=20
adempimenti relativi al registro di carico e scarico di cui all'articolo =
190 ed=20
al divieto di miscelazione di cui all'articolo 187. <BR></FONT><I><FONT=20
face=3DCalibri color=3D#ff0000 size=3D2>(comma cos=EC modificato =
dall'articolo 2, comma=20
29-quater, d.lgs. n. 4 del 2008)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Per i rifiuti in aree portuali e per =
le=20
operazioni di imbarco e sbarco in caso di trasporto transfrontaliero di =
rifiuti=20
si applica quanto previsto dall'articolo 208, comma 14.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Per gli impianti mobili, di cui =
all'articolo 208,=20
comma 15, si applicano le disposizioni ivi previste.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Ove l'autorit=E0 competente non =
provveda a=20
concludere il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione =
entro i=20
termini previsti dal comma 1, si applica il potere sostitutivo di cui=20
all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Le autorizzazioni di cui al presente =
articolo=20
devono essere comunicate, a cura dell'amministrazione che li rilascia, =
all'Albo=20
di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco =
nazionale,=20
accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui =
all'articolo 212,=20
comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza =
pubblica.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>211. Autorizzazione di impianti di =
ricerca e di=20
sperimentazione</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I termini di cui agli articoli 208 e =
210 sono=20
ridotti alla met=E0 per l'autorizzazione alla realizzazione ed =
all'esercizio di=20
impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le =
seguenti=20
condizioni:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) le attivit=E0 di gestione degli =
impianti non=20
  comportino utile economico;<BR>b) gli impianti abbiano una =
potenzialit=E0 non=20
  superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate =
dall'esigenza=20
  di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che =
devono per=F2=20
  essere limitate alla durata di tali prove.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. ha durata dell'autorizzazione di cui =
al comma 1 =E8=20
di due anni, salvo proroga che pu=F2 essere concessa previa verifica =
annuale dei=20
risultati raggiunti e non pu=F2 comunque superare altri due =
anni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Qualora il progetto o la =
realizzazione=20
dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine =
di cui al=20
comma 1, l'interessato pu=F2 presentare istanza al Ministro =
dell'ambiente e della=20
tutela del territorio, che si esprime nei successivi sessanta giorni di =
concerto=20
con i Ministri delle attivit=E0 produttive e dell'istruzione, =
dell'universit=E0 e=20
della ricerca. La garanzia finanziaria in tal caso =E8 prestata a favore =
dello=20
Stato.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. In caso di rischio di agenti patogeni =
o di=20
sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario, =
l'autorizzazione=20
di cui al comma 1 =E8 rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto =
con i=20
Ministri delle attivit=E0 produttive, della salute e dell'istruzione,=20
dell'universit=E0 e della ricerca.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. L'autorizzazione di cui al presente =
articolo deve=20
essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo =
di cui=20
all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco =
nazionale,=20
accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui =
all'articolo 212,=20
comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza =
pubblica.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D212>212</A>. Albo nazionale =
gestori=20
ambientali</FONT></B></P><FONT face=3DTahoma size=3D2></FONT>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. =C8 costituito, presso il Ministero =
dell'ambiente e=20
tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito=20
denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il =

medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite =
presso le=20
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi =
di=20
regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti =
del=20
Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in =
carica=20
cinque anni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Con decreto del Ministro =
dell'ambiente e della=20
tutela del territorio sono istituite sezioni speciali del Comitato =
nazionale per=20
ogni singola attivit=E0 soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o =
maggiori=20
oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione =
e=20
competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed =E8 =
composto=20
da diciannove membri di comprovata e documentata esperienza =
tecnico-economica o=20
giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio e designati=20
rispettivamente:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) due dal Ministro dell'ambiente e =
della tutela=20
  del territorio, di cui uno con funzioni di Presidente;<BR>b) uno dal =
Ministro=20
  delle attivit=E0 produttive, con funzioni di vice-Presidente; <BR>c) =
uno dal=20
  Ministro della salute;<BR>d) uno dal Ministro dell'economia e delle =
finanze=20
  <BR>e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;<BR>f) =
uno dal=20
  Ministro dell'interno;<BR>g) tre dalle regioni;<BR>h) uno dall'Unione =
italiana=20
  delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;<BR>i) =
sei=20
  dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie =
economiche=20
  interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative della =
categoria=20
  degli autotrasportatori e due dalle associazioni che rappresentano i =
gestori=20
  dei rifiuti;<BR>l) due dalle organizzazioni sindacali maggiormente=20
  rappresentative.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Le Sezioni regionali e provinciali =
dell'Albo sono=20
istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del =
territorio e=20
sono composte:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) dal Presidente della Camera di =
commercio,=20
  industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio =
camerale=20
  all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;<BR>b) da =
un=20
  funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia =
ambientale=20
  designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di=20
  vice-Presidente;<BR>c) da un funzionario o dirigente di comprovata =
esperienza=20
  nella materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle =
province o=20
  dalla provincia autonoma;<BR>d) da un esperto di comprovata esperienza =
nella=20
  materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
  territorio;<BR>e) </FONT><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2>(lettera=20
  soppressa dall'articolo 2, comma 30, d.lgs. n. 4 del =
2008)</FONT></I><FONT=20
  face=3DTahoma size=3D2><BR>f) </FONT><I><FONT face=3DCalibri =
color=3D#ff0000=20
  size=3D2>(lettera aggiunta dall'articolo 2, comma 28-bis, d.lgs. n. 4 =
del=20
  2008)</FONT></I></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Le funzioni del Comitato nazionale e =
delle=20
Sezioni regionali dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del loro =
mandato,=20
rispettivamente dal Comitato nazionale e dalle Sezioni regionali =
dell'Albo=20
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti gi=E0 =
previsti=20
all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, =
integrati, senza=20
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai nuovi componenti =
individuati=20
ai sensi, rispettivamente, del comma 2, lettera 1), e del comma 3, =
lettere e) ed=20
f), nel rispetto di quanto previsto dal comma 16.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. L'iscrizione all'Albo =E8 requisito =
per lo=20
svolgimento delle attivit=E0 di raccolta e trasporto di rifiuti non =
pericolosi, di=20
raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di =
bonifica=20
dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti =
senza=20
detenzione dei rifiuti stessi, nonch=E9 di gestione di impianti di =
smaltimento e=20
di recupero di titolarit=E0 di terzi e di gestione di impianti mobili di =

smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'articolo =
208, comma=20
15. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le =
organizzazioni di=20
cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, =
234, 235 e=20
236, limitatamente all'attivit=E0 di intermediazione e commercio senza =
detenzione=20
di rifiuti di imballaggio, a condizione che dispongano di evidenze =
documentali o=20
contabili che svolgano funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti =

documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle =
vigenti=20
normative. Per le aziende speciali, i consorzi e le societ=E0 di =
gestione dei=20
servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,=20
l'iscrizione all'Albo =E8 effettuata mediante apposita comunicazione del =
comune o=20
del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente =
competente ed =E8=20
valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani nei medesimi=20
comuni.<BR></FONT><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2>(comma cos=EC=20
modificato dall'articolo 2, comma 31, d.lgs. n. 4 del =
2008)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. L'iscrizione deve essere rinnovata =
ogni cinque=20
anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attivit=E0 di raccolta, =
di=20
trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre =
attivit=E0=20
l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia =
stato=20
autorizzato o allo svolgimento delle attivit=E0 soggette ad =
iscrizione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Le imprese che effettuano attivit=E0 =
di raccolta e=20
trasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano attivit=E0 di =
intermediazione e=20
di commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e le imprese =
che=20
effettuano l'attivit=E0 di gestione di impianti mobili di smaltimento e =
recupero=20
dei rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello =
Stato.=20
Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese =
registrate ai=20
sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del =
Consiglio,=20
del 19 marzo 2001 (Emas), e del quarantapercento nel caso di imprese in =
possesso=20
della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso=20
14001.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8.&nbsp; Le disposizioni di cui ai commi =
5, 6 e 7=20
non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che =
effettuano=20
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, n=E9 ai =
produttori iniziali=20
di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto =
di=20
trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti =
pericolosi, a=20
condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed =
accessoria=20
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. =
Dette=20
imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e =
sono=20
iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di =
una=20
comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo =
territorialmente=20
competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi =
trenta=20
giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua =
responsabilit=E0,=20
ai sensi dell'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0241.htm#21"=
>articolo=20
21 della legge n. 241 del 1990</A>: <BR></FONT><I><FONT face=3DCalibri=20
color=3D#ff0000 size=3D2>(comma cos=EC sostituito dall'articolo 2, comma =
30, d.lgs. n.=20
4 del 2008)</FONT></I></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) la sede dell'impresa, l'attivit=E0 =
o le attivit=E0=20
  dai quali sono prodotti i rifiuti; <BR>b) le caratteristiche, la =
natura dei=20
  rifiuti prodotti; <BR>c) gli estremi identificativi e l'idoneit=E0 =
tecnica dei=20
  mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto =
delle=20
  modalit=E0 di effettuazione del trasporto medesimo; <BR>d) il =
versamento del=20
  diritto annuale di registrazione, che in fase di prima applicazione =
=E8=20
  determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed =E8 rideterminabile ai =
sensi=20
  dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile =
1998, n.=20
  406. <BR>L'impresa =E8 tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta =

  successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni delle imprese di cui al =
presente=20
  comma effettuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle =
presenti=20
  disposizioni restano valide ed efficaci.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Le imprese che effettuano attivit=E0 =
di gestione di=20
impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarit=E0 di terzi, le =
imprese=20
che effettuano le attivit=E0 di bonifica dei siti e di bonifica dei beni =

contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore =
della=20
regione territorialmente competente, nel rispetto dei criteri generali =
di cui=20
all'articolo 195, comma 2, lettera h). Tali garanzie sono ridotte del =
cinquanta=20
per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. =
761/2001,=20
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del =
quaranta=20
per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione =
ambientale ai=20
sensi della norma Uni En Iso 14001. Le garanzie di cui al presente comma =
devono=20
essere in ogni caso prestate in base alla seguente =
distinzione:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) le imprese che effettuano =
l'attivit=E0 di=20
  gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di =
titolarit=E0 di terzi=20
  devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per =
ogni=20
  impianto che viene gestito;<BR>b) le imprese che effettuano =
l'attivit=E0 di=20
  bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto devono prestare le =
garanzie=20
  finanziarie a favore della regione per ogni intervento di=20
bonifica.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. Con decreto del Ministro =
dell'ambiente e della=20
tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivit=E0 =
produttive,=20
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, =
sentito il=20
parere del Comitato nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla =
data di=20
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite =
le=20
attribuzioni e le modalit=E0 organizzative dell'Albo, i requisiti, i =
termini e le=20
modalit=E0 di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione, nonch=E9 le =
modalit=E0 e gli=20
importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore =
dello=20
Stato. Fino all'emanazione del predetto decreto, continuano ad =
applicarsi, per=20
quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro =
dell'ambiente 28=20
aprile 1998, n. 406. Il decreto di cui al presente comma si informa ai =
seguenti=20
principi:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) individuazione di requisiti per =
l'iscrizione,=20
  validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;<BR>b) =

  coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza =
con la=20
  finalit=E0 di cui alla lettera a);<BR>c) trattamento uniforme dei =
componenti=20
  delle Sezioni regionali, per garantire l'efficienza operativa;<BR>d) =
effettiva=20
  copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti =
annuali=20
  di iscrizione.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11. Con decreto del Ministro =
dell'ambiente e della=20
tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato regioni, sono fissati =
i=20
criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da =
prestare a=20
favore delle regioni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>12. </FONT><I><FONT face=3DCalibri =
color=3D#ff0000=20
size=3D2>(comma soppresso dall'articolo 2, comma 30, d.lgs. n. 4 del=20
2008)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>13. L'iscrizione all'Albo ed i =
provvedimenti di=20
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, =
nonch=E9=20
l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che =
devono=20
essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione =
regionale=20
dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in =
base alla=20
normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato =
nazionale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>14. Nelle more dell'emanazione dei =
decreti di cui al=20
presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni =
disciplinanti l'Albo=20
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti =
alla data=20
di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, =
disposizioni la=20
cui abrogazione =E8 differita al momento della pubblicazione dei =
suddetti=20
decreti.<BR></FONT><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2>(comma cos=EC=20
sostituito dall'articolo 2, comma 31, d.lgs. n. 4 del =
2008)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>15. Avverso i provvedimenti delle =
Sezioni regionali=20
dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di =
trenta=20
giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato =
nazionale=20
dell'Albo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>16. Agli oneri per il funzionamento del =
Comitato=20
nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le =
entrate=20
derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, =
secondo=20
le previsioni, anche relative alle modalit=E0 di versamento e di =
utilizzo, che=20
saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.=20
L'integrazione del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e =
provinciali=20
con i rappresentanti di cui ai commi 2, lettera 1), e 3, lettere e) ed =
f), =E8=20
subordinata all'entrata in vigore del predetto decreto. Sino =
all'emanazione del=20
citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del =
Ministro=20
dell'ambiente 20 dicembre 1993 e le disposizioni di cui al decreto del =
Ministro=20
dell'ambiente 13 dicembre 1995.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>17. La disciplina regolamentare dei casi =
in cui, ai=20
sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, =
l'esercizio di=20
un'attivit=E0 privata pu=F2 essere intrapreso sulla base della denuncia =
di inizio=20
dell'attivit=E0 non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di =

competenza dell'Albo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>18. Le imprese che effettuano attivit=E0 =
di raccolta e=20
trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi =
dell'articolo=20
216, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono=20
sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 8 e sono iscritte =
all'Albo=20
mediante l'invio di comunicazione di inizio di attivit=E0 alla Sezione =
regionale o=20
provinciale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere =

rinnovata ogni cinque anni e deve essere corredata da idonea =
documentazione=20
predisposta ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 28 aprile =
1998,=20
n. 406, nonch=E9 delle deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale =
risultino=20
i seguenti elementi:<BR></FONT><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2>(comma=20
cos=EC modificato dall'articolo 2, comma 31, d.lgs. n. 4 del =
2008)</FONT></I></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) la quantit=E0, la natura, l'origine =
e la=20
  destinazione dei rifiuti;<BR>b) la rispondenza delle caratteristiche =
tecniche=20
  e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti =
dall'Albo in=20
  relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;<BR>c) il rispetto delle=20
  condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneit=E0 =
tecnica e di=20
  capacit=E0 finanziaria.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>19. Entro dieci giorni dal ricevimento =
della=20
comunicazione di inizio di attivit=E0 le Sezioni regionali e provinciali =
prendono=20
atto dell'avventa iscrizione e inseriscono le imprese di cui al comma 18 =
in=20
appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla =
provincia=20
territorialmente competente ed all'interessato.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>20. Le imprese iscritte all'Albo con =
procedura=20
ordinaria ai sensi del comma 5 sono esentate dall'obbligo della =
comunicazione di=20
cui al comma 18 se lo svolgimento dell'attivit=E0 di raccolta e =
trasporto dei=20
rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 =
ed=20
effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non comporta =
variazioni=20
della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali =
tali=20
imprese sono iscritte.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>21. Alla comunicazione di cui al comma =
18 si=20
applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto =
1990, n.=20
241. Alle imprese che svolgono le attivit=E0 di cui al comma 18 a =
seguito di=20
comunicazione corredata da documentazione incompleta o inidonea, si =
applica il=20
disposto di cui all'articolo 256, comma 1.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>22. </FONT><I><FONT face=3DCalibri =
color=3D#ff0000=20
size=3D2>(comma soppresso dall'articolo 2, comma 30, d.lgs. n. 4 del=20
2008)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>23. Sono istituiti presso il Comitato =
nazionale i=20
registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, aggiornati =
ogni=20
trenta giorni, nei quali sono inseriti, a domanda, gli elementi =
identificativi=20
dell'impresa consultabili dagli operatori secondo le procedure fissate =
con=20
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nel =
rispetto=20
dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I =
registri=20
sono pubblici e, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della parte =
quarta del=20
presente decreto, sono resi disponibili al pubblico, senza oneri, anche =
per via=20
telematica, secondo i criteri fissati dal predetto decreto. Le =
Amministrazioni=20
autorizzanti comunicano al Comitato nazionale, subito dopo il rilascio=20
dell'autorizzazione, la ragione sociale dell'impresa autorizzata, =
l'attivit=E0 per=20
la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto =
dell'attivit=E0 di=20
gestione, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano =
ogni=20
variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della =
validit=E0=20
dell'autorizzazione stessa. Nel caso di ritardo dell'Amministrazione =
superiore a=20
trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'impresa interessata =
pu=F2=20
inoltrare copia autentica del provvedimento, anche per via telematica, =
al=20
Comitato nazionale, che ne dispone l'inserimento nei =
registri.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>24. </FONT><I><FONT face=3DCalibri =
color=3D#ff0000=20
size=3D2>(comma soppresso dall'articolo 2, comma 30, d.lgs. n. 4 del=20
2008)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>25. </FONT><I><FONT face=3DCalibri =
color=3D#ff0000=20
size=3D2>(comma soppresso dall'articolo 2, comma 30, d.lgs. n. 4 del=20
2008)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>26. Per la tenuta dei registri d=EC cui =
ai commi 22,=20
23, 24 e 25 gli interessati sono tenuti alla corresponsione di un =
diritto=20
annuale di iscrizione, per ogni tipologia di registro, pari a 50 euro,=20
rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro =
dell'ambiente=20
28 aprile 1998, n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24 e 25 sono =
versati,=20
secondo le modalit=E0 di cui al comma 16, alla competente Sezione =
regionale=20
dell'Albo, che procede a contabilizzarli separatamente e ad utilizzarli=20
integralmente per l'attuazione dei medesimi commi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>27. La tenuta dei registri di cui ai =
commi 22 e 23=20
decorre dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma =
16.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>28. Dall'attuazione del presente =
articolo non devono=20
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D213>213</A>. Autorizzazioni =
integrate=20
ambientali</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le autorizzazioni integrate =
ambientali rilasciate=20
ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituiscono =
ad ogni=20
effetto, secondo le modalit=E0 ivi previste:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) le autorizzazioni di cui al =
presente=20
  capo;<BR>b) la comunicazione di cui all'articolo 216, limitatamente =
alle=20
  attivit=E0 non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I del decreto =

  legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che, se svolte in procedura =
semplificata,=20
  sono escluse dall'autorizzazione ambientale integrata, ferma restando =
la=20
  possibilit=E0 di utilizzare successivamente le procedure semplificate =
previste=20
  dal capo V.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Al trasporto dei rifiuti di cui alla =
lista verde=20
del regolamento (CEE) 1=B0 febbraio 1993, n. 259, destinati agli =
impianti di cui=20
al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui =
agli=20
articoli 214 e 216 del presente decreto.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo V - Procedure =
semplificate</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D214>214</A>. Determinazione =
delle=20
attivit=E0 e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle =
procedure=20
semplificate</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le procedure semplificate di cui al =
presente Capo=20
devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione =
ambientale e=20
controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto =
dall'articolo 178,=20
comma 2.<BR></FONT><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2>(comma cos=EC=20
modificato dall'articolo 2, comma 32, d.lgs. n. 4 del =
2008)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Con decreti del Ministro =
dell'ambiente e della=20
tutela dei territorio di concerto con i Ministri delle attivit=E0 =
produttive,=20
della salute e, per i rifiuti agricoli e le attivit=E0 che danno vita ai =

fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, =
sono=20
adottate per ciascun tipo di attivit=E0 le norme, che fissano i tipi e =
le quantit=E0=20
di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attivi la di =
smaltimento di=20
rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di =
produzione degli=20
stessi e le attivit=E0 di recupero di cui all'Allegato C alla parte =
quarta del=20
presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli =

articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede =
all'aggiornamento=20
delle predette norme tecniche e condizioni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. </FONT><I><FONT face=3DCalibri =
color=3D#ff0000=20
size=3D2>(comma abrogato dall'articolo 2, comma 32, d.lgs. n. 4 del=20
2008)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Le norme e le condizioni di cui al =
comma 2 e le=20
procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantit=E0 di =
rifiuti ed i=20
procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non =
costituire=20
un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio =
all'ambiente. In=20
particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 =
maggio=20
2005, n. 133, per accedere alle procedure semplificate, le attivit=E0 di =

trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare =
le=20
seguenti condizioni:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) siano utilizzati combustibili da =
rifiuti urbani=20
  oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;<BR>b) i =
limiti di=20
  emissione non siano inferiori a quelli stabiliti per gli impianti di=20
  incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, =
con=20
  particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. =
133;<BR>c)=20
  sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del =
potere=20
  calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base =
annuale;<BR>d) siano=20
  rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni =
specifiche di=20
  cui agli articoli 215, comma 2, e 216, commi 1, 2 e =
3.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Sino all'emanazione dei decreti di =
cui al comma 2=20
relativamente alle attivit=E0 di recupero continuano ad applicarsi le =
disposizioni=20
di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno =
2002,=20
n. 161.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. La emanazione delle norme e delle =
condizioni di=20
cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella =
lista=20
verde di cui all'allegato II del regolamento (CEE) 1=B0 febbraio 1993, =
n.=20
259.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Per la tenuta dei registri di cui =
agli articoli=20
215, comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei controlli =
periodici,=20
l'interessato =E8 tenuto a versare alla Sezione regionale dell'Albo il =
diritto di=20
iscrizione annuale di cui all'articolo 212, comma 26.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. La costruzione di impianti che =
recuperano rifiuti=20
nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche =
di cui=20
ai commi 2 e 3 =E8 disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria =
in materia=20
di qualit=E0 dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti =
industriali.=20
L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di =
recupero=20
di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque =

sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e=20
211.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Alle denunce, alle comunicazioni e =
alle domande=20
disciplinate dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le=20
disposizioni relative alle attivit=E0 private sottoposte alla disciplina =
degli=20
articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, =
altres=EC, le=20
disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A =

condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le=20
prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 =
dell'articolo 216,=20
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere =
intraprese=20
decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivit=E0 alla=20
provincia.<BR></FONT><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2>(comma cos=EC=20
modificato dall'articolo 2, comma 32, d.lgs. n. 4 del =
2008)</FONT></I></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D215>215</A>.=20
Autosmaltimento</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. A condizione che siano rispettate le =
norme=20
tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, =
2 e 3,=20
le attivit=E0 di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel =
luogo di=20
produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta =
giorni=20
dalla comunicazione di inizio di attivit=E0 alla provincia =
territorialmente=20
competente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione=20
stessa.<BR></FONT><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2>(comma cos=EC=20
modificato dall'articolo 2, comma 33, d.lgs. n. 4 del =
2008)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le norme tecniche di cui al comma 1 =
prevedono in=20
particolare:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) il tipo, la quantit=E0 e le =
caratteristiche dei=20
  rifiuti da smaltire;<BR>b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;<BR>c) =
le=20
  condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;<BR>d) le =

  caratteristiche dell'impianto di smaltimento;<BR>e) la qualit=E0 delle =
emissioni=20
  e degli scarichi idrici nell'ambiente.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. La provincia iscrive in un apposito =
registro le=20
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivit=E0 ed entro =
il=20
termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei =
presupposti e=20
dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di =
attivit=E0, a=20
firma del legale rappresentante dell'impresa, =E8 allegata una relazione =
dalla=20
quale deve risultare:<BR></FONT><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000=20
size=3D2>(comma cos=EC modificato dall'articolo 2, comma 34, d.lgs. n. 4 =
del=20
2008)</FONT></I></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) il rispetto delle condizioni e =
delle norme=20
  tecniche specifiche di cui al comma 1;<BR>b) il rispetto delle norme =
tecniche=20
  di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa=20
  vigente.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. La provincia, qualora accerti il =
mancato rispetto=20
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con=20
provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione=20
dell'attivit=E0, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla =
normativa=20
vigente detta attivit=E0 ed i suoi effetti entro il termine e secondo le =

prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.<BR></FONT><I><FONT =
face=3DCalibri=20
color=3D#ff0000 size=3D2>(comma cos=EC modificato dall'articolo 2, comma =
35, d.lgs. n.=20
4 del 2008)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. La comunicazione di cui al comma 1 =
deve essere=20
rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale =
delle=20
operazioni di autosmaltimento.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Restano sottoposte alle disposizioni =
di cui agli=20
articoli 208, 209, 210 e 211 le attivit=E0 di autosmaltimento di rifiuti =

pericolosi e la discarica di rifiuti.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D216>216</A>. Operazioni di=20
recupero</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. A condizione che siano rispettate le =
norme=20
tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, =
2 e 3,=20
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti pu=F2 essere =
intrapreso=20
decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivit=E0 alla =
provincia=20
territorialmente competente, entro dieci giorni dal ricevimento della=20
comunicazione stessa. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici =
di cui=20
all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui =
all'articolo=20
227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio =
delle=20
attivit=E0 =E8 subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, =
da parte=20
della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta =
giorni=20
dalla presentazione della predetta comunicazione.<BR></FONT><I><FONT=20
face=3DCalibri color=3D#ff0000 size=3D2>(comma cos=EC modificato =
dall'articolo 2, comma=20
36, d.lgs. n. 4 del 2008)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le condizioni e le norme tecniche di =
cui al comma=20
1, in relazione a ciascun tipo di attivit=E0, prevedono in =
particolare:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) per i rifiuti non =
pericolosi:</FONT></P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1) le quantit=E0 massime =
impiegabili;<BR>2) la=20
    provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili =
nonch=E9 le=20
    condizioni specifiche alle quali le attivit=E0 medesime sono =
sottoposte alla=20
    disciplina prevista dal presente articolo;<BR>3) le prescrizioni =
necessarie=20
    per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantit=E0 dei =
rifiuti ed ai=20
    metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo =
per la=20
    salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero =
recare=20
    pregiudizio all'ambiente;</FONT></P></BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>b) per i rifiuti =
pericolosi:</FONT></P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1) le quantit=E0 massime =
impiegabili;<BR>2) la=20
    provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;<BR>3) le =
condizioni=20
    specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose =
contenute nei=20
    rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed =
al tipo=20
    di attivit=E0 e di impianto utilizzato, anche in relazione alle =
altre=20
    emissioni presenti in sito;<BR>4) gli altri requisiti necessari per=20
    effettuare forme diverse di recupero;<BR>5) le prescrizioni =
necessarie per=20
    assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantit=E0 di sostanze =
pericolose=20
    contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi =
siano=20
    recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare =
procedimenti=20
    e metodi che potrebbero recare pregiudizio=20
  all'ambiente.</FONT></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. La provincia iscrive in un apposito =
registro le=20
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivit=E0 e, entro =
il=20
termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei =
presupposti e=20
dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di =
attivit=E0, a=20
firma del legale rappresentante dell'impresa, =E8 allegata una relazione =
dalla=20
quale risulti:<BR></FONT><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2>(comma cos=EC=20
modificato dall'articolo 2, comma 37, d.lgs. n. 4 del =
2008)</FONT></I></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) il rispetto delle norme tecniche e =
delle=20
  condizioni specifiche di cui al comma 1;<BR>b) il possesso dei =
requisiti=20
  soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti; <BR>c) le attivit=E0 =
di=20
  recupero che si intendono svolgere;<BR>d) lo stabilimento, la =
capacit=E0 di=20
  recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i =
rifiuti stessi=20
  sono destinati ad essere recuperati, nonch=E9 l'utilizzo di eventuali =
impianti=20
  mobili;<BR>e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti =
dai=20
  cicli di recupero.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. La provincia, qualora accerti il =
mancato rispetto=20
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con=20
provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione=20
dell'attivit=E0, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla =
normativa=20
vigente detta attivit=E0 ed i suoi effetti entro il termine e secondo le =

prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.<BR></FONT><I><FONT =
face=3DCalibri=20
color=3D#ff0000 size=3D2>(comma cos=EC modificato dall'articolo 2, comma =
36, d.lgs. n.=20
4 del 2008)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. La comunicazione di cui al comma 1 =
deve essere=20
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale =
delle=20
operazioni di recupero.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. La procedura semplificata di cui al =
presente=20
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e =
quantitative=20
delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche =
di cui=20
al comma 1 che gi=E0 fissano i limiti di emissione in relazione alle =
attivit=E0 di=20
recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso =
di=20
modifica sostanziale dell'impianto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Le disposizioni semplificate del =
presente=20
articolo non si applicano alle attivit=E0 di recupero dei rifiuti =
urbani, ad=20
eccezione:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) delle attivit=E0 per il riciclaggio =
e per il=20
  recupero di materia prima secondaria e di produzione di compost di =
qualit=E0 dai=20
  rifiuti provenienti da raccolta differenziata;<BR>b) delle attivit=E0 =
di=20
  trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto =
effettuate=20
  nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma =
1.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Fermo restando il rispetto dei limiti =
di=20
emissione in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b), e =
dei=20
limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni =
vigenti e=20
fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili =
sanitari e=20
ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della =
parte=20
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela =
del=20
territorio, di concerto con il Ministro delle attivit=E0 produttive, =
determina=20
modalit=E0, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi =
finanziari=20
previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione =
dei=20
rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero =
per=20
ottenere materie, sostanze, oggetti, nonch=E9 come combustibile per =
produrre=20
energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico =
al=20
recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani =
sottoposti a=20
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di =
combustibile=20
da rifiuti e nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2001/77/CE =
del 27=20
settembre 2001 e dal relativo decreto legislativo di attuazione 29 =
dicembre=20
2003, n. 387.<BR></FONT><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2>(comma cos=EC=20
modificato dall'articolo 2, comma 36, d.lgs. n. 4 del =
2008)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. </FONT><I><FONT face=3DCalibri =
color=3D#ff0000=20
size=3D2>(comma abrogato dall'articolo 2, comma 36, d.lgs. n. 4 del=20
2008)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. </FONT><I><FONT face=3DCalibri =
color=3D#ff0000=20
size=3D2>(comma abrogato dall'articolo 2, comma 36, d.lgs. n. 4 del=20
2008)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11 Alle attivit=E0 di cui al presente =
articolo si=20
applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo =
smaltimento=20
qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo =
al=20
recupero.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>12. Le condizioni e le norme tecniche =
relative ai=20
rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione=20
dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in =
vigore.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>13. Le operazioni di messa in riserva =
dei rifiuti=20
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte =
alle=20
procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivit=E0 solo se =
effettuate=20
presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di =
recupero=20
previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del =
presente=20
decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>14. Fatto salvo quanto previsto dal =
comma 13, le=20
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche=20
impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi =
non=20
localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di=20
riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato =
C alla=20
parte quarta del presente decreto, nonch=E9 le modalit=E0 di stoccaggio =
e i termini=20
massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette=20
operazioni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>15. Le comunicazioni effettuate alla =
data di entrata=20
in vigore del presente decreto alle sezioni regionali dell'Albo sono =
trasmesse,=20
a cura delle Sezioni medesime, alla provincia territorialmente=20
competente.<BR></FONT><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(comma cos=EC=20
sostituito dall'articolo 2, comma 39, d.lgs. n. 4 del =
2008)</I></FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo II - Gestione degli=20
imballaggi</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>217. Ambito di =
applicazione</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il presente titolo disciplina la =
gestione degli=20
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne =
l'impatto=20
sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, =
sia per=20
garantire il funzionamento del mercato, nonch=E9 per evitare =
discriminazioni nei=20
confronti dei prodotti importati, prevenire l'insorgere di ostacoli agli =
scambi=20
e distorsioni della concorrenza e garantire il massimo rendimento =
possibile=20
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformit=E0 alla =
direttiva=20
94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, =
come=20
integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo =
e del=20
Consiglio, di cui la parte quarta del presente decreto costituisce =
recepimento=20
nell'ordinamento interno. I sistemi di gestione devono essere aperti =
alla=20
partecipazione degli operatori economici interessati.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. La disciplina di cui al comma 1 =
riguarda la=20
gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di =
tutti i=20
rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti =
da=20
industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei =
domestici, a=20
qualsiasi titolo, qualunque siano i materiali che li compongono. Gli =
operatori=20
delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso =
garantiscono,=20
secondo i principi della "responsabilit=E0 condivisa", che l'impatto =
ambientale=20
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo =
possibile=20
per tutto il ciclo di vita.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Restano fermi i vigenti requisiti in =
materia di=20
qualit=E0 degli imballaggi, come quelli relativi alla sicurezza, alla =
protezione=20
della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonch=E9 le vigenti =
disposizioni=20
in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D218>218</A>. =
Definizioni</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Ai fini dell'applicazione del =
presente titolo si=20
intende per:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) imballaggio: il prodotto, composto =
di materiali=20
  di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle =
materie=20
  prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro =
manipolazione e=20
  la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad=20
  assicurare la loro presentazione, nonch=E9 gli articoli a perdere =
usati allo=20
  stesso scopo;<BR>b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: =

  imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, =
un'unit=E0 di=20
  vendita per l'utente finale o per il consumatore;<BR>c) imballaggio =
multiplo o=20
  imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, =
nel punto=20
  di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unit=E0 di =
vendita,=20
  indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente =
finale o al=20
  consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli =
scaffali=20
  nel punto di vendita. Esso pu=F2 essere rimosso dal prodotto senza =
alterarne le=20
  caratteristiche;<BR>d) imballaggio per il trasporto o imballaggio =
terziario:=20
  imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il =
trasporto=20
  di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero =
di unit=E0=20
  di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro =
manipolazione ed=20
  i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti =
stradali,=20
  ferroviari marittimi ed aerei;<BR>e) imballaggio riutilizzabile: =
imballaggio o=20
  componente di imballaggio che =E8 stato concepito e progettato per =
sopportare=20
  nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni =

  all'interno di un circuito di riutilizzo.<BR>f) rifiuto di =
imballaggio: ogni=20
  imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione =
di=20
  rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i =
residui della=20
  produzione;<BR>g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attivit=E0 =
di gestione=20
  di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d);<BR>h) prevenzione: =
riduzione, in=20
  particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non =
inquinanti,=20
  della quantit=E0 e della nocivit=E0 per l'ambiente sia delle materie e =
delle=20
  sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia =
degli=20
  imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di =
produzione,=20
  nonch=E9 in quella della commercializzazione, della distribuzione,=20
  dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;<BR>i) riutilizzo: =
qualsiasi=20
  operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter=20
  compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di =
spostamenti o=20
  rotazioni =E8 riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a =
quello per=20
  il quale =E8 stato concepito, con o senza il supporto di prodotti =
ausiliari=20
  presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio =
stesso;=20
  tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando =
cessa di=20
  essere reimpiegato;<BR>l) riciclaggio: ritrattamento in un processo di =

  produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria =
o per=20
  altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del =
recupero di=20
  energia;<BR>m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le =
operazioni che=20
  utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime =
secondarie,=20
  prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, =
chimici o=20
  biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni =
previste=20
  nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;<BR>n) recupero =
di=20
  energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale =
mezzo=20
  per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri =
rifiuti ma=20
  con recupero di calore;<BR>o) riciclaggio organico: il trattamento =
aerobico=20
  (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di =
microrganismi e in=20
  condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di =
imballaggio,=20
  con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con =
recupero=20
  energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non =
pu=F2 essere=20
  considerato una forma di riciclaggio organico;<BR>p) smaltimento: ogni =

  operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un =
rifiuto=20
  di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in =
particolare, le=20
  operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente=20
  decreto;<BR>q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i=20
  recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche =
amministrazioni e=20
  i gestori;<BR>r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, =
i=20
  fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e =
di=20
  materiali di imballaggio;<BR>s) utilizzatori: i commercianti, i =
distributori,=20
  gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori =
di=20
  imballaggi pieni;<BR>t) pubbliche amministrazioni e gestori: i =
soggetti e gli=20
  enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del =
servizio di=20
  raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle =
forme di=20
  cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari;<BR>u) =
utente=20
  finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attivit=E0 =
professionale=20
  acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;<BR>v)=20
  consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attivit=E0=20
  professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli =
o merci=20
  imballate;<BR>z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra =
le=20
  pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici =
interessati, aperto=20
  a tutti i soggetti interessati, che disciplina i mezzi, gli strumenti =
e le=20
  azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220;<BR>aa) =
filiera:=20
  organizzazione economica e produttiva che svolge la propria =
attivit=E0,=20
  dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di =
imballaggio, nonch=E9=20
  svolge attivit=E0 di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio=20
  stesso;<BR>bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di =
imballaggio=20
  primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonch=E9 dei =
rifiuti speciali=20
  assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o=20
  simili;<BR>cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi =
usati=20
  secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il=20
  consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, =
lungo la=20
  catena logistica di fornitura fino al produttore dell' imballaggio=20
  stesso;<BR>dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario =
gi=E0=20
  utilizzato e destinato ad essere ritirato o =
ripreso.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. La definizione di imballaggio di cui =
alle lettere=20
da a) ad e) del comma 1 =E8 inoltre basata sui criteri interpretativi =
indicati=20
nell'articolo 3 della direttiva 94/62/CEE, cos=EC come modificata dalla =
direttiva=20
2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla =
parte=20
quarta del presente decreto.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>219. Criteri informatori =
dell'attivit=E0 di=20
gestione dei rifiuti di imballaggio</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. L'attivit=E0 di gestione degli =
imballaggi e dei=20
rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti princ=ECpi =
generali:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) incentivazione e promozione della =
prevenzione=20
  alla fonte della quantit=E0 e della pericolosit=E0 nella fabbricazione =
degli=20
  imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso =
iniziative,=20
  anche di natura economica in conformit=E0 ai princ=ECpi del diritto =
comunitario,=20
  volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a =
monte la=20
  produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonch=E9 a favorire la =
produzione=20
  di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo;<BR>b)=20
  incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, =
sviluppo della=20
  raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di =
opportunit=E0=20
  di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da=20
  imballaggi riciclati e recuperati;<BR>c) riduzione del flusso dei =
rifiuti di=20
  imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre =
forme di=20
  recupero;<BR>d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in =
programmi=20
  nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli =
operatori=20
  economici interessati.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Al fine di assicurare la =
responsabilizzazione=20
degli operatori economici conformemente al principio =ABchi inquina =
paga=BB nonch=E9=20
la cooperazione degli stessi secondo i princ=ECpi della =
=ABresponsabilit=E0=20
condivisa=BB, l'attivit=E0 di gestione dei rifiuti di imballaggio si =
ispira,=20
inoltre, ai seguenti princ=ECpi:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) individuazione degli obblighi di =
ciascun=20
  operatore economico, garantendo che il costo della raccolta =
differenziata,=20
  della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio =
sia=20
  sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle =
quantit=E0 di=20
  imballaggi immessi sul mercato nazionale e che la pubblica =
amministrazione=20
  organizzi la raccolta differenziata;<BR>b) promozione di forme di =
cooperazione=20
  tra i soggetti pubblici e privati;<BR>c) informazione agli utenti =
degli=20
  imballaggi ed in particolare ai consumatori secondo le disposizioni =
del=20
  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della =
direttiva=20
  2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;<BR>d) =

  incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del =
conferimento=20
  dei rifiuti di imballaggio in raccolta differenziata da parte del=20
  consumatore.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Le informazioni di cui alla lettera =
c) del comma=20
2 riguardano in particolare:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) i sistemi di restituzione, di =
raccolta e di=20
  recupero disponibili;<BR>b) il ruolo degli utenti di imballaggi e dei=20
  consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di =
riciclaggio=20
  degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;<BR>c) il significato =
dei marchi=20
  apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato;<BR>d) gli =
elementi=20
  significativi dei programmi di gestione per gli imballaggi ed i =
rifiuti di=20
  imballaggio, di cui all'articolo 225, comma 1, e gli elementi =
significativi=20
  delle specifiche previsioni contenute nei piani regionali ai sensi=20
  dell'articolo 225, comma 6.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. In conformit=E0 alle determinazioni =
assunte dalla=20
Commissione dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'ambiente =
e della=20
tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivit=E0 =
produttive,=20
sono adottate le misure tecniche necessarie per l'applicazione delle=20
disposizioni del presente titolo, con particolare riferimento agli =
imballaggi=20
pericolosi, anche domestici, nonch=E9 agli imballaggi primari di =
apparecchiature=20
mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli =
imballaggi di=20
lusso. Qualora siano coinvolti aspetti sanitari, il predetto decreto =E8 =
adottato=20
di concerto con il Ministro della salute.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Tutti gli imballaggi devono essere =
opportunamente=20
etichettati secondo le modalit=E0 stabilite con decreto del Ministro =
dell'ambiente=20
e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle =
attivit=E0=20
produttive in conformit=E0 alle determinazioni adottate dalla =
Commissione=20
dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il =
recupero ed=20
il riciclaggio degli imballaggi, nonch=E9 per dare una corretta =
informazione ai=20
consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto =
decreto=20
dovr=E0 altres=EC prescrivere l'obbligo di indicare, ai fini della =
identificazione e=20
classificazione dell'imballaggio da parte dell'industria interessata, la =
natura=20
dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione =
97/129/CE=20
della Commissione.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D220>220</A>. Obiettivi di =
recupero e di=20
riciclaggio</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Per conformarsi ai princ=ECpi di cui =
all'articolo=20
219, i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi =
finali di=20
riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformit=E0 =
alla=20
disciplina comunitaria indicati nell'Allegato E alla parte quarta del =
presente=20
decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Per garantire il controllo del =
raggiungimento=20
degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale =
degli=20
imballaggi di cui all'articolo 224 comunica annualmente alla Sezione =
nazionale=20
del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione =
di cui=20
all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti =
all'anno=20
solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun =

materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonch=E9, per =
ciascun=20
materiale, la quantit=E0 degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di=20
imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le =

predette comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui=20
all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno =
aderito ai=20
sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al Consorzio=20
nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati dalla =
Comunit=E0&nbsp;=20
sono presi in considerazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi e =
del=20
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo se sussiste idonea =

documentazione comprovante che l'operazione di recupero e/o di =
riciclaggio =E8=20
stata effettuata con modalit=E0 equivalenti a quelle previste al =
riguardo dalla=20
legislazione comunitaria. L'Autorit=E0 di cui all'articolo 207, entro =
centoventi=20
giorni dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi extracomunitari =
in cui=20
le operazioni di recupero e/o di riciclaggio sono considerate =
equivalenti a=20
quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria, tenendo =
conto anche=20
di eventuali decisioni e orientamenti dell'Unione europea in=20
materia.</FONT><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2><I><BR>(comma cos=EC=20
modificato dall'articolo 2, comma 30-bis, d.lgs. n. 4 del =
2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. </FONT><FONT face=3DCalibri =
color=3D#ff0000=20
size=3D2><I>(comma soppresso dall'articolo 2, comma 30-bis, d.lgs. n. 4 =
del=20
2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Le pubbliche amministrazioni e i =
gestori=20
incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di=20
imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri =
prodotti=20
mediante:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) il miglioramento delle condizioni =
di mercato=20
  per tali materiali;<BR>b) la revisione delle norme esistenti che =
impediscono=20
  l'uso di tali materiali.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Fermo restando quanto stabilito =
dall'articolo=20
224, comma 3, lettera e), qualora gli obiettivi complessivi di =
riciclaggio e di=20
recupero dei rifiuti di imballaggio come fissati al comma 1 non siano =
raggiunti=20
alla scadenza prevista, con decreto del Presidente del Consiglio dei =
Ministri,=20
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del =
Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle =
attivit=E0=20
produttive, alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono =
applicate=20
misure di carattere economico, proporzionate al mancato raggiungimento =
di=20
singoli obiettivi, il cui introito =E8 versato all'entrata del bilancio =
dello=20
Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e =
delle=20
finanze ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente e della tutela =
del=20
territorio. Dette somme saranno utilizzate per promuovere la =
prevenzione, la=20
raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di=20
imballaggio.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono =
riferiti ai=20
rifiuti di imballaggio generati sul territorio nazionale, nonch=E9 a =
tutti i=20
sistemi di riciclaggio e di recupero al netto degli scarti e sono =
adottati ed=20
aggiornati in conformit=E0 alla normativa comunitaria con decreto del =
Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro =
delle=20
attivit=E0 produttive.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio e il Ministro delle attivit=E0 produttive notificano alla =
Commissione=20
dell'Unione europea, ai sensi e secondo le modalit=E0 di cui agli =
articoli 12, 16=20
e 17 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del =
20=20
dicembre 1994, la relazione sull'attuazione delle disposizioni del =
presente=20
titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti =
delle=20
misure che si intendono adottare nell'ambito del titolo =
medesimo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio e il Ministro delle attivit=E0 produttive forniscono =
periodicamente=20
all'Unione europea e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e =
sui=20
rifiuti di imballaggio secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla=20
Commissione dell'Unione europea con la decisione 2005/270/CE del 22 =
marzo=20
2005.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D221>221</A>. Obblighi dei =
produttori e=20
degli utilizzatori</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I produttori e gli utilizzatori sono =
responsabili=20
della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei =
rifiuti di=20
imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Nell'ambito degli obiettivi di cui =
agli articoli=20
205 e 220 e del Programma di cui all'articolo 225, i produttori e gli=20
utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto =
previsto=20
dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono=20
all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque =
conferiti=20
al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo =
differenziato. A tal=20
fine, per garantire il necessario raccordo con l'attivit=E0 di raccolta=20
differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre =

finalit=E0 indicate nell'articolo 224, i produttori e gli utilizzatori =
partecipano=20
al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato =
uno dei=20
sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del presente =
articolo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Per adempiere agli obblighi di =
riciclaggio e di=20
recupero nonch=E9 agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e =
della=20
raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici =
private, e=20
con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio =
nazionale=20
imballaggi di cui all'articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti =
dal=20
servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) organizzare autonomamente la =
gestione dei=20
  propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio=20
  nazionale;<BR></FONT><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(lettera cos=EC=20
  modificata dall'articolo 2, comma 30-ter, d.lgs. n. 4 del=20
  2008)</I></FONT><FONT face=3DTahoma size=3D2><BR>b) aderire ad uno dei =
consorzi di=20
  cui all'articolo 223;<BR>c) attestare sotto la propria =
responsabilit=E0 che =E8=20
  stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, =
mediante=20
  idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel =
rispetto=20
  dei criteri e delle modalit=E0 di cui ai commi 5 e =
6.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Ai fini di cui al comma 3 gli =
utilizzatori sono=20
tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i =
rifiuti di=20
imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai =

produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono =
tuttavia=20
conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di =
imballaggio=20
nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, =
comma=20
2, lettera e).<BR></FONT><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(comma cos=EC=20
modificato dall'articolo 2, comma 30-ter, d.lgs. n. 4 del =
2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. I produttori che non intendono =
aderire al=20
Consorzio Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di cui all'articolo 223, =
devono=20
presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del =
sistema di cui=20
al comma 3, lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla base =
di idonea=20
documentazione. Il progetto va presentato entro novanta giorni =
dall'assunzione=20
della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, =
lettera r) o=20
prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso sar=E0, in =
ogni caso,=20
efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, =
l'Osservatorio=20
accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al =
Consorzio,=20
permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo=20
ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h). Per ottenere il =

riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato il =
sistema=20
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicit=E0, che il =
sistema =E8=20
effettivamente ed autonomamente funzionante e che =E8 in grado di =
conseguire,=20
nell'ambito delle attivit=E0 svolte, gli obiettivi di recupero e di =
riciclaggio di=20
cui all'articolo 220. I produttori devono inoltre garantire che gli =
utilizzatori=20
e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalit=E0 =
del sistema=20
adottato. L'osservatorio, dopo aver acquisito i necessari elementi di=20
valutazione da parte del Consorzio nazionale imballaggi, si esprime =
entro=20
novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine =
sopra=20
indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela =
del=20
territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi =
nei=20
successivi sessanta giorni. L'osservatorio sar=E0 tenuto a presentare =
una=20
relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. =
Sono=20
fatti salvi i riconoscimenti gi=E0 operati ai sensi della previgente=20
normativa.<BR></FONT><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(comma cos=EC=20
modificato dall'articolo 2, comma 30-ter, d.lgs. n. 4 del =
2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. I produttori di cui al comma 5 =
elaborano e=20
trasmettono al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 un =
proprio=20
Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per =
l'elaborazione=20
del programma generale di cui all'articolo 225.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Entro il 30 settembre di ogni anno i =
produttori=20
di cui al comma 5 presentano all'Autorit=E0 prevista dall'articolo 207 e =
al=20
Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e =
gestione=20
relativo all'anno solare successivo, che sar=E0 inserito nel programma =
generale di=20
prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i =
produttori di=20
cui al comma 5 sono inoltre tenuti a presentare all'Autorit=E0 prevista=20
dall'articolo 207 ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione =
sulla=20
gestione relativa all'anno solare precedente, comprensiva =
dell'indicazione=20
nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al =
sistema di=20
cui al comma 3, lettere a) o c), del programma specifico e dei risultati =

conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella =
stessa=20
relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il =
raggiungimento degli=20
scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della=20
normativa.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Il mancato riconoscimento del sistema =
ai sensi=20
del comma 5, o la revoca disposta dall'Autorit=E0, previo avviso =
all'interessato,=20
qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli =
obiettivi di=20
cui all'articolo 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti =
dai commi=20
6 e 7, comportano per i produttori l'obbligo di partecipare ad uno dei =
consorzi=20
di cui all'articolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori di ogni =
livello fino=20
al consumo, al consorzio previsto dall'articolo 224. I provvedimenti=20
dell'Autorit=E0 sono comunicati ai produttori interessati e al Consorzio =
nazionale=20
imballaggi. L'adesione obbligatoria ai consorzi disposta in applicazione =
del=20
presente comma ha effetto retroattivo ai soli fini della corresponsione =
del=20
contributo ambientale previsto dall'articolo 224, comma 3, lettera h), e =
dei=20
relativi interessi di mora. Ai produttori e agli utilizzatori che, entro =
novanta=20
giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Autorit=E0, non =
provvedano ad=20
aderire ai consorzi e a versare le somme a essi dovute si applicano =
inoltre le=20
sanzioni previste dall'articolo 261.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. Sono a carico dei produttori e degli =

utilizzatori:<BR></FONT><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(comma cos=EC=20
modificato dall'articolo 2, comma 30-ter, d.lgs. n. 4 del =
2008)</I></FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) i costi per il ritiro degli =
imballaggi usati e=20
  la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;<BR>b) il=20
  corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta =
differenziata dei=20
  rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali =
l'Autorit=E0=20
  d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai =
soggetti di=20
  cui al comma 3 di procedere al ritiro;<BR>c) i costi per il riutilizzo =
degli=20
  imballaggi usati;<BR>d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei =
rifiuti=20
  di imballaggio;<BR>e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di =
imballaggio=20
  secondari e terziari.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11. La restituzione di imballaggi usati =
o di rifiuti=20
di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta=20
differenziata, non deve comportare oneri economici per il=20
consumatore.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D222>222</A>. Raccolta =
differenziata e=20
obblighi della pubblica amministrazione</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. La pubblica amministrazione deve =
organizzare=20
sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al =
consumatore=20
di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai =
rifiuti=20
domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In =
particolare:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) deve essere garantita la copertura =
omogenea del=20
  territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del =
contesto=20
  geografico;<BR>b) la gestione della raccolta differenziata deve essere =

  effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e =

  l'economicit=E0 del servizio, nonch=E9 il coordinamento con la =
gestione di altri=20
  rifiuti.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Nel caso in cui l'osservatorio =
nazionale sui=20
rifiuti accerti che le pubbliche amministrazioni non abbiano attivato =
sistemi=20
adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, anche per =
il=20
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205, ed in =
particolare di=20
quelli di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220, pu=F2 =
richiedere al=20
Consorzio nazionale imballaggi di sostituirsi ai gestori dei servizi di =
raccolta=20
differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici o privati =
individuati dal=20
Consorzio nazionale imballaggi medesimo mediante procedure trasparenti e =

selettive, in via temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo non =
superiore=20
a ventiquattro mesi, sempre che ci=F2 avvenga all'interno di ambiti =
ottimali=20
opportunamente identificati, per l'organizzazione e/o integrazione del =
servizio=20
ritenuto insufficiente. Qualora il Consorzio nazionale imballaggi, per=20
raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti =
dall'articolo 220,=20
decida di aderire alla richiesta, verr=E0 al medesimo corrisposto il =
valore della=20
tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al =
netto=20
dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo =
dovuto sul=20
ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche =
omogenee. Ove=20
il Consorzio nazionale imballaggi non dichiari di accettare entro =
quindici=20
giorni dalla richiesta, l'Autorit=E0, nei successivi quindici giorni, =
individua,=20
mediante procedure trasparenti e selettive, un soggetto di comprovata e=20
documentata affidabilit=E0 e capacit=E0 a cui affidare la raccolta =
differenziata e=20
conferire i rifiuti di imballaggio in via temporanea e d'urgenza, fino=20
all'espletamento delle procedure ordinarie di aggiudicazione del =
servizio e=20
comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili di =
ulteriori=20
dodici mesi in caso di impossibilit=E0 oggettiva e documentata di=20
aggiudicazione.<BR></FONT><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(comma cos=EC=20
modificato dall'articolo 2, comma 30-ter bis, d.lgs. n. 4 del=20
2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Le pubbliche amministrazioni =
incoraggiano, ove=20
opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di =
imballaggio=20
riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri =
prodotti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio e il Ministro delle attivit=E0 produttive curano la =
pubblicazione delle=20
misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui=20
all'articolo 224, comma 3, lettera g).</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio di concerto con il Ministro delle attivit=E0 produttive cura =
la=20
pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate =
di cui=20
all'articolo 226, comma 3, e ne d=E0 comunicazione alla Commissione =
dell'Unione=20
europea.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D223>223</A>. =
Consorzi<BR></FONT></B><FONT=20
face=3DCalibri color=3D#ff0000 size=3D2><I>(articolo cos=EC modificato =
dall'articolo 2,=20
comma 30-quater, d.lgs. n. 4 del 2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I produttori che non provvedono ai =
sensi=20
dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), costituiscono un Consorzio =
per=20
ciascun materiale di imballaggio di cui all'allegato E della parte =
quarta del=20
presente decreto, operante su tutto il territorio nazionale. Ai Consorzi =
possono=20
partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non corrispondono alla=20
categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed =
unitamente=20
agli stessi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. I consorzi di cui al comma 1 hanno =
personalit=E0=20
giuridica di diritto privato senza fine di lucro e sono retti da uno =
statuto=20
adottato in conformit=E0 ad uno schema tipo, redatto dal Ministro =
dell'ambiente e=20
della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivit=E0 =

produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre =
2008,=20
conformemente ai princ=ECpi del presente decreto e, in particolare, a =
quelli di=20
efficienza, efficacia, economicit=E0 e trasparenza, nonch=E9 di libera =
concorrenza=20
nelle attivit=E0 di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio =
=E8 trasmesso=20
entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del =
territorio=20
che lo approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento =
adottato di=20
concerto con il Ministro delle attivit=E0 produttive. Ove il Ministro =
ritenga di=20
non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimit=E0 o di =
merito, lo=20
ritrasmette al consorzio richiedente con le relative osservazioni. Entro =
il 31=20
dicembre 2008 i Consorzi gi=E0 riconosciuti dalla previgente normativa =
adeguano il=20
proprio statuto in conformit=E0 al nuovo schema tipo e ai principi =
contenuti nel=20
presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia,=20
efficienza ed economicit=E0, nonch=E9 di libera Concorrenza nelle =
attivit=E0 di=20
settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2. Nei consigli di =
amministrazione=20
dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in =
rappresentanza dei=20
riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei =
consiglieri di=20
amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di=20
imballaggio. Lo statuto adottato da ciascun Consorzio =E8 trasmesso =
entro quindici=20
giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del =
mare, che=20
lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il =

Ministro dell'economia e delle finanze, salvo motivate osservazioni cui =
i=20
Consorzi sono tenuti ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. =
Qualora i=20
Consorzi non ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo =
statuto sono=20
apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del =
territorio e=20
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il =
decreto=20
ministeriale di approvazione dello statuto dei consorzi =E8 pubblicato =
nella=20
Gazzetta Ufficiale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. I consorzi di cui al comma 1 e 2 sono =
tenuti a=20
garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. A tal fine i =
mezzi=20
finanziari per il funzionamento dei predetti consorzi derivano dai =
contributi=20
dei consorziati e dai versamenti effettuati dal Consorzio nazionale =
imballaggi=20
ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera h), secondo le modalit=E0 =
indicate=20
dall'articolo 224, comma 8, dai proventi della cessione, nel rispetto =
dei=20
princ=ECpi della concorrenza e della corretta gestione ambientale, degli =

imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ripresi, raccolti o ritirati, =
nonch=E9 da=20
altri eventuali proventi e contributi di consorziati o di =
terzi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Ciascun Consorzio mette a punto e =
trasmette al=20
CONAI e all'Osservatorio nazionale sui rifiuti un proprio programma =
pluriennale=20
di prevenzione della produzione di rifiuti d'imballaggio entro il 30 =
settembre=20
di ogni anno.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Entro il 30 settembre di ogni anno i =
consorzi di=20
cui al presente articolo presentano all'Osservatorio nazionale sui =
rifiuti e al=20
Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e =
gestione=20
relativo all'anno solare successivo, che sar=E0 inserito nel programma =
generale di=20
prevenzione e gestione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Entro il 31 maggio di ogni anno, i =
consorzi di=20
cui al presente articolo sono inoltre tenuti a presentare =
all'Osservatorio=20
nazionale sui rifiuti ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione =
sulla=20
gestione relativa all'anno precedente, con l'indicazione nominativa dei=20
consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel =
recupero e nel=20
riciclo dei rifiuti di imballaggio.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D224>224</A>. Consorzio =
nazionale=20
imballaggi<BR></FONT></B><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(articolo=20
cos=EC modificato dall'articolo 2, comma 30-quinquies, d.lgs. n. 4 del=20
2008)</I></FONT></P><FONT face=3DTahoma size=3D2></FONT>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Per il raggiungimento degli obiettivi =
globali di=20
recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento=20
dell'attivit=E0 di raccolta differenziata, i produttori e gli =
utilizzatori, nel=20
rispetto di quanto previsto dall'articolo 221, comma 2, partecipano in =
forma=20
paritaria al Consorzio nazionale imballaggi, in seguito denominato =
CONAI, che ha=20
personalit=E0 giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed =E8 =
retto da uno=20
statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela =
del=20
territorio di concerto con il Ministro delle attivit=E0 =
produttive.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Entro il 30 giugno 2008, il CONAI =
adegua il=20
proprio statuto ai princ=ECpi contenuti nel presente decreto ed in =
particolare a=20
quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicit=E0, nonch=E9 =
di libera=20
concorrenza nelle attivit=E0 di settore, ai sensi dell'articolo 221, =
comma 2. Lo=20
statuto adottato =E8 trasmesso entro quindici giorni al Ministro =
dell'ambiente e=20
della tutela del territorio che lo approva di concerto con il Ministro =
delle=20
attivit=E0 produttive, salvo motivate osservazioni cui il CONAI =E8 =
tenuto ad=20
adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il CONAI non ottemperi =
nei=20
termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto =
del=20
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il =

Ministro delle attivit=E0 produttive.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il CONAI svolge le seguenti =
funzioni:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) definisce, in accordo con le =
regioni e con le=20
  pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui =
rendere=20
  operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione =
e il=20
  trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di=20
  smistamento;<BR>b) definisce, con le pubbliche amministrazioni =
appartenenti ai=20
  singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni =
generali di=20
  ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti =
dalla=20
  raccolta differenziata;<BR>c) elabora ed aggiorna, valutati i =
programmi=20
  specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, =
comma 4, il=20
  Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e =
dei=20
  rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225;<BR>d) promuove accordi =
di=20
  programma con gli operatori economici per favorire il riciclaggio e il =

  recupero dei rifiuti di imballaggio e ne garantisce =
l'attuazione;<BR>e)=20
  assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'articolo =
223, i=20
  soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri =

  operatori economici, anche eventualmente destinando una quota del =
contributo=20
  ambientale CONAI, di cui alla lettera h), ai consorzi che realizzano=20
  percentuali di recupero o di riciclo superiori a quelle minime =
indicate nel=20
  Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali =
di cui=20
  all'Allegato E alla parte quarta del presente decreto. Ai consorzi che =
non=20
  raggiungono i singoli obiettivi di recupero =E8 in ogni caso ridotta =
la quota=20
  del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai;<BR>f) =
indirizza e=20
  garantisce il necessario raccordo tra le amministrazioni pubbliche, i =
consorzi=20
  e gli altri operatori economici;<BR>g) organizza, in accordo con le =
pubbliche=20
  amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini=20
  dell'attuazione del Programma generale;<BR>h) ripartisce tra i =
produttori e=20
  gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta=20
  differenziata di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b), nonch=E9 =
gli oneri=20
  per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio =
conferiti al=20
  servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantit=E0 =
totale, al=20
  peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul =
mercato=20
  nazionale, al netto delle quantit=E0 di imballaggi usati riutilizzati =
nell'anno=20
  precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine determina e =
pone a=20
  carico dei consorziati, con le modalit=E0 individuate dallo statuto, =
anche in=20
  base alle utilizzazioni e ai criteri di cui al comma 8, il contributo=20
  denominato contributo ambientale CONAI;<BR>i) promuove il =
coordinamento con la=20
  gestione di altri rifiuti previsto dall'articolo 222, comma 1, lettera =
b),=20
  anche definendone gli ambiti di applicazione;<BR>l) promuove la =
conclusione,=20
  su base volontaria, di accordi tra i consorzi di cui all'articolo 223 =
e i=20
  soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), con =
soggetti=20
  pubblici e privati. Tali accordi sono relativi alla gestione =
ambientale della=20
  medesima tipologia di materiale oggetto dell'intervento dei consorzi =
con=20
  riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione del =
contributo=20
  ambientale CONAI;<BR>m) fornisce i dati e le informazioni richieste=20
  dall'Autorit=E0 di cui all'articolo 207 e assicura l'osservanza degli =
indirizzi=20
  da questa tracciati;<BR>n) acquisisce da enti pubblici o privati, =
nazionali o=20
  esteri, i dati relativi ai flussi degli imballaggi in entrata e in =
uscita dal=20
  territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. Il=20
  conferimento di tali dati al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e =
l'utilizzo=20
  degli stessi da parte di questo si considerano, ai fini di quanto =
previsto=20
  dall'articolo 178, comma 1, di rilevante interesse pubblico ai sensi=20
  dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.=20
196.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Per il raggiungimento degli obiettivi =
pluriennali=20
di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati =
dal=20
CONAI e dai consorzi di cui all'articolo 223 nelle riserve costituenti =
il loro=20
patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a =
condizione che=20
sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai=20
consorziati ed agli aderenti di tali avanzi e riserve, anche in caso di=20
scioglimento dei predetti sistemi gestionali, dei consorzi e del=20
CONAI.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Il CONAI pu=F2 stipulare un accordo =
di programma=20
quadro su base nazionale con l'Associazione nazionale Comuni italiani =
(ANCI),=20
con l'Unione delle province italiane (PI) o con le Autorit=E0 d'ambito =
al fine di=20
garantire l'attuazione del principio di corresponsabilit=E0 gestionale =
tra=20
produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni. In particolare, =
tale=20
accordo stabilisce:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) l'entit=E0 dei maggiori oneri per =
la raccolta=20
  differenziata dei rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 221, =
comma 10,=20
  lettera b), da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, =
determinati=20
  secondo criteri di efficienza, efficacia, economicit=E0 e trasparenza =
di=20
  gestione del servizio medesimo, nonch=E9 sulla base della tariffa di =
cui=20
  all'articolo 238, dalla data di entrata in vigore della stessa;<BR>b) =
gli=20
  obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;<BR>c) le =

  modalit=E0 di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle =
esigenze=20
  delle attivit=E0 di riciclaggio e di recupero.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. L'accordo di programma di cui al =
comma 5 =E8=20
trasmesso all'Autorit=E0 di cui all'articolo 207, che pu=F2 richiedere =
eventuali=20
modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Ai fini della ripartizione dei costi =
di cui al=20
comma 3, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi =
riutilizzabili=20
immessi sul mercato previa cauzione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Il contributo ambientale del Conai =
=E8 utilizzato=20
in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque =
conferiti=20
al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei =
sistemi di=20
raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e=20
terziari. A tali fini, tale contributo =E8 attribuito dal Conai, sulla =
base di=20
apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223, in =
proporzione alla=20
quantit=E0 totale, al peso ed alla tipologia del materiale di =
imballaggio immessi=20
sul mercato nazionale, al netto delle quantit=E0 di imballaggi usati =
riutilizzati=20
nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. Il CONAI =
provvede ai=20
mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con =
i=20
proventi dell'attivit=E0, con i contributi dei consorziati e con una =
quota del=20
contributo ambientale CONAI, determinata nella misura necessaria a far =
fronte=20
alle spese derivanti dall'espletamento, nel rispetto dei criteri di =
contenimento=20
dei costi e di efficienza della gestione, delle funzioni conferitegli =
dal=20
presente titolo nonch=E9 con altri contributi e proventi di consorziati =
e di=20
terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'articolo 221, lettere a) =
e c),=20
per le attivit=E0 svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni =
di=20
legge.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. L'applicazione del contributo =
ambientale CONAI=20
esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo =

costituiscono ad altri contributi con finalit=E0 ambientali previsti =
dalla parte=20
quarta del presente decreto o comunque istituiti in applicazione del =
presente=20
decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. Al Consiglio di amministrazione del =
CONAI=20
partecipa con diritto di voto un rappresentante dei consumatori indicato =
dal=20
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro =
delle=20
attivit=E0 produttive.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11. </FONT><FONT face=3DCalibri =
color=3D#ff0000=20
size=3D2><I>(comma soppresso dall'articolo 2, comma 30-quinquies, d.lgs. =
n. 4 del=20
2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>12. In caso di mancata stipula =
dell'accordo di cui=20
al comma 5, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente =
decreto, il=20
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita =
le parti=20
a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali senza esito =
positivo,=20
provvede direttamente, d'intesa con Ministro dello sviluppo economico, a =

definire il corrispettivo di cui alla lettera a) del comma 5. L'accordo =
di cui=20
al comma 5 =E8 sottoscritto, per le specifiche condizioni tecniche ed =
economiche=20
relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale d'imballaggio, anche =
dal=20
competente Consorzio di cui all'articolo 223. Nel caso in cui uno di =
questi=20
Consorzi non lo sottoscriva e/o non raggiunga le intese necessarie con =
gli enti=20
locali per il ritiro dei rifiuti d'imballaggio, il Conai subentra nella=20
conclusione delle convenzioni locali al fine di assicurare il =
raggiungimento=20
degli obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo=20
220.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>13. Nel caso siano superati, a livello =
nazionale,=20
gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di =
imballaggio=20
indicati nel programma generale di prevenzione e gestione degli =
imballaggi di=20
cui all'articolo 225, il CONAI adotta, nell'ambito delle proprie =
disponibilit=E0=20
finanziarie, forme particolari di incentivo per il ritiro dei rifiuti di =

imballaggi nelle aree geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli =
obiettivi=20
di raccolta differenziata di cui all'articolo 205, comma 1, entro i =
limiti=20
massimi di riciclaggio previsti dall'Allegato E alla parte quarta del =
presente=20
decreto.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>225. Programma generale di =
prevenzione e di=20
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Sulla base dei programmi specifici di =
prevenzione=20
di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora =
annualmente=20
un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e =
dei=20
rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole =
tipologie di=20
materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti=20
obiettivi:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) prevenzione della formazione dei =
rifiuti di=20
  imballaggio;<BR>b) accrescimento della proporzione della quantit=E0 di =
rifiuti=20
  di imballaggio riciclabili rispetto alla quantit=E0 di imballaggi non=20
  riciclabili;<BR>c) accrescimento della proporzione della quantit=E0 di =
rifiuti=20
  di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantit=E0 di imballaggi =
non=20
  riutilizzabili;<BR>d) miglioramento delle caratteristiche =
dell'imballaggio=20
  allo scopo di permettere ad esso di sopportare pi=F9 tragitti o =
rotazioni nelle=20
  condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;<BR>e) realizzazione =
degli=20
  obiettivi di recupero e riciclaggio.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il Programma generale di prevenzione =
determina,=20
inoltre:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) la percentuale in peso di ciascuna =
tipologia di=20
  rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni e, nell'ambito =
di questo=20
  obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in =
peso da=20
  riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un =
minimo=20
  percentuale in peso per ciascun materiale;<BR>b) gli obiettivi =
intermedi di=20
  recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui alla lettera=20
  a).</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Entro il 30 novembre di ogni anno il =
CONAI=20
trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti un piano specifico di=20
prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sar=E0 =
inserito=20
nel programma generale di prevenzione e gestione.<BR></FONT><FONT =
face=3DCalibri=20
color=3D#ff0000 size=3D2><I>(comma cos=EC modificato dall'articolo 2, =
comma=20
30-quinquies bis, d.lgs. n. 4 del 2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. La relazione generale consuntiva =
relativa=20
all'anno solare precedente =E8 trasmessa per il parere all'Autorit=E0 di =
cui=20
all'articolo 207, entro il 30 giugno di ogni anno. Con decreto del =
Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle =
attivit=E0=20
produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo =
Stato,=20
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI si =
provvede=20
alla approvazione ed alle eventuali modificazioni e integrazioni del =
Programma=20
generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di=20
imballaggio.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Nel caso in cui il Programma generale =
non sia=20
predisposto, lo stesso =E8 elaborato in via sostitutiva =
dall'Osservatorio=20
nazionale sui rifiuti. In tal caso gli obiettivi di recupero e =
riciclaggio sono=20
quelli massimi previsti dall'allegato E alla parte quarta del presente=20
decreto.<BR></FONT><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(comma cos=EC=20
modificato dall'articolo 2, comma 30-quinquies bis, d.lgs. n. 4 del=20
2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. I piani regionali di cui all'articolo =
199 sono=20
integrati con specifiche previsioni per la gestione degli imballaggi e =
dei=20
rifiuti di imballaggio sulla base del programma di cui al presente=20
articolo.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D226>226</A>. =
Divieti</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. =C8 vietato lo smaltimento in =
discarica degli=20
imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti =
derivanti=20
dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di=20
imballaggio.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Fermo restando quanto previsto =
dall'articolo 221,=20
comma 4, =E8 vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei =
rifiuti urbani=20
imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari =
non=20
restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere =

conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la =
stessa sia=20
stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma =
4.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Possono essere commercializzati solo =
imballaggi=20
rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo =
normalizzazione=20
in conformit=E0 ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della =
direttiva=20
94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994. =
Con=20
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di =
concerto=20
con il Ministro delle attivit=E0 produttive sono aggiornati i predetti =
standard,=20
tenuto conto della comunicazione della Commissione europea 2005/C44/13. =
Sino=20
all'emanazione del predetto decreto si applica l'Allegato F alla parte =
quarta=20
del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. =C8 vietato immettere sul mercato =
imballaggi o=20
componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente =
costituiti=20
di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, =
cadmio e=20
cromo esavalente superiore a 100 parti per milione (ppm) in peso. Per =
gli=20
imballaggi in vetro si applica la decisione 2001/171/CE del 19 febbraio =
2001 e=20
per gli imballaggi in plastica si applica la decisione 1999/177/CE&nbsp; =
dell' 8=20
febbraio 1999.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Con decreto del Ministro =
dell'ambiente e della=20
tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivit=E0 =
produttive=20
sono determinate, in conformit=E0 alle decisioni dell'Unione =
europea:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) le condizioni alle quali i livelli =
di=20
  concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali =
riciclati e ai=20
  circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e =
controllata;<BR>b)=20
  le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma=20
  4.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo III - Gestione di particolari =
categorie di=20
rifiuti</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>227. Rifiuti elettrici ed =
elettronici, rifiuti=20
sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Restano ferme le disposizioni =
speciali, nazionali=20
e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in =
particolare quelle=20
riguardanti:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) rifiuti elettrici ed elettronici: =
direttiva=20
  2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e direttiva 2003/108/CE e relativo =
decreto=20
  legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente alla =
data di=20
  entrata in vigore delle singole disposizioni del citato provvedimento, =
nelle=20
  more dell'entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad =
applicarsi la=20
  disciplina di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio =
1997, n.=20
  22;<BR>b) rifiuti sanitari: d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;<BR>c) =
veicoli fuori=20
  uso: direttiva 2000/53/CE e decreto legislativo 24 giugno 2003, n. =
209, ferma=20
  restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori =
economici, per=20
  il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformit=E0 a quanto =
previsto=20
  dall'articolo 5, comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE;<BR>d) =
recupero=20
  dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto =
ministeriale 29=20
  luglio 2004, n. 248.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>228. Pneumatici fuori =
uso</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Fermo restando il disposto di cui al =
decreto=20
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonch=E9 il disposto di cui agli =
articoli 179=20
e 180 del presente decreto, al fine di ottimizzare il recupero dei =
pneumatici=20
fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione =
=E8 fatto=20
obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, =
singolarmente o=20
in forma associata e con periodicit=E0 almeno annuale, alla gestione di=20
quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi =
sul=20
mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Con decreto del Ministro =
dell'ambiente e della=20
tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i =
rapporti tra=20
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da =
emanarsi=20
nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della =
parte=20
quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalit=E0 =
attuative=20
dell'obbligo di cui al comma 1. In tutte le fasi della =
commercializzazione dei=20
pneumatici =E8 indicato in fattura il contributo a carico degli utenti =
finali=20
necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per =
far=20
fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al comma 1.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il trasferimento all'eventuale =
struttura=20
operativa associata, da parte dei produttori e importatori di pneumatici =
che ne=20
fanno parte, delle somme corrispondenti al contributo per il recupero, =
calcolato=20
sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell'anno precedente=20
costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 con esenzione del =

produttore o importatore da ogni relativa responsabilit=E0.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. I produttori e gli importatori di =
pneumatici=20
inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati ad una =
sanzione=20
amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravit=E0 =
dell'inadempimento,=20
comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo =

considerato.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D229>229</A>. Combustibile =
da rifiuti e=20
combustibile da rifiuti di qualit=E0 elevata - cdr e =
cdr-q.</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Ai sensi e per gli effetti della =
parte quarta del=20
presente decreto, il combustibile da rifiuti (Cdr), di seguito Cdr, e il =

combustibile da rifiuti di qualit=E0 elevata (CDR-Q) di seguito CDR-Q, =
come=20
definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), sono classificati come =
rifiuto=20
speciale.<BR></FONT><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(comma cos=EC=20
sostituito dall'articolo 2, comma 40, d.lgs. n. 4 del =
2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. </FONT><FONT face=3DCalibri =
color=3D#ff0000=20
size=3D2><I>(abrogato dall'articolo 2, comma 41, d.lgs. n. 4 del=20
2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. La produzione del CDR e del CDR-Q =
deve avvenire=20
nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti e rimane =
comunque=20
subordinata al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e =
all'esercizio=20
dell'impianto previste dalla parte quarta del presente decreto. Nella =
produzione=20
del CDR e del CDR-Q =E8 ammesso per una percentuale massima del =
cinquanta per=20
cento in peso l'impiego di rifiuti speciali non pericolosi. Per la =
produzione e=20
l'impiego del CDR =E8 ammesso il ricorso alle procedure semplificate di =
cui agli=20
articoli 214 e 216.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Ai fini della costruzione e =
dell'esercizio degli=20
impianti di incenerimento o coincenerimento che utilizzano il CDR si =
applicano=20
le specifiche disposizioni, comunitarie e nazionali, in materia di=20
autorizzazione integrata ambientale e di incenerimento dei rifiuti. Per =
la=20
costruzione e per l'esercizio degli impianti di produzione di energia =
elettrica=20
e per i cementifici che utilizzano CDR-Q si applica la specifica =
normativa di=20
settore. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. </FONT><FONT face=3DCalibri =
color=3D#ff0000=20
size=3D2><I>(abrogato dall'articolo 2, comma 41, d.lgs. n. 4 del=20
2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. </FONT><FONT face=3DCalibri =
color=3D#ff0000=20
size=3D2><I>(abrogato dall'articolo 1, comma 1120, lettera h), legge n. =
296 del=20
2006)</I></FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D230>230</A>. Rifiuti =
derivanti da=20
attivit=E0 di manutenzione delle infrastrutture</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il luogo di produzione dei rifiuti =
derivanti da=20
attivit=E0 di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente =
dal=20
gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di=20
forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, pu=F2 =
coincidere con la=20
sede del cantiere che gestisce l'attivit=E0 manutentiva o con la sede =
locale del=20
gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di=20
infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il =
luogo di=20
concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la=20
successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del =
materiale=20
effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza =
essere=20
sottoposto ad alcun trattamento.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1-bis. - I rifiuti derivanti dalla =
attivit=E0 di=20
raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di =
quelli=20
prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di =
interesse=20
pubblico o da altre attivit=E0 economiche, sono raccolti direttamente =
dal gestore=20
della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del =
servizio=20
dei rifiuti solidi urbani.<BR></FONT><FONT face=3DCalibri =
color=3D#ff0000=20
size=3D2><I>(comma introdotto dall'articolo 2, comma 30-quinquies ter, =
d.lgs. n. 4=20
del 2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. La valutazione tecnica del gestore =
della=20
infrastruttura di cui al comma 1 =E8 eseguita non oltre sessanta giorni =
dalla data=20
di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione =
tecnica =E8=20
conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque=20
anni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si =
applicano=20
anche ai rifiuti derivanti da attivit=E0 manutentiva, effettuata =
direttamente da=20
gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e =
degli=20
impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Fermo restando quanto previsto =
nell'articolo 190,=20
comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai =

soggetti e dalle attivit=E0 di cui al presente articolo possono essere =
tenuti nel=20
luogo di produzione dei rifiuti cos=EC come definito nel comma =
1.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Con decreto del Ministro =
dell'ambiente e della=20
tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivit=E0 =
produttive,=20
della salute e delle infrastrutture, sono definite le modalit=E0 di =
gestione dei=20
rifiuti provenienti dalle attivit=E0 di pulizia manutentiva delle =
fognature, sulla=20
base del criterio secondo il quale tali rifiuti si considerano prodotti =
presso=20
la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attivit=E0 di pulizia=20
manutentiva.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>231. Veicoli fuori uso non =
disciplinati dal=20
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il proprietario di un veicolo a =
motore o di un=20
rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo =
24=20
giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso =
deve=20
consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la =
demolizione,=20
il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli =
articoli=20
208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti=20
costituiti da parti di veicoli a motore.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il proprietario di un veicolo a =
motore o di un=20
rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione pu=F2 altres=EC =
consegnarlo=20
ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la =
consegna=20
successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il =
predetto=20
veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. I veicoli a motore o i rimorchi di =
cui al comma 1=20
rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli =
acquisiti=20
per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice =
civile=20
sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le =

procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto =
con i=20
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del =

territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione di =
tale=20
decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. =
460.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. I centri di raccolta ovvero i =
concessionari o le=20
succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del =
veicolo o del=20
rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve =
risultare=20
la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le=20
generalit=E0 del proprietario e gli estremi di identificazione del =
veicolo, nonch=E9=20
l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del =
concessionario o=20
del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente =
alle=20
pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico=20
(PRA).</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. La cancellazione dal PRA dei veicoli =
e dei=20
rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del =
titolare del=20
centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale =
senza=20
oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. =
A tal=20
fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da =
parte=20
del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o =
il=20
titolare della succursale deve comunicare l'avvenuta consegna per la =
demolizione=20
del veicolo e consegnare il certificato di propriet=E0, la carta di =
circolazione e=20
le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli =
effetti=20
dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.=20
285.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Il possesso del certificato di cui al =
comma 4=20
libera il proprietario del veicolo dalla responsabilit=E0 civile, penale =
e=20
amministrativa connessa con la propriet=E0 dello stesso.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. I gestori dei centri di raccolta, i =
concessionari=20
e i titolari delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 =
e 2 non=20
possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi =
da=20
avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza =
aver prima=20
adempiuto ai compiti di cui al comma 5.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Gli estremi della ricevuta =
dell'avvenuta denuncia=20
e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono =
essere=20
annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da =
tenersi=20
secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile =
1992,=20
n. 285.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Agli stessi obblighi di cui ai commi =
7 e 8 sono=20
soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di =
custodia di=20
veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 =
aprile=20
1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo =
215,=20
comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. =
285.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. =C8 consentito il commercio delle =
parti di=20
ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei =
rimorchi ad=20
esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. =

L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare =
dalle=20
fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11. Le parti di ricambio attinenti alla =
sicurezza=20
dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attivit=E0 di =
autoriparazione di cui=20
alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, =
ciascuna=20
impresa di autoriparazione =E8 tenuta a certificarne l'idoneit=E0 e la=20
funzionalit=E0.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>12. L'utilizzazione delle parti di =
ricambio di cui=20
ai commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attivit=E0 di =
autoriparazione=20
deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>13. Entro sei mesi dalla data di entrata =
in vigore=20
della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e =
della=20
tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivit=E0 =
produttive e=20
delle infrastrutture e dei trasporti, emana le norme tecniche relative =
alle=20
caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa =
in=20
sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio attinenti la =
sicurezza di=20
cui al comma 11. Fino all'adozione di tale decreto, si applicano i =
requisiti=20
relativi ai centri di raccolta e le modalit=E0 di trattamento dei =
veicoli di cui=20
all'Allegato I del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. =
209.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>232. Rifiuti prodotti dalle navi e =
residui di=20
carico</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. La disciplina di carattere nazionale =
relativa ai=20
rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico =E8 contenuta nel =
decreto=20
legislativo 24 giugno 2003 n. 182.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Gli impianti che ricevono acque di =
sentina gi=E0=20
sottoposte a un trattamento preliminare in impianti autorizzati ai sensi =
della=20
legislazione vigente possono accedere alle procedure semplificate di cui =
al=20
decreto 17 novembre 2005, n. 269, fermo restando che le materie prime e =
i=20
prodotti ottenuti devono possedere le caratteristiche indicate al punto =
6.6.4=20
dell'Allegato 3 del predetto decreto, come modificato dal comma 3 del =
presente=20
articolo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Ai punti 2.4 dell'allegato 1 e 6.6.4=20
dell'Allegato 3 del decreto 17 novembre 2005, n. 269 la congiunzione: =
"e" =E8=20
sostituita dalla disgiunzione: "o".</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D233>233</A>. Consorzio =
nazionale di=20
raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali=20
esausti<BR></FONT></B><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(articolo cos=EC=20
modificato dall'articolo 2, comma 30-sexies, d.lgs. n. 4 del=20
2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Al fine di razionalizzare ed =
organizzare la=20
gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, tutti gli =
operatori=20
della filiera costituiscono un consorzio. I sistemi di gestione adottati =
devono=20
conformarsi ai principi di cui all'articolo 237.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il Consorzio di cui al comma 1, gi=E0 =
riconosciuto=20
dalla previgente normativa, ha personalit=E0 giuridica di diritto =
privato senza=20
scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformit=E0 allo schema =
tipo=20
approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del =
mare,=20
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi =
giorni=20
dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel =
presente=20
decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza =
ed=20
economicit=E0, nonch=E9 di libera concorrenza nelle attivit=E0 di =
settore. Nel=20
consiglio di amministrazione del Consorzio il numero dei consiglieri di=20
amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei =
rifiuti=20
deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in =
rappresentanza=20
dei produttori di materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio =E8 =
trasmesso=20
entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del =
territorio e=20
del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo =
economico,=20
salvo motivate osservazioni cui il Consorzio =E8 tenuto ad adeguarsi nei =

successivi sessanta giorni. Qualora il Consorzio non ottemperi nei =
termini=20
prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del =
Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con =
il=20
Ministro dello sviluppo economico; il decreto ministeriale di =
approvazione dello=20
statuto del Consorzio =E8 pubblicato nella Gazzetta =
Ufficiale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il consorzio svolge per tutto il =
territorio=20
nazionale i seguenti compiti:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) assicura la raccolta presso i =
soggetti di cui=20
  al comma 12, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero =
degli=20
  oli e dei grassi vegetali e animali esausti;<BR>b) assicura, nel =
rispetto=20
  delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento =
di oli e=20
  grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile =
o=20
  conveniente la rigenerazione;<BR>c) promuove lo svolgimento di =
indagini di=20
  mercato e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e=20
  tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento =
e=20
  recupero degli oli e grassi vegetali e animali =
esausti.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Le deliberazioni degli organi del =
consorzio,=20
adottate in relazione alle finalit=E0 della parte quarta del presente =
decreto ed a=20
norma dello statuto, sono vincolanti per tutte le imprese=20
partecipanti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Partecipano al consorzio:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) le imprese che producono, importano =
o detengono=20
  oli e grassi vegetali ed animali esausti;<BR>b) le imprese che =
riciclano e=20
  recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;<BR>c) le imprese =
che=20
  effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi =
vegetali=20
  e animali esausti;<BR>d) eventualmente, le imprese che abbiano versato =

  contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera=20
d).</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Le quote di partecipazione ai =
consorzi sono=20
determinate in base al rapporto tra la capacit=E0 produttiva di ciascun=20
consorziato e la capacit=E0 produttiva complessivamente sviluppata da =
tutti i=20
consorziati appartenenti alla medesima categoria.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. La determinazione e l'assegnazione =
delle quote=20
compete al consiglio di amministrazione del consorzio che vi provvede=20
annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Nel caso di incapacit=E0 o di =
impossibilit=E0 di=20
adempiere, per mezzo delle stesse imprese consorziate, agli obblighi di=20
raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e =
dei grassi=20
vegetali e animali esausti stabiliti dalla parte quarta del presente =
decreto, il=20
consorzio pu=F2, nei limiti e nei modi determinati dallo statuto, =
stipulare con le=20
imprese pubbliche e private contratti per l'assolvimento degli obblighi=20
medesimi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Gli operatori che non provvedono ai =
sensi del=20
comma 1 possono, entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella =
Gazzetta=20
Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2, organizzare =
autonomamente la=20
gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto il =
territorio=20
nazionale. In tale ipotesi gli operatori stessi devono richiedere =
all'Autorit=E0=20
di cui all'articolo 207, previa trasmissione di idonea documentazione, =
il=20
riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori =
devono=20
dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, =

efficacia ed economicit=E0, che il sistema =E8 effettivamente ed =
autonoma mente=20
funzionante e che =E8 in grado di conseguire, nell'ambito delle =
attivit=E0 svolte,=20
gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono =
inoltre=20
garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle =

modalit=E0 del sistema adottato. L'Autorit=E0, dopo aver acquisito i =
necessari=20
clementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla =
richiesta. In=20
caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato =
chiede al=20
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio l'adozione dei =
relativi=20
provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. =
L'Autorit=E0=20
=E8 tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a =
tutte le=20
istruttorie esperite.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. Il consorzio =E8 tenuto a garantire =
l'equilibrio=20
della propria gestione finanziaria. Le risorse finanziarie del consorzio =
sono=20
costituite:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) dai proventi delle attivit=E0 =
svolte dal=20
  consorzio;<BR>b) dalla gestione patrimoniale del fondo =
consortile;<BR>c) dalle=20
  quote consortili;<BR>d) dal contributo ambientale a carico dei =
produttori e=20
  degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso =
alimentare=20
  destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalit=E0 consortili =
di cui al=20
  comma 1, determinati annualmente con decreto del Ministro =
dell'ambiente e=20
  della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle =
attivit=E0=20
  produttive, al fine di garantire l'equilibrio di gestione del=20
  consorzio.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11. Il consorzio di cui al comma 1 ed i =
soggetti di=20
cui al comma 9 trasmette annualmente al Ministro dell'ambiente e della =
tutela=20
del territorio ed al Ministro delle attivit=E0 produttive i bilanci =
preventivo e=20
consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro =
il 31=20
maggio di ogni anno, tale soggetto presenta agli stessi Ministri una =
relazione=20
tecnica sull'attivit=E0 complessiva sviluppata dallo stesso e dai loro =
singoli=20
aderenti nell'anno solare precedente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>12. Decorsi novanta giorni dalla data di =

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello =
Statuto=20
di cui al comma 2, chiunque, in ragione della propria attivit=E0 =
professionale,=20
detiene oli e grassi vegetali e animali esausti =E8 obbligato a =
conferirli al=20
consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai =
consorzi,=20
fermo restando quanto previsto al comma 9. L'obbligo di conferimento non =
esclude=20
la facolt=E0 per il detentore di cedere oli e grassi vegetali e animali =
esausti ad=20
imprese di altro Stato membro della Comunit=E0 europea.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>13. Chiunque, in ragione della propria =
attivit=E0=20
professionale ed in attesa del conferimento al consorzio, detenga oli e =
grassi=20
animali e vegetali esausti =E8 obbligato a stoccare gli stessi in =
apposito=20
contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di=20
smaltimento.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>14. Restano ferme le disposizioni =
comunitarie e=20
nazionali vigenti in materia di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di =
origine=20
animale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>15. I soggetti giuridici appartenenti =
alle categorie=20
di cui al comma 5 che vengano costituiti o inizino comunque una delle =
attivit=E0=20
proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore =
della=20
parte quarta del presente decreto aderiscono al consorzio di cui al =
comma 1 o=20
adottano il sistema di cui al comma 9, entro sessanta giorni dalla data =
di=20
costituzione o di inizio della propria attivit=E0. </FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D234>234</A>. Consorzio =
nazionale per il=20
riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene<BR></FONT></B><FONT =
face=3DCalibri=20
color=3D#ff0000 size=3D2><I>(articolo cos=EC modificato dall'articolo 2, =
comma=20
30-septies, d.lgs. n. 4 del 2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Al fine di razionalizzare, =
organizzare e gestire=20
la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene =
destinati allo=20
smaltimento, =E8 istituito il consorzio per il riciclaggio dei rifiuti =
di beni in=20
polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 218, comma 1, =
lettere=20
a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli =
articoli=20
227, comma 1, lettere a), b) e c), e 231. I sistemi di gestione adottati =
devono=20
conformarsi ai principi di cui all'articolo 237.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Con decreto del Ministro =
dell'ambiente delle=20
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello =
sviluppo=20
economico, sono definiti, entro novanta giorni, i beni in polietilene, =
che per=20
caratteristiche ed usi, possono essere considerati beni di lunga durata =
per i=20
quali deve essere versato un contributo per il riciclo in misura ridotta =
in=20
ragione del lungo periodo di impiego o per i quali non deve essere =
versato tale=20
contributo in ragione di una situazione di fatto di non riciclabilit=E0 =
a fine=20
vita. In attesa di tale decreto tali beni di lunga durata restano =
esclusi dal=20
versamento di tale contributo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il consorzio di cui al comma 1, gi=E0 =
riconosciuto=20
dalla previgente normativa, ha personalit=E0 giuridica di diritto =
privato senza=20
scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformit=E0 allo schema =
tipo=20
approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del =
mare,=20
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi =
giorni=20
dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel =
presente=20
decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza =
ed=20
economicit=E0, nonch=E9 di libera concorrenza nelle attivit=E0 di =
settore. Nei=20
consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di=20
amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei =
rifiuti=20
deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in =
rappresentanza=20
dei produttori con materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio =E8 =
trasmesso=20
entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del =
territorio e=20
del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo =
economico,=20
salvo motivate osservazioni cui il consorzio =E8 tenuto ad adeguarsi nei =

successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei =
termini=20
prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del =
Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con =
il=20
Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di =
approvazione dello=20
statuto del consorzio =E8 pubblicato nella Gazzetta =
Ufficiale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Ai consorzi partecipano:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) i produttori e gli importatori di =
beni in=20
  polietilene;<BR>b) gli utilizzatori e i distributori di beni in=20
  polietilene;<BR>c) i riciclatori e i recuperatoli di rifiuti di beni =
in=20
  polietilene.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Ai consorzi possono partecipare in =
qualit=E0 di=20
soci aggiunti i produttori ed importatori di materie prime in =
polietilene per la=20
produzione di beni in polietilene e le imprese che effettuano la =
raccolta, il=20
trasporto e lo stoccaggio dei beni in polietilene. Le modalit=E0 di =
partecipazione=20
vengono definite nell'ambito dello statuto di cui al comma 3.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. I soggetti giuridici appartenenti =
alle categorie=20
di cui al comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle =
attivit=E0=20
proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore =
della=20
parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui =
al comma=20
1 o adottano il sistema di cui al comma 7, entro sessanta giorni dalla =
data di=20
costituzione o di inizio della propria attivit=E0. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Gli operatori che non provvedono ai =
sensi del=20
comma 1 possono entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella =
Gazzetta=20
Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) organizzare autonomamente la =
gestione dei=20
  rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale;<BR>b) =
mettere=20
  in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene =
al=20
  termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero, previo =
accordi=20
  con aziende che svolgono tali attivit=E0, con quantit=E0 definite e=20
  documentate;</FONT></P>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Nelle predette ipotesi gli operatori =
stessi devono=20
  richiedere all'osservatorio nazionale sui rifiuti, previa trasmissione =
di=20
  idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal =
fine i=20
  predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema =
secondo=20
  criteri di efficienza, efficacia ed economicit=E0, che il sistema =E8=20
  effettivamente ed autonomamente funzionante e che =E8 in grado di =
conseguire,=20
  nell'ambito delle attivit=E0 svolte, gli obiettivi fissati dal =
presente=20
  articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori =
e gli=20
  utenti finali siano informati sulle modalit=E0 del sistema adottato. =
L'Autorit=E0,=20
  dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime =
entro=20
  novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel =
termine sopra=20
  indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
  territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da =
emanarsi nei=20
  successivi sessanta giorni. L'Autorit=E0 presenta una relazione =
annuale di=20
  sintesi relativa a tutte le istruttorie =
esperite.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. I consorzi di cui al comma 1 si =
propongono come=20
obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene =
al=20
termine del ciclo di utilit=E0 per avviarli ad attivit=E0 di riciclaggio =
e di=20
recupero. A tal fine i consorzi svolgono per tutto il territorio =
nazionale i=20
seguenti compiti:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) promuovono la gestione del flusso =
dei beni a=20
  base di polietilene;<BR>b) assicurano la raccolta, il riciclaggio e le =
altre=20
  forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;<BR>c) promuovono =
la=20
  valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;<BR>d) =

  promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo =
dei=20
  materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di =
smaltimento;<BR>e)=20
  assicurano l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso =
in cui=20
  non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel =
rispetto=20
  delle disposizioni contro l'inquinamento.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Nella distribuzione dei prodotti dei =
consorziati,=20
i consorzi possono ricorrere a forme di deposito cauzionale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. I consorzi sono tenuti a garantire =
l'equilibrio=20
della propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari per il =
funzionamento del=20
consorzi sono costituiti:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) dai proventi delle attivit=E0 =
svolte dai=20
  consorzi;<BR>b) dai contributi dei soggetti partecipanti;<BR>c) dalla =
gestione=20
  patrimoniale del fondo consortile;<BR>d) dall'eventuale contributo =
percentuale=20
  di riciclaggio di cui al comma 13.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11. Le deliberazioni degli organi dei =
consorzi,=20
adottate in relazione alle finalit=E0 della parte quarta del presente =
decreto ed a=20
norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti=20
partecipanti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>12. I consorzi di cui al comma 1 ed i =
soggetti di=20
cui al comma 7 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della =
tutela=20
del territorio ed al Ministro delle attivit=E0 produttive il bilancio =
preventivo e=20
consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. I consorzi di =
cui al=20
comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7, entro il 31 maggio di ogni =
anno,=20
presentano una relazione tecnica sull'attivit=E0 complessiva sviluppata =
dagli=20
stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare =
precedente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>13. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio di concerto con il Ministro delle attivit=E0 produttive =
determina ogni=20
due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio e, in =
caso di=20
mancato raggiungimento dei predetti obiettivi, pu=F2 stabilire un =
contributo=20
percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle =
fatture emesse=20
dalle imprese produttrici ed importatrici di beni di polietilene per il =
mercato=20
interno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di =
concerto con=20
il Ministro delle attivit=E0 produttive determina gli obiettivi di =
riciclaggio a=20
valere per il primo biennio entro novanta giorni dalla data di entrata =
in vigore=20
della parte quarta del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>14. Decorsi novanta giorni dalla =
pubblicazione nella=20
Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al =
comma 3,=20
chiunque, in ragione della propria attivit=E0, detiene rifiuti di beni =
in=20
polietilene =E8 obbligato a conferirli a uno dei consorzi riconosciuti o =

direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi =
stessi,=20
fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 7. L'obbligo di =
conferimento non=20
esclude la facolt=E0 per il detentore di cedere i rifiuti di bene in =
polietilene=20
ad imprese di altro Stato membro della Comunit=E0 europea.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D235>235</A>. Consorzio =
nazionale per la=20
raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti=20
piombosi<BR></FONT></B><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(articolo cos=EC=20
modificato dall'articolo 2, comma 30-octies, d.lgs. n. 4 del=20
2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Al fine di razionalizzare ed =
organizzare la=20
gestione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, tutte =
le=20
imprese di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre =
1988, n.=20
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, =
come=20
modificato dal comma 15 del presente articolo, aderiscono al consorzio =
di cui al=20
medesimo articolo 9-quinquies che adotta sistemi di gestione conformi ai =

principi di cui all'articolo 237.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il consorzio di cui al comma 1, gi=E0 =
riconosciuto=20
dalla previgente normativa, ha personalit=E0 giuridica di diritto =
privato senza=20
scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformit=E0 allo schema =
tipo=20
approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del =
mare,=20
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi =
giorni=20
dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi contenuti nel =
presente=20
decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza =
ed=20
economicit=E0, nonch=E9 di libera concorrenza nelle attivit=E0 di =
settore. Nei=20
consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di=20
amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei =
rifiuti=20
deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in =
rappresentanza=20
dei produttori. Lo statuto adottato dal consorzio =E8 trasmesso entro =
quindici=20
giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del =
mare, che=20
lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo =
motivate=20
osservazioni cui il consorzio =E8 tenuto ad adeguarsi nei successivi =
sessanta=20
giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le =
modifiche=20
allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e =
della=20
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello =
sviluppo=20
economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del =
consorzio =E8=20
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. All'articolo 9-quinquies del =
decreto-legge 9=20
settembre 1988 n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 =
novembre=20
1988, il comma 6-bis, =E8 sostituito dal presente: =ABTutti i soggetti =
che=20
effettuano attivit=E0 di gestione del rifiuto di batterie al piombo =
esauste e di=20
rifiuti piombosi, devono trasmettere contestualmente al Consorzio copia =
della=20
comunicazione di cui all'articolo 189, per la sola parte inerente i =
rifiuti di=20
batterie esauste e di rifiuti piombosi. Alla violazione dell'obbligo si=20
applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di =
cui al=20
citato articolo 189 comma 3.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>da 4. a 7.&nbsp; </FONT><FONT =
face=3DCalibri=20
color=3D#ff0000 size=3D2><I>(commi soppressi dall'articolo 2, comma =
30-octies,=20
d.lgs. n. 4 del 2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. I soggetti giuridici appartenenti =
alle categorie=20
di cui al comma 15 che vengano costituiti o inizino comunque una delle =
attivit=E0=20
proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore =
della=20
parte quarta del presente decreto aderiscono al consorzio di cui al =
comma 1=20
entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della =
propria=20
attivit=E0.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Decorsi novanta giorni dalla data di=20
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di =
approvazione=20
dello statuto di cui al comma 2, chiunque detiene batterie al piombo =
esauste o=20
rifiuti piombosi =E8 obbligato al loro conferimento al consorzio, =
direttamente o=20
mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in =
base=20
alla normativa vigente, a esercitare le attivit=E0 di gestione di tali =
rifiuti,=20
fermo restando quanto previsto al comma 3. L'obbligo di conferimento non =
esclude=20
la facolt=E0 per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti =
piombosi=20
ad imprese di altro Stato membro della Comunit=E0 europea.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. All'articolo 9-quinquies del =
decreto-legge 9=20
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 =
novembre=20
1988, n. 475, il comma 7 =E8 sostituito dal seguente:<I> =ABAl fine di =
assicurare al=20
consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti =E8 =
istituito=20
un contributo ambientale sulla vendita delle batterie in relazione al =
contenuto=20
a peso di piombo da applicarsi da parte di tutti i produttori e gli =
importatori=20
che immettono le batterie al piombo nel mercato italiano, con diritto di =
rivalsa=20
sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. =
I=20
produttori e gli importatori versano direttamente al consorzio i =
proventi del=20
contributo ambientale.=BB</I>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11. Con decreto del Ministro =
dell'ambiente e della=20
tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivit=E0 =
produttive,=20
sono determinati: il contributo ambientale di cui al comma 10, la =
percentuale=20
dei costi da coprirsi con l'applicazione di tale contributo=20
ambientale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>12. Chiunque, in ragione della propria =
attivit=E0 ed=20
in attesa del conferimento ai sensi del comma 9, detenga batterie =
esauste =E8=20
obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme =
alle=20
disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>13. I consorzi di cui al comma 1 =
trasmettono=20
annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed =
al=20
Ministro delle attivit=E0 produttive i bilanci preventivo e consuntivo =
entro=20
sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di =
ogni=20
anno, tali soggetti presentano agli stessi Ministri una relazione =
tecnica=20
sull'attivit=E0 complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli =
aderenti=20
nell'anno solare precedente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>14. Al comma 2 dell'articolo 9-quinquies =
del=20
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, =
dalla=20
legge 9 novembre 1988, n. 475, =E8 aggiunta la seguente lettera: =
=ABd-bis)=20
promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei consumatori =
sulle=20
tematiche della raccolta e dell'eliminazione delle batterie al piombo =
esauste e=20
dei rifiuti piombosi=BB.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>15. Il comma 3 dell'articolo =
9-quinquies, del=20
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, =
dalla=20
legge 9 novembre 1988, n. 475, =E8 sostituito dal seguente:<BR><I>=ABAl =
Consorzio,=20
che =E8 dotato di personalit=E0 giuridica di diritto privato senza scopo =
di lucro,=20
partecipano:<BR>a) le imprese che effettuano il riciclo delle batterie =
al piombo=20
esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo =
secondario=20
raffinato od in lega;<BR>b) le imprese che svolgono attivit=E0 di =
fabbricazione=20
oppure di importazione di batterie al piombo;<BR>c) le imprese che =
effettuano la=20
raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;<BR>d) =
le=20
imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al=20
piombo.=BB</I>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>16. Dopo il comma 3, dell'articolo =
9-quinquies, del=20
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, =
dalla=20
legge 9 novembre 1988, n. 475, =E8 inserito il seguente:<BR><I>=AB3-bis: =
Nell'ambito=20
di ciascuna categoria, le quote di partecipazione da attribuire ai =
singoli soci=20
sono determinate come segue:<BR>a) per le imprese di riciclo di cui alla =
lettera=20
a) del comma 3 sono determinate in base al rapporto fra la capacit=E0 =
produttiva=20
di piombo secondario del singolo soggetto consorziato e quella =
complessiva di=20
tutti i consorziati appartenenti alla stessa categoria;<BR>b) per le =
imprese che=20
svolgono attivit=E0 di fabbricazione, oppure d'importazione delle =
batterie al=20
piombo di cui alla lettera b) del comma 3, sono determinate sulla base =
del=20
contributo ambientale versato al netto dei rimborsi;<BR>c) le quote di=20
partecipazione delle imprese e loro associazioni di cui alle lettere c) =
e d) del=20
comma 3 del presente articolo sono attribuite alle associazioni =
nazionali dei=20
raccoglitori di batterie al piombo esauste, in proporzione ai =
quantitativi=20
conferiti al Consorzio dai rispettivi associati, e alle associazioni=20
dell'artigianato che installano le batterie di avviamento al=20
piombo.=BB.</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>17. </FONT><FONT face=3DCalibri =
color=3D#ff0000=20
size=3D2><I>(comma soppresso dall'articolo 2, comma 30-octies, d.lgs. n. =
4 del=20
2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>18. Per il raggiungimento degli =
obiettivi=20
pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione=20
accantonati dai consorzi nelle riserve costituenti il patrimonio netto =
non=20
concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato =
il=20
divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali =
avanzi e=20
riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi medesimi.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D236>236</A>. Consorzio =
nazionale per la=20
gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali =
usati<BR></FONT></B><FONT=20
face=3DCalibri color=3D#ff0000 size=3D2><I>(articolo cos=EC modificato =
dall'articolo 2,=20
comma 30-nonies, d.lgs. n. 4 del 2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Al fine di razionalizzare e =
organizzare la=20
gestione degli oli minerali usati, da avviare obbligatoriamente alla=20
rigenerazione tesa alla produzione di oli base, le imprese di cui al =
comma 4,=20
sono tenute a partecipare all'assolvimento dei compiti previsti al comma =
12=20
tramite adesione al consorzio di cui all'articolo 11 del decreto =
legislativo 27=20
gennaio 1992, n. 95. Il consorzio adottano sistemi di gestione conformi =
ai=20
principi di cui all'articolo 237.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il consorzio di cui al comma 1, gi=E0 =
riconosciuto=20
dalla previgente normativa, ha personalit=E0 giuridica di diritto =
privato senza=20
scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformit=E0 allo schema =
tipo=20
approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del =
mare,=20
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi =
giorni=20
dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi contenuti nel =
presente=20
decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza =
ed=20
economicit=E0, nonch=E9 di libera concorrenza nelle attivit=E0 di =
settore. Nei=20
consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di=20
amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei =
rifiuti=20
deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in =
rappresentanza=20
dei produttori. Lo statuto adottato dal consorzio =E8 trasmesso entro =
quindici=20
giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del =
mare, che=20
lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo =
motivate=20
osservazioni cui il consorzio =E8 tenuto ad adeguarsi nei successivi =
sessanta=20
giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le =
modifiche=20
allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e =
della=20
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello =
sviluppo=20
economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del =
consorzio =E8=20
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Le imprese che eliminano gli oli =
minerali usati=20
tramite co-combustione e all'uopo debitamente autorizzate e gli altri =
consorzi=20
di cui al presente articolo sono tenute a fornire al Consorzio di cui=20
all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, i dati =
tecnici=20
di cui al comma 12, lettera h), affinch=E9 tale consorzio comunichi =
annualmente=20
tutti i dati raccolti su base nazionale ai Ministeri che esercitano il=20
controllo, corredati da una relazione illustrativa. Alla violazione =
dell'obbligo=20
si applicano le sanzioni di cui all'articolo 258 per la mancata =
comunicazione di=20
cui all'articolo 189, comma 3</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Al Consorzio partecipano in forma =
paritetica=20
tutte le imprese che:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) le imprese che producono, importano =
o mettono=20
  in commercio oli base vergini; <BR>b) le imprese che producono oli =
base=20
  mediante un processo di rigenerazione;<BR>c) le imprese che effettuano =
il=20
  recupero e la raccolta degli oli usati;<BR>d) le imprese che =
effettuano la=20
  sostituzione e la vendita degli oli =
lubrificanti.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Le quote di partecipazione al =
consorzio sono=20
ripartite fra le categorie di imprese di cui al comma 4 e nell'ambito di =

ciascuna di esse sono attribuite in proporzione delle quantit=E0 di =
lubrificanti=20
prodotti, commercializzati rigenerati o recuperati.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Le deliberazioni degli organi del =
Consorzio,=20
adottate in relazione alle finalit=E0 della parte quarta del presente =
decreto ed a=20
norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i consorziati. =
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Il consorzio determina annualmente, =
con=20
riferimento ai costi sopportati nell'anno al netto dei ricavi per =
l'assolvimento=20
degli obblighi di cui al presente articolo, il contributo per =
chilogrammo=20
dell'olio lubrificante che sar=E0 messo a consumo nell'anno successivo. =
Ai fini=20
della parte quarta del presente decreto si considerano immessi al =
consumo gli=20
oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di =

consumo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Le imprese partecipanti sono tenute a =
versare al=20
consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalit=E0 =
ed i=20
termini fissati ai sensi del comma 9.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Le modalit=E0 e i termini di =
accertamento,=20
riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 8, sono =
stabiliti con=20
decreto del Ministro della economia e delle finanze, di concerto con i =
Ministri=20
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attivit=E0 =
produttive, da=20
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dall'approvazione =
dello=20
statuto del consorzio.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. Il consorzio di cui al comma 1 =
trasmette=20
annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed =
al=20
Ministro delle attivit=E0 produttive i bilanci preventivo e consuntivo =
entro=20
sessanta giorni dalla loro approvazione. Il Consorzio di cui al comma 1, =
entro=20
il 31 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio ed al Ministro delle attivit=E0 produttive una relazione =
tecnica=20
sull'attivit=E0 complessiva sviluppata dallo stesso e dai suoi singoli =
aderenti=20
nell'anno solare precedente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11. Lo statuto di cui al comma 2, =
prevede, in=20
particolare, gli organi del consorzio e le relative modalit=E0 di=20
nomina.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>12. Il consorzio svolgono per tutto il =
territorio=20
nazionale i seguenti compiti:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) promuovere la sensibilizzazione =
dell'opinione=20
  pubblica sulle tematiche della raccolta;<BR>b) assicurare ed =
incentivare la=20
  raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese=20
  autorizzate;<BR>c) espletare direttamente la attivit=E0 di raccolta =
degli oli=20
  usati dai detentori che ne facciano richiesta nelle aree in cui la =
raccolta=20
  risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa;<BR>d) selezionare =
gli oli=20
  usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione tramite =
rigenerazione,=20
  combustione o smaltimento;<BR>e) cedere gli oli usati =
raccolti:</FONT></P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1) in via prioritaria, alla =
rigenerazione tesa=20
    alla produzione di oli base;<BR>2) in caso ostino effettivi vincoli =
di=20
    carattere tecnico economico e organizzativo, alla combustione o=20
    coincenerimento;<BR>3) in difetto dei requisiti per l'avvio agli usi =
di cui=20
    ai numeri precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o =
deposito=20
    permanente;</FONT></P></BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>f) perseguire ed incentivare lo =
studio, la=20
  sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e =
di=20
  impiego alternativi:<BR>g) operare nel rispetto dei principi di =
concorrenza,=20
  di libera circolazione dei beni, di economicit=E0 della gestione, =
nonch=E9 della=20
  tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, =
delle=20
  acque del suolo;<BR>h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici =
relativi=20
  alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli =
annualmente al=20
  Consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio =
1992, n.=20
  95, affinch=E9 tale Consorzio li trasmetta ai Ministeri che esercitano =
il=20
  controllo, corredati da una relazione illustrativa;<BR>i) garantire ai =

  rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili raccolti e della =

  produzione dell'impianto, i quantitativi di oli usati richiesti a =
prezzo equo=20
  e, comunque, non superiore al costo diretto della raccolta;<BR>l) =
assicurare=20
  lo smaltimento degli oli usati nel caso non sia possibile o =
economicamente=20
  conveniente il recupero, nel rispetto delle disposizioni contro=20
  l'inquinamento.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>13. Il consorzio pu=F2 svolgere le =
proprie funzioni=20
sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per =
determinati e=20
limitati settori di attivit=E0 o determinate aree territoriali. =
L'attivit=E0 dei=20
mandatari =E8 svolta sotto la direzione e la responsabilit=E0 del =
consorzio=20
stesso.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>14. I soggetti giuridici appartenenti =
alle categorie=20
di cui al comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle =
attivit=E0=20
proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore =
della=20
parte quarta del presente decreto aderiscono al Consorzio di cui al =
comma 1,=20
entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della =
propria=20
attivit=E0. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>15. Decorsi novanta giorni dalla data di =

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello =
statuto=20
di cui al comma 2, chiunque detiene oli minerali esausti =E8 obbligato =
al loro=20
conferimento al Consorzio di cui al comma 1, direttamente o mediante =
consegna a=20
soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa =
vigente,=20
a esercitare le attivit=E0 di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di =
conferimento=20
non esclude la facolt=E0 per il detentore di cedere gli oli minerali =
esausti ad=20
imprese di altro Stato membro della Comunit=E0 europea.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>16. Per il raggiungimento degli =
obiettivi=20
pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione=20
accantonati dal consorzio di cui al comma 1 nelle riserve costituenti il =

patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a =
condizione che=20
sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai=20
consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento del=20
consorzio medesimo.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>237. Criteri direttivi dei sistemi di =

gestione</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I sistemi di gestione adottati =
devono, in ogni=20
caso, essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e =
concepiti in=20
modo da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, =
di non=20
distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonch=E9 il =
massimo=20
rendimento possibile.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo IV - Tariffa per la gestione =
dei rifiuti=20
urbani</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D238>238</A>. Tariffa per la =
gestione dei=20
rifiuti urbani</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Chiunque possegga o detenga a =
qualsiasi titolo=20
locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti =
accessorio o=20
pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle =
zone=20
del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, =E8 tenuto al =
pagamento di=20
una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento =
del=20
servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e =

ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto =
legislativo 13=20
gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto =
legislativo 5=20
febbraio 1997, n. 22, =E8 soppressa a decorrere dall'entrata in vigore =
del=20
presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. La tariffa per la gestione dei =
rifiuti =E8=20
commisurata alle quantit=E0 e qualit=E0 medie ordinarie di rifiuti =
prodotti per=20
unit=E0 di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di =
attivit=E0 svolte,=20
sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma =
6, che=20
tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza =
e=20
territoriali.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. La tariffa =E8 determinata, entro tre =
mesi dalla=20
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle =
Autorit=E0 d'ambito=20
ed =E8 applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di =
gestione=20
integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma =
6.=20
Nella determinazione della tariffa =E8 prevista la copertura anche di =
costi=20
accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, =
le spese=20
di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la =
tariffa=20
ci=F2 deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei =
soggetti=20
affidatari del servizio.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. La tariffa =E8 composta da una quota =
determinata in=20
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in =

particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, =
nonch=E9=20
da una quota rapportata alle quantit=E0 di rifiuti conferiti, al =
servizio fornito=20
e all'entit=E0 dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la =
copertura=20
integrale dei costi di investimento e di esercizio.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Le Autorit=E0 d'ambito approvano e =
presentano=20
all'Autorit=E0 di cui all'articolo 207 il piano finanziario e la =
relativa=20
relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione =
integrata.=20
Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di =
cui al=20
comma 6, dovr=E0 essere gradualmente assicurata l'integrale copertura =
dei=20
costi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio, di concerto con il Ministro delle attivit=E0 produttive, =
sentiti la=20
Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, =
le=20
rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti =
nel=20
Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i =
soggetti=20
interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei =
mesi=20
dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto =
e nel=20
rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri =
generali=20
sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene=20
determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui =
al comma=20
7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorit=E0=20
interessate.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Nella determinazione della tariffa =
possono essere=20
previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad =
uso=20
stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che =
tengano=20
anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e =
territoriali.=20
In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse=20
necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti =
derivanti=20
dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al =
comma=20
6.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Il regolamento di cui al comma 6 =
tiene conto=20
anche degli obiettivi di miglioramento della produttivit=E0 e della =
qualit=E0 del=20
servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. L'eventuale modulazione della tariffa =
tiene conto=20
degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino =
utili ai=20
fini dell'organizzazione del servizio.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. Alla tariffa =E8 applicato un =
coefficiente di=20
riduzione proporzionale alle quantit=E0 di rifiuti assimilati che il =
produttore=20
dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata =
dal=20
soggetto che effettua l'attivit=E0 di recupero dei rifiuti =
stessi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11. Sino alla emanazione del regolamento =
di cui al=20
comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della =
tariffa=20
continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>12. La riscossione volontaria e coattiva =
della=20
tariffa pu=F2 essere effettuata secondo le disposizioni del d.P.R. 29 =
settembre=20
1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle =
entrate.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo V - Bonifica di siti=20
contaminati</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D239>239</A>. Princ=ECpi e =
campo di=20
applicazione</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il presente titolo disciplina gli =
interventi di=20
bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le =
procedure,=20
i criteri e le modalit=E0 per lo svolgimento delle operazioni necessarie =
per=20
l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la =
riduzione=20
delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e =
le=20
norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina=20
paga".</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Ferma restando la disciplina dettata =
dal titolo I=20
della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente =
titolo non=20
si applicano:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) all'abbandono dei rifiuti =
disciplinato dalla=20
  parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito =
della=20
  rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o =
depositati=20
  in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di =
attenzione, si=20
  dovr=E0 procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli =
eventuali=20
  interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi =
del=20
  presente titolo;<BR>b) agli interventi di bonifica disciplinati da =
leggi=20
  speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle =
medesime=20
  o di quanto dalle stesse non disciplinato.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Gli interventi di bonifica e =
ripristino=20
ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono =
disciplinati=20
dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le =
procedure=20
previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e =
comunque nel=20
rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D240>240</A>. =
Definizioni</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Ai fini dell'applicazione del =
presente titolo, si=20
definiscono:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) sito: l'area o porzione di =
territorio,=20
  geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici=20
  ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva =
delle=20
  eventuali struttore edilizie e impiantistiche presenti;<BR>b) =
concentrazioni=20
  soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle =
matrici=20
  ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali =E8 =
necessaria la=20
  caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come =

  individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. =
Nel caso=20
  in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un=92area =
interessata=20
  da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il =
superamento di una=20
  o pi=F9 concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si a s =
su m o n o=20
  pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri =
superati;<BR>c)=20
  concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione =
delle=20
  matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione =
della=20
  procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi =
illustrati=20
  nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base =
dei=20
  risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede =
la messa=20
  in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione cos=EC =
definiti=20
  costituiscono i livelli di accettabilit=E0 per il sito;<BR>d) sito=20
  potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o pi=F9 valori di=20
  concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici =
ambientali=20
  risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di =
contaminazione=20
  (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di =
analisi=20
  di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di =

  determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle =
concentrazioni=20
  soglia di rischio (CSR);<BR>e) sito contaminato: un sito nel quale i =
valori=20
  delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con =
l'applicazione=20
  della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte =
quarta=20
  del presente decreto sulla base dei risultati del piano di =
caratterizzazione,=20
  risultano superati;<BR>f) sito non contaminato: un sito nel quale la=20
  contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai =
valori=20
  di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, =
risulti=20
  comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) =

  determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale =
sito=20
  specifica;<BR>g) sito con attivit=E0 in esercizio: un sito nel quale =
risultano=20
  in esercizio attivit=E0 produttive sia industriali che commerciali =
nonch=E9 le=20
  aree pertinenziali e quelle adibite ad attivit=E0 accessorie =
economiche, ivi=20
  comprese le attivit=E0 di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini =
della=20
  successiva ripresa delle attivit=E0;<BR>h) sito dismesso: un sito in =
cui sono=20
  cessate le attivit=E0 produttive;<BR>i) misure di prevenzione: le =
iniziative per=20
  contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una =
minaccia=20
  imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio =
sufficientemente=20
  probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o =
ambientale in=20
  un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi =
di tale=20
  minaccia;<BR>l) misure di riparazione: qualsiasi azione o combinazione =
di=20
  azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a =
riparare,=20
  risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali =
danneggiati,=20
  oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o =
servizi;<BR>m)=20
  messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve =
termine,=20
  da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera =
t) in=20
  caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a =

  contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, =
impedirne=20
  il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in =
attesa di=20
  eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza =
operativa o=20
  permanente;<BR>n) messa in sicurezza operativa: l'insieme degli =
interventi=20
  eseguiti in un sito con attivit=E0 in esercizio atti a garantire un =
adeguato=20
  livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di =
ulteriori=20
  interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi =
alla=20
  cessazione dell'attivit=E0. Essi comprendono altres=EC gli interventi =
di=20
  contenimento della contaminazione da mettere in atto in via =
transitoria fino=20
  all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, =
al fine=20
  di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa =
matrice=20
  o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti =
idonei piani=20
  di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia =
delle=20
  soluzioni adottate;<BR>o) messa in sicurezza permanente: l'insieme =
degli=20
  interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti =
rispetto alle=20
  matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo =
livello=20
  di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono =
essere=20
  previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso =
rispetto alle=20
  previsioni degli strumenti urbanistici;<BR>p) bonifica: l'insieme =
degli=20
  interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze =
inquinanti=20
  o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel =
sottosuolo=20
  e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori =
delle=20
  concentrazioni soglia di rischio (CSR);<BR>q) ripristino e ripristino=20
  ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e =
paesaggistica,=20
  anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in=20
  sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla =
effettiva e=20
  definitiva fruibilit=E0 per la destinazione d'uso conforme agli =
strumenti=20
  urbanistici;<BR>r) inquinamento diffuso: la contaminazione o le =
alterazioni=20
  chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da =
fonti=20
  diffuse e non imputabili ad una singola origine:<BR>s) analisi di =
rischio=20
  sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli =
effetti=20
  sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione =
delle=20
  sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i =
criteri=20
  indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;<BR>t) =

  condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali =E8 =
necessaria=20
  l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:</FONT></P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1) concentrazioni attuali o =
potenziali dei=20
    vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosivit=E0 o =
idonee a=20
    causare effetti nocivi acuti alla salute;<BR>2) presenza di =
quantit=E0=20
    significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di =
acqua=20
    superficiali o nella falda:<BR>3) contaminazione di pozzi ad =
utilizzo=20
    idropotabile o per scopi agricoli;<BR>4) pericolo di incendi ed=20
    esplosioni.</FONT></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>241. Regolamento aree =
agricole</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il regolamento relativo agli =
interventi di=20
bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, =
operativa=20
e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e =
all'allevamento =E8=20
adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del =
territorio di=20
concerto con i Ministri delle attivit=E0 produttive, della salute e =
delle=20
politiche agricole e forestali.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D242>242</A>. Procedure =
operative ed=20
amministrative</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Al verificarsi di un evento che sia=20
potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile=20
dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure =
necessarie di=20
prevenzione e ne d=E0 immediata comunicazione ai sensi e con le =
modalit=E0 di cui=20
all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di=20
individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare =
rischi=20
di aggravamento della situazione di contaminazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il responsabile dell'inquinamento, =
attuate le=20
necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla=20
contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto =
dell'inquinamento=20
e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di =
contaminazione=20
(CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona =
contaminata,=20
dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla =
provincia=20
competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione.=20
L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al =
presente=20
articolo, ferme restando le attivit=E0 di verifica e di controllo da =
parte=20
dell'autorit=E0 competente da effettuarsi nei successivi quindici =
giorni. Nel caso=20
in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i =
parametri da=20
valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della =
storia del=20
sito e delle attivit=E0 ivi svolte nel tempo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Qualora l'indagine preliminare di cui =
al comma 2=20
accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il =

responsabile dell'inquinamento ne d=E0 immediata notizia al comune ed =
alle=20
province competenti per territorio con la descrizione delle misure di=20
prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei =
successivi trenta=20
giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonch=E9 alla regione=20
territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i =
requisiti di cui=20
all=92Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta =
giorni=20
successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il =
piano di=20
caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. =
L'autorizzazione=20
regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla=20
caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, =
concessione,=20
concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica =
amministrazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Sulla base delle risultanze della=20
caratterizzazione, al sito =E8 applicata la procedura di analisi del =
rischio sito=20
specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio =
(CSR). I=20
criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono =
stabiliti=20
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e =
del mare,=20
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro =
il 30=20
giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri =
per=20
l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati=20
nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi=20
dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto =
responsabile=20
presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza =
di=20
servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in=20
contraddittorio con il soggetto responsabile, cui =E8 dato un preavviso =
di almeno=20
venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i =
sessanta giorni=20
dalla ricezione dello stesso. Tale documento =E8 inviato ai componenti =
della=20
conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per =
la=20
conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di =
adozione=20
fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni=20
dissenzienti espresse nel corso della conferenza.<BR></FONT><FONT =
face=3DCalibri=20
color=3D#ff0000 size=3D2><I>(comma cos=EC modificato dall'articolo 2, =
comma 43, d.lgs.=20
n. 163 del 2008)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5 Qualora gli esiti della procedura =
dell'analisi di=20
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel =
sito =E8=20
inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei =
servizi, con=20
l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso =

positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi =
pu=F2=20
prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito =
circa la=20
stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti=20
dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal =
fine,=20
il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui =
sopra,=20
invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano =
di=20
monitoraggio nel quale sono individuati:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) i parametri da sottoporre a =
controllo;<BR>b) la=20
  frequenza e la durata del monitoraggio.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. La regione, sentita la provincia, =
approva il=20
piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso.=20
L'anzidetto termine pu=F2 essere sospeso una sola volta, qualora =
l'autorit=E0=20
competente ravvisi la necessit=E0 di richiedere, mediante atto =
adeguatamente=20
motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, =
assegnando un=20
congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per =
l'approvazione=20
decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del =
periodo di=20
monitoraggio il soggetto responsabile ne d=E0 comunicazione alla regione =
ed alla=20
provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del=20
monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attivit=E0 di monitoraggio =
rilevino il=20
superamento di uno o pi=F9 delle concentrazioni soglia di rischio, il =
soggetto=20
responsabile dovr=E0 avviare la procedura di bonifica di cui al comma=20
7.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Qualora gli esiti della procedura =
dell'analisi di=20
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel =
sito =E8=20
superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il =
soggetto=20
responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi =
dall'approvazione=20
del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli =
interventi di=20
bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove =
necessario, le=20
ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di=20
minimizzare e ricondurre ad accettabilit=E0 il rischio derivante dallo =
stato di=20
contaminazione presente nel sito. La regione, acquisito il parere del =
comune e=20
della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e =
sentito il=20
soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni =
ed=20
integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine =
pu=F2 essere=20
sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessit=E0 di =
richiedere,=20
mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o =
approfondimenti=20
al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa =
ipotesi=20
il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione =
del=20
progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio =
degli=20
impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto =
operativo e=20
per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, =
l'autorizzazione=20
regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le=20
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i =
pareri e=20
gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in =
particolare, quelli=20
relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla =
gestione=20
delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto =
dell'intervento ed=20
allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione =
costituisce,=20
altres=EC, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica =
utilit=E0, di=20
urgenza ed indifferibilit=E0 dei lavori. Con il provvedimento di =
approvazione del=20
progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altres=EC =
le=20
eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed =E8 =
fissata=20
l'entit=E0 delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al =
cinquanta per=20
cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in =
favore=20
della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli =
interventi=20
medesimi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. 1 criteri per la selezione e =
l'esecuzione degli=20
interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza =
operativa=20
o permanente, nonch=E9 per l'individuazione delle migliori tecniche di =
intervento=20
a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not =
Entailing=20
Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati=20
nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. La messa in sicurezza operativa, =
riguardante i=20
siti contaminati con attivit=E0 in esercizio, garantisce una adeguata =
sicurezza=20
sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei =
contaminanti.=20
I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati =
piani=20
di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se =
all'atto=20
della cessazione dell'attivit=E0 si render=E0 necessario un intervento =
di bonifica o=20
un intervento di messa in sicurezza permanente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. Nel caso di caratterizzazione, =
bonifica, messa=20
in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attivit=E0 in =
esercizio, la=20
regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute =
pubblica e=20
dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i =
suddetti=20
interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la =

prosecuzione della attivit=E0.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11. Nel caso di eventi avvenuti =
anteriormente=20
all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si =
manifestino=20
successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per =
l'ambiente e per=20
la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla=20
provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale =
contaminazione=20
unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di =
determinarne=20
l'entit=E0 e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle =
CSC ed=20
applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>12. Le indagini ed attivit=E0 =
istruttorie sono svolte=20
dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia =
regionale=20
per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre=20
amministrazioni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>13. La procedura di approvazione della=20
caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di =
servizi=20
convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni =
ordinariamente=20
competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la=20
realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La =
relativa=20
documentazione =E8 inviata ai componenti della conferenza di servizi =
almeno venti=20
giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di =
decisione a=20
maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed =
analitica=20
motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della =

conferenza. Compete alla provincia rilasciare la certificazione di =
avvenuta=20
bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale =
certificazione=20
entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al =
rilascio=20
provvede la regione.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>243. Acque di falda.</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le acque di falda emunte dalle falde =
sotterranee,=20
nell'ambito degli interventi di bonifica di un sito, possono essere =
scaricate,=20
direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in =
esercizio nel=20
sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue =
industriali in=20
acque superficiali di cui al presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. In deroga a quanto previsto dal comma =
1=20
dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica dell'acquifero, =E8 =
ammessa la=20
reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nella stessa =
unit=E0=20
geologica da cui le stesse sono state estratte, indicando la tipologia =
di=20
trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque =
reimmesse, le=20
modalit=E0 di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della =
porzione di=20
acquifero interessato dal sistema di estrazione/reimmissione. Le acque =
reimmesse=20
devono essere state sottoposte ad un trattamento finalizzato alla =
bonifica=20
dell'acquifero e non devono contenere altre acque di scarico o altre =
sostanze=20
pericolose diverse, per qualit=E0 e quantit=E0, da quelle present=EC =
nelle acque=20
prelevate.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D244>244</A>. =
Ordinanze</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le pubbliche amministrazioni che =
nell'esercizio=20
delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i =
livelli di=20
contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di=20
contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al =
comune=20
competenti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. La provincia, ricevuta la =
comunicazione di cui al=20
comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il =

responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con =

ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a =
provvedere=20
ai sensi del presente titolo.<BR>3. L'ordinanza di cui al comma 2 =E8 =
comunque=20
notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti=20
dell'articolo 253.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Se il responsabile non sia =
individuabile o non=20
provveda e non provveda il proprietario del sito n=E9 altro soggetto =
interessato,=20
gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di =
cui al=20
presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in =
conformit=E0 a=20
quanto disposto dall'articolo 250.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>245. Obblighi di intervento e di =
notifica da=20
parte dei soggetti non responsabili della potenziale=20
contaminazione</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le procedure per gli interventi di =
messa in=20
sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal =
presente=20
titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati =
non=20
responsabili.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Fatti salvi gli obblighi del =
responsabile della=20
potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il =
gestore=20
dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del =

superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve =
darne=20
comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente =

competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di =
cui=20
all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di =
cui=20
sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto=20
responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. =C8 =
comunque=20
riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la =
facolt=E0 di=20
intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione =
degli=20
interventi d=EC bonifica necessari nell'ambito del sito in propriet=E0 o =

disponibilit=E0.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Qualora i soggetti interessati =
procedano ai sensi=20
dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della =
parte=20
quarta del presente decreto, ovvero abbiano gi=E0 provveduto in tal =
senso in=20
precedenza, la decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi =
anteriori=20
all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto verr=E0 =
definita=20
dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosit=E0 =
del sito,=20
determinata in generale dal piano regionale delle bonifiche o da suoi =
eventuali=20
stralci, salva in ogni caso la facolt=E0 degli interessati di procedere =
agli=20
interventi prima del suddetto termine.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>246. Accordi di =
programma</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I soggetti obbligati agli interventi =
di cui al=20
presente titolo ed i soggetti altrimenti interessati hanno diritto di =
definire=20
modalit=E0 e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi =
accordi di=20
programma stipulati, entro sei mesi dall'approvazione del documento di =
analisi=20
di rischio di cui all'articolo 242, con le amministrazioni competenti ai =
sensi=20
delle disposizioni di cui al presente titolo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Nel caso in cui vi siano soggetti che =
intendano o=20
siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una pluralit=E0 =
di siti che=20
interessano il territorio di pi=F9 regioni, i tempi e le modalit=E0 di =
intervento=20
possono essere definiti con appositi accordi di programma stipulati, =
entro=20
dodici mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui =

all'articolo 242, con le regioni interessate.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Nel caso in cui vi siano soggetti che =
intendano o=20
siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una pluralit=E0 =
di siti=20
dislocati su tutto il territorio nazionale o vi siano pi=F9 soggetti =
interessati=20
alla bonifica di un medesimo sito di interesse nazionale, i tempi e le =
modalit=E0=20
di intervento possono essere definiti con accordo di programma da =
stipularsi,=20
entro diciotto mesi dall'approvazione del documento di analisi di =
rischio di cui=20
all'articolo 242, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del =
territorio di=20
concerto con i Ministri della salute e delle attivit=E0 produttive, =
d'intesa con=20
la Conferenza Stato-regioni.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>247. Siti soggetti a =
sequestro</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Nel caso in cui il sito inquinato sia =
soggetto a=20
sequestro, l'autorit=E0 giudiziaria che lo ha disposto pu=F2 autorizzare =
l'accesso=20
al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, =
bonifica e=20
ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore=20
propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della =
situazione=20
ambientale.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>248. Controlli</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. La documentazione relativa al piano =
della=20
caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle =
misure di=20
riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e =
delle=20
prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, =
=E8=20
trasmessa alla provincia e all'Agenzia regionale per la protezione =
dell'ambiente=20
competenti ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformit=E0 =
degli=20
interventi ai progetti approvati.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il completamento degli interventi di =
bonifica, di=20
messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, =
nonch=E9 la=20
conformit=E0 degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla =
provincia=20
mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica =
predisposta=20
dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente=20
competente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. La certificazione di cui al comma 2 =
costituisce=20
titolo per io svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo =
242, comma=20
7.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>249. Aree contaminate di ridotte=20
dimensioni</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Per le aree contaminate di ridotte =
dimensioni si=20
applicano le procedure semplificate di intervento riportate =
nell'Allegato 4 alla=20
parte quarta del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>250. Bonifica da parte=20
dell'amministrazione</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Qualora i soggetti responsabili della =

contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal =

presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano n=E9 il=20
proprietario del sito n=E9 altri soggetti interessati, le procedure e =
gli=20
interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune=20
territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, =
secondo=20
l'ordine di priorit=E0 fissati dal piano regionale per la bonifica delle =
aree=20
inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, =
individuati=20
ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di =
anticipare le=20
somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi =
fondi=20
nell'ambito delle proprie disponibilit=E0 di bilancio.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>251. Censimento ed anagrafe dei siti =
da=20
bonificare</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le regioni, sulla base dei criteri =
definiti=20
dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici =
(APAT),=20
predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, =
la quale=20
deve contenere:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) l'elenco dei siti sottoposti ad =
intervento di=20
  bonifica e ripristino ambientale nonch=E9 degli interventi realizzati =
nei siti=20
  medesimi;<BR>b) l'individuazione dei soggetti cui compete la =
bonifica;<BR>c)=20
  gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di =
inadempienza=20
  dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo =
restando=20
  l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il =
ricorso=20
  alle procedure dell'articolo 242.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Qualora, all'esito dell'analisi di =
rischio sito=20
specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di =
rischio, tale=20
situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, =
nonch=E9=20
dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento=20
urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico =
erariale=20
competente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Per garantire l'efficacia della =
raccolta e del=20
trasferimento dei dati e delle informazioni, l'Agenzia per la protezione =

dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) definisce, in =
collaborazione con le=20
regioni e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, i =
contenuti e la=20
struttura dei dati essenziali dell'anagrafe, nonch=E9 le modalit=E0 =
della loro=20
trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema =
informativo=20
nazionale dell'ambiente (SINA).</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>252. Siti di interesse =
nazionale</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I siti di interesse nazionale, ai =
fini della=20
bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, =
alle=20
quantit=E0 e pericolosit=E0 degli inquinanti presenti, al rilievo =
dell'impatto=20
sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, =
nonch=E9=20
di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. All'individuazione dei siti di =
interesse=20
nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti =
principi e=20
criteri direttivi:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) gli interventi di bonifica devono =
riguardare=20
  aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio=20
  ambientale;<BR>b) la bonifica deve riguardare aree e territori =
tutelati ai=20
  sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;<BR>c) il rischio =

  sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle=20
  concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente =
elevato in=20
  ragione della densit=E0 della popolazione o dell'estensione dell'area=20
  interessata;<BR>d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento =

  dell'area deve essere rilevante;<BR>e) la contaminazione deve =
costituire un=20
  rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza=20
  nazionale;<BR>f) gli interventi da attuare devono riguardare siti =
compresi nel=20
  territorio di pi=F9 regioni.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Ai fini della perimetrazione del sito =
sono=20
sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, =
assicurando=20
la partecipazione dei responsabili nonch=E9 dei proprietari delle aree =
da=20
bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. La procedura di bonifica di cui =
all'articolo 242=20
dei siti di interesse nazionale =E8 attribuita alla competenza del =
Ministero=20
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle =
attivit=E0=20
produttive. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio =
pu=F2=20
avvalersi anche dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i =
servizi=20
tecnici (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente =
delle=20
regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanit=E0 nonch=E9 di =
altri soggetti=20
qualificati pubblici o privati.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Nel caso in cui il responsabile non =
provveda o=20
non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito =
contaminato=20
n=E9 altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal =
Ministero=20
dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dell'Agenzia =
per la=20
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto =
superiore=20
di sanit=E0 e dell'E.N.E.A. nonch=E9 di altri soggetti qualificati =
pubblici o=20
privati.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. L'autorizzazione del progetto e dei =
relativi=20
interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le =
concessioni, i=20
concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla =

legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla=20
realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature =
necessarie=20
alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altres=EC, variante=20
urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilit=E0, urgenza ed=20
indifferibilit=E0 dei lavori.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Se il progetto prevede la =
realizzazione di opere=20
sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, =
l'approvazione del=20
progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. In attesa del perfezionamento del =
provvedimento=20
di autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata l'istruttoria =
tecnica,=20
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio pu=F2 =
autorizzare in via=20
provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano motivi =
d'urgenza e=20
fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di=20
compatibilit=E0 ambientale, ove prevista, l'avvio dei lavori per la =
realizzazione=20
dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato =
positivamente,=20
con eventuali prescrizioni, dalla conferenza di servizi convocata dal =
Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio. L'autorizzazione =
provvisoria=20
produce gli effetti di cui all'articolo 242, comma 7.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. E' qualificato sito di interesse =
nazionale ai=20
sensi della normativa vigente l'area interessata dalla bonifica della ex =

discarica delle Strillaie (Grosseto). Con successivo decreto del =
Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio si provveder=E0 alla =
perimetrazione=20
della predetta area.</FONT></P><FONT face=3DTahoma size=3D2>
<P align=3Dleft><B><A name=3D252-bis>252-bis</A>. Siti di preminente =
interesse=20
pubblico per la riconversione industriale<BR></B></FONT><I><FONT =
face=3DCalibri=20
color=3D#ff0000 size=3D2>(articolo introdotto dall'articolo 2, comma =
43-ter, d.lgs.=20
n. 4 del 2008)</FONT></I></P><FONT face=3DTahoma size=3D2>
<P align=3Dleft>1. Con uno o pi=F9 decreti del Ministro per lo sviluppo =
economico,=20
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio =
e del=20
mare e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo =
Stato,=20
le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati =
i siti=20
di interesse pubblico ai fini dell'attuazione di programmi ed interventi =
di=20
riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, =
contaminati da=20
eventi antecedenti al 30 aprile 2006, anche non compresi nel Programma =
Nazionale=20
di bonifica di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 e=20
successive modifiche ed integrazioni, nonch=E9 il termine, compreso fra =
novanta e=20
trecentosessanta giorni, per la conclusione delle conferenze di servizi =
di cui=20
al comma 5. In tali siti sono attuati progetti di riparazione dei =
terreni e=20
delle acque contaminate assieme ad interventi mirati allo sviluppo =
economico=20
produttivo. Nei siti con aree demaniali e acque di falda contaminate =
tali=20
progetti sono elaborati ed approvati, entro dodici mesi dall'adozione =
del=20
decreto di cui al presente comma, con appositi accordi di programma =
stipulati=20
tra i soggetti interessati, i Ministri per lo sviluppo economico, =
dell'ambiente=20
e della tutela del territorio e del mare e della salute e il Presidente =
della=20
Regione territorialmente competente, sentiti il Presidente della =
Provincia e il=20
Sindaco del Comune territorialmente competenti. Gli interventi di =
riparazione=20
sono approvati in deroga alle procedure di bonifica di cui alla parte IV =
del=20
titolo V del presente decreto. </P>
<P align=3Dleft>2. Gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla =
bonifica=20
nonch=E9 quelli conseguenti all'accertamento di ulteriori danni =
ambientali sono a=20
carico del soggetto responsabile della contaminazione, qualora sia =
individuato,=20
esistente e solvibile. Il proprietario del sito contaminato e' obbligato =
in via=20
sussidiaria previa escussione del soggetto responsabile =
dell'inquinamento. </P>
<P align=3Dleft>3. Gli accordi di programma assicurano il coordinamento =
delle=20
azioni per determinarne i tempi, le modalit=E0, il finanziamento ed ogni =
altro=20
connesso e funzio-nale adempimento per l'attuazione dei programmi di cui =
al=20
comma 1 e disciplinano in particolare:</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P align=3Dleft>a) gli obiettivi di reindustrializzazione e di =
sviluppo=20
  economico produttivo e il piano economico finanziario degli =
investimenti da=20
  parte di ciascuno dei proprietari delle aree comprese nel sito =
contaminato al=20
  fine di conseguire detti obiettivi; <BR>b) il coordinamento delle =
risultanze=20
  delle caratterizzazioni eseguite e di quelle che si intendono =
svolgere; <BR>c)=20
  gli obiettivi degli interventi di bonifica e riparazione, i relativi =
obblighi=20
  dei responsabili della contaminazione e del proprietario del sito, =
l'eventuale=20
  costituzione di consorzi pubblici o a partecipazione mista per =
l'attuazione di=20
  tali obblighi nonch=E9 le iniziative e le azioni che le pubbliche=20
  amministrazioni si impegnano ad assumere ed a finanziare; d) la=20
  quantificazione degli effetti temporanei in termini di perdita di =
risorse e=20
  servizi causati dall'inquinamento delle acque;<BR>e) le azioni idonee =
a=20
  compensare le perdite temporanee di risorse e servizi, sulla base=20
  dell'Allegato II della direttiva 2004/35/CE; a tal fine sono preferite =
le=20
  misure di miglioramento della sostenibilit=E0 ambientale degli =
impianti=20
  esistenti, sotto il profilo del miglioramento tecnologico produttivo e =

  dell'implementazione dell'efficacia dei sistemi di depurazione e =
abbattimento=20
  delle emissioni. <BR>f) la prestazione di idonee garanzie finanziarie =
da parte=20
  dei privati per assicurare l'adempimento degli impegni assunti; <BR>g) =

  l'eventuale finanziamento di attivit=E0 di ricerca e di =
sperimentazione di=20
  tecniche e metodologie finalizzate al trattamento delle matrici =
ambientali=20
  contaminate e all'abbattimento delle concentrazioni di contaminazione, =
nonch=E9=20
  ai sistemi di misurazione e analisi delle sostanze contaminanti e di=20
  monitoraggio della qualit=E0 ecologica del sito; <BR>h) le modalit=E0 =
di=20
  monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e =
della=20
  realizzazione dei progetti. </P></BLOCKQUOTE>
<P align=3Dleft>4. La stipula dell'accordo di programma costituisce =
riconoscimento=20
dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, =
delle opere=20
e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di =
risanamento e=20
di sviluppo economico e produttivo. </P>
<P align=3Dleft>5. I provvedimenti relativi agli interventi di cui al =
comma 3 sono=20
approvati ai sensi del comma 6 previo svolgimento di due conferenze di =
servizi,=20
aventi ad oggetto rispettivamente l'intervento di bonifica e =
l'intervento di=20
reindustrializzazione. La conferenza di servizi relativa all'intervento =
di=20
bonifica e' indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del =
territorio e=20
del mare, che costituisce l'amministrazione procedente. La conferenza di =
servizi=20
relativa all'intervento di reindustrializzazione =E8 indetta dal =
Ministero dello=20
sviluppo economico, che costituisce l'amministrazione procedente. Le due =

conferenze di servizi sono indette ai sensi dell'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0241.htm#14"=
>articolo=20
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241</A> e ad esse =
partecipano i=20
soggetti pubblici coinvolti nell'accordo di programma di cui al comma 1 =
e i=20
soggetti privati proponenti le opere e gli interventi nei siti di cui al =

medesimo comma 1. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti =
locali, sulla=20
base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, =
sostituisce ogni=20
atto di pertinenza degli enti medesimi. Alle conferenze dei servizi sono =
ammessi=20
gli enti, le associazioni e le organizzazioni sindacali interessati alla =

realizzazione del programma. </P>
<P align=3Dleft>6. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di=20
valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale =
integrata,=20
all'esito delle due conferenze di servizi, con decreto del Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro =
dello=20
sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata, si autorizzano =
la=20
bonifica e la eventuale messa in sicurezza nonch=E9 la costruzione e =
l'esercizio=20
degli impianti e delle opere annesse. </P>
<P align=3Dleft>7. In considerazione delle finalit=E0 di tutela e =
ripristino=20
ambientale perseguite dal presente articolo, l'attuazione da parte dei =
privati=20
degli impegni assunti con l'accordo di programma costituisce anche =
attuazione=20
degli obblighi di cui alla direttiva 2004/35/CE e delle relative =
disposizioni di=20
attuazione di cui alla parte VI del presente decreto. </P>
<P align=3Dleft>8. Gli obiettivi di bonifica dei suoli e delle acque =
sono=20
stabiliti dalla Tabella I dell'Allegato 5 al titolo V del presente =
decreto.=20
Qualora il progetto preliminare dimostri che tali limiti non possono =
essere=20
raggiunti nonostante l'applicazione, secondo i principi della normativa=20
comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, =
la=20
Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela =
del=20
Territorio e del Mare pu=F2 autorizzare interventi di bonifica e =
ripristino=20
ambientale con misure di sicurezza che garantiscano, comunque, la tutela =

ambientale e sanitaria anche se i valori di concentrazione residui =
previsti nel=20
sito risultano superiori a quelli stabiliti dalla Tabella I =
dell'Allegato 5 al=20
titolo V del presente decreto. Tali valori di concentrazione residui =
sono=20
determinati in base ad una metodologia di analisi di rischio =
riconosciuta a=20
livello internazionale. </P>
<P align=3Dleft>9. In caso di mancata partecipazione all'accordo di =
programma di=20
cui al comma 1 di uno o pi=F9 responsabili della contaminazione, gli =
interventi=20
sono progettati ed effettuati d'ufficio dalle amministrazioni che hanno =
diritto=20
di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno determinato =
l'inquinamento,=20
ciascuno per la parte di competenza. La presente disposizione si applica =
anche=20
qualora il responsabile della contaminazione non adempia a tutte le =
obbligazioni=20
assunte in base all'accordo di programma. 10. Restano ferme la =
titolarit=E0 del=20
procedimento di bonifica e le altre competenze attribuite alle Regioni =
per i=20
siti contaminati che non rientrano fra quelli di interesse nazionale di =
cui=20
all'articolo 252. </P></FONT>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>253. Oneri reali e privilegi=20
speciali</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Gli interventi di cui al presente =
titolo=20
costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati =
d'ufficio=20
dall'autorit=E0 competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale =
viene=20
iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve =
essere=20
indicato nel certificato di destinazione urbanistica.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le spese sostenute per gli interventi =
di cui al=20
comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree =
medesime,=20
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice =
civile.=20
Detto privilegio si pu=F2 esercitare anche in pregiudizio dei diritti =
acquistati=20
dai terzi sull'immobile.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il privilegio e la ripetizione delle =
spese=20
possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito =
incolpevole=20
dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di=20
provvedimento motivato dell'autorit=E0 competente che giustifichi, tra =
l'altro,=20
l'impossibilit=E0 di accertare l'identit=E0 del soggetto responsabile =
ovvero che=20
giustifichi l'impossibilit=E0 di esercitare azioni di rivalsa nei =
confronti del=20
medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosit=E0.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. In ogni caso, il proprietario non =
responsabile=20
dell'inquinamento pu=F2 essere tenuto a rimborsare, sulla base di =
provvedimento=20
motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 =
agosto, n.=20
241, le spese degli interventi adottati dall'autorit=E0 competente =
soltanto nei=20
limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito =
dell'esecuzione=20
degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non =
responsabile=20
dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito =

inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile=20
dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno =

subito.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Gli interventi di bonifica dei siti =
inquinati=20
possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione =
legislativa di=20
finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del =
cinquanta per=20
cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi =
pubblici=20
connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o =
occupazionali.=20
Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui =
ai commi=20
1 e 2.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo VI - Sistema sanzionatorio e =
disposizioni=20
transitorie e finali</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo I - Sanzioni</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>254. Norme speciali</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Restano ferme le sanzioni previste da =
norme=20
speciali vigenti in materia.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D255>255</A>. Abbandono di=20
rifiuti</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Fatto salvo quanto disposto =
dall'articolo 256,=20
comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli =
192,=20
commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita =
rifiuti=20
ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee =E8 punito con =
la=20
sanzione amministrativa pecuniaria da 105 euro a 620 euro. Se =
l'abbandono di=20
rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si =
applica=20
la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 155 euro.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il titolare del centro di raccolta, =
il=20
concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice =
che viola=20
le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, =E8 punito con la =
sanzione=20
amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Chiunque non ottempera all'ordinanza =
del Sindaco,=20
di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui =
all'articolo=20
187, comma 3, =E8 punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella =
sentenza=20
di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del =
codice di=20
procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena =
pu=F2=20
essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di =
cui=20
all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui=20
all'articolo 187, comma 3.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>256. Attivit=E0 di gestione di =
rifiuti non=20
autorizzata</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Chiunque effettua una attivit=E0 di =
raccolta,=20
trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di =
rifiuti in=20
mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di =
cui agli=20
articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 =E8 punito:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) con la pena dell'arresto da tre =
mesi a un anno=20
  o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti =
non=20
  pericolosi;<BR>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e =
con=20
  l=92ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti=20
  pericolosi.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le pene di cui al comma 1 si =
applicano ai=20
titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o =
depositano in=20
modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque =
superficiali o=20
sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e =

2.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Chiunque realizza o gestisce una =
discarica non=20
autorizzata =E8 punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e =
con=20
l=92ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto =
da uno a=20
tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica =E8 =
destinata,=20
anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di =

condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di =

procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale =E8 =
realizzata la=20
discarica abusiva se di propriet=E0 dell'autore o del compartecipe al =
reato, fatti=20
salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei=20
luoghi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono =
ridotte=20
della met=E0 nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute =
o=20
richiamate nelle autorizzazioni, nonch=E9 nelle ipotesi di carenza dei =
requisiti e=20
delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Chiunque, in violazione del divieto =
di cui=20
all'articolo 187, effettua attivit=E0 non consentite di miscelazione di =
rifiuti, =E8=20
punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Chiunque effettua il deposito =
temporaneo presso=20
il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione =
delle=20
disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), =E8 punito =
con la pena=20
dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 =
euro a=20
26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 =
euro a=20
15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o =
quantit=E0=20
equivalenti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Chiunque viola gli obblighi di cui =
agli articoli=20
231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, =E8 punito con =
la=20
sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. I soggetti di cui agli articoli 233, =
234, 235 e=20
236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono =
puniti=20
con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, =
fatto=20
comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino=20
all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni =
di cui al=20
presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo =
articolo=20
234.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono =
ridotte della=20
met=E0 nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno =
dalla scadenza=20
del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli =

articoli 233, 234, 235 e 236.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>257. Bonifica dei siti</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Chiunque cagiona l'inquinamento del =
suolo, del=20
sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il=20
superamento delle concentrazioni soglia di rischio =E8 punito con la =
pena=20
dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a =
26.000 euro,=20
se non provvede alla bonifica in conformit=E0 al progetto approvato =
dall'autorit=E0=20
competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e =
seguenti. In=20
caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo =
242, il=20
trasgressore =E8 punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o =
con=20
l=92ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Si applica la pena dell'arresto da un =
anno a due=20
anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se =
l'inquinamento =E8=20
provocato da sostanze pericolose.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Nella sentenza di condanna per la =
contravvenzione=20
di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo =
444 del=20
codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale =
della=20
pena pu=F2 essere subordinato alla esecuzione degli interventi di =
emergenza,=20
bonifica e ripristino ambientale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. L'osservanza dei progetti approvati =
ai sensi=20
degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilit=E0 =
per i=20
reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per =
la=20
stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>258. Violazione degli obblighi di =
comunicazione,=20
di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I soggetti di cui all'articolo 189, =
comma 3, che=20
non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in =
modo=20
incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa =
pecuniaria da=20
2.600 euro a 15.500 euro; se la comunicazione =E8 effettuata entro il =
sessantesimo=20
giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 =
gennaio=20
1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro =
a 160=20
euro.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Chiunque omette di tenere ovvero =
tiene in modo=20
incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, =
comma 1, =E8=20
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 =
euro. Se=20
il registro =E8 relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione=20
amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro, nonch=E9 la =
sanzione=20
amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla =
carica=20
rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di=20
amministratore.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Nel caso di imprese che occupino un =
numero di=20
unit=E0 lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime =
di cui al=20
comma 2 sono ridotte rispettivamente da 1.040 euro a 6.200 euro per i =
rifiuti=20
non pericolosi e da 2.070 euro a 12.400 euro per i rifiuti pericolosi. =
Il numero=20
di unit=E0 lavorative =E8 calcolato con riferimento al numero di =
dipendenti occupati=20
mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo =
parziale e=20
quelli stagionali rappresentano frazioni di unit=E0 lavorative annue; ai =
predetti=20
fini l'anno da prendere in considerazione =E8 quello dell'ultimo =
esercizio=20
contabile approvato, precedente il momento di accertamento=20
dell'infrazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Chiunque effettua il trasporto di =
rifiuti senza=20
il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario =
stesso dati=20
incompleti o inesatti =E8 punito con la sanzione amministrativa =
pecuniaria da=20
1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del =
codice=20
penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si =
applica=20
anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di =
rifiuti,=20
fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle=20
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un =
certificato=20
falso durante il trasporto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e =
2 sono=20
formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella =
comunicazione al=20
catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di =
identificazione dei=20
rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge=20
consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione =

amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. La stessa pena si =
applica se=20
le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte =
ma=20
contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per =
legge,=20
nonch=E9 nei casi di mancato invio alle autorit=E0 competenti e di =
mancata=20
conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del =
formulario di=20
cui all'articolo 193.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>259. Traffico illecito di =
rifiuti</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Chiunque effettua una spedizione di =
rifiuti=20
costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento =
(CEE) 1=B0=20
febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati=20
nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, =
comma 3,=20
lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso =E8 punito con la pena=20
dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due =
anni. La=20
pena =E8 aumentata in caso di spedizione di rifiuti =
pericolosi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Alla sentenza di condanna, o a quella =
emessa ai=20
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati =
relativi al=20
traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli =
articoli=20
256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di=20
trasporto.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>260. Attivit=E0 organizzate per il =
traffico=20
illecito di rifiuti</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Chiunque, al fine di conseguire un =
ingiusto=20
profitto, con pi=F9 operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e =
attivit=E0=20
continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o =
comunque=20
gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti =E8 punito con la =
reclusione=20
da uno a sei anni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Se si tratta di rifiuti ad alta =
radioattivit=E0 si=20
applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Alla condanna conseguono le pene =
accessorie di=20
cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la =
limitazione=20
di cui all'articolo 33 del medesimo codice.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Il giudice, con la sentenza di =
condanna o con=20
quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, =
ordina=20
il ripristino dello stato dell'ambiente e pu=F2 subordinare la =
concessione della=20
sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del =
pericolo=20
per l'ambiente.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>261. Imballaggi</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I produttori e gli utilizzatori che =
non adempiano=20
all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non =
adottino, in=20
alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, =
comma 3,=20
lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria =
pari a=20
sei volte le somme dovute al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di=20
corrispondere i contributi pregressi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. I produttori di imballaggi che non =
provvedono ad=20
organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi di cui =
all'articolo 221,=20
comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui all'articolo 223, n=E9 =
adottano un=20
sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi dell'articolo =
221, comma=20
3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa =
pecuniaria da=20
15.500 euro a 46.500 euro. La stessa pena si applica agli utilizzatori =
che non=20
adempiono all'obbligo di cui all'articolo 221, comma 4.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. La violazione dei divieti di cui =
all'articolo=20
226, commi 1 e 4, =E8 punita con la sanzione amministrativa pecuniaria =
da 5.200=20
euro a 40.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel =
mercato=20
interne imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma=20
5.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. La violazione del disposto di cui =
all'articolo=20
226, comma 3, =E8 punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da =
2.6000 euro=20
a 15.500 euro.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>262. Competenza e =
giurisdizione</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Fatte salve le altre disposizioni =
della legge 24=20
novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti =
amministrativi,=20
all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla =
parte=20
quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio =E8 =
stata=20
commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste =
dall'articolo 261,=20
comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per =
le quali=20
=E8 competente il comune.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Avverso le ordinanze-ingiunzione =
relative alle=20
sanzioni amministrative di cui al comma 1 =E8 esperibile il giudizio di=20
opposizione di cui all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#023=
">articolo=20
23 della legge 24 novembre 1981, n. 689</A>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Per i procedimenti penali pendenti =
alla data di=20
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto l'autorit=E0=20
giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza =
di=20
proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati =
ai comma=20
1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>263. Proventi delle sanzioni =
amministrative=20
pecuniarie</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I proventi delle sanzioni =
amministrative=20
pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta =
del=20
presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati =
all'esercizio=20
delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i =
proventi delle=20
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in=20
relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti =
ai=20
comuni.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Capo II - Disposizioni transitorie e=20
finali</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D264>264</A>. Abrogazione di =

norme</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. A decorrere dalla data di entrata in =
vigore della=20
parte quarta del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le=20
disposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore =
vigenza:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) la legge 20 marzo 1941, n. =
366;<BR>b) il d.P.R.=20
  10 settembre 1982, n. 915;<BR>c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. =
397,=20
  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad =

  eccezione dell'articolo 9 e dell'articolo 9-quinquies come riformulato =
dal=20
  presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna =
soluzione di=20
  continuit=E0 nel passaggio dalla preesistente normativa a quella =
prevista dalla=20
  parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi =
dell'articolo=20
  9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, =
con=20
  modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, continuano ad =
applicarsi=20
  sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti =
attuativi=20
  previsti dalla parte quarta del presente decreto;<BR>d) il =
decreto-legge 31=20
  agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 =
ottobre=20
  1987, n. 441, ad eccezione degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e=20
  1-quinquies;<BR>e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, =
convertito, con=20
  modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;<BR>f) l'articolo =
29-bis=20
  del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con =
modificazioni, dalla=20
  legge 29 ottobre 1993, n. 427;<BR>g) i commi 3, 4 e 5, secondo =
periodo,=20
  dell'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. =
285;<BR>h)=20
  l'articolo 5, comma 1, del d.P.R. 8 agosto 1994, pubblicato nella =
Gazzetta=20
  ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994;<BR>i) il <A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1997_0022.htm">de=
creto=20
  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22</A>. Al fine di assicurare che non =
vi sia=20
  alcuna soluzione di continuit=E0 nel passaggio dalla preesistente =
normativa a=20
  quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i =
provvedimenti=20
  attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, =
continuano ad=20
  applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti=20
  provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente=20
  decreto;<BR>l) l'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,=20
  convertito, con modificazioni, dall'articolo 14 della legge 8 agosto =
2002, n.=20
  178;<BR>m) l'articolo 9, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. =
342,=20
  ultimo periodo, dalle parole: "i soggetti di cui all'articolo 38, =
comma 3,=20
  lettera a) sino alla parola: "CONAI";<BR>n) </FONT><I><FONT =
face=3DCalibri=20
  color=3D#ff0000 size=3D2>(lettera soppressa dall'articolo 2, comma 44, =
d.lgs. n. 4=20
  del 2008)</FONT></I><FONT face=3DTahoma size=3D2><BR>o) gli articoli =
4, 5, 8, 12,=20
  14 e 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. Restano valide =
ai fini=20
  della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di =
quelle=20
  richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non=20
  superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte =
le=20
  autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte =
quarta del=20
  presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi il =
decreto=20
  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il decreto legislativo 27 gennaio =
1992, n.=20
  95, e il decreto 16 maggio 1996, n. 392, pubblicato nella Gazzetta =
Ufficiale=20
  n. 173 del 25 luglio 1996. Al fine di assicurare che non vi sia =
soluzione di=20
  continuit=E0 nel passaggio dalla preesistente normativa a quella =
prevista dalla=20
  parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi =
dell'articolo 11=20
  del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, continuano ad =
applicarsi sino=20
  alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti =
attuativi=20
  previsti dalla parte quarta del presente decreto;<BR>p) l'articolo 19 =
della=20
  legge 23 marzo 2001, n. 93.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il Governo, ai sensi dell'articolo =
17, comma 2,=20
della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro sessanta giorni dalla =
data di=20
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, su proposta =
del=20
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il =
Ministro=20
delle attivit=E0 produttive, previo parere delle competenti Commissioni=20
parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione =
del=20
relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono =
individuati=20
gli ulteriori atti normativi incompatibili con le disposizioni di cui =
alla parte=20
quarta del presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di =
entrata=20
in vigore del regolamento medesimo.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D265>265</A>. Disposizioni=20
transitorie</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le vigenti norme regolamentari e =
tecniche che=20
disciplinano la raccolta, il trasporto il recupero e lo smaltimento dei =
rifiuti=20
restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche =
norme=20
adottate in attuazione della parte quarta del presente decreto. Al fine =
di=20
assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuit=E0 nel passaggio =
dalla=20
preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente =

decreto, le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive=20
competenze, adeguano la previgente normativa di attuazione alla =
disciplina=20
contenuta nella parte quarta del presente decreto, nel rispetto di =
quanto=20
stabilito dall'articolo 264, comma 1, lettera i). Ogni riferimento ai =
rifiuti=20
tossici e nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti=20
pericolosi.<BR></FONT><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2>(comma cos=EC=20
modificato dall'articolo 2, comma 45, d.lgs. n. 4 del =
2008)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. In attesa delle specifiche norme =
regolamentari e=20
tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cui all'articolo 195, =
comma 2,=20
lettera 1), e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 24 =
giugno=20
2003, n. 182 in materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di =
carico, i=20
rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime =
normativo in=20
materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di =
carico,=20
scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare =
i=20
rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio, di concerto con il Ministro dell'istruzione, =
dell'universit=E0 e della=20
ricerca e con il Ministro delle attivit=E0 produttive, individua con =
apposito=20
decreto le forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e per =
lo=20
sviluppo di nuove tecnologie di bonifica presso le universit=E0, =
nonch=E9 presso le=20
imprese e i loro consorzi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Fatti salvi gli interventi realizzati =
alla data=20
di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, entro =
centottanta=20
giorni da tale data, pu=F2 essere presentata all'autorit=E0 competente =
adeguata=20
relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica gi=E0=20
autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del =
presente=20
decreto. L'autorit=E0 competente esamina la documentazione e dispone le =
varianti=20
al progetto necessarie.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Con decreto del Ministro =
dell'ambiente e della=20
tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivit=E0 =
produttive sono=20
disciplinati modalit=E0, presupposti ed effetti economici per l'ipotesi =
in cui i=20
soggetti aderenti ai vigenti consorzi pongano in essere o aderiscano a =
nuovi=20
consorzi o a forme ad essi alternative, in conformit=E0 agli schemi tipo =
di=20
statuto approvati dai medesimi Ministri, senza che da ci=F2 derivino =
nuovi o=20
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Le aziende siderurgiche e =
metallurgiche operanti=20
alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e =

sottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 febbraio =
2005, n.=20
59, sono autorizzate in via transitoria, previa presentazione della =
relativa=20
domanda, e fino al rilascio o al definitivo diniego dell'autorizzazione=20
medesima, ad utilizzare, impiegandoli nel proprio ciclo produttivo, i =
rottami=20
ferrosi individuati dal codice GA 430 dell'Allegato II (lista verde dei =
rifiuti)=20
del regolamento (CE) 1=B0 febbraio 1993, n. 259 e i rottami non ferrosi=20
individuati da codici equivalenti del medesimo Allegato.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6-bis. I soggetti che alla data di =
entrata in vigore=20
del presente decreto svolgono attivit=E0 di recupero di rottami ferrosi =
e non=20
ferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo di applicazione =
della parte=20
quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006 possono proseguire le =
attivit=E0 di=20
gestione in essere alle condizioni di cui alle disposizioni previgenti =
fino al=20
rilascio o al diniego delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento =
di dette=20
attivit=E0 nel nuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o =
iscrizione=20
sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del =

presente decreto.<BR></FONT><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2>(comma=20
aggiunto dall'articolo 2, comma 46, d.lgs. n. 4 del 2008)</FONT></I></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D266>266</A>. Disposizioni=20
finali</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Nelle attrezzature sanitarie di cui =
all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1964_0847.htm#04"=
>articolo=20
4, comma 2, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847</A>, sono=20
ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo =
smaltimento,=20
al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, =
pericolosi,=20
solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Dall'attuazione delle disposizioni di =
cui alla=20
parte quarta del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori =
oneri o=20
minori entrate a carico dello Stato.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Le spese per l'indennit=E0 e per il =
trattamento=20
economico del personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 =
settembre=20
1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre =
1988, n.=20
475, restano a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del =
territorio,=20
salvo quanto previsto dal periodo seguente. Il trattamento economico =
resta a=20
carico delle istituzioni di appartenenza, previa intesa con le medesime, =
nel=20
caso in cui il personale svolga attivit=E0 di comune =
interesse.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. I rifiuti provenienti da attivit=E0 =
di manutenzione=20
o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il =
domicilio del=20
soggetto che svolge tali attivit=E0.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Le disposizioni di cui agli articoli =
189, 190,=20
193 e 212 non si applicano alle attivit=E0 di raccolta e trasporto di =
rifiuti=20
effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attivit=E0 =
medesime in=20
forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro=20
commercio.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Fatti salvi gli effetti dei =
provvedimenti=20
sanzionatori adottati con atti definitivi, dalla data di pubblicazione =
del=20
presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli =
obblighi=20
di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto =
legislativo 5=20
febbraio 1997, n. 22, nonch=E9 le disposizioni sanzionatorie previste =
dal medesimo=20
articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, anche con riferimento a=20
fattispecie verificatesi dopo il 31 marzo 2004.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Con successivo decreto, adottato dal =
Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri =
delle=20
infrastrutture e dei trasporti, delle attivit=E0 produttive e della =
salute, =E8=20
dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle =
procedure=20
relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, =
provenienti da=20
cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila =
metri cubi=20
di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in=20
materia.<BR></FONT><I><FONT face=3DCalibri color=3D#ff0000 =
size=3D2>(comma cos=EC=20
modificato dall'articolo 2, comma 45-bis, d.lgs. n. 4 del =
2008)</FONT></I></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3DParte_quinta>Parte =
quinta</A> - Norme in=20
materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in=20
atmosfera</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo I - Prevenzione e limitazione =
delle=20
emissioni in atmosfera di impianti e attivit=E0</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D267>267</A>. Campo di=20
applicazione</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il presente titolo, ai fini della =
prevenzione e=20
della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli =
impianti,=20
inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed =
alle=20
attivit=E0 che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di =

emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle =

emissioni ed i criteri per la valutazione della conformit=E0 dei valori =
misurati=20
ai valori limite.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Sono esclusi dal campo di =
applicazione della=20
parte quinta del presente decreto gli impianti disciplinati dal decreto=20
legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante attuazione della direttiva=20
2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Resta fermo, per gli impianti =
sottoposti ad=20
autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dal decreto =
legislativo 18=20
febbraio 2005, n. 59; per tali impianti l'autorizzazione integrata =
ambientale=20
sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente=20
titolo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Al fine di consentire il =
raggiungimento degli=20
obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di favorire comunque la =
riduzione=20
delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti, la normativa di cui =
alla=20
parte quinta del presente decreto intende determinare l'attuazione di =
tutte le=20
pi=F9 opportune azioni volte a promuovere l'impiego dell'energia =
elettrica=20
prodotta da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili ai =
sensi=20
della normativa comunitaria e nazionale vigente e, in particolare, della =

direttiva 2001/77/CE e del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, =

determinandone il dispacciamento prioritario. In particolare:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) potranno essere promosse dal =
Ministro=20
  dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri =
delle=20
  attivit=E0 produttive e per lo sviluppo e la coesione territoriale =
misure atte a=20
  favorire la produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili =
ed al=20
  contempo sviluppare la base produttiva di tecnologie pulite, con =
particolare=20
  riferimento al Mezzogiorno;<BR>b) con decreto del Ministro delle =
attivit=E0=20
  produttive di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del =

  territorio e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta =
giorni=20
  dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente =
decreto, sono=20
  determinati i compensi dei componenti dell'Osservatorio di cui =
all'articolo 16=20
  del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, da applicarsi a =
decorrere=20
  dalla data di nomina, nel limite delle risorse di cui all'articolo 16, =
comma=20
  6, del medesimo decreto legislativo e senza che ne derivino nuovi o =
maggiori=20
  oneri a carico della finanza pubblica;<BR>c) i certificati verdi =
maturati a=20
  fronte di energia prodotta ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della =
legge 23=20
  agosto 2004, n. 239, possono essere utilizzati per assolvere =
all'obbligo di=20
  cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, solo =
dopo=20
  che siano stati annullati tutti i certificati verdi maturati dai =
produttori di=20
  energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili cos=EC come definite=20
  dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 387 =
del=20
  2003;<BR>d) al fine di prolungare il periodo di validit=E0 dei =
certificati=20
  verdi, all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre =
2003, n.=20
  387, le parole =ABotto anni=BB sono sostituite dalle parole =ABdodici=20
  anni=BB.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D268>268</A>. =
Definizioni</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Ai fini del presente titolo si =
applicano le=20
seguenti definizioni:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) inquinamento atmosferico: ogni =
modificazione=20
  dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o =
di pi=F9=20
  sostanze in quantit=E0 e con caratteristiche tali da ledere o da =
costituire un=20
  pericolo per la salute umana o per la qualit=E0 dell'ambiente oppure =
tali da=20
  ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi =
dell'ambiente;<BR>b)=20
  emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta=20
  nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;<BR>c) =
emissione=20
  convogliata: emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso =
uno o pi=F9=20
  appositi punti;<BR>d) emissione diffusa: emissione diversa da quella =
ricadente=20
  nella lettera c); per le attivit=E0 di cui all'articolo 275 le =
emissioni diffuse=20
  includono anche i solventi contenuti nei prodotti, fatte salve le =
diverse=20
  indicazioni contenute nella Parte III dell'Allegato III alla parte =
quinta del=20
  presente decreto;<BR>e) emissione tecnicamente convogliabile: =
emissione=20
  diffusa che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche =

  disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una=20
  particolare tutela;<BR>f) emissioni totali: la somma delle emissioni =
diffuse e=20
  delle emissioni convogliate;<BR>g) effluente gassoso: lo scarico =
gassoso,=20
  contenente emissioni solide, liquide o gassose; la relativa portata=20
  volumetrica =E8 espressa in metri cubi all'ora riportate in condizioni =
normali=20
  (Nm3/ora), previa detrazione del tenore di vapore acqueo, se non =
diversamente=20
  stabilito dalla parte quinta del presente decreto;<BR>h) impianto: il=20
  macchinario o il sistema o l'insieme di macchinari o di sistemi =
costituito da=20
  una struttura fissa e dotato di autonomi a funzionale in quanto =
destinato ad=20
  una specifica attivit=E0; la specifica attivit=E0 a cui =E8 destinato =
l'impianto pu=F2=20
  costituire la fase di un ciclo produttivo pi=F9 ampio;<BR>i) impianto =
anteriore=20
  al 1988: un impianto che, alla data del 1=B0 luglio 1988, era in =
esercizio o=20
  costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa =

  previgente;<BR>l) impianto anteriore al 2006: un impianto che non =
ricade nella=20
  definizione di cui alla lettera i) e che, alla data di entrata in =
vigore della=20
  parte quinta del presente decreto, =E8 autorizzato ai sensi del d.P.R. =
24 maggio=20
  1988, n. 203, purch=E9 in funzione o messo in funzione entro i =
successivi=20
  ventiquattro mesi; si considerano anteriori al 2006 anche gli impianti =

  anteriori al 1988 la cui autorizzazione =E8 stata aggiornata ai sensi=20
  dell'articolo 11 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;<BR>m) impianto =
nuovo: un=20
  impianto che non ricade nelle definizioni di cui alle lettere i) e =
1);<BR>n)=20
  gestore: la persona f=ECsica o giuridica che ha un potere decisionale =
circa=20
  l'installazione o l'esercizio dell'impianto o, nei casi previsti =
dall'articolo=20
  269, commi 10, 11 e 12, e dall'articolo 275, la persona fisica o =
giuridica che=20
  ha un potere decisionale circa l'esercizio dell'attivit=E0;<BR>o) =
autorit=E0=20
  competente: la regione o la provincia autonoma o la diversa autorit=E0 =
indicata=20
  dalla legge regionale quale autorit=E0 competente al rilascio=20
  dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri =
provvedimenti=20
  previsti dal presente titolo; per le piattaforme off-shore e per i =
terminali=20
  di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore, l'autorit=E0 =

  competente =E8 il Ministero dell'ambiente e della tutela del =
territorio; per gli=20
  impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per gli=20
  adempimenti a questa connessi, l'autorit=E0 competente =E8 quella che =
rilascia=20
  tale autorizzazione;<BR>p) autorit=E0 competente per il controllo: =
l'autorit=E0 a=20
  cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via =
ordinaria i=20
  controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni =
del=20
  presente titolo, ferme restando le competenze degli organi di polizia=20
  giudiziaria; per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata=20
  ambientale e per i controlli a questa connessi, l'autorit=E0 =
competente per il=20
  controllo =E8 quella prevista dalla normativa che disciplina tale=20
  autorizzazione;<BR>q) valore limite di emissione: il fattore di =
emissione, la=20
  concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze =
inquinanti=20
  nelle emissioni che non devono essere superati;<BR>r) fattore di =
emissione:=20
  rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e unit=E0 di misura =
specifica=20
  di prodotto o di servizio;<BR>s) concentrazione: rapporto tra massa di =

  sostanza inquinante emessa e volume dell'effluente gassoso; per gli =
impianti=20
  di combustione i valori di emissione espressi come concentrazione =
(mg/Nm3)=20
  sono calcolati considerando, se non diversamente stabilito dalla parte =
quinta=20
  del presente decreto, un tenore volumetrico di ossigeno di riferimento =
del 3=20
  per cento in volume dell'effluente gassoso per i combustibili liquidi =
e=20
  gassosi, del 6 per cento in volume per i combustibili solidi e del 15 =
per=20
  cento in volume per le turbine a gas;<BR>t) percentuale: rapporto tra =
massa di=20
  sostanza inquinante emessa e massa della stessa sostanza utilizzata =
nel=20
  processo produttivo, moltiplicato per cento;<BR>u) flusso di massa: =
massa di=20
  sostanza inquinante emessa per unit=E0 di tempo;<BR>v) soglia di =
rilevanza=20
  dell'emissione: flusso di massa, per singolo inquinante, misurato a =
monte di=20
  eventuali sistemi di abbattimento, e nelle condizioni di esercizio =
pi=F9 gravose=20
  dell'impianto, al di sotto del quale non si applicano i valori limite =
di=20
  emissione;<BR>z) condizioni normali: una temperatura di 273,15 K ed =
una=20
  pressione di 101,3 kPa;<BR>aa) migliori tecniche disponibili: la pi=F9 =

  efficiente ed avanzata fase di sviluppo di attivit=E0 e relativi =
metodi di=20
  esercizio indicanti l'idoneit=E0 pratica di determinate tecniche ad =
evitare=20
  ovvero, se ci=F2 risulti impossibile, a ridurre le emissioni; a tal =
fine, si=20
  intende per:</FONT></P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1) tecniche: sia le tecniche =
impiegate, sia le=20
    modalit=E0 di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e =
chiusura=20
    dell'impianto;<BR>2) disponibili: le tecniche sviluppate su una =
scala che ne=20
    consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente =
valide=20
    nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in =
considerazione=20
    i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno =
applicate=20
    o prodotte in ambito nazionale, purch=E9 il gestore possa avervi =
accesso a=20
    condizioni ragionevoli;<BR>3) migliori: le tecniche pi=F9 efficaci =
per=20
    ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo=20
    complesso;</FONT></P></BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>bb) periodo di avviamento: salva =
diversa=20
  disposizione autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito=20
  dell'erogazione di energia, combustibili o materiali, =E8 portato da =
una=20
  condizione nella quale non esercita l'attivit=E0 a cui =E8 destinato, =
o la=20
  esercita in situazione di carico di processo inferiore al minimo =
tecnico, ad=20
  una condizione nella quale tale attivit=E0 =E8 esercitata in =
situazione di carico=20
  di processo pari o superiore al minimo tecnico;<BR>cc) periodo di =
arresto:=20
  salva diversa disposizione autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, =
a=20
  seguito dell'interruzione dell'erogazione di energia, combustibili o=20
  materiali, non dovuta ad un guasto, =E8 portato da una condizione =
nella quale=20
  esercita l'attivit=E0 a cui =E8 destinato in situazione di carico di =
processo pari=20
  o superiore al minimo tecnico ad una condizione nella quale tale =
funzione =E8=20
  esercitata in situazione di carico di processo inferiore al minimo =
tecnico o=20
  non =E8 esercitata;<BR>dd) carico di processo: il livello percentuale =
di=20
  produzione rispetto alla potenzialit=E0 nominale dell'impianto;<BR>ee) =
minimo=20
  tecnico: il carico minimo di processo compatibile con l'esercizio=20
  dell'impianto in condizione di regime;<BR>ff) impianto di combustione: =

  qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al =
fine di=20
  utilizzare il calore cos=EC prodotto:<BR>gg) grande impianto di =
combustione:=20
  impianto di combustione di potenza termica nominale non inferiore a=20
  50MW;<BR>hh) potenza termica nominale dell'impianto di combustione: =
prodotto=20
  del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della =
portata=20
  massima di combustibile bruciato al singolo impianto di combustione, =
cos=EC come=20
  dichiarata dal costruttore, espressa in Watt termici o suoi =
multipli;<BR>ii)=20
  composto organico: qualsiasi composto contenente almeno l'elemento =
carbonio e=20
  uno o pi=F9 degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, =
zolfo,=20
  fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei=20
  carbonati e bicarbonati inorganici;<BR>ll) composto organico volatile =
(COV):=20
  qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di =
vapore di=20
  0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilit=E0 corrispondente =
in=20
  condizioni particolari di uso. Ai fini della parte quinta del presente =

  decreto, =E8 considerata come COV la frazione di creosoto che alla =
temperatura=20
  di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa;<BR>mm) =
solvente=20
  organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri =
agenti al=20
  fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, senza subire=20
  trasformazioni chimiche, o usato come agente di pulizia per dissolvere =

  contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore =
di=20
  viscosit=E0, correttore di tensione superficiale, plastificante o=20
  conservante;<BR>nn) capacit=E0 nominale: la massa giornaliera massima =
di=20
  solventi organici utilizzati per le attivit=E0 di cui all'articolo =
275, svolte=20
  in condizioni di normale funzionamento ed in funzione della =
potenzialit=E0 di=20
  prodotto per cui le attivit=E0 sono progettate;<BR>oo) consumo di =
solventi: il=20
  quantitativo totale di solventi organici utilizzato per le attivit=E0 =
di cui=20
  all'articolo 275 per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo di =
dodici=20
  mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo;<BR>pp) consumo =
massimo=20
  teorico di solventi: il consumo di solventi calcolato sulla base della =

  capacit=E0 nominale riferita, se non diversamente stabilito =
dall'autorizzazione,=20
  a tre centotrenta giorni all'anno in caso di attivit=E0 effettuate a =
ciclo=20
  continuo ed a duecentoventi giorni all'anno per le altre =
attivit=E0;<BR>qq)=20
  riutilizzo di solventi organici: l'utilizzo di solventi organici =
prodotti da=20
  una attivit=E0 e successivamente recuperati al fine di essere alla =
stessa=20
  destinati per qualsiasi finalit=E0 tecnica o commerciale, ivi compreso =
l'uso=20
  come combustibile;<BR>rr) soglia di consumo: il consumo di solvente =
espresso=20
  in tonnellate/anno stabilito dalla parte II dell'Allegato III alla =
parte=20
  quinta del presente decreto, per le attivit=E0 ivi previste;<BR>ss) =
raffinerie:=20
  raffinerie di oli minerali sottoposte ad autorizzazione ai sensi della =
legge=20
  23 agosto 2004, n. 239;<BR>tt) impianti di distribuzione di =
carburante:=20
  impianti in cui il carburante viene erogato ai serbatoi dei veicoli a =
motore=20
  da impianti di deposito;<BR>uu) benzina: ogni derivato del petrolio, =
con o=20
  senza additivi, corrispondente ai seguenti codici doganali: NC 2710 =
1131 -=20
  2710 1141 -2710 1145 - 2710 1149 - 2710 1151 - 2710 1159 o che abbia =
una=20
  tensione di vapore Reid pari o superiore a 27,6 kilopascal, pronto =
all'impiego=20
  quale carburante per veicoli a motore, ad eccezione del gas di =
petrolio=20
  liquefatto (GPL);<BR>vv) terminale: ogni struttura adibita al =
caricamento e=20
  allo scaricamento di benzina in/da veicolo-cisterna, carro-cisterna o=20
  nave-cisterna, ivi compresi gli impianti di deposito presenti nel sito =
della=20
  struttura;<BR>zz) impianto di deposito: ogni serbatoio fisso adibito =
allo=20
  stoccaggio di combustibile;<BR>aaa) impianto di caricamento: ogni =
impianto di=20
  un terminale ove la benzina pu=F2 essere caricata in cisterne mobili. =
Gli=20
  impianti di caricamento per i veicoli-cisterna comprendono una o pi=F9 =
torri di=20
  caricamento;<BR>bbb) torre di caricamento: ogni struttura di un =
terminale=20
  mediante la quale la benzina pu=F2 essere, in un dato momento, =
caricata in un=20
  singolo veicolo-cisterna;<BR>ccc) deposito temporaneo di vapori: il =
deposito=20
  temporaneo di vapori in un impianto di deposito a tetto fisso presso =
un=20
  terminale prima del trasferimento e del successivo recupero in un =
altro=20
  terminale. Il trasferimento dei vapori da un impianto di deposito ad =
un altro=20
  nello stesso terminale non =E8 considerato deposito temporaneo di =
vapori ai=20
  sensi della parte quinta del presente decreto;<BR>ddd) cisterna =
mobile: una=20
  cisterna di capacit=E0 superiore ad 1 m3, trasportata su strada, per =
ferrovia o=20
  per via navigabile e adibita al trasferimento di benzina da un =
terminale ad un=20
  altro o da un terminale ad un impianto di distribuzione di =
carburanti;<BR>eee)=20
  veicolo-cisterna: un veicolo adibito al trasporto su strada della =
benzina che=20
  comprenda una o pi=F9 cisterne montate stabilmente o facenti parte =
integrante=20
  del telaio o una o pi=F9 cisterne rimuovibili.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D269>269</A>. Autorizzazione =
alle=20
emissioni in atmosfera</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Fatto salvo quanto stabilito =
dall'articolo 267,=20
comma 3, dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'articolo 272, =
comma 5,=20
per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una =

autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente =
decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il gestore che intende installare un =
impianto=20
nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro presenta =
all'autorit=E0=20
competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) dal progetto dell'impianto in cui =
sono=20
  descritte la specifica attivit=E0 a cui l'impianto =E8 destinato, le =
tecniche=20
  adottate per limitare le emissioni e la quantit=E0 e la qualit=E0 di =
tali=20
  emissioni, le modalit=E0 di esercizio e la quantit=E0, il tipo e le=20
  caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede =
l'utilizzo,=20
  nonch=E9, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo =
tecnico=20
  definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano, e =
<BR>b) da=20
  una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in =
cui si=20
  inserisce la specifica attivit=E0 cui l'impianto =E8 destinato ed =
indica il=20
  periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a =
regime=20
  dell'impianto.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Ai fini del rilascio =
dell'autorizzazione,=20
l'autorit=E0 competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione =
della=20
richiesta, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e =
seguenti della=20
legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in =
via=20
istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri=20
procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti =
dal=20
comune ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 =
luglio=20
1934, n. 1265. Eventuali integrazioni della domanda devono essere =
trasmesse=20
all'autorit=E0 competente entro trenta giorni dalla richiesta; se =
l'autorit=E0=20
competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in =
caso di=20
integrazione della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta =
giorni dalla=20
ricezione della domanda stessa, il gestore pu=F2, entro i successivi =
sessanta=20
giorni, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del =
territorio di=20
provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorit=E0 competente. =
Il=20
Ministro si esprime sulla richiesta, di concerto con i Ministri della =
salute e=20
delle attivit=E0 produttive, sentito il comune interessato, entro =
novanta giorni=20
o, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, entro centocinquanta =
giorni=20
dalla ricezione della stessa; decorso tale termine, si applica =
l'articolo 2,=20
comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi =
degli=20
articoli 270 e 271:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) per le emissioni che risultano =
tecnicamente=20
  convogliabili, le modalit=E0 di captazione e di convogliamento;<BR>b) =
per le=20
  emissioni convogliate o di cui =E8 stato disposto il convogliamento, i =
valori=20
  limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di =
analisi,=20
  i criteri per la valutazione della conformit=E0 dei valori misurati ai =
valori=20
  limite e la periodicit=E0 dei controlli di competenza del =
gestore;<BR>c) per le=20
  emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il =

  contenimento.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. L'autorizzazione stabilisce il =
periodo che deve=20
intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime =
dell'impianto. La=20
messa in esercizio deve essere comunicata all'autorit=E0 competente con =
un=20
anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce la data =
entro=20
cui devono essere comunicati all'autorit=E0 competente i dati relativi =
alle=20
emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di =
durata=20
non inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla messa a regime, e la =
durata di=20
tale periodo, nonch=E9 il numero dei campionamenti da =
realizzare.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. L'autorit=E0 competente per il =
controllo effettua=20
il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei =
mesi dalla=20
data di messa a regime dell'impianto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. L'autorizzazione rilasciata ai sensi =
del presente=20
articolo ha una durata di quindici anni. La domanda di rinnovo deve =
essere=20
presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione =
del=20
provvedimento sulla domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai =
sensi=20
del presente articolo, l'esercizio dell'impianto pu=F2 continuare anche =
dopo la=20
scadenza dell'autorizzazione in caso di mancata pronuncia in termini del =

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato =
richiesto=20
di provvedere ai sensi del comma 3. L'aggiornamento dell'autorizzazione =
ai sensi=20
del comma 8 comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni =
solo nel=20
caso di modifica sostanziale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Il gestore che intende sottoporre un =
impianto ad=20
una modifica, che comporti una variazione di quanto indicato nel =
progetto o=20
nella relazione tecnica di cui al comma 2 o nell'autorizzazione di cui =
al comma=20
3 o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.P.R. 24 maggio 1988, =
n. 203, o=20
nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto, anche relativa =
alle=20
modalit=E0 di esercizio o ai combustibili utilizzati, ne d=E0 =
comunicazione=20
all'autorit=E0 competente o, se la modifica =E8 sostanziale, presenta =
una domanda di=20
aggiornamento ai sensi del presente articolo. Se la modifica per cui =E8 =
stata=20
data comunicazione =E8 sostanziale, l'autorit=E0 competente ordina al =
gestore di=20
presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, alla quale =
si=20
applicano le disposizioni del presente articolo. Se la modifica non =E8=20
sostanziale, l'autorit=E0 competente provvede, ove necessario, ad =
aggiornare=20
l'autorizzazione in atto. Se l'autorit=E0 competente non si esprime =
entro sessanta=20
giorni, il gestore pu=F2 procedere all'esecuzione della modifica non =
sostanziale=20
comunicata, fatto salvo il potere dell'autorit=E0 competente di =
provvedere anche=20
successivamente, nel termine di sei mesi dalla ricezione della =
comunicazione.=20
Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una =

variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di=20
convogliabilit=E0 tecnica delle stesse. Il presente comma si applica =
anche a chi=20
intende sottoporre a modifica una attivit=E0 autorizzata ai sensi dei =
commi 10,=20
11, 12 e 13. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma=20
11.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. L'autorit=E0 competente per il =
controllo =E8=20
autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che =
ritenga=20
necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. Fermo restando quanto previsto =
dall'articolo=20
275, chi intende effettuare, in modo non occasionale, attivit=E0 di =
verniciatura=20
in un luogo a ci=F2 adibito ed in assenza di un impianto presenta =
all'autorit=E0=20
competente apposita domanda, salvo l'attivit=E0 ricada tra quelle =
previste=20
dall'articolo 272, comma 1. L'autorit=E0 competente valuta se, ai sensi=20
dell'articolo 270, commi 1 e 2, le emissioni prodotte da tali attivit=E0 =
devono=20
essere convogliate attraverso la realizzazione di un =
impianto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11. Nel caso in cui il convogliamento =
delle=20
emissioni sia disposto ai sensi del comma 10, si applicano i valori =
limite e le=20
prescrizioni di cui all'articolo 271, contenuti nelle autorizzazioni =
rilasciate=20
in conformit=E0 al presente articolo, oppure, se l'attivit=E0 ricade tra =
quelle=20
previste dall'articolo 272, comma 2, i valori limite e le prescrizioni =
contenuti=20
nelle autorizzazioni generali ivi disciplinate. Nel caso in cui il=20
convogliamento delle emissioni non sia disposto, l'autorizzazione =
stabilisce=20
apposite prescrizioni finalizzate ad assicurare il contenimento delle =
emissioni=20
diffuse prodotte dall'attivit=E0; a tale autorizzazione si applicano le=20
disposizioni del presente articolo escluse quelle che possono essere =
riferite=20
alle sole emissioni convogliate.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si =
applicano=20
altres=EC a chi intende effettuare, in modo non occasionale ed in un =
luogo a ci=F2=20
adibito, in assenza di un impianto, attivit=E0 di lavorazione, =
trasformazione o=20
conservazione di materiali agricoli, le quali producano emissioni, o =
attivit=E0 di=20
produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di =
materiali=20
polverulenti, salvo tali attivit=E0 ricadano tra quelle previste =
dall'articolo=20
272, comma 1. Per le attivit=E0 aventi ad oggetto i materiali =
polverulenti si=20
applicano le norme di cui alla parte I dell'Allegato V alla parte quinta =
del=20
presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>13. Se un luogo =E8 adibito, in assenza =
di una=20
struttura fissa, all'esercizio non occasionale delle attivit=E0 previste =
dai commi=20
10 o 12, ivi effettuate in modo occasionale da pi=F9 soggetti, =
l'autorizzazione =E8=20
richiesta dal gestore del luogo. Per gestore si intende, ai fini del =
presente=20
comma, il soggetto che esercita un potere decisionale circa le =
modalit=E0 e le=20
condizioni di utilizzo di tale area da parte di chi esercita=20
l'attivit=E0.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>14. Non sono sottoposti ad =
autorizzazione i seguenti=20
impianti:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) impianti di combustione, compresi i =
gruppi=20
  elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 =
MW,=20
  alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla parte quinta del =
presente=20
  decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;<BR>b) =
impianti di=20
  combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, =
di=20
  potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;<BR>c) impianti di =
combustione=20
  alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 =

  MW:<BR>d) impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di=20
  smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati =
dai=20
  processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non =
superiore a=20
  3 MW, se l'attivit=E0 di recupero =E8 soggetta alle procedure =
autorizzative=20
  semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali =
procedure=20
  sono state espletate;<BR>e) impianti di combustione alimentati a =
biogas di cui=20
  all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza =
termica=20
  nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;<BR>f) gruppi =
elettrogeni di=20
  cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale =

  inferiore a 3 MW;<BR>g) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati =
a=20
  benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;<BR>h) impianti =
di=20
  combustione connessi alle attivit=E0 di stoccaggio dei prodotti =
petroliferi=20
  funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale =
inferiore=20
  a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se =
alimentati a=20
  gasolio;<BR>i) impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di =
analisi e=20
  ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, =
individuazione=20
  di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di =
sostanze=20
  cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di=20
  tossicit=E0 e cumulabilit=E0 particolarmente elevate, come individuate =
dalla parte=20
  II dell'Allegato I alla parte quinta del presente=20
decreto.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>15. L'autorit=E0 competente pu=F2 =
prevedere, con proprio=20
provvedimento generale, che i gestori degli impianti di cui al comma 14=20
comunichino alla stessa, in via preventiva, la data di messa in =
esercizio=20
dell'impianto o di avvio dell'attivit=E0.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>16. Non sono sottoposti ad =
autorizzazione gli=20
impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I =
gestori sono=20
comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni =
diffuse=20
ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le =

medesime finalit=E0, con apposito provvedimento dall'autorit=E0=20
competente.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>270. Convogliamento delle=20
emissioni</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. In sede di autorizzazione, =
l'autorit=E0 competente=20
verifica se le emissioni diffuse di un impianto o di un macchinario =
fisso dotato=20
di autonomi a funzionale sono tecnicamente convogliabili sulla base =
delle=20
migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni =

dell'Allegato I alla parte quinta dei presente decreto e, in tal caso, =
ne=20
dispone la captazione ed il convogliamento.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. In presenza di particolari situazioni =
di rischio=20
sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, =
l'autorit=E0=20
competente dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni =
diffuse ai=20
sensi del comma 1 anche se la tecnica individuata non soddisfa il =
requisito=20
della disponibilit=E0 di cui all'articolo 268, comma 1, lettera aa), =
numero=20
2).</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Con decreto del Ministro =
dell'ambiente e della=20
tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivit=E0 =
produttive e=20
della salute, sono stabiliti i criteri da utilizzare per la verifica di =
cui ai=20
commi 1 e 2.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Se pi=F9 impianti con caratteristiche =
tecniche e=20
costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche =

omogenee e localizzati nello stesso luogo sono destinati a specifiche =
attivit=E0=20
tra loro identiche, l'autorit=E0 competente, tenendo conto delle =
condizioni=20
tecniche ed economiche, pu=F2 considerare gli stessi come un unico=20
impianto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. In caso di emissioni convogliate o di =
cui =E8 stato=20
disposto il convogliamento, ciascun impianto o macchinario fisso dotato =
di=20
autonomia funzionale, anche individuato ai sensi del comma 4, deve avere =
un solo=20
punto di emissione, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 e 7. Salvo =
quanto=20
diversamente previsto da altre disposizioni del presente titolo, i =
valori limite=20
di emissione si applicano a ciascun punto di emissione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Ove non sia tecnicamente possibile =
assicurare il=20
rispetto del comma 5, l'autorit=E0 competente pu=F2 autorizzare un nuovo =
impianto o=20
macchinario fisso dotato di autonomia funzionale avente pi=F9 punti di =
emissione.=20
In tal caso, i valori limite di emissione espressi come flusso di massa, =
fattore=20
di emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle emissioni=20
dell'impianto o del macchinario fisso dotato di autonomia funzionale e =
quelli=20
espressi come concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli =
punti,=20
salva l'applicazione dell'articolo 271, comma 10.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Ove non sia tecnicamente possibile =
assicurare il=20
rispetto del comma 5, l'autorit=E0 competente pu=F2 autorizzare il =
convogliamento=20
delle emissioni di pi=F9 nuovi impianti o macchinari fissi dotati di =
autonomia=20
funzionale in uno o pi=F9 punti di emissione comuni, anche appartenenti =
ad=20
impianti anteriori al 2006 ed al 1988, purch=E9 le emissioni di tutti =
gli impianti=20
o di tutti i macchinari f=ECssi dotati di autonomia funzionale =
presentino=20
caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di =

emissione comune si applica il pi=F9 severo dei valori limite di =
emissione=20
espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti o =
macchinari fissi=20
dotati di autonomia funzionale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Gli impianti anteriori al 2006 ed al =
1988 si=20
adeguano a quanto previsto dal comma 5 o, ove ci=F2 non sia tecnicamente =

possibile, a quanto previsto dai commi 6 e 7 entro i tre anni successivi =
al=20
primo rinnovo dell'autorizzazione effettuato ai sensi dell'articolo 281, =
comma=20
1. Ai fini dell'applicazione dei commi 4, 5, 6 e 7 l'autorit=E0 =
competente tiene=20
anche conto della documentazione elaborata dalla commissione di cui =
all'articolo=20
281, comma 9.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B><A name=3D271>271</A>. Valori limite =
di emissione e=20
prescrizioni</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. L'Allegato I alla parte quinta del =
presente=20
decreto stabilisce i valori limite di emissione, con l'indicazione di un =
valore=20
massimo e di un valore minimo, e le prescrizioni per l'esercizio degli =
impianti=20
anteriori al 1988 e di tutti gli impianti di cui all'articolo 269, comma =
14,=20
eccettuati quelli di cui alla lettera d). I valori limite di emissione e =
le=20
prescrizioni stabiliti nell'Allegato I si applicano agli impianti nuovi =
e agli=20
impianti anteriori al 2006 esclusivamente nei casi espressamente =
previsti da=20
tale Allegato. L'Allegato V alla parte quinta del presente decreto =
stabilisce=20
apposite prescrizioni per le emissioni di polveri provenienti da =
attivit=E0 di=20
produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di =
materiali=20
polverulenti e per le emissioni in forma di gas o vapore derivanti da =
attivit=E0=20
di lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche=20
liquide.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Con apposito decreto, adottato ai =
sensi=20
dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l'Allegato I alla =
parte=20
quinta del presente decreto con la fissazione di valori limite e =
prescrizioni=20
per l'esercizio degli impianti nuovi e di quelli anteriori al 2006. Con =
tale=20
decreto si provvede altres=EC all'aggiornamento del medesimo Allegato I. =
Fino=20
all'adozione di tale decreto si applicano, per gli impianti anteriori al =
1988 ed=20
al 2006, i metodi precedentemente in uso e, per gli impianti nuovi, i =
metodi=20
stabiliti dall'autorit=E0 competente sulla base delle pertinenti norme =
tecniche=20
CEN o, ove queste non siano disponibili, delle pertinenti norme tecniche =
ISO,=20
oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle=20
pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. La regione o la provincia autonoma =
pu=F2 stabilire,=20
con legge o con provvedimento generale, sulla base delle migliori =
tecniche=20
disponibili, valori limite di emissione compresi tra i valori minimi e =
massimi=20
fissati dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto. La =
regione o la=20
provincia autonoma pu=F2 inoltre stabilire, ai fini della valutazione =
dell'entit=E0=20
della diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di specifiche=20
tipologie di impianti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. I piani e i programmi previsti =
dall'articolo 8=20
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dall'articolo 3 del =
decreto=20
legislativo 21 maggio 2004, n. 183, possono stabilire valori limite di =
emissione=20
e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di =
esercizio=20
dell'impianto, pi=F9 severi di quelli fissati dall'Allegato I alla parte =
quinta=20
del presente decreto e dalla normativa di cui al comma 3 purch=E9 ci=F2 =
risulti=20
necessario al conseguimento del valori limite e dei valori bersaglio di =
qualit=E0=20
dell'aria. Fino all'emanazione di tali piani e programmi, continuano ad=20
applicarsi i valori limite di emissione e le prescrizioni contenuti nei =
piani=20
adottati ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. =
203.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. I piani e i programmi di cui al comma =
4 possono=20
stabilire valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti =
nuovi o=20
anteriori al 2006 anche prima dell'adozione del decreto di cui al comma=20
2.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Per ciascuno degli impianti per cui =
=E8 presentata=20
la domanda di cui all'articolo 269, l'autorizzazione stabilisce i valori =
limite=20
di emissione e le prescrizioni sulla base dei valori e delle =
prescrizioni=20
fissati dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dalla =
normativa=20
di cui al comma 3 e dai piani e programmi relativi alla qualit=E0 =
dell'aria. Le=20
prescrizioni finalizzate ad assicurare il contenimento delle emissioni =
diffuse=20
sono stabilite sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla =
base delle=20
pertinenti disposizioni degli Allegati I e V alla parte quinta del =
presente=20
decreto. Per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione,=20
l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento a =
quelli=20
previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti =
analoghi=20
sulla salute e sull'ambiente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Nel caso in cui la normativa di cui =
al comma 3 e=20
i piani e programmi relativi alla qualit=E0 dell'aria non stabiliscano =
valori=20
limite di emissione, non deve comunque essere superato, =
nell'autorizzazione, il=20
valore massimo stabilito dall'Allegato I alla parte quinta del presente=20
decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Per gli impianti nuovi o per gli =
impianti=20
anteriori al 2006, fino all'adozione del decreto di cui al comma 2,=20
l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le =
prescrizioni sulla=20
base dei valori e delle prescrizioni fissati nei piani e programmi di =
cui al=20
comma 5 e sulla base delle migliori tecniche disponibili. =
Nell'autorizzazione=20
non devono comunque essere superati i valori minimi di emissione che =
l'Allegato=20
I fissa per gli impianti anteriori al 1988. Le prescrizioni finalizzate =
ad=20
assicurare il contenimento delle emissioni diffuse sono stabilite sulla =
base=20
delle migliori tecniche disponibili e dell'Allegato V alla parte quinta =
del=20
presente decreto. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Fermo restando quanto previsto dal =
comma 8,=20
l'autorizzazione pu=F2 stabilire valori limite di emissione pi=F9 severi =
di quelli=20
fissati dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dalla =
normativa=20
di cui al comma 3 e dai piani e programmi relativi alla qualit=E0=20
dell'aria:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) in sede di rinnovo, sulla base =
delle migliori=20
  tecniche disponibili, anche tenuto conto del rapporto tra i costi e i =
benefici=20
  complessivi;<BR>b) per zone di particolare pregio naturalistico, =
individuate=20
  all'interno dei piani e dei programmi adottati ai sensi degli articoli =
8 e 9=20
  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, o dell'articolo 3 del =
decreto=20
  legislativo 21 maggio 2004, n. 183, o dell'articolo 4 del d.P.R. 24 =
maggio=20
  1988, n. 203.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. Nel caso previsto dall'articolo 270, =
comma 6,=20
l'autorizzazione pu=F2 prevedere che i valori limite di emissione si =
riferiscano=20
alla media ponderata delle emissioni di sostanze inquinanti uguali o=20
appartenenti alla stessa classe ed aventi caratteristiche chimiche =
omogenee,=20
provenienti dai diversi punti di emissione dell'impianto. Il flusso di =
massa=20
complessivo dell'impianto non pu=F2 essere superiore a quello che si =
avrebbe se i=20
valori limite di emissione si applicassero ai singoli punti di=20
emissione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11. I valori limite di emissione e il =
tenore=20
volumetrico dell'ossigeno di riferimento si riferiscono al volume di =
effluente=20
gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione, salvo =
quanto=20
diversamente indicato nell'Allegato I alla parte quinta del presente =
decreto,=20
del tenore volumetrico di vapore acqueo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>12. Salvo quanto diversamente indicato =
nell'Allegato=20
I alla parte quinta del presente decreto, il tenore volumetrico =
dell'ossigeno di=20
riferimento =E8 quello derivante dal processo. Se nell'emissione il =
tenore=20
volumetrico di ossigeno =E8 diverso da quello di riferimento, le =
concentrazioni=20
misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:<BR>E =3D =
21 - O2 *=20
EM <BR>21 - O2M <BR>dove:<BR>EM =3D concentrazione misurata<BR>E =3D=20
concentrazione<BR>O2 M =3D tenore di ossigeno misurato<BR>O2 =3D tenore =
di ossigeno=20
di riferimento</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>13. I valori limite di emissione si =
riferiscono alla=20
quantit=E0 di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal =
punto di=20
vista tecnologico e dell'esercizio. In caso di ulteriore diluizione=20
dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette =
mediante la=20
seguente formula:<BR>E =3D EM * PM <BR>P <BR>dove:<BR>PM=3D portata =
misurata<BR>EM =3D=20
concentrazione misurata<BR>P =3D portata di effluente gassoso diluita =
nella misura=20
che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e =
dell'esercizio<BR>E =3D=20
concentrazione riferita alla P</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>14. Salvo quanto diversamente stabilito =
dalla parte=20
quinta del presente decreto, i valori limite di emissione si applicano =
ai=20
periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in =
cui=20
l'impianto =E8 in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di =
arresto e=20
dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il =
rispetto dei=20
valori stessi. L'autorizzazione pu=F2 stabilire specifiche prescrizioni =
per tali=20
periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualit=E0 di tali guasti =
ed=20
individuare gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano =
i valori=20
limite di emissione. Se si verifica un guasto tale da non permettere il =
rispetto=20
di valori limite di emissione, l'autorit=E0 competente deve essere =
informata entro=20
le otto ore successive e pu=F2 disporre la riduzione o la cessazione =
delle=20
attivit=E0 o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di =
procedere=20
al ripristino funzionale dell'impianto nel pi=F9 breve tempo possibile. =
Il gestore=20
=E8 comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per =
ridurre al=20
minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Sono =
fatte salve=20
le diverse disposizioni contenute nella parte quinta del presente =
decreto per=20
specifiche tipologie di impianti. Non costituiscono in ogni caso periodi =
di=20
avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano =
regolarmente=20
nello svolgimento della funzione dell'impianto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>15. Per i grandi impianti di combustione =
di cui=20
all'articolo 273 e per gli impianti di cui all'articolo 275, il presente =

articolo si applica con riferimento ai valori limite di emissione ivi=20
previsti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>16. Per gli impianti sottoposti ad =
autorizzazione=20
integrata ambientale i valori limite e le prescrizioni di cui al =
presente=20
articolo si applicano ai fini del rilascio di tale autorizzazione, fermo =

restando il potere dell'autorit=E0 competente di stabilire valori limite =
e=20
prescrizioni pi=F9 severi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>17. L'Allegato VI alla parte quinta del =
presente=20
decreto stabilisce i criteri per la valutazione della conformit=E0 dei =
valori=20
misurati ai valori limite di emissione. Con apposito decreto ai sensi=20
dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare il suddetto =
Allegato VI,=20
prevedendo appositi metodi di campionamento e di analisi delle emissioni =
nonch=E9=20
modalit=E0 atte a garantire la qualit=E0 dei sistemi di monitoraggio in =
continuo=20
delle emissioni. Fino all'adozione di tale decreto si applicano, per gli =

impianti anteriori al 1988 ed al 2006, i metodi precedentemente in uso =
e, per=20
gli impianti nuovi, i metodi stabiliti dall'autorit=E0 competente sulla =
base delle=20
pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, delle =

pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove anche queste ultime non siano =

disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o=20
internazionali.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D272>272</A>. Impianti e =
attivit=E0 in=20
deroga</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. L'autorit=E0 competente pu=F2 =
prevedere, con proprio=20
provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle attivit=E0 =
elencati=20
nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto=20
comunichino alla stessa di ricadere in tale elenco nonch=E9, in via =
preventiva, la=20
data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attivit=E0, =
salvo diversa=20
disposizione dello stesso Allegato. Il suddetto elenco, riferito ad =
impianti o=20
attivit=E0 le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti=20
dell'inquinamento atmosferico, pu=F2 essere aggiornato ed integrato =
secondo quanto=20
disposto dall'articolo 281, comma 5, anche su proposta delle regioni, =
delle=20
province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie=20
produttive.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Per specifiche categorie di impianti, =
individuate=20
in relazione al tipo e alle modalit=E0 di produzione, l'autorit=E0 =
competente pu=F2=20
adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a =
ciascuna=20
singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori =
limite di=20
emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di =
campionamento e=20
di analisi e la periodicit=E0 dei controlli. I valori limite di =
emissione e le=20
prescrizioni sono stabiliti in conformit=E0 all'articolo 271, commi 6 e =
8.=20
All'adozione di tali autorizzazioni generali l'autorit=E0 competente =
deve in ogni=20
caso procedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della =
parte=20
quinta del presente decreto, per gli impianti e per le attivit=E0 di cui =
alla=20
parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. In =
caso di=20
mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, =
la stessa=20
=E8 rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio e i gestori degli impianti interessati comunicano la propria =
adesione=20
all'autorit=E0 competente; =E8 fatto salvo il potere di tale autorit=E0 =
di adottare=20
successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, l'adesione =
alle=20
quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella =
adottata dal=20
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. I gestori degli =
impianti=20
per cui =E8 stata adottata una autorizzazione generale possono comunque =
presentare=20
domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il gestore degli impianti o delle =
attivit=E0 di cui=20
al comma 2 presenta all'autorit=E0 competente, almeno quarantacinque =
giorni prima=20
dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attivit=E0, una =
domanda di=20
adesione all'autorizzazione generale. L'autorit=E0 competente pu=F2, con =
proprio=20
provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i=20
requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di =
particolari=20
situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare =
tutela=20
ambientale. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della =
domanda di=20
adesione e pu=F2 prevedere, per gli impianti e le attivit=E0 di cui alla =
parte II=20
dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto, appositi =
modelli=20
semplificati di domanda, nei quali le quantit=E0 e le qualit=E0 delle =
emissioni sono=20
deducibili dalle quantit=E0 di materie prime ed ausiliarie utilizzate. =
L'autorit=E0=20
competente procede, ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni =
generali=20
adottate ai sensi del presente articolo. Per le autorizzazioni generali=20
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei =
Ministri 21=20
luglio 1989 e del d.P.R. 25 luglio 1991, il primo rinnovo =E8 effettuato =
entro=20
quindici anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del =
presente=20
decreto oppure, se tali autorizzazioni non sono conformi alle =
disposizioni del=20
presente titolo, entro un anno dalla stessa data. In tutti i casi di =
rinnovo,=20
l'esercizio dell'impianto o dell'attivit=E0 pu=F2 continuare se il =
gestore, entro=20
sessanta giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, =
presenta una=20
domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di =
adeguamento e=20
se l'autorit=E0 competente non nega l'adesione. In caso di mancata =
presentazione=20
della domanda nel termine previsto l'impianto o l'attivit=E0 si =
considerano in=20
esercizio senza autorizzazione alle emissioni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non =
si=20
applicano:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) in caso di emissione di sostanze =
cancerogene,=20
  tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicit=E0 e =

  cumulabilit=E0 particolarmente elevate, come individuate dalla parte =
II=20
  dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, o <BR>b) nel =
caso in=20
  cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attivit=E0, le sostanze o i =
preparati=20
  classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come =
cancerogeni,=20
  mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di =
COV, e ai=20
  quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, =
R49,=20
  R60, R 61.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Il presente titolo, ad eccezione di =
quanto=20
previsto dal comma 1, non si applica agli impianti e alle attivit=E0 =
elencati=20
nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. =
Il=20
presente titolo non si applica inoltre agli impianti destinati alla =
difesa=20
nazionale n=E9 alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria=20
esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti =
di=20
lavoro. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano=20
esclusivamente le pertinenti disposizioni degli articoli 276 e =
277.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>273. Grandi impianti di=20
combustione</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. L'Allegato II alla parte quinta del =
presente=20
decreto stabilisce, in relazione ai grandi impianti di combustione, i =
valori=20
limite di emissione, inclusi quelli degli impianti multicombustibili, le =

modalit=E0 di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per =
la=20
verifica della conformit=E0 ai valori limite e le ipotesi di anomalo =
funzionamento=20
o di guasto degli impianti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Ai grandi impianti di combustione =
nuovi si=20
applicano i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni da =
1 a 5,=20
lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte quinta del presente=20
decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Ai grandi impianti di combustione =
anteriori al=20
2006 i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a =
5,=20
lettera A, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte quinta del presente =
decreto=20
si applicano a partire dal 1=B0 gennaio 2008. Fino a tale data si =
applicano gli=20
articoli 3, comma 1, 6, comma 2, e 14, comma 3, nonch=E9 gli Allegati 4, =
5, 6 e 9=20
del decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989. Sono fatti salvi i =
diversi=20
termini previsti nel suddetto Allegato II.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Ai grandi impianti di combustione =
anteriori al=20
1988 i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a =
5,=20
lettera A, e sezioni 6 e 7 dell'Allegato II alla parte quinta del =
presente=20
decreto si applicano a partire dal 1=B0 gennaio 2008. Fino a tale data =
si=20
applicano i valori limite di emissione per il biossido di zolfo, gli =
ossidi di=20
azoto, le polveri e per i metalli e loro composti previsti dal decreto =
del=20
Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, o contenuti nelle autorizzazioni=20
rilasciate ai sensi del d.P.R. 24 maggio, n. 203, nonch=E9 le =
prescrizioni=20
relative alle anomalie degli impianti di abbattimento stabilite =
all'Allegato II,=20
parte A, lettera E, dello stesso decreto ministeriale. Fino a tale data =
si=20
applicano altres=EC i massimali e gli obiettivi di riduzione delle =
emissioni,=20
fissati nella parte V dell'Allegato II alla parte quinta del presente =
decreto.=20
Sono fatti salvi i diversi termini previsti in tale Allegato =
II.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. I gestori dei grandi impianti di =
combustione di=20
cui al comma 4 possono essere esentati dall'obbligo di osservare i =
valori limite=20
di emissione previsti dalla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e =
sezione 6=20
dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto, sulla base =
della=20
procedura disciplinata dalla parte I dello stesso Allegato =
II.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Ai fini dell'adeguamento degli =
impianti di cui ai=20
commi 3 e 4 ai valori limite di emissione ivi previsti, il gestore, =
nell'ambito=20
della richiesta di autorizzazione integrata ambientale, presenta =
all'autorit=E0=20
competente una relazione tecnica contenente la descrizione =
dell'impianto, delle=20
tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento e della qualit=E0 e =
quantit=E0=20
delle emissioni, dalla quale risulti il rispetto delle prescrizioni di =
cui al=20
presente titolo, oppure un progetto di adeguamento finalizzato al =
rispetto delle=20
medesime.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Per gli impianti di potenza termica =
nominale pari=20
a 50 MW, la relazione tecnica o il progetto di adeguamento di cui al =
comma 6=20
devono essere presentati entro il 1=B0 agosto 2007 e, in caso di =
approvazione,=20
l'autorit=E0 competente provvede, ai sensi dell'articolo 269, ad =
aggiornare le=20
autorizzazioni in atto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. In aggiunta a quanto previsto =
dall'articolo 271,=20
comma 14, i valori limite di emissione non si applicano ai grandi =
impianti di=20
combustione nei casi di anomalo funzionamento previsti dalla parte I=20
dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto, nel rispetto =
delle=20
condizioni ivi previste.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Nel caso in cui l'autorit=E0 =
competente, in sede di=20
rilascio dell'autorizzazione, ritenga che due o pi=F9 impianti di =
combustione,=20
nuovi o anteriori al 2006, anche di potenza termica nominale inferiore a =
50 MW,=20
siano installati contestualmente e in maniera tale che gli effluenti =
gassosi,=20
tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, possano essere =
convogliati=20
verso un unico camino, la stessa considera l'insieme di tali nuovi =
impianti come=20
un unico impianto la cui potenza termica nominale =E8 pari alla somma =
delle=20
potenze termiche nominali di tali impianti. Tale disposizione si applica =

solamente se la somma delle potenze termiche =E8 maggiore o uguale a 50=20
MW.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. Se un impianto di combustione =E8 =
ampliato con la=20
costruzione di un impianto aggiuntivo avente una potenza termica =
nominale pari o=20
superiore a 50 MW, a tale impianto aggiuntivo, esclusi i casi previsti =
dalla=20
parte I, paragrafo 3, punti 3.3 e 3.4. dell'Allegato II alla parte =
quinta del=20
presente decreto, si applicano i valori limite di emissione stabiliti =
nel=20
medesimo Allegato II, sezioni da 1 a 5, lettera B, in funzione della =
potenza=20
termica complessiva dei due impianti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11. Nel caso in cui un grande impianto =
di=20
combustione sia sottoposto alle modifiche qualificate come sostanziali =
dalla=20
normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale, si=20
applicano i valori limite di emissione stabiliti nella parte II, sezioni =
da 1 a=20
5, lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte quinta del =
presente=20
decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>12. Fermo restando quanto previsto dalla =
normativa=20
vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale, per gli =
impianti=20
nuovi o in caso di modifiche ai sensi del comma 11, la domanda di =
autorizzazione=20
deve essere corredata da un apposito studio concernente la fattibilit=E0 =
tecnica=20
ed economica della generazione combinata di calore e di elettricit=E0. =
Nel caso in=20
cui tale fattibilit=E0 sia accertata, anche alla luce di elementi =
diversi da=20
quelli contenuti nello studio, l'autorit=E0 competente, tenuto conto =
della=20
situazione del mercato e della distribuzione, condiziona il rilascio del =

provvedimento autorizzativo alla realizzazione immediata o differita di =
tale=20
soluzione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>13. Dopo il 1=B0 gennaio 2008, agli =
impianti di=20
combustione di potenza termica nominale inferiore a 50MW ed agli altri =
impianti=20
esclusi dal campo di applicazione della parte quinta del presente =
decreto,=20
facenti parte di una raffineria, continuano ad applicarsi, fatto salvo =
quanto=20
previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata=20
ambientale, i valori limite di emissione di cui alla parte IV, paragrafo =
1,=20
dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, calcolati come =
rapporto=20
ponderato tra la somma delle masse inquinanti emesse e la somma dei =
volumi delle=20
emissioni di tutti gli impianti della raffineria, inclusi quelli =
ricadenti nel=20
campo di applicazione del presente articolo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>14. In caso di realizzazione di grandi =
impianti di=20
combustione che potrebbero arrecare un significativo pregiudizio =
all'ambiente di=20
un altro Stato della Comunit=E0 europea, l'autorit=E0 competente informa =
il=20
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'adempimento =
degli=20
obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto =
ambientale in un=20
contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, =
ratificata con=20
la legge 3 novembre 1994, n. 640.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>15. Le disposizioni del presente =
articolo si=20
applicano agli impianti di combustione destinati alla produzione di =
energia, ad=20
esclusione di quelli che utilizzano direttamente i prodotti di =
combustione in=20
procedimenti di fabbricazione. Sono esclusi in particolare:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) gli impianti in cui i prodotti =
della=20
  combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, =
l'essiccazione o=20
  qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come i =
forni di=20
  riscaldo o i forni di trattamento termico;<BR>b) gli impianti di=20
  postcombustione, cio=E8 qualsiasi dispositivo tecnico per la =
depurazione=20
  dell'effluente gassoso mediante combustione, che non sia gestito come =
impianto=20
  indipendente di combustione;<BR>c) i dispositivi di rigenerazione dei=20
  catalizzatori di craking catalitico;<BR>d) i dispositivi di =
conversione del=20
  solfuro di idrogeno in zolfo;<BR>e) i reattori utilizzati =
nell'industria=20
  chimica;<BR>f) le batterie di forni per il coke;<BR>g) i cowpers degli =

  altiforni;<BR>h) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la =
propulsione di un=20
  veicolo, una nave, o un aeromobile;<BR>i) le turbine a gas usate su=20
  piattaforme off-shore e sugli impianti di rigassificazione di gas =
naturale=20
  liquefatto off-shore;<BR>l) le turbine a gas autorizzate anteriormente =
alla=20
  data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, =
fatte salve=20
  le disposizioni alle stesse espressa mente riferite;<BR>m) gli =
impianti=20
  azionati da motori diesel, a benzina o a gas.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>274. Raccolta e trasmissione dei dati =
sulle=20
emissioni dei grandi impianti di combustione</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il Ministero dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio trasmette alla Commissione europea, ogni tre anni, una =
relazione=20
inerente le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri di =
tutti i=20
grandi impianti di combustione di cui alla parte quinta del presente =
decreto,=20
nella quale siano separatamente indicate le emissioni delle raffinerie. =
Tale=20
relazione =E8 trasmessa per la prima volta entro il 31 dicembre 2007 in =
relazione=20
al periodo di tre anni che decorre dal 1=B0 gennaio 2004 e, in seguito, =
entro=20
dodici mesi dalla fine di ciascun successivo periodo di tre anni preso =
in esame.=20
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette =
inoltre alla=20
Commissione europea, su richiesta, i dati annuali relativi alle =
emissioni di=20
biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri dei singoli impianti di=20
combustione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. A partire dal 1=B0 gennaio 2008, il =
Ministero=20
dell'ambiente e della tutela del territorio presenta ogni anno alla =
Commissione=20
europea una relazione concernente gli impianti anteriori al 1988 per i =
quali =E8=20
stata concessa l'esenzione prevista dall'articolo 273, comma 5, con=20
l'indicazione dei tempi utilizzati e non utilizzati che sono stati =
autorizzati=20
per il restante periodo di funzionamento degli impianti. A tal fine =
l'autorit=E0=20
competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del=20
territorio, comunica a tale Ministero le predette esenzioni =
contestualmente alla=20
concessione delle stesse.<BR>3. Il Ministero dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio presenta ogni anno alla Commissione europea una relazione =
circa i=20
casi in cui sono applicate le deroghe di cui alla parte II, sezioni 1 e =
4,=20
lettera A, paragrafo 2, dell'Allegato II alla parte quinta del presente =
decreto=20
e le deroghe di cui alle note delle lettere A e B del medesimo Allegato =
II,=20
parte II, sezione 1. A tal fine l'autorit=E0 competente, se diversa dal =
Ministero=20
dell'ambiente e della tutela del territorio, comunica a tale Ministero =
le=20
predette deroghe contestualmente all'applicazione delle =
stesse.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Entro il 31 maggio di ogni anno, a =
partire dal=20
2006, i gestori dei grandi impianti di combustione comunicano =
all'Agenzia per la=20
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con le =
modalit=E0=20
previste dalla parte III dell'Allegato II alla parte quinta del presente =

decreto, le emissioni totali, relative all'anno precedente, di biossido =
di=20
zolfo, ossidi di azoto e polveri, determinate conformemente alle =
prescrizioni=20
della parte IV dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto, =
nonch=E9=20
la quantit=E0 annua totale di energia prodotta rispettivamente dalle =
biomasse,=20
dagli altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal gas =
naturale e=20
dagli altri gas, riferita al potere calorifico netto, e la =
caratterizzazione dei=20
sistemi di abbattimento delle emissioni. In caso di mancata =
comunicazione dei=20
dati e delle informazioni di cui al presente comma, il Ministero =
dell'ambiente e=20
della tutela del territorio, anche ai fini di quanto previsto =
dall'articolo 650=20
del codice penale, ordina al gestore inadempiente di =
provvedere.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. L'Agenzia per la protezione =
dell'ambiente e per i=20
servizi tecnici (APAT), sulla base delle informazioni di cui al comma 4, =
elabora=20
una relazione in cui sono riportate le emissioni di biossido di zolfo, =
ossidi di=20
azoto e polveri di tutti i grandi impianti di combustione di cui alla =
parte=20
quinta del presente decreto. Tale relazione deve indicare le emissioni =
totali=20
annue di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri e la quantit=E0 =
annua totale=20
di energia prodotta rispettivamente dalle biomasse, dagli altri =
combustibili=20
solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale e dagli altri gas, =
riferita=20
al potere calorifico netto. Almeno due mesi prima della scadenza =
prevista dal=20
comma 1 per la trasmissione dei dati alla Commissione europea, l'Agenzia =
per la=20
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ( APAT ) trasmette al =
Ministero=20
dell'ambiente e della tutela del territorio la suddetta relazione, =
nonch=E9 i dati=20
disaggregati relativi a ciascun impianto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. I dati di cui al comma 4 sono =
raccolti e inviati=20
in formato elettronico. A tal fine debbono essere osservate, ove =
disponibili, le=20
procedure indicate sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della =
tutela=20
del territorio. La relazione di cui al comma 5, nonch=E9 i dati =
disaggregati=20
raccolti dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi =
tecnici=20
(APAT) sono resi disponibili alle autorit=E0 competenti sul sito =
internet del=20
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>275. Emissioni di cov</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. L'Allegato III alla parte quinta del =
presente=20
decreto stabilisce, relativamente alle emissioni di composti organici =
volatili,=20
i valori limite di emissione, le modalit=E0 di monitoraggio e di =
controllo delle=20
emissioni, i criteri per la valutazione della conformit=E0 dei valori =
misurati ai=20
valori limite e le modalit=E0 di redazione del piano di gestione dei=20
solventi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Se nello stesso luogo sono =
esercitate, mediante=20
uno o pi=F9 impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni =
manuali, una o=20
pi=F9 attivit=E0 individuate nella parte II dell'Allegato III alla parte =
quinta del=20
presente decreto le quali superano singolarmente le soglie di consumo di =

solvente ivi stabilite, a ciascuna di tali attivit=E0 si applicano i =
valori limite=20
per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse di cui al =
medesimo=20
Allegato III, parte III, oppure i valori limite di emissione totale di =
cui a=20
tale Allegato III, parti III e IV, nonch=E9 le prescrizioni ivi =
previste. Tale=20
disposizione si applica anche alle attivit=E0 che, nello stesso luogo, =
sono=20
direttamente collegate e tecnicamente connesse alle attivit=E0 =
individuate nel=20
suddetto Allegato III, parte II, e che possono influire sulle emissioni =
di COV.=20
Il superamento delle soglie di consumo di solvente =E8 valutato con =
riferimento al=20
consumo massimo teorico di solvente autorizzato. Le attivit=E0 di cui =
alla parte=20
II dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto comprendono =
la=20
pulizia delle apparecchiature e non comprendono la pulizia dei prodotti, =
fatte=20
salve le diverse disposizioni ivi previste.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Ai fini di quanto previsto dal comma =
2, i valori=20
limite per le emissioni convogliate si applicano a ciascun impianto che =
produce=20
tali emissioni ed i valori limite per le emissioni diffuse si applicano =
alla=20
somma delle emissioni non convogliate di tutti gli impianti, di tutti i=20
macchinari e sistemi non fissi e di tutte le operazioni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Il gestore che intende effettuare le =
attivit=E0 di=20
cui al comma 2 presenta all'autorit=E0 competente una domanda di =
autorizzazione=20
conforme a quanto previsto nella parte I dell'Allegato III alla parte =
quinta del=20
presente decreto. Si applica, a tal fine, l'articolo 269, ad eccezione =
dei commi=20
2 e 4. In aggiunta ai casi previsti dall'articolo 269, comma 8, la =
domanda di=20
autorizzazione deve essere presentata anche dal gestore delle attivit=E0 =
che, a=20
seguito di una modifica del consumo massimo teorico di solvente, =
rientrano tra=20
quelle di cui al comma 2.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. L'autorizzazione ha ad oggetto gli =
impianti, i=20
macchinari e sistemi non fissi e le operazioni manuali che effettuano le =

attivit=E0 di cui al comma 2 e stabilisce, sulla base di tale comma, i =
valori=20
limite che devono essere rispettati. Per la captazione e il =
convogliamento si=20
applica l'articolo 270. Per le emissioni prodotte da macchinari e =
sistemi non=20
fissi o da operazioni manuali si applicano i commi 10, 11 e 13 =
dell'articolo=20
269.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. L'autorizzazione indica il consumo =
massimo=20
teorico di solvente e l'emissione totale annua conseguente =
all'applicazione dei=20
valori limite di cui al comma 2, individuata sulla base di detto =
consumo, nonch=E9=20
la periodicit=E0 dell'aggiornamento del piano di gestione di cui alla =
parte V=20
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Il rispetto dei valori limite di =
emissione=20
previsti dal comma 2 =E8 assicurato mediante l'applicazione delle =
migliori=20
tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a =
ridotto o=20
nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la =
gestione delle=20
attivit=E0 e, ove necessario, installando idonei dispositivi di =
abbattimento, in=20
modo da minimizzare le emissioni di composti organici =
volatili.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Se le attivit=E0 di cui al comma 2 =
sono effettuate=20
da uno o pi=F9 impianti autorizzati prima del 13 marzo 2004 o da tali =
impianti=20
congiuntamente a macchinari e sistemi non f=ECssi o operazioni manuali, =
le=20
emissioni devono essere adeguate alle pertinenti prescrizioni =
dell'Allegato III=20
alla parte quinta del presente decreto e alle altre prescrizioni del =
presente=20
articolo entro il 31 ottobre 2007, ovvero, in caso di adeguamento a =
quanto=20
previsto dal medesimo Allegato III, parte IV, entro le date ivi =
stabilite. Fermo=20
restando quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di =
autorizzazione=20
integrata ambientale, l'adeguamento =E8 effettuato sulla base dei =
progetti=20
presentati all'autorit=E0 competente ai sensi del decreto ministeriale =
14 gennaio=20
2004, n. 44. Gli impianti in tal modo autorizzati si considerano =
anteriori al=20
2006. In caso di mancata presentazione del progetto o di diniego=20
all'approvazione del progetto da parte dell'autorit=E0 competente, le =
attivit=E0 si=20
considerano in esercizio senza autorizzazione. I termini di adeguamento =
previsti=20
dal presente comma si applicano altres=EC agli impianti di cui al comma =
20, in=20
esercizio al 12 marzo 2004, i cui gestori aderiscano all'autorizzazione =
generale=20
ivi prevista entro sei mesi dall'entrata in vigore della parte quinta =
del=20
presente decreto o abbiano precedentemente aderito alle autorizzazioni =
generali=20
adottate ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente =
e della=20
tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Se le attivit=E0 di cui al comma 2 =
sono effettuate=20
esclusivamente da macchinari e sistemi non fissi o da operazioni =
manuali, in=20
esercizio prima dell'entrata in vigore della parte quinta del presente =
decreto,=20
le emissioni devono essere adeguate alle pertinenti prescrizioni =
dell'Allegato=20
III alla parte quinta del presente decreto e alle altre prescrizioni del =

presente articolo entro il 31 ottobre 2007. A tal fine l'autorizzazione =
di cui=20
al comma 4 deve essere richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in =
vigore=20
della parte quinta del presente decreto. In caso di mancata =
presentazione della=20
richiesta entro tale termine le attivit=E0 si considerano in esercizio =
senza=20
autorizzazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. Sono fatte salve le autorizzazioni =
rilasciate=20
prima del 13 marzo 2004 che conseguono un maggiore contenimento delle =
emissioni=20
di composti organici volatili rispetto a quello ottenibile con =
l'applicazione=20
delle indicazioni di cui alle parti III e VI dell'Allegato III alla =
parte quinta=20
del presente decreto. In tal caso rimangono validi i metodi di =
campionamento e=20
di analisi precedentemente in uso. =C8 fatta salva la facolt=E0 del =
gestore di=20
chiedere all'autorit=E0 competente di rivedere dette autorizzazioni =
sulla base=20
delle disposizioni della parte quinta del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11. La domanda di autorizzazione di cui =
al comma 4=20
deve essere presentata anche dal gestore delle attivit=E0 di cui al =
comma 2,=20
effettuate ai sensi dei commi 8 e 9, ove le stesse siano sottoposte a =
modifiche=20
sostanziali. L'autorizzazione prescrive che le emissioni degli impianti, =
dei=20
sistemi e macchinari non fissi e delle operazioni manuali oggetto di =
modifica=20
sostanziale:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) siano immediatamente adeguate alle =
prescrizioni=20
  del presente articolo o <BR>b) siano adeguate alle prescrizioni del =
presente=20
  articolo entro il 31 ottobre 2007 se le emissioni totali di tutte le =
attivit=E0=20
  svolte dal gestore nello stesso luogo non superano quelle che si =
producono in=20
  caso di applicazione della lettera a).</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>12. Se il gestore comprova =
all'autorit=E0 competente=20
che, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non =E8 possibile =
rispettare=20
il valore limite per le emissioni diffuse, tale autorit=E0 pu=F2 =
autorizzare deroghe=20
a detto valore limite, purch=E9 ci=F2 non comporti rischi per la salute =
umana o per=20
l'ambiente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>13. Nei casi previsti nella parte III =
dell'Allegato=20
III alla parte quinta del presente decreto, l'autorit=E0 competente =
pu=F2 esentare=20
il gestore dall'applicazione delle prescrizioni ivi stabilite se le =
emissioni=20
non possono essere convogliate ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. =
In tal=20
caso si applica quanto previsto dalla parte IV dell'Allegato III alla =
parte=20
quinta del presente decreto, salvo il gestore comprovi all'autorit=E0 =
competente=20
che il rispetto di detto Allegato non =E8, nel caso di specie, =
tecnicamente ed=20
economicamente fattibile e che l'impianto utilizza la migliore tecnica=20
disponibile.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>14. L'autorit=E0 competente comunica al =
Ministero=20
dell'ambiente e della tutela del territorio, nella relazione di cui al =
comma 18,=20
le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 12 e 13.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>15. Se due o pi=F9 attivit=E0 effettuate =
nello stesso=20
luogo superano singolarmente le soglie di cui al comma 2, l'autorit=E0 =
competente=20
pu=F2:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) applicare i valori limite previsti =
da tale=20
  comma a ciascuna singola attivit=E0 o <BR>b) applicare un valore di =
emissione=20
  totale, riferito alla somma delle emissioni di tali attivit=E0, non =
superiore a=20
  quello che si avrebbe applicando quanto previsto dalla lettera a); la =
presente=20
  opzione non si estende alle emissioni delle sostanze indicate nel =
comma=20
  17.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>16. Il gestore che, nei casi previsti =
dal comma 8,=20
utilizza un dispositivo di abbattimento che consente il rispetto di un =
valore=20
limite di emissione pari a 50 mgC/N m3, in caso di combustione, e pari a =
150=20
mgC/N m3, in tutti gli altri casi, deve rispettare i valori limite per =
le=20
emissioni convogliate di cui alla parte III dell'Allegato III alla parte =
quinta=20
del presente decreto entro il 1=B0 aprile 2013, purch=E9 le emissioni =
totali non=20
superino quelle che si sarebbero prodotte in caso di applicazione delle=20
prescrizioni della parte III dell'Allegato III alla parte quinta del =
presente=20
decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>17. La parte I dell'Allegato III alla =
parte quinta=20
del presente decreto stabilisce appositi valori limite di emissione per =
le=20
sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e=20
l'ambiente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>18. Le autorit=E0 competenti trasmettono =
al Ministero=20
dell'ambiente e della tutela del territorio, ogni tre anni ed entro il =
30=20
aprile, a partire dal 2005, una relazione relativa all'applicazione del =
presente=20
articolo, in conformit=E0 a quanto previsto dalla decisione 2002/529/CE =
del 27=20
giugno 2002 della Commissione europea. Copia della relazione =E8 inviata =
dalle=20
autorit=E0 competenti alla regione o alla provincia autonoma. Il =
Ministero=20
dell'ambiente e della tutela del territorio invia tali informazioni alla =

Commissione europea.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>19. Alle emissioni di COV degli impianti =
anteriori=20
al 1988, disciplinati dal presente articolo, si applicano, fino alle =
date=20
previste dai commi 8 e 9 ovvero fino alla data di effettivo adeguamento =
degli=20
impianti, se anteriore, i valori limite e le prescrizioni di cui =
all'Allegato I=20
alla parte quinta del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>20. I gestori degli impianti a ciclo =
chiuso di=20
pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle=20
pulitintolavanderie a ciclo chiuso, per i quali l'autorit=E0 competente =
non abbia=20
adottato autorizzazioni di carattere generale, comunicano a tali =
autorit=E0 di=20
aderire all'autorizzazione di cui alla parte VII dell'Allegato III alla =
parte=20
quinta del presente decreto. E' fatto salvo il potere delle medesime =
autorit=E0 di=20
adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, ai =
sensi=20
dell'articolo 272, l'adesione alle quali comporta, per il soggetto =
interessato,=20
la decadenza di quella prevista dalla parte VII dell'Allegato III alla =
parte=20
quinta del presente decreto relativamente al territorio a cui tali nuove =

autorizzazioni si riferiscono. A tali attivit=E0 non si applicano le =
prescrizioni=20
della parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3. e 3.4 dell'Allegato III alla =
parte=20
quinta del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>21. Costituisce modifica sostanziale, ai =
sensi del=20
presente articolo:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) per le attivit=E0 di ridotte =
dimensioni, una=20
  modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un =
aumento delle=20
  emissioni di composti organici volatili superiore al venticinque per=20
  cento;<BR>b) per tutte le altre attivit=E0, una modifica del consumo =
massimo=20
  teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di =
composti=20
  organici volatili superiore al dieci per cento;<BR>c) qualsiasi =
modifica che,=20
  a giudizio dell'autorit=E0 competente, potrebbe avere effetti negativi =

  significativi sulla salute umana o sull'ambiente;<BR>d) qualsiasi =
modifica del=20
  consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei =
valori=20
  limite applicabili;</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>22. Per attivit=E0 di ridotte =
dimensioni, ai sensi del=20
comma 2 1, si intendono le attivit=E0 di cui alla parte III, punti 1, 3, =
4, 5, 8,=20
10, 13,16 o 17 dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto =
aventi=20
un consumo massimo teorico di solventi inferiore o uguale alla pi=F9 =
bassa tra le=20
soglie di consumo ivi indicate in terza colonna e le altre attivit=E0 di =
cui alla=20
parte III del medesimo Allegato III aventi un consumo massimo teorico di =

solventi inferiore a 10 tonnellate l'anno.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>276. Controllo delle emissioni di cov =
derivanti=20
dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli =
impianti=20
di distribuzione</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. L'Allegato VII alla parte quinta del =
presente=20
decreto stabilisce le prescrizioni che devono essere rispettate ai fini =
del=20
controllo delle emissioni di COV relativamente:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) agli impianti di deposito presso i=20
  terminali;<BR>b) agli impianti di caricamento di benzina presso i=20
  terminali;<BR>c) agli impianti adibiti al deposito temporaneo di =
vapori presso=20
  i terminali;<BR>d) alle cisterne mobili e ai veicoli cisterna:<BR>e) =
agli=20
  impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione dei=20
  carburanti;<BR>f) alle attrezzature per le operazioni di trasferimento =
della=20
  benzina presso gli impianti di distribuzione e presso terminali in cui =
=E8=20
  consentito il deposito temporaneo di vapori.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Per impianti di deposito ai sensi del =
presente=20
articolo si intendono i serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio di =
benzina. Per=20
tali impianti di deposito situati presso i terminali le pertinenti =
prescrizioni=20
dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto costituiscono =
le misure=20
che i gestori devono adottare ai sensi dell'articolo 269, comma 16. Con =
apposito=20
provvedimento l'autorit=E0 competente pu=F2 disporre deroghe a tali =
prescrizioni,=20
relativamente agli obblighi di rivestimento, ove necessario ai fini =
della tutela=20
di aree di particolare pregio sotto il profilo paesaggistico.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Per impianti di distribuzione, ai =
sensi del=20
presente articolo, si intendono gli impianti in cui la benzina viene =
erogata ai=20
serbatoi di tutti i veicoli a motore da impianti di deposito.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Nei terminali all'interno dei quali =
=E8 movimentata=20
una quantit=E0 di benzina inferiore a 10.000 tonnellate/anno e la cui =
costruzione=20
=E8 stata autorizzata prima del 3 dicembre 1997, ai sensi della =
normativa vigente=20
al momento dell'autorizzazione, gli impianti di caricamento si adeguano =
alle=20
disposizioni della parte II, paragrafo 2, dell'Allegato VII alla parte =
quinta=20
del presente decreto entro il 17 maggio 2010. Fino alla data di =
adeguamento deve=20
essere garantita l'agibilit=E0 delle operazioni di caricamento anche per =
i=20
veicoli-cisterna con caricamento dall'alto. Per quantit=E0 movimentata =
si intende=20
la quantit=E0 totale annua massima di benzina caricata in cisterne =
mobili dagli=20
impianti di deposito del terminale nei tre anni precedenti il 17 maggio=20
2000.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Le prescrizioni di cui alla parte II, =
punto 3.2,=20
dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto si applicano ai =
veicoli=20
cisterna collaudati dopo il 17 novembre 2000 e si estendono agli altri =
veicoli=20
cisterna a partire dal 17 maggio 2010. Tali prescrizioni non si =
applicano ai=20
veicoli cisterna a scomparti tarati, collaudati dopo il 1=B0 gennaio =
1990 e=20
attrezzati con un dispositivo che garantisca la completa tenuta di =
vapori=20
durante la fase di caricamento. A tali veicoli cisterna a scomparti =
tarati deve=20
essere consentita l'agibilit=E0 delle operazioni di caricamento presso =
gli=20
impianti di deposito dei terminali.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>277. Recupero di cov prodotti durante =
le=20
operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di=20
distribuzione carburanti</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I distributori degli impianti di =
distribuzione=20
dei carburanti devono essere attrezzati con sistemi di recupero dei =
vapori di=20
benzina che si producono durante le operazioni di rifornimento degli=20
autoveicoli. Gli impianti di distribuzione e i sistemi di recupero dei =
vapori=20
devono essere conformi alle pertinenti prescrizioni dell'Allegato VIII =
alla=20
parte quinta del presente decreto, relative ai requisiti di efficienza, =
ai=20
requisiti costruttivi, ai requisiti di installazione, ai controlli =
periodici ed=20
agli obblighi di documentazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Ai fini del presente articolo si =
intende=20
per:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) impianti di distribuzione: ogni =
impianto in cui=20
  la benzina viene erogata ai serbatoi degli autoveicoli da impianti di=20
  deposito;<BR>b) impianti di deposito: i serbatoi f=ECssi adibiti allo =
stoccaggio=20
  di benzina presso gli impianti di distribuzione;<BR>c) distributore: =
ogni=20
  apparecchio finalizzato all'erogazione di benzina; il distributore =
deve essere=20
  dotato di idonea pompa di erogazione in grado di aspirare dagli =
impianti di=20
  deposito o, in alternativa, essere collegato a un sistema di pompaggio =

  centralizzato; se inserito in un impianto di distribuzione di =
carburanti in=20
  rapporto con il pubblico, il distributore deve essere inoltre dotato =
di un=20
  idoneo dispositivo per l'indicazione ed il calcolo delle quantit=E0 di =
benzina=20
  erogate;<BR>d) sistema di recupero dei vapori: l'insieme dei =
dispositivi atti=20
  a prevenire l'emissione in atmosfera di COV durante i rifornimenti di =
benzina=20
  di autoveicoli. Tale insieme di dispositivi comprende pistole di =
erogazione=20
  predisposte per il recupero dei vapori, tubazioni flessibili coassiali =
o=20
  gemellate, ripartitori per la separazione della linea dei vapori dalla =
linea=20
  di erogazione del carburante, collegamenti interni ai distributori, =
linee=20
  interrate per il passaggio dei vapori verso i serbatoi, e tutte le=20
  apparecchiature e i dispositivi atti a garantire il funzionamento =
degli=20
  impianti in condizioni di sicurezza ed =
efficienza.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. I dispositivi componenti i sistemi di =
recupero=20
dei vapori devono essere omologati dal Ministero dell'interno, a cui il=20
costruttore presenta apposita istanza corredata della documentazione =
necessaria=20
ad identificare i dispositivi e dalla certificazione di cui al paragrafo =
2,=20
punto 2.3, dell'Allegato VIII alla parte quinta del presente decreto. Ai =
fini=20
del rilascio dell'omologazione, il Ministero dell'interno verifica la=20
rispondenza dei dispositivi ai requisiti di efficienza di cui al comma 1 =
ed ai=20
requisiti di sicurezza antincendio di cui al decreto ministeriale 31 =
luglio=20
1934. In caso di mancata pronuncia l'omologazione si intende =
negata.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. I dispositivi componenti i sistemi di =
recupero=20
dei vapori che sono stati omologati delle competenti autorit=E0 di altri =
Paesi=20
appartenenti all'Unione europea possono essere utilizzati per attrezzare =
i=20
distributori degli impianti di distribuzione, previo riconoscimento da =
parte del=20
Ministero dell'interno, a cui il costruttore presenta apposita istanza,=20
corredata dalla documentazione necessaria ad identificare i dispositivi, =
dalle=20
certificazioni di prova rilasciate dalle competenti autorit=E0 estere e =
da una=20
traduzione giurata in lingua italiana di tali documenti e =
certificazioni. Ai=20
fini del riconoscimento, il Ministero dell'interno verifica i documenti =
e le=20
certificazioni trasmessi e la rispondenza dei dispositivi ai requisiti =
di=20
sicurezza antincendio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1934. In =
caso di=20
mancata pronuncia il riconoscimento si intende negato.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Durante le operazioni di rifornimento =
degli=20
autoveicoli i gestori degli impianti di distribuzione devono mantenere =
in=20
funzione i sistemi di recupero dei vapori di cui al comma 1.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>278. Poteri di =
ordinanza</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. In caso di inosservanza delle =
prescrizioni=20
contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle =
sanzioni di=20
cui all'articolo 279 e delle misure cautelari disposte dall'autorit=E0=20
giudiziaria, l'autorit=E0 competente procede, secondo la gravit=E0=20
dell'infrazione:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) alla diffida, con l'assegnazione di =
un termine=20
  entro il quale le irregolarit=E0 devono essere eliminate;<BR>b) alla =
diffida ed=20
  alla contestuale sospensione dell'attivit=E0 autorizzata per un =
periodo=20
  determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o =
per=20
  l'ambiente;<BR>c) alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura=20
  dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attivit=E0, in caso di =
mancato=20
  adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la =
reiterata=20
  inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione =
determini=20
  situazioni di pericolo o di danno per la salute o per=20
l'ambiente.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B><A name=3D279>279</A>. =
Sanzioni</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Chi inizia a installare o esercisce =
un impianto e=20
chi esercita una attivit=E0 in assenza della prescritta autorizzazione =
ovvero=20
continua l'esercizio dell'impianto o dell'attivit=E0 con =
l'autorizzazione scaduta,=20
decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o =
di=20
cessazione dell=92attivit=E0 =E8 punito con la pena dell'arresto da due =
mesi a due=20
anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Chi sottopone un impianto =
a=20
modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, =
comma 8,=20
=E8 punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino =
a 1.032=20
euro; chi sottopone un impianto ad una modifica non sostanziale senza =
effettuare=20
la comunicazione prevista dal citato articolo 269, comma 8, =E8 punito =
con la pena=20
dell'ammenda fino a 1.000 euro.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Chi, nell'esercizio di un impianto o =
di una=20
attivit=E0, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni =
stabiliti=20
dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente =
decreto, dai=20
piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le=20
prescrizioni altrimenti imposte dall'autorit=E0 competente ai sensi del =
presente=20
titolo =E8 punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a =
1.032=20
euro.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Chi mette in esercizio un impianto o =
inizia ad=20
esercitare un'attivit=E0 senza averne dato la preventiva comunicazione =
prescritta=20
ai sensi dell'articolo 269, comma 5 o comma 15, o ai sensi dell'articolo =
272,=20
comma 1, =E8 punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a =
1.032=20
euro.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Chi non comunica all'autorit=E0 =
competente i dati=20
relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 5, =E8 punito =
con=20
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 1.032 euro.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Nei casi previsti dal comma 2 si =
applica sempre=20
la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite =
di=20
emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualit=E0 =
dell'aria=20
previsti dalla vigente normativa.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Chi, nei casi previsti dall'articolo =
281, comma=20
1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche =
temporaneo=20
delle emissioni =E8 punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o =
dell'ammenda=20
fino a 1.032 euro.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Per la violazione delle prescrizioni=20
dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle =
sanzioni=20
previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni=20
dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da =
15.493=20
euro a 154.937 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi =
degli=20
<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#017=
">articoli=20
17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689</A>, la regione o la =
diversa=20
autorit=E0 indicata dalla legge regionale. La sospensione delle =
autorizzazioni in=20
essere =E8 sempre disposta in caso di recidiva.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D280>280</A>. =
Abrogazioni</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Sono abrogati, escluse le =
disposizioni di cui il=20
presente decreto preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto =
stabilito=20
dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. =
351:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) il d.P.R. 24 maggio 1988, n. =
203;<BR>b)=20
  l'articolo 4 della legge 4 novembre 1997, n. 413;<BR>c) l'<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2003_0387.htm#12"=
>articolo=20
  12, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. =
387</A>;<BR>d) il=20
  decreto del Ministro dell'ambiente 10 marzo 1987, n. 105;<BR>e) il =
decreto del=20
  Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989;<BR>f) il decreto del Presidente =
del=20
  Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989;<BR>g) il decreto del Ministro=20
  dell'ambiente 12 luglio 1990;<BR>h) il d.P.R. 25 luglio 1991;<BR>i) il =
decreto=20
  del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995;<BR>l) il decreto del =
Ministro=20
  dell'ambiente del 16 maggio 1996;<BR>m) il decreto del Ministro =
dell'ambiente=20
  20 gennaio 1999, n. 76;<BR>n) il decreto del Ministro dell'ambiente 21 =
gennaio=20
  2000, n. 107;<BR>o) il decreto del Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
  territorio 16 gennaio 2004, n. 44.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>281. Disposizioni transitorie e=20
finali</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I gestori degli impianti autorizzati, =
anche in=20
via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del d.P.R. 24 maggio 1988, =
n. 203,=20
ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che sono =
sottoposti=20
alla disciplina di cui all'articolo 272, comma 3, devono presentare una =
domanda=20
di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 entro i termini di seguito=20
indicati. Le regioni e le province autonome adottano, nel rispetto di =
tali=20
termini, appositi calendari per la presentazione delle domande; in caso =
di=20
mancata adozione dei calendari, la domanda di autorizzazione deve essere =

comunque presentata nei termini stabiliti dal presente comma. La mancata =

presentazione della domanda nei termini, inclusi quelli fissati dai =
calendari,=20
comporta la decadenza della precedente autorizzazione. Se la domanda =E8 =

presentata nei termini, l'esercizio degli impianti pu=F2 essere =
proseguito fino=20
alla pronuncia dell'autorit=E0 competente; in caso di mancata pronuncia =
entro i=20
termini previsti dall'articolo 269, comma 3, l'esercizio pu=F2 essere =
proseguito=20
fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di =

provvedere ai sensi dello stesso articolo. In caso di impianti =
autorizzati in=20
via provvisoria o in forma tacita, il gestore deve adottare, fino alla =
pronuncia=20
dell'autorit=E0 competente, tutte le misure necessarie ad evitare un =
aumento anche=20
temporaneo delle emissioni. La domanda di autorizzazione di cui al =
presente=20
comma deve essere presentata entro i seguenti termini:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) tra la data di entrata in vigore =
della parte=20
  quinta del presente decreto ed il 31 dicembre 2010, per impianti =
anteriori al=20
  1988;<BR>b) tra il 1=B0 gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2014, per =
impianti=20
  anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al =
1=B0 gennaio=20
  2000;<BR>c) tra il 1=B0 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2018, per =
impianti=20
  anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 =

  dicembre 1999.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. I gestori degli impianti e delle =
attivit=E0 in=20
esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente =
decreto=20
che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non =
ricadevano=20
nel campo di applicazione del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano =
alle=20
disposizioni del presente titolo <B>entro cinque anni</B> da tale data =
e, nel=20
caso in cui siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni, presentano =
la=20
relativa domanda, ai sensi dell'articolo 269, ovvero ai sensi =
dell'articolo 272,=20
commi 2 e 3, almeno sei mesi prima del termine di adeguamento. In caso =
di=20
mancata presentazione della domanda entro il termine previsto, =
l'impianto o=20
l'attivit=E0 si considerano in esercizio senza autorizzazione alle =
emissioni. Se=20
la domanda =E8 presentata nel termine previsto, l'esercizio pu=F2 essere =
proseguito=20
fino alla pronuncia dell'autorit=E0 competente; in caso di mancata =
pronuncia entro=20
i termini previsti dall'articolo 269, comma 3, l'esercizio pu=F2 essere =
proseguito=20
fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di =

provvedere ai sensi dello stesso articolo. Per gli impianti =
l'autorizzazione=20
stabilisce i valori limite e le prescrizioni:<BR></FONT><I><FONT =
face=3DCalibri=20
color=3D#ff0000 size=3D2>(comma cos=EC modificato dall'articolo 1, comma =
1-ter, legge=20
n. 243 del 2007, <B>poi dall'art. 32 del d.l. n. 248 del=20
2007</B>)</FONT></I></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) ai sensi dell'articolo 271, commi 6 =
e 9, se=20
  l'impianto =E8 stato realizzato prima del 1988 in conformit=E0 alla =
normativa=20
  all'epoca vigente;<BR>b) ai sensi dell'articolo 271, commi 8 e 9, se=20
  l'impianto deve essere realizzato ai sensi dell'articolo 269, commi 10 =
o 12, o=20
  =E8 stato realizzato tra il 1988 e l'entrata in vigore della parte =
quinta del=20
  presente decreto in conformit=E0 alla normativa all'epoca=20
vigente.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Per gli impianti in esercizio alla =
data di=20
entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono =
nel campo=20
di applicazione del presente titolo e che ricadevano nel campo di =
applicazione=20
della legge 13 luglio 1966, n. 615, del d.P.R. 22 dicembre 1970, n. =
1391, o del=20
titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo =
2002,=20
l'autorit=E0 competente adotta le autorizzazioni generali di cui =
all'articolo 272,=20
comma 2, entro quindici mesi da tale data. In caso di mancata adozione=20
dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa =E8 =
rilasciata con=20
apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del =
territorio e i=20
gestori degli impianti interessati comunicano la propria adesione =
all'autorit=E0=20
competente; =E8 fatto salvo il potere di tale autorit=E0 di adottare =
successivamente=20
nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi dell'articolo 272,=20
l'adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la =
decadenza di=20
quella adottata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del=20
territorio.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. I gestori degli impianti e delle =
attivit=E0 che=20
ricadevano negli allegati 1 e 2 del d.P.R. del 25 luglio 1991 e che, per =
effetto=20
della parte quinta del presente decreto, sono tenuti ad ottenere una =
specifica=20
autorizzazione alle emissioni presentano la relativa richiesta entro =
quindici=20
mesi dall'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto; in =
tal=20
caso, se l'impianto =E8 soggetto all'articolo 275, l'autorit=E0 =
competente rilascia=20
l'autorizzazione sulla base dei progetti presentati ai sensi del comma 8 =
dello=20
stesso articolo, con decorrenza dei termini previsti nell'articolo 269, =
comma 3,=20
dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto. =
In caso=20
di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto, =
l'impianto o=20
l'attivit=E0 si considerano in esercizio senza autorizzazione alle =
emissioni. Se=20
la domanda =E8 presentata nel termine previsto, l'esercizio di tali =
impianti o=20
attivit=E0 pu=F2 essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorit=E0 =
competente; in=20
caso di mancata pronuncia entro i termini previsti dall'articolo 269, =
comma 3,=20
l'esercizio pu=F2 essere proseguito fino alla scadenza del termine =
previsto per la=20
pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui =
sia=20
stato richiesto di provvedere ai sensi dello stesso articolo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. All'integrazione e alla modifica =
degli allegati=20
alla parte quinta del presente decreto provvede il Ministro =
dell'ambiente e=20
della tutela del territorio, con le modalit=E0 di cui all'articolo 3, =
comma 2, di=20
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attivit=E0 =

produttive, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del =
decreto=20
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'adozione di tali atti si procede =
altres=EC=20
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, =
relativamente=20
alle emissioni provenienti da attivit=E0 agricole, e di concerto con i =
Ministri=20
dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e =
delle=20
finanze, relativamente alla modifica degli allegati VII e VIII alla =
parte quinta=20
del presente decreto. L'Allegato I e l'Allegato VI alla parte quinta del =

presente decreto sono integrati e modificati per la prima volta entro un =
anno=20
dall'entrata in vigore della parte quinta del decreto medesimo.<BR>6. =
Alla=20
modifica ed integrazione degli Allegati alla parte quinta del presente =
decreto,=20
al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie per le parti in =
cui le=20
stesse comportino modifiche delle modalit=E0 esecutive e delle =
caratteristiche di=20
ordine tecnico stabilite dalle norme vigenti, si provvede ai sensi =
dell'articolo=20
13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Le domande di autorizzazione, i =
provvedimenti=20
adottati dall'autorit=E0 competente e i risultati delle attivit=E0 di =
controllo, ai=20
sensi del presente titolo, nonch=E9 gli elenchi delle attivit=E0 =
autorizzate in=20
possesso dell'autorit=E0 competente sono messi a disposizione del =
pubblico ai=20
sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.=20
195.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Lo Stato, le regioni, le province =
autonome e le=20
province organizzano i rispettivi inventari delle fonti di emissioni. I =
criteri=20
per l'elaborazione di tali inventari sono stabiliti con decreto del =
Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro =
delle=20
attivit=E0 produttive e con il Ministro della salute.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Con decreto del Ministro =
dell'ambiente e della=20
tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle =

finanze, =E8 istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una =

commissione per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione, tra le =
autorit=E0=20
competenti, dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini =
dell'applicazione=20
della parte quinta del presente decreto e per la valutazione delle =
migliori=20
tecniche disponibili di cui all'articolo 268, comma 1, lettera aa). La=20
commissione =E8 composta da un rappresentante nominato dal Ministro =
dell'ambiente=20
e della tutela del territorio, con funzioni di presidente, un =
rappresentante=20
nominato dal Ministro delle attivit=E0 produttive, un rappresentante =
nominato dal=20
Ministro della salute e cinque rappresentanti nominati dalla Conferenza=20
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, =
n. 281.=20
Alle riunioni della Commissione possono partecipare uno o pi=F9 =
rappresentanti di=20
ciascuna regione o provincia autonoma. Il decreto istitutivo disciplina =
anche le=20
modalit=E0 di funzionamento della commissione, inclusa la periodicit=E0 =
delle=20
riunioni, e le modalit=E0 di partecipazione di soggetti diversi dai =
componenti. Ai=20
componenti della commissione e agli altri soggetti che partecipano alle =
riunioni=20
della stessa non spetta la corresponsione di compensi, indennit=E0, =
emolumenti a=20
qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. Fatti salvi i poteri stabiliti =
dall'articolo 271=20
in sede di adozione dei piani e dei programmi ivi previsti e di rilascio =

dell'autorizzazione, in presenza di particolari situazioni di rischio =
sanitario=20
o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale, le regioni e =
le=20
province autonome, con provvedimento generale, previa intesa con il =
Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della =
salute, per=20
quanto di competenza, possono stabilire valori limite di emissione e=20
prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio =
degli=20
impianti, pi=F9 severi di quelli f=ECssati dagli allegati al presente =
titolo, purch=E9=20
ci=F2 risulti necessario al conseguimento del valori limite e dei valori =
bersaglio=20
di qualit=E0 dell'aria.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo II - Impianti termici=20
civili</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D282>282</A>. Campo di=20
applicazione</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il presente titolo disciplina, ai =
fini della=20
prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, gli =
impianti=20
termici civili aventi potenza termica nominale inferiore alle pertinenti =
soglie=20
stabilite dall'articolo 269, comma 14. Sono sottoposti alle disposizioni =
del=20
titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale =
uguale o=20
superiore a tali soglie e gli impianti termici civili che utilizzano =
carbone da=20
vapore, coke metallurgico, coke da gas, antracite, prodotti antracitosi =
o=20
miscele di antracite e prodotti antracitosi, aventi potenza termica =
nominale=20
superiore a 3 MW.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D283>283</A>. =
Definizioni</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Ai fini del presente titolo si =
applicano le=20
seguenti definizioni:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) impianto termico: impianto =
destinalo alla=20
  produzione di calore costituito da uno o pi=F9 generatori di calore e =
da un=20
  unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, =
nonch=E9 da=20
  appositi dispositivi di regolazione e di controllo;<BR>b) generatore =
di=20
  calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con =
combustibili al=20
  fine di produrre acqua calda o vapore, costituito da un focolare, uno=20
  scambiatore di calore e un bruciatore;<BR>c) focolare: parte di un =
generatore=20
  di calore nella quale avviene il processo di combustione;<BR>d) =
impianto=20
  termico civile: impianto termico la cui produzione di calore =E8 =
destinata,=20
  anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla=20
  climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi =
igienici e=20
  sanitari; l'impianto termico civile =E8 centralizzato se serve tutte =
le unit=E0=20
  dell'edificio o di pi=F9 edifici ed =E8 individuale negli altri =
casi;<BR>e)=20
  potenza termica nominale dell'impianto: la somma delle potenze =
termiche=20
  nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;<BR>f) potenza =
termica=20
  nominale del focolare: il prodotto del potere calorifico inferiore del =

  combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile =
bruciato=20
  all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi =
multipli;<BR>g)=20
  valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto pari a =
0.035MW;<BR>h)=20
  modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che comporta una =
variazione dei=20
  dati contenuti nella denuncia di cui all'articolo 284 o nella =
documentazione=20
  presentata ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 13 luglio 1966, =
n.=20
  615;<BR>i) autorit=E0 competente: i comuni aventi una popolazione =
superiore ai=20
  quarantamila abitanti e, nella restante parte del territorio, le=20
  province;<BR>l) installatore: il soggetto indicato dall'articolo 108 =
del=20
  d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;<BR>m) responsabile dell'esercizio e =
della=20
  manutenzione dell'impianto: il soggetto indicato dall'articolo 11, =
comma 1,=20
  del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;<BR>n) conduzione di un impianto =
termico:=20
  insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta=20
  combustione nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto =
termico alla=20
  richiesta di calore.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>284. Denuncia di installazione o=20
modifica.</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. In caso di installazione o di =
modifica di un=20
impianto termico civile di potenza termica nominale superiore al valore =
di=20
soglia, deve essere trasmessa all'autorit=E0 competente, nei novanta =
giorni=20
successivi all'intervento, apposita denuncia, redatta dall'installatore =
mediante=20
il modulo di cui alla parte I dell'Allegato IX alla parte quinta del =
presente=20
decreto e messa da costui a disposizione del soggetto tenuto alla =
trasmissione.=20
Per le installazioni e le modifiche successive al termine previsto =
dall'articolo=20
286, comma 4, tale denuncia =E8 accompagnata dalla documentazione =
relativa alla=20
verifica effettuata ai sensi dello stesso articolo. La denuncia =E8 =
trasmessa dal=20
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. In caso =
di=20
impianti termici individuali, se il responsabile dell'esercizio e della=20
manutenzione non =E8 il proprietario o il possessore o un loro delegato, =
la=20
denuncia =E8 trasmessa dal proprietario o, ove diverso, dal possessore =
ed =E8 messa=20
da costui a disposizione del responsabile dell'esercizio e della=20
manutenzione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Per gli impianti termici civili di =
potenza=20
termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data =
di=20
entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, deve essere =
trasmessa=20
all'autorit=E0 competente, entro un anno da tale data, apposita denuncia =
redatta=20
dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto =
mediante il=20
modulo di cui alla parte I dell'Allegato IX alla parte quinta del =
presente=20
decreto, accompagnata dai documenti allegati al libretto di centrale ai =
sensi=20
dell'articolo 286, comma 2. La denuncia =E8 trasmessa dal responsabile=20
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. In caso di impianti =
termici=20
individuali, se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione non =
=E8 il=20
proprietario o il possessore o un loro delegato, la denuncia =E8 messa a =

disposizione del proprietario o, ove diverso, del possessore, il quale =
provvede=20
alla trasmissione. Il presente comma non si applica agli impianti =
termici civili=20
per cui =E8 stata espletata la procedura prevista dagli articoli 9 e 10 =
della=20
legge 13 luglio 1966, n. 615.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>285. Caratteristiche =
tecniche</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Gli impianti termici civili di =
potenza termica=20
nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le =
caratteristiche=20
tecniche previste dalla parte II dell'Allegato IX alla parte quinta del =
presente=20
decreto pertinenti al tipo di combustibile utilizzato.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>286. Valori limite di =
emissione</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le emissioni in atmosfera degli =
impianti termici=20
civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono=20
rispettare i valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX =
alla parte=20
quinta del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. I valori di emissione degli impianti =
di cui al=20
comma 1 devono essere controllati almeno annualmente dal responsabile=20
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nel corso delle =
normali=20
operazioni di controllo e manutenzione. I valori misurati, con =
l'indicazione=20
delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che =
ha=20
effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di centrale =
previsto=20
dal d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412. Tale controllo annuale dei valori di=20
emissione non =E8 richiesto nei casi previsti dalla parte III, sezione 1 =

dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto. Al libretto di =
centrale=20
devono essere allegati altres=EC i documenti che attestano =
l'espletamento delle=20
manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei valori limite di =
emissione=20
previste dalla denuncia di cui all'articolo 284.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Ai fini del campionamento, =
dell'analisi e della=20
valutazione delle emissioni degli impianti termici di cui al comma 1 si=20
applicano i metodi previsti nella parte III dell'Allegato IX alla parte =
quinta=20
del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Con decorrenza dal termine di =
centottanta giorni=20
dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, =

l'installatore, contestualmente all'installazione o alla modifica =
dell'impianto,=20
verifica il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal =
presente=20
articolo.<BR><BR><B>287. Abilitazione alla conduzione</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il personale addetto alla conduzione =
degli=20
impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW =
deve=20
essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato =
dall'Ispettorato=20
provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di =
impianti=20
termici, previo superamento dell'esame finale. I patentini possono =
essere=20
rilasciati a persone aventi et=E0 non inferiore a diciotto anni =
compiuti. Presso=20
ciascun Ispettorato provinciale del lavoro =E8 compilato e aggiornato un =
registro=20
degli abilitati alla conduzione degli impianti termici, la cui copia =E8 =
tenuta=20
anche presso l'autorit=E0 competente e presso il comando provinciale dei =
vigili=20
del fuoco.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Resta fermo quanto previsto =
dall'articolo 11,=20
comma 3, del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Ai fini del comma 1 sono previsti due =
gradi di=20
abilitazione. Il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli =
impianti=20
termici per il cui mantenimento in funzione =E8 richiesto il certificato =
di=20
abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio =
decreto 12=20
maggio 1927, n. 824, e il patentino di secondo grado abilita alla =
conduzione=20
degli altri impianti. Il patentino di primo grado abilita anche alla =
conduzione=20
degli impianti per cui =E8 richiesto il patentino di secondo =
grado.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Il possesso di un certificato di =
abilitazione di=20
qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del =
regio=20
decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente il rilascio del patentino senza =

necessit=E0 dell'esame di cui al comma 1.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Il patentino pu=F2 essere in =
qualsiasi momento=20
revocato dall'Ispettorato provinciale del lavoro in caso di irregolare=20
conduzione dell'impianto. A tal fine l'autorit=E0 competente comunica=20
all'Ispettorato i casi di irregolare conduzione accertati. Il =
provvedimento di=20
sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta =
dei=20
generatori di vapore ai sensi degli articoli 31 e 32 del regio decreto =
12 maggio=20
1927, n. 824, non ha effetto sul patentino di cui al presente=20
articolo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Il decreto del Ministro per il lavoro =
e la=20
previdenza sociale 12 agosto 1968 stabilisce la disciplina dei corsi e =
degli=20
esami di cui al comma 1 e delle revisioni dei patentini. Alla modifica e =

all'integrazione di tale decreto si provvede con decreto del Ministro =
del lavoro=20
e delle politiche sociali.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>288. Controlli e =
sanzioni</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. E' punito con una sanzione =
amministrativa=20
pecuniaria da 516 euro a 2.582 euro l'installatore che, in occasione=20
dell'installazione o della modifica di un impianto termico civile, non =
redige la=20
denuncia di cui all'articolo 284, comma 1, o redige una denuncia =
incompleta e il=20
soggetto tenuto alla trasmissione di tale denuncia che, ricevuta la =
stessa, non=20
la trasmette all'autorit=E0 competente nei termini prescritti. Con la =
stessa=20
sanzione =E8 punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione=20
dell'impianto che non redige la denuncia di cui all'articolo 284, comma =
2, o=20
redige una denuncia incompleta e il soggetto tenuto alla trasmissione di =
tale=20
denuncia che, ricevuta la stessa, non la trasmette all'autorit=E0 =
competente nei=20
termini prescritti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. In caso di esercizio di un impianto =
termico=20
civile non conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo =
285, sono=20
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 2.582=20
euro:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) l'installatore, ove questi sia =
tenuto a=20
  redigere la denuncia di cui all'articolo 284, comma 1;<BR>b) il =
responsabile=20
  dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, ove questi sia =
tenuto a=20
  redigere la denuncia di cui all'articolo 284, comma =
2.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Nel caso in cui l'impianto non =
rispetti i valori=20
limite di emissione di cui all'articolo 286, comma 1, sono puniti con =
una=20
sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 2.582 ::</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) il responsabile dell'esercizio e =
della=20
  manutenzione, in tutti i casi in cui l'impianto non =E8 soggetto =
all'obbligo di=20
  verifica di cui all'articolo 286, comma 4;<BR>b) l'installatore e il=20
  responsabile dell'esercizio e della manutenzione, se il rispetto dei =
valori=20
  limite non =E8 stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, o =
non =E8=20
  stato dichiarato nella denuncia di cui all'articolo 284, comma =
1;<BR>c)=20
  l'installatore, se il rispetto dei valori limite =E8 stato verificato =
ai sensi=20
  dell'articolo 286, comma 4, e dichiarato nella denuncia di cui =
all'articolo=20
  284, comma 1, e se dal libretto di centrale risultano regolarmente =
effettuati=20
  i controlli e le manutenzioni prescritti dalla parte quinta del =
presente=20
  decreto e dal d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, purch=E9 non sia superata =
la durata=20
  stabilita per il ciclo di vita dell'impianto:<BR>d) il responsabile=20
  dell'esercizio e della manutenzione, se il rispetto dei valori limite =
=E8 stato=20
  verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, e dichiarato nella =
denuncia di=20
  cui all'articolo 284, comma 1, e se dal libretto di centrale non =
risultano=20
  regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti o =E8 =
stata=20
  superata la durata stabilita per il ciclo di vita=20
dell'impianto.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Con una sanzione amministrativa =
pecuniaria da 516=20
euro a 2.582 euro =E8 punito il responsabile dell'esercizio e della =
manutenzione=20
dell'impianto che non effettua il controllo annuale delle emissioni ai =
sensi=20
dell'articolo 286, comma 2, o non allega al libretto di centrale i dati =
ivi=20
previsti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Ferma stando l'applicazione delle =
sanzioni=20
previste dai commi precedenti e delle sanzioni previste per la =
produzione di=20
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, l'autorit=E0 competente, =
ove=20
accerti che l'impianto non rispetta le caratteristiche tecniche di cui=20
all'articolo 285 o i valori limite di emissione di cui all'articolo 286, =
impone,=20
con proprio provvedimento, al contravventore di procedere =
all'adeguamento entro=20
un determinato termine oltre il quale l'impianto non pu=F2 essere =
utilizzato. In=20
caso di mancato rispetto del provvedimento adottato dall'autorit=E0 =
competente si=20
applica l'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#=
650">articolo=20
650 del codice penale</A>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. All'irrogazione delle sanzioni =
amministrative=20
previste dal presente articolo, ai sensi degli <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#017=
">articoli=20
17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689</A>, provvede =
l'autorit=E0=20
competente di cui all'articolo 283, comma 1, lettera i), o la diversa =
autorit=E0=20
indicata dalla legge regionale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Chi effettua la conduzione di un =
impianto termico=20
civile di potenza termica nominale superiore a 0.322 MW senza essere =
munito, ove=20
prescritto, del patentino di cui all'articolo 287 =E8 punito con =
l=92ammenda da 15=20
euro a 46 euro.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. I controlli relativi al rispetto del =
presente=20
titolo sono effettuati dall'autorit=E0 competente, con cadenza almeno =
biennale,=20
anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza =
tecnica, nei=20
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con decreto del =

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il =

Ministro delle attivit=E0 produttive e il Ministro della salute, sono =
individuati=20
i requisiti di tali organismi. Fino all'adozione di tale decreto si =
applicano i=20
requisiti previsti dall'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1993_0412.htm#11"=
>articolo=20
11, comma 19, del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412</A>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>289. Abrogazioni</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Sono abrogati, escluse le =
disposizioni di cui il=20
presente decreto prevede l'ulteriore vigenza, la legge 13 luglio 1966, =
n. 615,=20
ed il d.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>290. Disposizioni transitorie e=20
finali</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Alla modifica e all'integrazione =
dell'Allegato IX=20
alla parte quinta del presente decreto si provvede con le modalit=E0 =
previste=20
dall'articolo 281, comma 5.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. L'installazione di impianti termici =
civili=20
centralizzati pu=F2 essere imposta dai regolamenti edilizi comunali =
relativamente=20
agli interventi di ristrutturazione edilizia ed agli interventi di nuova =

costruzione qualora tale misura sia individuata dai piani e dai =
programmi=20
previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, =
come=20
necessaria al conseguimento dei valori limite di qualit=E0 =
dell'aria.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. La legge 13 luglio 1966, n. 615, il =
d.P.R. 22=20
dicembre 1970, n. 1391, e il titolo II del decreto del Presidente del =
Consiglio=20
dei Ministri 8 marzo 2002&nbsp; continuano ad applicarsi agli impianti =
termici=20
civili di cui all'articolo 281, comma 3, fino alla data in cui =E8 =
effettuato=20
l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi =
dell'articolo=20
281, comma 2.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>Titolo III - =
Combustibili</B></FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>291. Campo di =
applicazione</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il presente titolo disciplina, ai =
fini della=20
prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, le=20
caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere =
utilizzati=20
negli impianti di cui ai titoli I e II della parte quinta del presente =
decreto,=20
inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al =
valore di=20
soglia, e le caratteristiche merceologiche del gasolio marino. Il =
presente=20
titolo stabilisce inoltre le condizioni di utilizzo dei combustibili, =
comprese=20
le prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione, =
e i=20
metodi di misura delle caratteristiche merceologiche.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>292. Definizioni</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Ai fini del presente titolo si =
applicano, ove non=20
altrimenti disposto, le definizioni di cui al titolo I ed al titolo II =
della=20
parte quinta del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. In aggiunta alle definizioni del =
comma 1, si=20
applicano le seguenti definizioni:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) olio combustibile pesante: =
qualsiasi=20
  combustibile liquido derivato dal petrolio del codice NC 2710 1951 - =
2710 1969=20
  ovvero qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso =
il=20
  gasolio di cui alle lettere b) e d), che, per i suoi limiti di =
distillazione,=20
  rientra nella categoria di oli pesanti destinati ad essere usati come=20
  combustibile e di cui meno del sessantacinque per cento in volume, =
comprese le=20
  perdite, distilla a 250 =B0C secondo il metodo ASTM D86, anche se la =
percentuale=20
  del distillato a 250=B0 C non pu=F2 essere determinata secondo il =
predetto=20
  metodo;<BR>b) gasolio: qualsiasi combustibile liquido derivato dal =
petrolio=20
  del codice NC 2710 1945 - 2710 1949, ovvero qualsiasi combustibile =
liquido=20
  derivato dal petrolio che, per i suoi limiti di distillazione, rientra =
nella=20
  categoria dei distillati medi destinati ad essere usati come =
combustibile o=20
  carburante e di cui almeno l=92ottantacinque per cento in volume, =
comprese le=20
  perdite, distilla a 350 =B0C secondo il metodo ASTM D86;<BR>c) metodo =
ASTM: i=20
  metodi stabiliti dalla =ABAmerican Society for Testing and =
Materials=BB=20
  nell'edizione 1976 delle definizioni e delle specifiche tipo per il =
petrolio e=20
  i prodotti lubrificanti;<BR>d) gasolio marino: qualsiasi combustibile =
per uso=20
  marittimo che corrisponde alla definizione di cui alla lettera b) =
ovvero che=20
  ha una viscosit=E0 o densit=E0 che rientra nei limiti della =
viscosit=E0 o densit=E0=20
  definiti per i distillati marini nella tabella dell'ISO 8217 - 1996, =
ad=20
  esclusione di quello utilizzato per le imbarcazioni destinate alla =
navigazione=20
  interna, per il quale valgono le disposizioni di cui al decreto =
legislativo 21=20
  marzo 2005, n. 66, e ad esclusione di quello utilizzato dalle navi che =

  provengono direttamente da un Paese non appartenente all'Unione =
europea;<BR>e)=20
  navigazione interna: navigazione su laghi, fiumi, canali e altre acque =

  interne.<BR>f) depositi fiscali: impianti in cui vengono fabbricati,=20
  trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili oggetto della =
parte=20
  quinta del presente decreto, sottoposti ad accisa; ricadono in tale=20
  definizione anche gli impianti di produzione dei combustibili.<BR>g)=20
  combustibile sottoposto ad accisa: combustibile al quale si applica il =
regime=20
  fiscale delle accise.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>293. Combustibili =
consentiti</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Negli impianti disciplinati dal =
titolo I e dal=20
titolo II della parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti =
termici=20
civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere=20
utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di =
impianti=20
dall'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, alle condizioni =
ivi=20
previste. Agli impianti di cui alla parte I, lettere e) ed f), =
dell'Allegato IV=20
alla parte quinta del presente decreto si applicano le prescrizioni=20
dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto relative agli =
impianti=20
disciplinati dal titolo II della parte quinta del presente decreto. Il =
gasolio=20
marino deve essere conforme a quanto previsto dalla parte I, sezione 3,=20
dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Con decreto del Ministro =
dell'ambiente e della=20
tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivit=E0 =
produttive e=20
della salute, previa autorizzazione della Commissione europea, possono =
essere=20
stabiliti valori limite massimi per il contenuto di zolfo negli oli =
combustibili=20
pesanti o nel gasolio, incluso quello marino, pi=F9 elevati rispetto a =
quelli=20
fissati nell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto qualora, =
a causa=20
di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento del petrolio greggio, =
di=20
prodotti petroliferi o di altri idrocarburi, non sia possibile =
rispettare tali=20
valori limite.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>294. Prescrizioni per il rendimento =
di=20
combustione.</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Al fine di ottimizzare il rendimento =
di=20
combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta =
del=20
presente decreto, con potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW, =
devono=20
essere dotati di rilevatori della temperatura nell'effluente gassoso =
nonch=E9 di=20
un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo =
dell'ossigeno=20
libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere =
rilevati=20
nell'effluente gassoso all'uscita dell'impianto. Tali impianti devono =
essere=20
inoltre dotati, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica =
del=20
rapporto aria-combustibile. Ai fini dell'applicazione del presente comma =
si fa=20
riferimento alla potenza termica nominale di ciascun singolo impianto =
anche nei=20
casi in cui pi=F9 impianti siano considerati, ai sensi dell'articolo =
270, comma 4,=20
o dell'articolo 273, comma 9, come un unico impianto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il comma 1 non si applica agli =
impianti di=20
combustione in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera o =
di=20
autorizzazione integrata ambientale nella quale si prescriva un valore =
limite di=20
emissione in atmosfera per il monossido di carbonio.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Al fine di ottimizzare il rendimento =
di=20
combustione, gli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta =
del=20
presente decreto, di potenza termica complessiva pari o superiore a 1,5 =
MW,=20
devono essere dotati di rilevatori della temperatura negli effluenti =
gassosi=20
nonch=E9 di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in =
continuo=20
dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri =
devono=20
essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita del =
focolare.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>295. Raccolta e trasmissione di dati =
relativi al=20
tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Al fine di consentire l'elaborazione =
della=20
relazione di cui al comma 4, il controllo delle caratteristiche =
dell'olio=20
combustibile pesante, del gasolio e del gasolio marino prodotti o =
importati, e=20
destinati alla commercializzazione sul mercato nazionale, =E8 effettuato =
dai=20
laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, dagli uffici delle =
dogane nel=20
cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane. Il campionamento =
=E8=20
effettuato con una frequenza adeguata e secondo modalit=E0 che =
assicurino la=20
rappresentativit=E0 dei campioni rispetto al combustibile controllato. =
Entro il 31=20
marzo di ogni anno gli esiti di tali controlli effettuati nel corso =
dell'anno=20
precedente sono messi a disposizione dell'Agenzia per la protezione=20
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e del Ministero =
dell'ambiente e=20
della tutela del territorio.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Entro il 31 marzo di ogni anno, i =
gestori dei=20
depositi fiscali che importano i combustibili di cui comma 1 da Paesi =
terzi o=20
che li ricevono da Paesi membri dell'Unione europea e i gestori degli =
impianti=20
di produzione dei medesimi combustibili inviano all'Agenzia per la =
protezione=20
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e al Ministero =
dell'ambiente e=20
della tutela del territorio, osservando le modalit=E0 e utilizzando i =
moduli=20
indicati nella parte 1, sezione 3, appendice 1, dell'Allegato X alla =
parte=20
quinta del presente decreto, i dati concernenti i quantitativi e il =
contenuto di=20
zolfo di tali combustibili prodotti o importati, e destinati alla=20
commercializzazione sul mercato nazionale, nel corso dell'anno =
precedente. I=20
dati si riferiscono ai combustibili immagazzinati nei serbatoi in cui =
sono=20
sottoposti ad accertamento volto a verificarne la quantit=E0 e la =
qualit=E0 ai fini=20
della classificazione fiscale. Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori =
dei=20
grandi impianti di combustione che importano olio combustibile pesante =
da Paesi=20
terzi o che lo ricevono da Paesi membri dell'Unione europea inviano =
all'Agenzia=20
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e al =
Ministero=20
dell'ambiente e della tutela del territorio, osservando le modalit=E0 e=20
utilizzando i moduli indicati nella parte I, sezione 3, appendice 1=20
dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, i dati =
concernenti i=20
quantitativi di olio combustibile pesante importati nell'anno precedente =
e il=20
relativo contenuto di zolfo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Entro il 31 marzo di ogni anno, i =
gestori degli=20
impianti di cui alla parte I, sezione 3, punto 1.2, dell'Allegato X alla =
parte=20
quinta del presente decreto inviano all'Agenzia per la protezione =
dell'ambiente=20
e per i servizi tecnici (APAT) e al Ministero dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio, osservando le modalit=E0 e utilizzando i moduli indicati da =
tale=20
sezione nell'appendice 2, i dati inerenti i quantitativi ed il tenore di =
zolfo=20
dell'olio combustibile pesante utilizzato nel corso dell'anno=20
precedente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Entro il 31 maggio di ogni anno =
l'Agenzia per la=20
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), sulla base dei=20
risultati dei controlli di cui al comma 1 e dei dati di cui ai commi 2 e =
3,=20
trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una =
relazione=20
circa il tenore di zolfo dei combustibili di cui al comma 1 prodotti, =
importati=20
e utilizzati nell'anno civile precedente e circa i casi di applicazione =
delle=20
deroghe di cui alla parte I, sezione 3, punto 1.2, dell'Allegato X alla =
parte=20
quinta del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Entro il 30 giugno di ciascun anno il =
Ministero=20
dell'ambiente e della tutela del territorio invia alla Commissione =
europea un=20
documento elaborato sulla base della relazione di cui al comma =
4.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Non sono soggetti al presente =
articolo i=20
combustibili destinati alla trasformazione prima della combustione =
finale e i=20
combustibili usati a fini di trasformazione nell'industria della=20
raffinazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>296. Sanzioni</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Chi effettua la combustione di =
materiali o=20
sostanze non conformi alle prescrizioni del presente titolo, ove gli =
stessi non=20
costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, =E8 =
punito:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) in caso di combustione effettuata =
presso gli=20
  impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente decreto, =
con=20
  l'arresto fino a due anni o con l=92ammenda da 258 euro a 1.032 =
euro;<BR>b) in=20
  caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo II =
della=20
  parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili =
di=20
  potenza termica inferiore al valore di soglia, con una sanzione =
amministrativa=20
  pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro; a tale sanzione, da irrogare ai =
sensi=20
  dell'articolo 288, comma 6, non si applica il pagamento in misura =
ridotta di=20
  cui all'<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#016=
">articolo=20
  16 della legge 24 novembre 1981, n. 689</A>; la sanzione non si =
applica se,=20
  dalla documentazione relativa all'acquisto di tali materiali o =
sostanze,=20
  risultano caratteristiche merceologiche conformi a quelle dei =
combustibili=20
  consentiti nell'impianto, ferma restando l'applicazione dell'<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#=
515">articolo=20
  515 del codice penale</A> e degli altri reati previsti dalla vigente =
normativa=20
  per chi ha effettuato la messa in commercio.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. La sanzione prevista dal comma 1, =
lettera b), si=20
applica anche a chi effettua la combustione di gasolio marino non =
conforme alle=20
prescrizioni del presente titolo. In tal caso l'autorit=E0 competente=20
all'irrogazione =E8 la regione o la diversa autorit=E0 indicata dalla =
legge=20
regionale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. I controlli sul rispetto delle =
disposizioni del=20
presente titolo sono effettuati, per gli impianti di cui al titolo I =
della parie=20
quinta del presente decreto, dall'autorit=E0 di cui all'articolo 268, =
comma 1,=20
lettera p), e per gli impianti di cui al titolo II della parte quinta =
del=20
presente decreto, dall'autorit=E0 di cui all'articolo 283, comma 1, =
lettera=20
i).</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. In caso di mancato rispetto delle =
prescrizioni di=20
cui all'articolo 294, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo =
I della=20
parte quinta del presente decreto =E8 punito con l'arresto fino a un =
anno o con=20
l=92ammenda fino a 1.032 euro. Per gli impianti disciplinati dal titolo =
II della=20
parte quinta del presente decreto si applica la sanzione prevista =
dall'articolo=20
288, comma 2; la medesima sanzione, in caso di mancato rispetto delle=20
prescrizioni di cui all'articolo 294, si applica al responsabile per =
l'esercizio=20
e la manutenzione se ricorre il caso previsto dall'ultimo periodo =
dell'articolo=20
284, comma 2.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. In caso di mancata trasmissione dei =
dati di cui=20
all'articolo 295, commi 2 e 3, nei termini prescritti, il Ministro =
dell'ambiente=20
e della tutela del territorio, anche ai fini di quanto previsto =
dall'articolo=20
650 del codice penale, ordina ai soggetti inadempienti di=20
provvedere.<BR><BR><B>297. Abrogazioni</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Sono abrogati, escluse le =
disposizioni di cui il=20
presente decreto prevede l'ulteriore vigenza, l'articolo 2, comma 2, =
della legge=20
8 luglio 1986, n. 349, il decreto del Presidente del Consiglio dei =
Ministri 7=20
settembre 2001, n. 395, il decreto del Presidente del Consiglio dei =
Ministri 8=20
marzo 2002 e l'articolo 2 del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, =
convertito, con=20
modificazioni, dalla legge 6 maggio 2002, n. 82.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>298. Disposizioni transitorie e=20
finali</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le disposizioni del presente titolo =
relative agli=20
impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente =
decreto si=20
applicano agli impianti termici civili di cui all'articolo 281, comma 3, =
a=20
partire dalla data in cui =E8 effettuato l'adeguamento disposto dalle=20
autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 281, comma =
2.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Alla modifica e all'integrazione =
dell'Allegato X=20
alla parte quinta del presente decreto si provvede con le modalit=E0 =
previste=20
dall'articolo 281, commi 5 e 6. All'integrazione di tale Allegato si =
procede per=20
la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della parte quinta =
del=20
presente decreto.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3DParte_sesta>Parte sesta</A> =
- Norme in=20
materia di tutela risarcitoria contro i danni =
all'ambiente</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo I - Ambito di =
applicazione</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>299. Competenze =
ministeriali</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in =
materia di=20
tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente, attraverso la=20
Direzione generale per il danno ambientale istituita presso il Ministero =

dell'ambiente e della tutela del territorio dall'articolo 34 del =
decreto-legge=20
10 gennaio 2006, n. 4, e gli altri uffici ministeriali =
competenti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. L'azione ministeriale si svolge =
normalmente in=20
collaborazione con le regioni, con gli enti locali e con qualsiasi =
soggetto di=20
diritto pubblico ritenuto idoneo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. L'azione ministeriale si svolge nel =
rispetto=20
della normativa comunitaria vigente in materia di prevenzione e =
riparazione del=20
danno ambientale, delle competenze delle regioni, delle province =
autonome di=20
Trento e di Bolzano e degli enti locali con applicazione dei princ=ECpi=20
costituzionali di sussidiariet=E0 e di leale collaborazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Per le finalit=E0 connesse =
all'individuazione,=20
all'accertamento ed alla quantificazione del danno ambientale, il =
Ministero=20
dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale, in regime =
convenzionale,=20
di soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione=20
tecnico-scientifica operanti sul territorio, nei limiti delle =
disponibilit=E0=20
esistenti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Entro sessanta giorni dalla data di =
entrata in=20
vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela =
del=20
territorio, con proprio decreto, di concerto con i Ministri =
dell'economia e=20
delle finanze e delle attivit=E0 produttive, stabilisce i criteri per le =
attivit=E0=20
istruttorie volte all'accertamento del danno ambientale e per la =
riscossione=20
della somma dovuta per equivalente patrimoniale ai sensi del titolo III =
della=20
parte sesta del presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico =
del=20
responsabile del danno.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Ai fini dell'attuazione delle =
disposizioni=20
contenute nel presente articolo, il Ministro dell'economia e delle =
finanze =E8=20
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni =
di=20
bilancio.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D300>300</A>. Danno=20
ambientale</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. =C8 danno ambientale qualsiasi =
deterioramento=20
significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale =
o=20
dell'utilit=E0 assicurata da quest'ultima.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE =
costituisce=20
danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni =
originarie,=20
provocato:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) alle specie e agli habitat naturali =
protetti=20
  dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio =
1992, n.=20
  157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che =
recepisce le=20
  direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della =

  Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 =
marzo 1991=20
  ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del =
19=20
  settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante=20
  regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla =

  conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonch=E9 della =
flora e=20
  della fauna selvatiche, nonch=E9 alle aree naturali protette di cui =
alla legge 6=20
  dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;<BR>b) alle =
acque=20
  interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente =
negativo=20
  sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale=20
  ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva =
2000/60/CE=20
  ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, =
paragrafo 7,=20
  di tale direttiva;<BR>c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese =
nel mare=20
  territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque=20
  internazionali;<BR>d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione =
che crei=20
  un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla =
salute=20
  umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel =
sottosuolo di=20
  sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per=20
  l'ambiente.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D301>301</A>. Attuazione del =
principio di=20
precauzione</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. In applicazione del principio di =
precauzione di=20
cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, =
anche=20
solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere =
assicurato un=20
alto livello di protezione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. L'applicazione del principio di cui =
al comma 1=20
concerne il rischio che comunque possa essere individuato a s=E8guito di =
una=20
preliminare valutazione scientifica obiettiva.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. L'operatore interessato, quando =
emerga il rischio=20
suddetto, deve informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti =
pertinenti=20
alla situazione, il comune, la provincia, la regione o la provincia =
autonoma nel=20
cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonch=E9 il Prefetto della =
provincia=20
che, nelle ventiquattro ore successive, informa il Ministro =
dell'ambiente e=20
della tutela del territorio.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio, in applicazione del principio di precauzione, ha facolt=E0 =
di adottare=20
in qualsiasi momento misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 304, =
che=20
risultino:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) proporzionali rispetto al livello =
di protezione=20
  che s'intende raggiungere;<BR>b) non discriminatorie nella loro =
applicazione e=20
  coerenti con misure analoghe gi=E0 adottate;<BR>c) basate sull'esame =
dei=20
  potenziali vantaggi ed oneri;<BR>d) aggiornabili alla luce di nuovi =
dati=20
  scientifici.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio promuove l'informazione del pubblico quanto agli effetti =
negativi di=20
un prodotto o di un processo e, tenuto conto delle risorse finanziarie =
previste=20
a legislazione vigente, pu=F2 finanziare programmi di ricerca, disporre =
il ricorso=20
a sistemi di certificazione ambientale ed assumere ogni altra iniziativa =
volta a=20
ridurre i rischi di danno ambientale.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D302>302</A>. =
Definizioni</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Lo stato di conservazione di una =
specie =E8=20
considerato favorevole quando:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) i dati relativi alla sua =
popolazione mostrano=20
  che essa si sta mantenendo, a lungo termine, come componente vitale =
dei suoi=20
  habitat naturali;<BR>b) l'area naturale della specie non si sta =
riducendo n=E9=20
  si ridurr=E0 verosimilmente in un futuro prevedibile;<BR>c) esiste, e=20
  verosimilmente continuer=E0 ad esistere, un habitat sufficientemente =
ampio per=20
  mantenerne la popolazione a lungo termine.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Lo stato di conservazione di un =
habitat naturale=20
=E8 considerato favorevole quando:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) la sua area naturale e le zone in =
essa=20
  racchiuse sono stabili o in aumento;<BR>b) le struttore e le funzioni=20
  specifiche necessarie per il suo mantenimento a lungo termine esistono =
e=20
  continueranno verosimilmente a esistere in un futuro prevedibile; e =
<BR>c) lo=20
  stato di conservazione delle sue specie tipiche =E8 favorevole, ai =
sensi del=20
  comma 1.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Per "acque" si intendono tutte le =
acque cui si=20
applica la parte terza del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Per "operatore" s'intende qualsiasi =
persona,=20
fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla =
un'attivit=E0=20
professionale avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti =
potere=20
decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attivit=E0, =
compresi il=20
titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta=20
attivit=E0.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Per "attivit=E0 professionale" =
s'intende qualsiasi=20
azione, mediante la quale si perseguano o meno fini di lucro, svolta nel =
corso=20
di un'attivit=E0 economica, industriale, commerciale, artigianale, =
agricola e di=20
prestazione di servizi, pubblica o privata.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Per "emissione" s'intende il rilascio =

nell'ambiente, a seguito dell'attivit=E0 umana, di sostanze, preparati, =
organismi=20
o microrganismi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Per "minaccia imminente" di danno si =
intende il=20
rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi uno =
specifico danno=20
ambientale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Per "misure di prevenzione" si =
intendono le=20
misure prese per reagire a un evento, un atto o un'omissione che ha =
creato una=20
minaccia imminente di danno ambientale, al fine di impedire o =
minimizzare tale=20
danno.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Per "ripristino", anche "naturale", =
s'intende:=20
nel caso delle acque, delle specie e degli habitat protetti, il ritorno =
delle=20
risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie; =
nel caso=20
di danno al terreno, l'eliminazione di qualsiasi rischio di effetti =
nocivi per=20
la salute umana e per la integrit=E0 ambientale. In ogni caso il =
ripristino deve=20
consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema, =
mediante=20
qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese le misure di =
attenuazione o=20
provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto =
ammissibile=20
dall'autorit=E0 competente, sostituire risorse naturali o servizi =
naturali=20
danneggiati.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. Per "risorse naturali" si intendono =
specie e=20
habitat naturali protetti, acqua e terreno.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11. Per "servizi" e "servizi delle =
risorse naturali"=20
si intendono le funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di =
altre=20
risorse naturali e/o del pubblico.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>12. Per "condizioni originarie" si =
intendono le=20
condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi =
che=20
sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale, =
stimate sulla=20
base delle migliori informazioni disponibili.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>13. Per "costi" s'intendono gli oneri =
economici=20
giustificati dalla necessit=E0 di assicurare un'attuazione corretta ed =
efficace=20
delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto, =
compresi i=20
costi per valutare il danno ambientale o una sua minaccia imminente, per =

progettare gli interventi alternativi, per sostenere le spese =
amministrative,=20
legali e di realizzazione delle opere, i costi di raccolta dei dati ed =
altri=20
costi generali, nonch=E9 i costi del controllo e della =
sorveglianza.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D303>303</A>. =
Esclusioni</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. La parte sesta del presente =
decreto:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) non riguarda il danno ambientale o =
la minaccia=20
  imminente di tale danno cagionati da:</FONT></P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1) atti di conflitto armato, =
sabotaggi, atti di=20
    ostilit=E0, guerra civile, insurrezione;<BR>2) fenomeni naturali di =
carattere=20
    eccezionale, inevitabili e incontrollabili;</FONT></P></BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>b) non si applica al danno ambientale =
o a minaccia=20
  imminente di tale danno provocati da un incidente per il quale la=20
  responsabilit=E0 o l'indennizzo rientrino nell'ambito d'applicazione =
di una=20
  delle convenzioni internazionali elencate nell'allegato 1 alla parte =
sesta del=20
  presente decreto cui la Repubblica italiana abbia aderito;<BR>c) non=20
  pregiudica il diritto del trasgressore di limitare la propria =
responsabilit=E0=20
  conformemente alla legislazione nazionale che d=E0 esecuzione alla =
convenzione=20
  sulla limitazione della responsabilit=E0 per crediti marittimi (LLMC) =
del 1976,=20
  o alla convenzione di Strasburgo sulla limitazione della =
responsabilit=E0 nella=20
  navigazione interna (CLNI) del 1988;<BR>d) non si applica ai rischi =
nucleari=20
  relativi all'ambiente n=E9 alla minaccia imminente di tale danno =
causati da=20
  attivit=E0 disciplinate dal Trattato istitutivo della Comunit=E0 =
europea=20
  dell'energia atomica o causati da un incidente o un'attivit=E0 per i =
quali la=20
  responsabilit=E0 o l'indennizzo rientrano nel campo di applicazione di =
uno degli=20
  strumenti internazionali elencati nell'allegato 2 alla parte sesta del =

  presente decreto;<BR>e) non si applica alle attivit=E0 svolte in =
condizioni di=20
  necessit=E0 ed aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale, la =
sicurezza=20
  internazionale o la protezione dalle calamit=E0 naturali;<BR>f) non si =
applica=20
  al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente =
verificatisi prima=20
  della data di entrata in vigore della parte sesta del presente =
decreto;<BR>g)=20
  non si applica al danno in relazione al quale siano trascorsi pi=F9 di =

  trent'anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno=20
  causato;<BR>h) non si applica al danno ambientale o alla minaccia =
imminente di=20
  tale danno causa ti da inquinamento di carattere diffuso, se non sia =
stato=20
  possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e =
l'attivit=E0=20
  di singoli operatori;<BR>i) non si applica alle situazioni di =
inquinamento per=20
  le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla =
bonifica, o=20
  sia stata avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto =
delle norme=20
  vigenti hi materia, salvo che ad esito di tale bonifica non permanga =
un danno=20
  ambientale.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo II - Prevenzione e ripristino=20
ambientale</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D304>304</A>. Azione di=20
prevenzione</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Quando un danno ambientale non si =E8 =
ancora=20
verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, =
l'operatore=20
interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le =
necessarie=20
misure di prevenzione e di messa in sicurezza.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. L'operatore deve far precedere gli =
interventi di=20
cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla =

regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta =
l'evento=20
lesivo, nonch=E9 al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore =
successive=20
informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Tale=20
comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della=20
situazione, ed in particolare le generalit=E0 dell'operatore, le =
caratteristiche=20
del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e =
la=20
descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena =
pervenuta=20
al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli=20
interventi di cui al comma 1. Se l'operatore non provvede agli =
interventi di cui=20
al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorit=E0 =
preposta al=20
controllo o comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del =
territorio=20
irroga una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro n=E9 =
superiore a=20
3.000 euro per ogni giorno di ritardo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio, in qualsiasi momento, ha facolt=E0 di:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) chiedere all'operatore di fornire =
informazioni=20
  su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti =
di tale=20
  minaccia imminente;<BR>b) ordinare all'operatore di adottare le =
specifiche=20
  misure di prevenzione considerate necessarie, precisando le =
metodologie da=20
  seguire;<BR>c) adottare egli stesso le misure di prevenzione=20
  necessarie.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Se l'operatore non si conforma agli =
obblighi=20
previsti al comma 1 o al comma 3, lettera b), o se esso non pu=F2 essere =

individuato, o se non =E8 tenuto a sostenere i costi a norma della parte =
sesta del=20
presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del =
territorio ha=20
facolt=E0 di adottare egli stesso le misure necessarie per la =
prevenzione del=20
danno, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa =
esercitabile verso=20
chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, se venga =
individuato=20
entro il termine di cinque anni dall'effettuato pagamento.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D305>305</A>. Ripristino=20
ambientale</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Quando si =E8 verificato un danno =
ambientale,=20
l'operatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti =
della=20
situazione alle autorit=E0 di cui all'articolo 304, con gli effetti ivi =
previsti,=20
e, se del caso, alle altre autorit=E0 dello Stato competenti, comunque=20
interessate. L'operatore ha inoltre l'obbligo di adottare=20
immediatamente:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) tutte le iniziative praticabili per =

  controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con =
effetto=20
  immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o =
limitare=20
  ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana =
o=20
  ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche =

  istruzioni formulate dalle autorit=E0 competenti relativamente alle =
misure di=20
  prevenzione necessarie da adottare;<BR>b) le necessarie misure di =
ripristino=20
  di cui all'articolo 306.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio, in qualsiasi momento, ha facolt=E0 di:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) chiedere all'operatore di fornire =
informazioni=20
  su qualsiasi danno verificatosi e sulle misure da lui adottate =
immediatamente=20
  ai sensi del comma 1;<BR>b) adottare, o ordinare all'operatore di =
adottare,=20
  tutte le iniziative opportune per controllare, circoscrivere, =
eliminare o=20
  gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di =
danno, allo=20
  scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali e =
effetti nocivi=20
  per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi;<BR>c) =
ordinare=20
  all'operatore di prendere le misure di ripristino necessarie;<BR>d) =
adottare=20
  egli stesso le suddette misure.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Se l'operatore non adempie agli =
obblighi previsti=20
al comma 1 o al comma 2, lettera b) o c), o se esso non pu=F2 essere =
individuato o=20
se non =E8 tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del =
presente=20
decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha =
facolt=E0 di=20
adottare egli stesso tali misure, approvando la nota delle spese, con =
diritto di=20
rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o comunque concorso a =
causare le=20
spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni=20
dall'effettuato pagamento.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D306>306</A>. Determinazione =
delle misure=20
per il ripristino ambientale</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Gli operatori individuano le =
possibili misure per=20
il ripristino ambientale che risultino conformi all'allegato 3 alla =
parte sesta=20
del presente decreto e le presentano per l'approvazione al Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio senza indugio e comunque non =
oltre=20
trenta giorni dall'evento dannoso, a meno che questi non abbia gi=E0 =
adottato=20
misure urgenti, a norma articolo 305, commi 2 e 3.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio decide quali misure di ripristino attuare, in modo da =
garantire, ove=20
possibile, il conseguimento del completo ripristino ambientale, e valuta =

l'opportunit=E0 di addivenire ad un accordo con l'operatore interessato =
nel=20
rispetto della procedura di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto =
1990, n.=20
241.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Se si =E8 verificata una pluralit=E0 =
di casi di danno=20
ambientale e l'autorit=E0 competente non =E8 in grado di assicurare =
l'adozione=20
simultanea delle misure di ripristino necessarie, essa pu=F2 decidere =
quale danno=20
ambientale debba essere riparato a titolo prioritario. Ai fini di tale=20
decisione, l'autorit=E0 competente tiene conto, fra l'altro, della =
natura, entit=E0=20
e gravit=E0 dei diversi casi di danno ambientale in questione, nonch=E9 =
della=20
possibilit=E0 di un ripristino naturale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Nelle attivit=E0 di ripristino =
ambientale sono=20
prioritariamente presi in considerazione i rischi per la salute=20
umana.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio invita i soggetti di cui agli articoli 12 e 7, comma 4, della =

direttiva 2004/35/CE, nonch=E9 i soggetti sugli immobili dei quali si =
devono=20
effettuare le misure di ripristino a presentare le loro osservazioni nel =
termine=20
di dieci giorni e le prende in considerazione in sede di ordinanza. Nei =
casi di=20
motivata, estrema urgenza l'invito pu=F2 essere incluso nell'ordinanza, =
che in tal=20
caso potr=E0 subire le opportune riforme o essere revocata tenendo conto =
dello=20
stato dei lavori in corso.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D307>307</A>. Notificazione =
delle misure=20
preventive e di ripristino</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le decisioni che impongono misure di =
precauzione,=20
di prevenzione o di ripristino, adottate ai sensi della parte sesta del =
presente=20
decreto, sono adeguatamente motivate e comunicate senza indugio =
all'operatore=20
interessato con indicazione dei mezzi di ricorso di cui dispone e dei =
termini=20
relativi.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D308>308</A>. Costi =
dell'attivit=E0 di=20
prevenzione e di ripristino</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. L'operatore sostiene i costi delle =
iniziative=20
statali di prevenzione e di ripristino ambientale adottate secondo le=20
disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Fatti salvi i commi 4, 5 e 6, il =
Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio recupera, anche attraverso =
garanzie=20
reali o fideiussioni bancarie a prima richiesta e con esclusione del =
beneficio=20
della preventiva escussione, dall'operatore che ha causato il danno o=20
l'imminente minaccia, le spese sostenute dallo Stato in relazione alle =
azioni di=20
precauzione, prevenzione e ripristino adottate a norma della parte sesta =
del=20
presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio determina di non recuperare la totalit=E0 dei costi qualora =
la spesa=20
necessaria sia maggiore dell'importo recuperabile o qualora l'operatore =
non=20
possa essere individuato.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Non sono a carico dell'operatore i =
costi delle=20
azioni di precauzione, prevenzione e ripristino adottate conformemente =
alle=20
disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto se egli pu=F2 =
provare=20
che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale =
danno:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) =E8 stato causato da un terzo e si =
=E8 verificato=20
  nonostante l'esistenza di misure di sicurezza astrattamente =
idonee;<BR>b) =E8=20
  conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori =
impartiti da=20
  una autorit=E0 pubblica, diversi da quelli impartiti a seguito di =
un'emissione o=20
  di un incidente imputabili all'operatore; in tal caso il Ministro=20
  dell'ambiente e della tutela del territorio adotta le misure =
necessarie per=20
  consentire all'operatore il recupero dei costi=20
sostenuti.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. L'operatore non =E8 tenuto a =
sostenere i costi=20
delle azioni di cui al comma 5 intraprese conformemente alle =
disposizioni di cui=20
alla parte sesta del presente decreto qualora dimostri che non gli =E8=20
attribuibile un comportamento doloso o colposo e che l'intervento =
preventivo a=20
tutela dell'ambiente =E8 stato causato da:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) un'emissione o un evento espressa =
mente=20
  consentiti da un'autorizzazione conferita ai sensi delle vigenti =
disposizioni=20
  legislative e regolamentari recanti attuazione delle misure =
legislative=20
  adottate dalla Comunit=E0 europea di cui all'allegato 5 della parte =
sesta del=20
  presente decreto, applicabili alla data dell'emissione o dell'evento e =
in=20
  piena conformit=E0 alle condizioni ivi previste;<BR>b) un'emissione o=20
  un'attivit=E0 o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un prodotto =
nel corso=20
  di un'attivit=E0 che l'operatore dimostri non essere stati considerati =
probabile=20
  causa di danno ambientale secondo lo stato delle conoscenze =
scientifiche e=20
  tecniche al momento del rilascio dell'emissione o dell'esecuzione=20
  dell'attivit=E0.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Le misure adottate dal Ministro =
dell'ambiente e=20
della tutela del territorio in attuazione delle disposizioni di cui alla =
parte=20
sesta del presente decreto lasciano impregiudicata la responsabilit=E0 e =
l'obbligo=20
risarcitorio del trasgressore interessato.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D309>309</A>. Richiesta di =
intervento=20
statale</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le regioni, le province autonome e =
gli enti=20
locali, anche associati, nonch=E9 le persone fisiche o giuridiche che =
sono o che=20
potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un =
interesse=20
legittimante la partecipazione al procedimento relativo all'adozione =
delle=20
misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla =
parte sesta=20
del presente decreto possono presentare al Ministro dell'ambiente e =
della tutela=20
del territorio, depositandole presso le Prefetture - Uffici territoriali =
del=20
Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, =

concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente =
di danno=20
ambientale e chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente a =
norma della=20
parte sesta del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le organizzazioni non governative che =
promuovono=20
la protezione dell'ambiente, di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio =
1986,=20
n. 349, sono riconosciute titolari dell'interesse di cui al comma =
1.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio valuta le richieste di intervento e le osservazioni ad esse =
allegate=20
afferenti casi di danno o di minaccia di danno ambientale e informa =
senza=20
dilazione i soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti al=20
riguardo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. In caso di minaccia imminente di =
danno, il=20
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'urgenza =
estrema,=20
provvede sul danno denunciato anche prima d'aver risposto ai richiedenti =
ai=20
sensi del comma 3.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>310. Ricorsi</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I soggetti di cui all'articolo 309, =
comma 1, sono=20
legittimati ad agire, secondo i princ=ECpi generali, per l'annullamento =
degli atti=20
e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui =
alla parte=20
sesta del presente decreto nonch=E9 avverso il silenzio inadempimento =
del Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio e per il risarcimento del =
danno=20
subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo =
Ministro,=20
delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno=20
ambientale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il =
ricorso al=20
giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, pu=F2 essere =
preceduto=20
da una opposizione depositata presso il Ministero dell'ambiente e della =
tutela=20
del territorio o inviata presso la sua sede a mezzo di posta =
raccomandata con=20
avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla notificazione, =
comunicazione o=20
piena conoscenza dell'atto. In caso di inerzia del Ministro, analoga =
opposizione=20
pu=F2 essere proposta entro il suddetto termine decorrente dalla =
scadenza del=20
trentesimo giorno successivo all'effettuato deposito dell'opposizione =
presso il=20
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Se sia stata presentata l'opposizione =
e non=20
ancora il ricorso al giudice amministrativo, quest'ultimo =E8 =
proponibile entro il=20
termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento della decisione di =
rigetto=20
dell'opposizione oppure dal trentunesimo giorno successivo alla =
presentazione=20
dell'opposizione se il Ministro non si sia pronunciato.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Resta ferma la facolt=E0 =
dell'interessato di=20
ricorrere in via straordinaria al Presidente della Repubblica nel =
termine di=20
centoventi giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza=20
dell'atto o provvedimento che si ritenga illegittimo e =
lesivo.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Titolo III - Risarcimento del danno=20
ambientale</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D311>311</A>. Azione =
risarcitoria in forma=20
specifica e per equivalente patrimoniale</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per =
il=20
risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, =
per=20
equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di =
cui alla=20
parte sesta del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Chiunque realizzando un fatto =
illecito, o=20
omettendo attivit=E0 o comportamenti doverosi, con violazione di legge, =
di=20
regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, =
imperizia,=20
imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente,=20
alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, =E8 =
obbligato al=20
ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento =
per=20
equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Alla quantificazione del danno il =
Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio provvede in applicazione dei =
criteri=20
enunciati negli Allegati 3 e 4 della parte sesta del presente decreto.=20
All'accertamento delle responsabilit=E0 risarcitorie ed alla riscossione =
delle=20
somme dovute per equivalente patrimoniale il Ministro dell'ambiente e =
della=20
tutela del territorio provvede con le procedure di cui al titolo III =
della parte=20
sesta del presente decreto.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>312. Istruttoria per l'emanazione =
dell'ordinanza=20
ministeriale</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. L'istruttoria per l'emanazione =
dell'ordinanza=20
ministeriale di cui all'articolo 313 si svolge ai sensi della legge 7 =
agosto=20
1990, n. 241.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio, per l'accertamento dei fatti, per l'individuazione dei =
trasgressori,=20
per l'attuazione delle misure a tutela dell'ambiente e per il =
risarcimento dei=20
danni, pu=F2 delegare il Prefetto competente per territorio ed =
avvalersi, anche=20
mediante apposite convenzioni, della collaborazione delle Avvocature=20
distrettuali dello Stato, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei =

carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e di =
qualsiasi=20
altro soggetto pubblico dotato di competenza adeguata.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio, per l'accertamento delle cause del danno e per la sua=20
quantificazione, da effettuare in applicazione delle disposizioni =
contenute=20
negli Allegati 3 e 4 alla parte sesta del presente decreto, pu=F2 =
disporre, nel=20
rispetto del principio del contraddittorio con l'operatore interessato, =
apposita=20
consulenza tecnica svolta dagli uffici ministeriali, da quelli di cui al =
comma 2=20
oppure, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione =
vigente,=20
da liberi professionisti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio, al fine di procedere ad ispezioni documentali, verificazioni =
e=20
ricerche anche in apparecchiature informatiche e ad ogni altra =
rilevazione=20
ritenuta utile per l'accertamento del fatto dannoso e per =
l'individuazione dei=20
trasgressori, pu=F2 disporre l'accesso di propri incaricati nel sito =
interessato=20
dal fatto dannoso. Gli incaricati che eseguono l'accesso devono essere =
muniti di=20
apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo =
dell'ufficio=20
da cui dipendono. Per l'accesso a locali che siano adibiti ad abitazione =
o=20
all'esercizio di attivit=E0 professionali =E8 necessario che =
l'Amministrazione si=20
munisca dell'autorizzazione dell'autorit=E0 giudiziara competente. In =
ogni caso,=20
dell'accesso nei luoghi di cui al presente comma dovr=E0 essere =
informato il=20
titolare dell'attivit=E0 o un suo delegato, che ha il diritto di essere =
presente,=20
anche con l'assistenza di un difensore di fiducia, e di chiedere che le =
sue=20
dichiarazioni siano verbalizzate.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. In caso di gravi indizi che facciano =
ritenere che=20
libri, registri, documenti, scritture ed altre prove del fatto dannoso =
si=20
trovino in locali diversi da quelli indicati nel comma 4, il Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio pu=F2 chiedere =
l'autorizzazione per la=20
perquisizione di tali locali all'autorit=E0 giudiziaria =
competente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. E' in ogni caso necessaria =
l'autorizzazione=20
dell'autorit=E0 giudiziaria competente per procedere, durante l'accesso, =
a=20
perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, =
borse,=20
casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame dei documenti e la =

richiesta di notizie relativamente ai quali sia stato eccepito il =
segreto=20
professionale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Di ogni accesso deve essere redatto =
processo=20
verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le =
richieste=20
fatte all'interessato o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute, =
nonch=E9 le=20
sue dichiarazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dall'interessato =
o da chi=20
lo rappresenta oppure deve indicare il motivo della mancata =
sottoscrizione.=20
L'interessato ha diritto di averne copia.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. I documenti e le scritture possono =
essere=20
sequestrati soltanto se non sia possibile riprodurne o farne constare=20
agevolmente il contenuto rilevante nel verbale, nonch=E9 in caso di =
mancata=20
sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale; tuttavia =
gli agenti=20
possono sempre acquisire dati con strumenti propri da sistemi =
meccanografici,=20
telematici, elettronici e simili.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D313>313</A>. =
Ordinanza</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Qualora all'esito dell'istruttoria di =
cui=20
all'articolo 312 sia stato accertato un fatto che abbia causato danno =
ambientale=20
ed il responsabile non abbia attivato le procedure di ripristino ai =
sensi del=20
titolo V della parte quarta del presente decreto oppure ai sensi degli =
articoli=20
304 e seguenti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, =
con=20
ordinanza immediatamente esecutiva, ingiunge a coloro che, in base al =
suddetto=20
accertamento, siano risultati responsabili del fatto il ripristino =
ambientale a=20
titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine =
fissato.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Qualora il responsabile del fatto che =
ha=20
provocato danno ambientale non provveda in tutto o in parte al =
ripristino nel=20
termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte =
impossibile,=20
oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice =
civile, il=20
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con successiva =
ordinanza,=20
ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla =
notifica, di=20
una somma pari al valore economico del danno accertato o residuato, a =
titolo di=20
risarcimento per equivalente pecuniario.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Con riguardo al risarcimento del =
danno in forma=20
specifica, l'ordinanza =E8 emessa nei confronti del responsabile del =
fatto dannoso=20
nonch=E9, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il =
comportamento=20
fonte del danno =E8 stato tenuto o che ne abbia obiettivamente tratto =
vantaggio=20
sottraendosi, secondo l'accertamento istruttorio intervenuto, all'onere=20
economico necessario per apprestare, in via preventiva, le opere, le=20
attrezzature, le cautele e tenere i comportamenti previsti come =
obbligatori=20
dalle norme applicabili.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. L'ordinanza =E8 adottata nel termine =
perentorio di=20
centottanta giorni decorrenti dalla comunicazione ai soggetti di cui al =
comma 3=20
dell'avvio dell'istruttoria, e comunque entro il termine di decadenza di =
due=20
anni dalla notizia del fatto, salvo quando sia in corso il ripristino =
ambientale=20
a cura e spese del trasgressore. In tal caso i medesimi termini =
decorrono dalla=20
sospensione ingiustificata dei lavori di ripristino oppure dalla loro=20
conclusione in caso di incompleta riparazione del danno. Alle =
attestazioni=20
concernenti la sospensione dei lavori e la loro incompletezza provvede =
il=20
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con apposito atto =
di=20
accertamento.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Nei termini previsti dai commi 1 e 3=20
dell'articolo 2947 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della =
tutela=20
del territorio pu=F2 adottare ulteriori provvedimenti nei confronti di=20
trasgressori successivamente individuati.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Nel caso di danno provocato da =
soggetti=20
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, il Ministro =
dell'ambiente e=20
della tutela del territorio, anzich=E9 ingiungere il pagamento del =
risarcimento=20
per equivalente patrimoniale, invia rapporto all'Ufficio di Procura =
regionale=20
presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per=20
territorio.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Nel caso di intervenuto risarcimento =
del danno,=20
sono esclusi, a seguito di azione concorrente da parte di autorit=E0 =
diversa dal=20
Ministro dell'ambiente e della tutela territorio, nuovi interventi =
comportanti=20
aggravio di costi per l'operatore interessato. Resta in ogni caso fermo =
il=20
diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno =
ambientale, nella=20
loro salute o nei beni di loro propriet=E0, di agire in giudizio nei =
confronti del=20
responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D314>314</A>. Contenuto=20
dell'ordinanza</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. L'ordinanza contiene l'indicazione =
specifica del=20
fatto, commissivo o omissivo, contestato, nonch=E9 degli elementi di =
fatto=20
ritenuti rilevanti per l'individuazione e la quantificazione del danno e =
delle=20
fonti di prova per l'identificazione dei trasgressori.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. L'ordinanza fissa un termine, anche =
concordato=20
con il trasgressore in applicazione dell'articolo 11 della legge 7 =
agosto 1990,=20
n. 241, per il ripristino dello stato dei luoghi a sue spese, comunque =
non=20
inferiore a due mesi e non superiore a due anni, salvo ulteriore proroga =
da=20
definire in considerazione dell'entit=E0 dei lavori =
necessari.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. La quantificazione del danno deve =
comprendere il=20
pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare =
riferimento al=20
costo necessario per il suo ripristino. Ove non sia motivatamente =
possibile=20
l'esatta quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, o =
di=20
parte di esso, il danno per equivalente patrimoniale si presume, fino a =
prova=20
contraria, di ammontare non inferiore al triplo della somma =
corrispondente alla=20
sanzione pecuniaria amministrativa, oppure alla sanzione penale, in =
concreto=20
applicata. Se sia stata erogata una pena detentiva, al fine della=20
quantificazione del danno di cui al presente articolo, il ragguaglio fra =
la=20
stessa e la somma da addebitare a titolo di risarcimento del danno ha =
luogo=20
calcolando 400 euro per ciascun giorno di pena detentiva.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. In caso di sentenza di condanna in =
sede penale o=20
di emanazione del provvedimento di cui all'articolo 444 del codice di =
procedura=20
penale, la cancelleria del giudice che ha emanato la sentenza o il =
provvedimento=20
trasmette copia degli stessi al Ministero dell'ambiente e della tutela =
del=20
territorio entro cinque giorni dalla loro pubblicazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Le regioni, le province autonome e =
gli altri enti=20
territoriali, al fine del risarcimento del danno ambientale, comunicano =
al=20
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le sanzioni=20
amministrative, entro dieci giorni dall'avvenuta irrogazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Le ordinanze ministeriali di cui agli =
articoli=20
304, comma 3, e 313 indicano i mezzi di ricorso ed i relativi=20
termini.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>315. Effetti dell'ordinanza =
sull'azione=20
giudiziaria</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio che abbia adottato l'ordinanza di cui all'articolo 313 non =
pu=F2 n=E9=20
proporre n=E9 procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento =
del danno=20
ambientale, salva la possibilit=E0 dell'intervento in qualit=E0 di =
persona offesa=20
dal reato nel giudizio penale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>316. Ricorso avverso =
l'ordinanza</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il trasgressore, entro il termine =
perentorio di=20
sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui all'articolo =
313, pu=F2=20
ricorrere al Tribunale amministrativo regionale, in sede di =
giurisdizione=20
esclusiva, competente in relazione al luogo nel quale si =E8 prodotto il =
danno=20
ambientale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il trasgressore pu=F2 far precedere =
l'azione=20
giurisdizionale dal ricorso in opposizione di cui all'articolo 310, =
commi 2 e=20
3.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il trasgressore pu=F2 proporre =
altres=EC ricorso al=20
Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla =
ricevuta=20
notificazione o comunicazione dell'ordinanza o dalla sua piena=20
conoscenza.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>317. Riscossione dei crediti e fondo =
di=20
rotazione</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Per la riscossione delle somme =
costituenti=20
credito dello Stato ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta =
del=20
presente decreto, nell'ammontare determinato dal Ministro dell'ambiente =
e della=20
tutela del territorio o dal giudice, si applicano le norme di cui al =
decreto=20
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Nell'ordinanza o nella sentenza pu=F2 =
essere=20
disposto, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni =
economiche=20
disagiate, che gli importi dovuti vengano pagati in rate mensili non =
superiori=20
al numero di venti; ciascuna rata non pu=F2 essere inferiore comunque ad =
euro=20
5.000.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. In ogni momento il debito pu=F2 =
essere estinto=20
mediante un unico pagamento.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Il mancato adempimento anche di una =
sola rata=20
alla sua scadenza comporta l'obbligo di pagamento del residuo ammontare =
in unica=20
soluzione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Le somme derivanti dalla riscossione =
dei crediti=20
in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale =
disciplinato=20
dalla parte sesta del presente decreto, ivi comprese quelle derivanti=20
dall'escussione di fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia =
del=20
risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello =
Stato, per=20
essere riassegnate entro sessanta giorni, con decreto del Ministro =
dell'economia=20
e delle finanze, ad un fondo di rotazione istituito nell'ambito di =
apposita=20
unit=E0 previsionale di base dello stato di previsione del Ministero =
dell'ambiente=20
e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via di=20
anticipazione e, in quest'ultimo caso, nella misura massima del dieci =
per cento=20
della spesa:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) interventi urgenti di =
perimetrazione,=20
  caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con =
priorit=E0 per le=20
  aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno =
ambientale;<BR>b)=20
  interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle =
aree per=20
  le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;<BR>c) =

  interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma=20
  nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti =
inquinati;<BR>d)=20
  attivit=E0 dei centri di ricerca nel campo delle riduzioni delle =
emissioni di=20
  gas ad effetto serra e dei cambiamenti climatici=20
globali.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Con decreto del Ministro =
dell'ambiente e della=20
tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro =
dell'economia e=20
delle finanze, sono disciplinate le modalit=E0 di funzionamento e di =
accesso al=20
predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero =
delle=20
somme concesse a titolo di anticipazione.<BR><BR><BR><B><A =
name=3D318>318</A>.=20
Norme transitorie e finali</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Nelle more dell'adozione del decreto =
di cui=20
all'articolo 317, comma 6, continua ad applicarsi il decreto del =
Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio 14 ottobre 2003.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Sono abrogati:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) l'articolo 18 della legge 8 luglio =
1986, n.=20
  349, ad eccezione del comma 5;<BR>b) l'<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2000_0267.htm#009=
">articolo=20
  9, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</A>;<BR>c) =
l'<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2005_0266.htm">ar=
ticolo=20
  1, commi 439, 440, 441, 442 e 443 della legge 23 dicembre 2005, n.=20
  266</A>.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. In attuazione dell'articolo 14 della =
direttiva=20
2004/35/CE, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, =
adottato su=20
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di =
concerto=20
con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivit=E0 =
produttive, sono=20
adottate misure per la definizione di idonee forme di garanzia e per lo =
sviluppo=20
dell'offerta dei relativi strumenti, in modo da consentirne l'utilizzo =
da parte=20
degli operatori interessati ai lini dell'assolvimento delle =
responsabilit=E0 ad=20
essi incombenti ai sensi della parte sesta del presente =
decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Quando un danno ambientale riguarda o =
pu=F2=20
riguardare una pluralit=E0 di Stati membri dell'Unione europea, il =
Ministro=20
dell'ambiente e della tutela del territorio coopera, anche attraverso un =

appropriato scambio di informazioni, per assicurare che sia posta in =
essere=20
un'azione di prevenzione e, se necessario, di riparazione di tale danno=20
ambientale. In tale ipotesi, quando il danno ambientale ha avuto origine =
nel=20
territorio italiano, il Ministro dell'ambiente e della tutela del =
territorio=20
fornisce informazioni sufficienti agli Stati membri potenzialmente =
esposti ai=20
suoi effetti. Se il Ministro individua entro i confini del territorio =
nazionale=20
un danno la cui causa s=EC =E8 invece verificata al di fuori di tali =
confini, esso=20
ne informa la Commissione europea e qualsiasi altro Stato membro =
interessato; il=20
Ministro pu=F2 raccomandare l'adozione di misure di prevenzione o di =
riparazione e=20
pu=F2 cercare, ai sensi della parte sesta del presente decreto, di =
recuperare i=20
costi sostenuti in relazione all'adozione delle misure di prevenzione o=20
riparazione.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152_allegat=
i.htm"=20
target=3D_self>Allegati alla Parte prima </A></FONT></B></P>
<P><FONT face=3DArial color=3D#000080 size=3D2><B><FONT face=3DTahoma =
size=3D2><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152_codice_=
ambiente_allegati.pdf"=20
target=3D_blank>Allegati alle Parti Seconda, Terza, Quarta, Quinta e=20
Sesta</A></FONT></B></FONT></P><B>
<DIV align=3Dcenter>
<TABLE id=3Dtable1 width=3D130 border=3D0>
  <TBODY>
  <TR>
    <TD width=3D36>
      <P align=3Dcenter></P></TD>
    <TD width=3D38>
      <P align=3Dcenter><A=20
      =
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zio"><IMG=20
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      <P align=3Dcenter><A href=3D"javascript:history.go(+1)"><IMG =
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      =
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